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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5744/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1179/2023 del giudice di pace di Sorrento TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dell'avvocato Parte_1
IO MI presso il cui studio elettivamente domiciliata in Portici alla Via Libertà n. 207/209 APPELLANTE E
, n.q. di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei danni posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Giuseppe Discolo e Gennaro Mattia Discolo sito in Castellammare di Stabia alla Via Silio Italico n. 45 che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica CP_2 presso la sede in Ottaviano, alla Via Cacciabella n.53 APPELLATA CONTUMACE
****** CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante , Parte_1 attrice in primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento la e la – F.G.V.S., rispettivamente CP_2 Controparte_1 in qualità di società proprietaria del veicolo Bobcat S185 tg. AFW971 e di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentir condannare quest'ultima ex artt. 283 e segg. D.Lgs. 209/05, al risarcimento dei danni materiali patiti dall'istante in conseguenza del sinistro occorso il 16.7.2018, alle ore 15.30 circa, in Vico Equense -Località Montechiaro, alla Via G.B. della Porta. A sostegno della richiesta assumeva che, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, all'altezza dell'ingresso del ristorante “La Madonnina” circa, l'autovettura CI MU, targata EH 350 RB, di proprietà dell'istante, veniva urtata dalla macchina operatrice Bobcat S185, targata AFW971, di proprietà della non garantita per la RCA da alcuna società CP_2 assicuratrice. In particolare, deduceva che il conducente di tale vettura,
, nell'effettuare una manovra di carico / scarico urtava Parte_2 nella fiancata sinistra l'autovettura attorea che stava procedendo regolarmente nella propria corsia di marcia dopo che un operaio del cantiere, dove stava operando il aveva segnalato di poter transitare. Chiariva, CP_3 inoltre, che: da dichiarazione del conducente della macchina operatrice, nonché da documentazione Sic allegata, la macchina operatrice CP_3
S185, targata AFW971, risultava al momento del sinistro de quo, priva di garanzia assicurativa per la R.C.A.; che a seguito di tale urto, l'autovettura CI MU, targata EH 350 RB, di proprietà dell'attrice, riportava danni all'intera fiancata sinistra, in particolare, al parafango anteriore e posteriore, porta anteriore e posteriore, rottura vetro finestrino conducente, danni quantificati in euro 3.581,54, oltre Iva e giorni 6 di fermo tecnico, come da relazione di perizia di parte in atti. Nel giudizio instauratosi iscritto al n. R.G. 8888/2019, si costituiva tardivamente la convenuta “ - F.G.V.S.” resistendo alla Controparte_1 domanda della quale chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto, mentre rimaneva contumace, benché regolarmente evocata in giudizio, la . CP_2
La causa, istruita attraverso produzione documentale, deferimento dell'interrogatorio formale del legale rapp. p.t. della nonché CP_2 prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva ritenuta matura per la decisione. Il giudice di pace di Sorrento con sentenza n. 1179/2023, pubblicata in data 8.06.2023, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva in capo alla poiché alcuna prova Controparte_1 veniva fornita circa la scopertura assicurativa del veicolo di proprietà del responsabile civile.
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto gravame la lamentando Pt_1
l'errata valutazione della carenza di legittimazione passiva della
[...] nella qualità di impresa designata dalla Consap per la Campania CP_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada, in virtù di quanto allegato in atti, e l'omesso esame del merito della causa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.04.2024 la CP_1 ha resistito all'appello, eccependo in via preliminare l'inammissibilità
[...] dell'appello ex artt. 342, 348 e 348 bis c.p.c., e nel merito invocando l'infondatezza della pretesa attorea, instando per la conferma della sentenza di primo grado. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza cartolare del 16.10.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va, innanzitutto, dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.2. Ancora, in via preliminare, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. Nel merito, l'impugnazione spiegata da è fondata e va accolta Parte_1 nei limiti di seguito delineati. Premesso, in diritto, che, la domanda va inquadrata nell'alveo operativo dell'art. 283, comma 1, lett. b) del D.lgs. 209/2005, che detta, in tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la disciplina applicabile in caso di sinistro provocato da veicolo identificato ma non coperto da assicurazione, come nel caso di specie, individuano nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, il soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria anche in caso di soli danni a cose. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, d'altronde, ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio non è dato rinvenire un regime probatorio legale, dovendosi, conseguentemente, applicare il principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. della libertà della prova. Invero, l'articolo 154 regola l'istituzione e i compiti del Centro informazioni, e l'articolo 155 attribuisce ai danneggiati il diritto (e non l'obbligo, come si verrà ora a rilevare) di accedere alle sue informazioni, regolando altresì l'accesso anche di altri soggetti. L'articolo 142 bis effettua poi una specifica integrazione dell'articolo 154, in quanto prevede il diritto del danneggiato di ottenere dal Centro "le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza". Ebbene, si tratta, evidentemente, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ha ragione di discostarsi, non di un obbligo del danneggiato di procurarsi una prova legale - nel senso qui di prova necessaria e non fungibile - attraverso una certificazione di scopertura del bensì della introduzione di uno specifico diritto, di Parte_3 natura indubbiamente sostanziale, del danneggiato di ottenere da tale Centro le suddette informazioni. Ne consegue che risulta contrario al disposto dell'art. 116 primo comma c.p.c. trarre dall'art. 142 bis c.d.a (non applicabile per quanto appena osservato), l'esigere, per l'adempimento dell'onere probatorio del danneggiato in ordine alla scopertura assicurativa, esclusivamente prove legali asseritamente predeterminate, escludendo alcuna valenza dimostrativa di qualunque altro elemento istruttorio (Cfr. Cass. Civ. sent. n.768/2017) Ne consegue che, stante la tassatività normativa che l'articolo 116 c.p.c. stabilisce per ogni limite del libero convincimento e che inibisce, quindi, al giudicante di creare interpretativamente una astratta e generale gerarchia di efficacia delle prove a seconda dell'oggetto cui attengono (sul canone del libero convincimento come strumento dell'accertamento fattuale e sulla inesistenza nell'ordinamento - al di là delle normative eccezioni di prova legale - di una gerarchia dell'efficacia delle prove cfr. Cass. sez. 3, 12 settembre 2011 n. 18644, Cass. sez. 3, 18 aprile 2007 n. 9245, Cass. sez. 3, 28 giugno 2006 n. 14972, Cass. sez. L, 16 maggio 2000 n. 6347 e Cass. sez. 3, 12 maggio 1998 n. 4777), sulla base delle allegazioni di parte attrice deve ritenersi, nel caso de quo, sufficientemente provata la legittimazione passiva della in qualità di impresa designata dalla Consap per Controparte_1 la Campania Fondo Garanzia Vittime della Strada. Coerentemente con quanto illustrato, infatti, non può condividersi la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'inadempimento di parte attrice all'onus probandi sulla stessa incombente sul punto, poiché, dovendosi applicare il regime della prova libera, rilevano molteplici elementi presuntivi che convergono in tal senso, quali, in particolare, la certificazione ANIA, da cui emerge chiaramente che al momento del sinistro (16.7.2018) non vi fosse alcuna copertura assicurativa per la macchina operatrice S185 tg. AFW971, unitamente alla prodotta dichiarazione della CP_3
Consap, ove vi è conferma di tale dato, e, infine, alla dichiarazione testimoniale che avvalora l'assunto attoreo in parte qua. Per quanto attiene al valore della certificazione ANIA, è opportuno, d'altronde, richiamare il Regolamento 23 maggio 2006 n. 3 di , emesso CP_4 per disciplinare proprio il funzionamento del Centro informazioni ai sensi dell'articolo 154, quinto comma, cod. ass., all'articolo 3, secondo comma, stabilisce: "Per l'organizzazione e il funzionamento del Centro, l' CP_4 acquisisce i dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dall'ANIA, stipulando con la medesima apposita convenzione"; e lo stesso articolo 3, al primo comma, lettera c), riguarda proprio "la data di scadenza delle polizze" di assicurazione dei veicoli abitualmente stazionanti in Italia, come è indiscusso che fosse il veicolo della CP_2
3.1. Tanto chiarito in punto di diritto e di legittimazione passiva, nel merito della controversia, è necessario avere riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti del presente giudizio. In adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra richiamato, deve ritenersi che l'istruttoria svolta in primo grado risulti sufficientemente adeguata a comprovare l'esistenza del sinistro e della derivazione eziologica del danno subito dall'appellante. In particolare, le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte attrice, escusso in primo grado all'udienza del 10.10.2022, lungi dal presentarsi come contraddittorie o lacunose, risultano chiare, precise e convincenti laddove forniscono una serie di particolari che corroborano il narrato attoreo (il senso di marcia, il cenno di proseguire dato da uno dei lavoratori del cantiere non segnalato e l'improvvisa manovra del Bobcat, nonché i punti d'urto). In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste
– che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni;
ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Nel caso di specie, non si rinviene alcun fondato motivo idoneo ad inficiare l'attendibilità del menzionato teste, la cui dichiarazione è atta a suffragare una valutazione positiva in ordine alla fondatezza della domanda, in quanto risulta corroborata dalla produzione documentale attorea. Infatti, oltre alla constatazione amichevole di incidente, quale dato esterno che avvalora la richiamata testimonianza, a riprova dell'effettivo verificarsi del sinistro e della veridicità delle modalità descritte in citazione, rilevano le molteplici riproduzioni fotografiche ritraenti entrambi i veicoli coinvolti nello scontro nell'immediatezza dello stesso e dalle quali si evince in maniera evidente la riconducibilità del danno riportato dal veicolo attoreo alla imprudente manovra del CP_3
In definitiva la domanda si valuta fondata e merita accoglimento.
4. Tanto premesso circa l'an debeatur, alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subìto, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un'autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un'accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli (Cass.,12/2/2018, n. 3293; Cass., 20/7/2015, n. 15176). L'esibizione del solo documento contabile non assolve all'onere probatorio, incombente ex art. 2697 c.c. su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno. L'attore, infatti, deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, in virtù del principio onus probandi incubit ei qui dicit. Ebbene, nella specie, parte attrice si valuta abbia dimostrato i danni subiti alla propria autovettura. In particolare, il teste escusso in primo grado ( ) ha confermato i Testimone_1 danni al veicolo attoreo dichiarando che “la ruspa andò a frantumare il finestrino lato guida e tranciare l'intera fiancata sinistra dal paraurti anteriore al paraurti posteriore, in particolare la porta anteriore sinistra …Riconosco nelle foto esibitemi l'auto CI MU coinvolta nel sinistro de quo ed il nonché i danni riportati dalla CI MU… che non era più marciante CP_3
..”. Tali danni hanno poi trovato, parziale conferma nel preventivo depositato in atti ove il danno vinee quantificato in complessivi euro 3.581,54, oltre Iva e fermo tecnico. Si ritiene, pertanto, di poter porre alla base della quantificazione dei danni il preventivo in atti;
d'altronde, in ragione dell'esiguità dell'importo richiesto, sarebbe risultato poco rispondente agli interessi delle parti disporre una c.t.u. al fine di stimare i danni.
4.1. Non può, invece, riconoscersi il c.d. danno da fermo tecnico. È noto che in base agli insegnamenti della suprema corte, “il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato” (cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22687 del 04/10/2013), presuppone la prova, in capo all'istante, che il veicolo sia rimasto effettivamente inutilizzato: prova non fornita nel caso di specie nel quale l'istante nulla ha dedotto sul punto limitandosi a formulare la domanda in tal senso, senza tuttavia dimostrare il proprio effettivo impedimento nell'utilizzo del mezzo, che, quindi, non può presumersi e automaticamente riconoscersi. Pertanto, i danni al veicolo vanno quantificati in complessivi euro 4.369,48 (iva inclusa).
4.2. Oltre all'importo di euro 4.369,48 alla danneggiata va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 80,50 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva, i motivi di gravame vanno accolti nei limiti di quanto testé indicato, dovendosi ritenere dimostrata la legittimazione passiva della e, analizzata, pertanto, nel merito la causa, i richiamati Controparte_1 elementi probatori risultano idonei a dimostrare che l'evento lesivo lamentato sia effettivamente riconducibile al sinistro denunciato. Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, la Controparte_1 va condanna al pagamento dell'importo di euro 4.449,98 a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti da , oltre interessi legali Parte_1 dalla pronuncia al saldo.
5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
4.1. Le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo in base al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri tra i minimi e i medi tenuto conto del valore della controversia, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, con distrazione in favore dell'avvocato IO MI dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie l'appello; B. per l'effetto, in riforma integralmente la sentenza n. 1179/2023 emessa dal Giudice di pace di Sorrento, condanna la in Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di euro 4.449,98 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C. condanna la in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lile del giudizio di primo grado in favore in favore di che liquida in euro 120,00 per spese vive ed euro 1.265,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato IO MI dichiaratosi antistatario;
D. condanna la in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore in favore di che liquida in euro 174,00 per spese vive ed euro 2.127,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato IO MI dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata, il 2 novembre 2025
il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo