Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7143 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 03.02.2025 e vertente TRA (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Rivellini Andrea PARTE APPELLANTE E (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con Controparte_2 C.F._2
l'avvocato Lo Chiatto Massimo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19620/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: « e hanno convenuto in Controparte_1 Controparte_2 giudizio la già Controparte_3 [...]
affinché venisse accertata la sua Controparte_4 responsabilità in ordine ai danni da essi attori subiti in conseguenza della sottrazione dei beni depositati in una cassetta di sicurezza dagli stessi utilizzata presso la filiale di AV della
. Hanno sostenuto che nella Controparte_4 cassetta di sicurezza in questione avevano depositato gioielli del valore complessivo di € 348.980,00 e che tali beni erano stati
1
(già già
[...] Controparte_3 [...]
, contestando ogni sua responsabilità per i Controparte_4 danni subiti dagli attori in conseguenza della rapina che aveva subito l'11/9/12 e, in ogni caso, il difetto di prova circa l'esistenza e l'entità del danno da essi lamentato. Ha chiesto, quindi il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti. In fase istruttoria è stata assunta prova testimoniale e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti Controparte_1 Controparte_2 della , respinta ogni diversa ed Parte_1 ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti, così provvede:
1) condanna la al Parte_1 pagamento in favore di e della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 348.980,00, oltre rivalutazione dall'11/9/12 alla data della presente sentenza e interessi al tasso legale dalla data della stessa sentenza;
2) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 13.500,0, per compensi, e € 1.214,00, per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Responsabilità della banca
«Al riguardo si deve rilevare che gli attori fondano la loro pretesa risarcitoria sulla responsabilità della banca convenuta derivante dalla violazione dell'obbligo di custodia assunto con il contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza stipulato il 2/4/00, per non avere predisposto tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire la rapina. Come rilevato dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dagli attori (cfr. Cass. Civ. n. 7081/05; Cass. Civ. n. 28835/11), il furto, e, per identiche ragioni, anche la rapina, non costituiscono caso fortuito, in quanto eventi prevedibili in considerazione della prestazione dedotta in contratto. D'altra parte, l'imputabilità alla banca della condotta inadempiente, così come il nesso di
2 causalità fra tale condotta e l'evento dannoso allegato, non possono essere esclusi, nel caso di specie, in considerazione della violenza usata dagli autori del reato, astrattamente idonea a costituire una causa di forza maggiore, atteso che ciò che gli attori imputano alla banca non attiene al non aver resistito alla violenza, ma al non aver predisposto tutte le cautele necessarie ad evitare che tale violenza potesse realizzarsi o, comunque, ad impedire gli effetti dannosi che, in concreto, ha prodotto.
Dovendosi condividere questa impostazione, si deve dunque ritenere che, per esimersi dalla responsabilità addebitatale, la convenuta avrebbe dovuto fornire la dimostrazione di avere predisposto idonei locali nei quali era espletato il servizio e impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore. Tale prova, nel caso in esame, non può ritenersi raggiunta, dovendosi, al contrario, rilevare che dalla documentazione prodotta dagli attori ( Parte_2 dell'11/9/12, denuncia del direttore della filiale, verbale di sopralluogo della Polizia Scientifica) è emerso che gli autori della rapina sono penetrati nella banca attraverso un foro praticato nel locale ascensore adiacente alla parete perimetrale dei locali interni della banca, al quale poteva accedersi con relativa facilità dal confinante e che risultava sprovvisto di CP_6 sistema di allarme. Non pare, dunque, possa dubitarsi che la banca abbia omesso di adottare tutte le misure necessarie ad impedire l'accesso incontrollato ai propri locali da parte di soggetti malintenzionati che, una volta entrati, hanno potuto accedere alle cassette di sicurezza facendo uso della violenza alla quale i dipendenti della filiale non hanno potuto sottrarsi».
Prova del danno subito
«Per quanto riguarda la prova del danno subito dagli attori e della sua entità, si deve condividere il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica (cfr. Cass. Civ. 18637/17). A tale riguardo, gli elementi forniti dagli attori, complessivamente considerati, devono ritenersi idonei a fondare sia la presunzione che la cassetta, interamente svuotata del suo contenuto nel corso della rapina, come non è in contestazione fra le parti, contenesse al momento del fatto gli oggetti indicati in atto di citazione, sia che tali oggetti avessero il valore allegato dagli stessi attori.
Sotto il primo profilo, invero, le dichiarazioni rese dalla CP_1 nelle due denunce sporte nell'immediatezza della rapina hanno trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi, che hanno riconosciuto molti dei gioielli raffigurati nelle fotografie prodotte dagli attori come appartenenti alla stessa , descrivendo concordemente le ragioni per le quali ne era CP_1 venuta in possesso, e hanno confermato di essere a conoscenza, anche per scienza diretta, della circostanza che tali gioielli erano custoditi nella cassetta di sicurezza dell'istituto bancario di AV. Per quanto riguarda il valore dei detti gioielli, inoltre, il teste , Tes_1 il maestro orafo che ne aveva realizzato la maggior parte, ha confermato il
3 valore delle materie prime e il costo complessivo della realizzazione in base ai quali ha redatto la relazione di stima posta dagli attori a fondamento della loro richiesta. Ne discende che, pur in mancanza di una prova diretta in ordine al loro valore attuale, tenuto conto delle quantità e qualità degli oggetti, apprezzabili dalle fotografie prodotte dagli attori, e in mancanza di specifici elementi di prova contraria, l'ammontare del danno, corrispondente al valore dei beni sottratti, può essere quantificato nella misura indicata in atto di citazione. Sotto questo aspetto, del resto, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, non può attribuirsi alcun rilievo alla clausola contrattuale relativa al valore massimo del contenuto della cassetta richiamata nella copia del contratto di concessione in uso prodotto dalle parti, stante l'impossibilità di valutare il contenuto della detta clausola inserita nelle norme per l'utilizzo delle cassette di sicurezza che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio.
Si deve, infine, rilevare che il diritto al risarcimento, in mancanza di qualsiasi contestazione da parte dei cointestatari della cassetta in questione, deve ritenersi spettante ad entrambi, in quanto titolari del rapporto contrattuale nell'ambito del quale si è verificato l'inadempimento dedotto in giudizio».
Quantificazione del danno
«Il danno subito dagli attori in conseguenza dell'inadempimento della banca, pertanto deve essere determinato nella somma di € 348.980,00, corrispondente al valore dei beni sottratti alla data della rapina (11/9/12).
Tale debito, di natura risarcitoria, è di valore e deve, pertanto, formare oggetto di rivalutazione sulla base dei noti indici del costo della vita periodicamente rilevati dall'ISTAT, con decorrenza dall'11/9/12. Per quanto attiene, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, che costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore (cd danno emergente), alla richiesta anche di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, si deve rilevare, conformemente a quanto già ritenuto da questo Tribunale in situazioni analoghe, che l'obbligazione risarcitoria è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo. Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno- conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale. Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass.
4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo. Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa
4 sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass.
20591/04; Cass. 22347/07). Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “… va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”. Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, della sussistenza di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “…Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”). Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95: “…. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”). In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che - come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta allegato e provato da parte di parte attrice, per cui non possono essere «riconosciuti gli interessi c.d.
5 compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Sono tuttavia dovuti gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al pagamento, essendo il credito di valore divenuto, con la liquidazione del danno, un credito di valuta.
In accoglimento della domanda spiegata dagli attori, pertanto, la banca convenuta deve essere condannata, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in loro favore della somma di € 348.980,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dall'11/9/12 alla data della presente sentenza e interessi legali dalla data della stessa sentenza». Spese
«Le spese seguono la soccombenza».
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1
d ha così concluso:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce tutte del caso, in riforma della Sentenza n. 19620/2019 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Civile - Giudice Dott. Stefano Cardinali - procedimento n. 80683/2016 R.G. - pubblicata il 14/10/2019, non notificata, in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza di I grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; nel merito: respingere le domande tutte formulate dagli attori/odierni appellati nei confronti della Banca convenuta/odierna appellante, poiché infondate in fatto e/o in diritto e/o improvate e/o inammissibili e/o come meglio, mandando quest'ultima completamente assolta;
in via istruttoria: ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova orale:
- in prova diretta,
1) “Vero che i sistemi di prevenzione antirapina presenti nella Filiale del di Piazza Saffi, n° 7, Controparte_7 in AV (SV), in data 11/9/2012, erano rappresentati da porta a bussola di entrata con dispositivo metal detector, casseforti a scomparsa in dotazione ai cassieri temporizzate a 30 minuti, bancomat e cassaforte principale temporizzati a 30 minuti, pulsanti per l'invio di allarme silenzioso, impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, TVCC, sensori volumetrici attivi durante il periodo di chiusura della predetta Filiale, e dispositivi di allarme posti all'interno del caveau contenente la cassaforte che custodiva le cassette di sicurezza”;
2) “Vero che i dispositivi di allarme posti nel caveau contenente la cassaforte che custodiva le cassette di sicurezza collocate presso la Filiale del di Controparte_7
Piazza Saffi, n° 7, in AV (SV), furono controllati dalla ditta
6 “Bosio Sistemi S.a.s.”, in persona del Sig. , in data Persona_1
27/7/2012”; 3) “Vero che il locale di sicurezza all'interno del quale era installata la cassaforte contenente le cassette di sicurezza presso la Filiale del di Piazza Saffi, n° 7, in Controparte_7
AV (SV), durante l'orario di lavoro era accessibile in quanto i terzi locatari delle predette cassette di sicurezza avevano il diritto di accedere alle cassette stesse”; 4) “Vero che la cassaforte che conteneva le cassette di sicurezza presso la Filiale del di Controparte_7
Piazza Saffi, n° 7, in AV (SV), era stata prodotta dalla ed apparteneva al modello “RICCIO 33” a moduli CP_8 compattabili che scorrono su appositi binari, come da scheda tecnica sub doc. 3 di parte convenuta, che si rammostra al teste”; 5) “Vero che la cassaforte modello CONFORTI - “RICCIO 33” è costituita da due elementi, uno fisso e l'altro mobile che, quando compattati in posizione di chiusura, creano un corpo unico sigillato, come da scheda tecnica sub doc. 3 di parte convenuta, che si rammostra al teste”; 6) “Vero che, presso la Filiale del Controparte_7 di Piazza Saffi, n° 7, in AV (SV), per l'apertura della
[...] cassaforte modello CONFORTI - “RICCIO 33” era necessaria la presenza di personale abilitato che disattivasse l'impianto di allarme, componendo il codice previsto”;
7) “Vero che alle ore 16,00 circa dell'11/9/2012, dopo la chiusura delle porte della Filiale del Controparte_7 di Piazza Saffi, n° 7, in AV (SV), cinque rapinatori armati di pistola e con il volto travisato da maschere carnevalesche si introducevano nei locali della predetta Filiale attraverso una breccia praticata nel muro del locale ascensore, posto al piano interrato e, più precisamente, nella parete divisoria di detto locale con attiguo locale scantinato posto nei fondi condominiali del civico 5 di P.zza Saffi, AV (SV)”;
8) “Vero che, al fine di perpetrare la rapina dell'11/9/2012, presso la Filiale del di Piazza Saffi, Controparte_7
n° 7, in AV (SV), i malviventi, per accedere al locale fondi del civico 5 della predetta Piazza, avevano scardinato le porte chiuse di alcuni locali”; 9) “Vero che, nel perpetrare la rapina dell'11/9/2012, presso la Filiale del di Piazza Saffi, Controparte_7
n° 7, in AV (SV), uno dei malviventi, armato di pistola, si rivolgeva al Vice-Direttore ad alla Sig.ra Testimone_2
Cliente del Testimone_3 Controparte_7
7 puntando l'arma e dicendo di stare calmi che si trattava di una rapina, ed intimando al detto Dipendente di prendere le chiavi ed aprire la cassaforte CONFORTI - “RICCIO 33”; 10) “Vero che, nell'ambito della rapina dell'11/9/2012, presso la Filiale del di Piazza Saffi, Controparte_7
n° 7, in AV (SV), il Vice-Direttore faceva Testimone_2 presente che le chiavi della cassaforte CONFORTI - “ Per_2
33” si trovavano al piano superiore, ed il malvivente lo accompagnava a prenderle”; 11) “Vero che, nel perpetrare la rapina dell'11/9/2012, presso la Filiale del di Piazza Saffi, Controparte_7
n° 7, in AV (SV), tornati alla cassaforte CONFORTI -
“RICCIO 33”, il malvivente armato intimava al Sig. Tes_2
“metti i codici e apri e non fare il furbo altrimenti ti sparo
[...] nelle gambe”; 12) “Vero che, nell'ambito della rapina dell'11/9/2012, presso la Filiale del di Piazza Saffi, Controparte_7
n° 7, in AV (SV), il Sig. nseriva i codici ed Testimone_2 apriva la cassaforte CONFORTI - “ 33”; Per_2
13) “Vero che i clienti della della Filiale del
[...] di Piazza Saffi, n° 7 si recavano alle cassette di CP_7 sicurezza accompagnati dal personale della predetta Banca per essere lasciati soli all'interno del locale che custodiva la cassaforte CONFORTI – “RICCIO 33” una volta aperta la stessa e consentito loro di poter apprendere la cassetta dagli stessi detenuta in locazione”; 14) “Vero che, presso la Filiale del Controparte_7 di Piazza Saffi, n° 7, effettuate le operazioni, i clienti
[...] risalivano da soli dal locale ove è custodita la cassaforte CONFORTI – “RICCIO 33” dopo aver chiuso la propria cassetta di sicurezza”; 15) “Vero che, presso la Filiale del Controparte_7 di Piazza Saffi, n° 7, il contenuto delle cassette di sicurezza
[...]
è conosciuto unicamente dal cliente titolare della singola cassetta”. Si indicano quali testi sulla capitolazione di cui sopra, da sentire anche in prova contraria diretta sugli eventuali avversi capitoli di prova, in caso di ammissione di questi ultimi:
- sui capitoli da 1) a 15), estremi compresi, Tes_2
con domicilio in AV (SV);
[...]
- sul capitolo n. 2), con domicilio in Persona_1
NR (IM);
- in prova contraria indiretta,
8 nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'avverso capitolo n. 26, ammettere il seguente capitolo: 16) “Vero che, all'epoca della rapina avvenuta in data 11/9/2012, i dispositivi di allarme posti nel caveau contenente la cassaforte che custodiva le cassette di sicurezza collocate presso la Filiale del di Piazza Saffi, n° 7, in CP_7 Controparte_7
AV (SV), erano conformi a tutte le precauzioni e a tutti i dispositivi impartiti dalle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili a detta epoca, atti a garantire l'idoneità e la custodia dei locali”. Si indica a teste , con domicilio in NR Persona_1
(IM) in ogni caso, condannare gli attori/odierni appellati alla refusione delle spese di lite, ivi compresi diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge” e hanno resistito al Controparte_1 Controparte_2 gravame ed hanno chiesto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere in toto l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di gravame concernente la carenza di legittimazione attiva del signor riformata la sentenza in tali Controparte_2 termini, confermarne nel resto il contenuto ponendo a favore esclusivo dell'attrice signora le statuizioni di Controparte_1 condanna. Con vittoria delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 03.02.2025,svolta in modalità scritta, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive, come da decreto in data 24.12.2024.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1839 c.c. con riguardo all'idoneità ed alla custodia dei locali della CP_4
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la non avesse CP_4 sufficientemente provato di “avere predisposto idonei locali nei quali era espletato il servizio e impianti rispondenti alle più recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel
9 settore”. Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che il fatto che gli autori della rapina siano entrati attraverso un foro realizzato con “relativa facilità” indicasse che le misure di sicurezza adottate dalla banca non fossero sufficienti. Sostiene invece l'appellante che la fosse dotata di CP_4 tutte le misure e le cautele necessarie, in particolare, inter alia, di sensori e sistemi di allarme funzionanti nel caveau dove si trovava la cassetta di sicurezza oggetto della rapina. Parimenti anche l'ascensore tramite cui si sono introdotti i rapinatori era privo di anomalie. Di conseguenza, parte appellante sostiene che non possa essere affermata alcuna ipotesi di responsabilità ex art. 1839 c.c. in capo alla rispetto all'obbligo di custodia dei locali e della CP_4 cassetta di sicurezza. II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1839 c.c., circa la sussistenza del caso fortuito o forza maggiore In relazione all'applicazione dell'art. 1839 c.c., la sentenza del Tribunale viene impugnata dall'appellante anche nella parte in cui il Giudice esclude che si possa affermare la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore. Parte appellante sostiene infatti il contrario. Ritiene infatti la parte che il fatto che la sottrazione dei beni sia stata il risultato di una rapina a mano armata, secondo la dinamica ricostruita, abbia la conseguenza di interrompere “ogni nesso causale fra l'evento dannoso lamentato dagli appellati e la condotta adottata dall'esponente”, poiché le modalità di svolgimento del fatto avrebbero “in ogni caso, vanificato qualsivoglia sistema di sicurezza comunque esistente” e che, di conseguenza, ci si trovi proprio in presenza di un'ipotesi di caso fortuito – forza maggiore. III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 2697 c.p.c., circa la prova del danno asseritamente patito dagli appellati Viene altresì censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ritiene che gli elementi forniti dagli attori siano sufficienti per presumere che la cassetta oggetto della rapina contenesse i beni dichiarati dai ricorrenti e che questi avessero il valore allegato dagli attori stessi. Secondo l'appellante, infatti, queste conclusioni “non hanno trovato validazione nelle risultanze istruttorie” né in relazione alla tipologia dei beni sottratti, né in merito alla stima del loro valore, essendo a tali fini inidonee e insufficienti le testimonianze rese dal sig. dal sig. e dal dott. . Tes_4 Tes_1 Tes_2
10 IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1839 c.c., circa il valore massimo del contenuto della cassetta In ogni caso, l'appellante censura la parte della sentenza del Tribunale in cui viene ritenuta priva di rilievo la “clausola contrattuale relativa al valore massimo del contenuto della cassetta richiamata nella copia del contratto di concessione in uso prodotto dalle parti”, affermando in tal senso la “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1839 c.c.”. Tale clausola, infatti, prevedeva che il valore massimo del contenuto della cassetta “non dovesse eccedere la soglia originaria di Lire 5.000.000,00, poi elevata ad € 6.000”, esimendo la banca da obblighi di custodia sui beni contenuti nella cassetta per il valore eccedente tale soglia e, di conseguenza, anche dall'affermato obbligo di risarcimento del danno superiore al valore citato. V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., circa la legittimazione ad agire del Sig. CP_2
Viene inoltre appellata, per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.” anche la parte di sentenza in cui si afferma che entrambi i cointestatari della cassetta di sicurezza possono vantare un diritto al risarcimento, posto che, secondo parte appellante, il sig. mancherebbe di Controparte_9 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dal momento che è emerso chiaramente, anche dalle affermazioni di parte avversaria, che i beni contenuti nella cassetta appartenessero esclusivamente alla sig.ra . CP_1
VI. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 245 c.p.c., circa la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi dedotti dalla CP_4
L'appellante censura inoltre la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi formulati da stessa (“da n. 1 CP_3
a n. 15 in prova diretta, il n. 16 a prova contraria, come indicati al punto H dello svolgimento del processo di I grado”), i quali avrebbero secondo la potuto fornire ulteriore supporto CP_4 probatorio alle risultanze dei documenti prodotti in atti (“cfr. in particolare denuncia sub prod. 4 UBI e verbale di Tes_2 sopralluogo della polizia scientifica sub doc. 33 ”). CP_1
Secondo parte appellante i capitoli di prova per testi dedotti rispettavano i requisiti di ammissibilità e la loro ammissione è stata negata sulla base di una motivazione insufficiente, con violazione dell'art. 245 c.p.c.
§ 5. — L'appello va respinto.
11 Quanto al primo e al secondo motivo: l'appellante insiste su due circostanze, ossia l'efficienza e l'adeguatezza delle misure di protezione e sicurezza presenti nella filiale, desumibili anche dai capitoli delle prove orali reiterate con l'atto di appello, e l'esclusione del nesso causale, atteso che l'illecito è stato portato a compimento a seguito di rapina. Premesso che l'art. 1839 c.c. relativo al servizio bancario di cassette di sicurezza prevede la responsabilità della banca, salvo la prova del caso fortuito, va subito detto che né il furto né la rapina ai danni delle banche costituiscono evento imprevedibile da ricondursi al caso fortuito, e lo dimostrano le stesse misure di precazione e sicurezza indicate dall'appellante nell'impugnazione e nei capitoli di prova orale riproposti in questo giudizio, misure che, all'evidenza, mirano ad evitare che malviventi si introducano sia durante l'orario di apertura a pubblico, sia successivamente a tale orario, all'interno dei locali della banca allo scopo di sottrarre i valori in essa contenuti, con o senza la violenza o la minaccia. Per quanto attiene alla rapina, in particolare, l'esonero da responsabilità va ricondotto alla forza maggiore, nel caso in cui, in assenza di colpa da parte della banca depositante, la violenza o minaccia abbiano di per sé sole determinato il prodursi del danno. E' altrettanto vero che le modalità di penetrazione nei locali della banca, durante o dopo l'orario di apertura al pubblico, possono essere le più varie, come testimoniato dalla cronaca su fatti analoghi: di qui l'esigenza che i sistemi di protezione attraverso videosorveglianza e di allarme antintrusione non abbiano punti di debolezza, essendo altrimenti facile introdursi all'interno dei locali della banca senza che l'intrusione venga rilevata. Nel caso in questione, come ha rilevato il giudice di primo grado, la prova del fortuito non è stata raggiunta dalla banca proprio perché, dalla documentazione prodotta dagli attori (Annotazione dell'11/9/12, denuncia del direttore Parte_2 della filiale, verbale di sopralluogo della Polizia Scientifica) è emerso che gli autori della rapina sono penetrati nella banca attraverso un foro praticato nel locale ascensore adiacente alla parete perimetrale dei locali interni della banca, al quale poteva accedersi con relativa facilità dal confinante e che CP_6 risultava sprovvisto di sistema di allarme. In particolare, dalla denuncia sporta dal vice direttore della Filiale, signor , subito dopo la rapina, risulta la Testimone_2 mancanza di sistema di allarme nei bagni, nell'archivio e nel vano ascensore posti al piano interrato dell' . Pt_3
12 Ed allora, non rileva la circostanza della forza maggiore, derivante dal fatto che i malviventi, una volta entrati senza difficoltà attraverso il foro praticato nel vano ascensore, abbiano dovuto minacciare con la pistola il vice direttore per farsi aprire attraverso i codici il caveau delle cassette di sicurezza. Infatti la rapina non sarebbe stata possibile se tutti i vani della banca, compresi il vano ascensore e gli altri locali menzionati, fossero stati dotati di videosorveglianza e di allarme antiintrusione, in quanto, in questo caso, i malviventi non avrebbero potuto sfruttare l'effetto sorpresa, ed anzi, avvertiti dell'imminente arrivo delle forze dell'ordine attivate dall'allarme, si sarebbero con ogni probabilità dati alla fuga. Ritiene pertanto il Collegio, alla luce delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato il fatto delittuoso in questione, che il Tribunale abbia correttamente applicato il principio enunciato dalla S.C. nella citata sentenza n. 7081 del 05/04/2005, secondo il quale: “grava sulla banca l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell'assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo”.
Nel caso in questione, come si è detto, la banca ben poteva rappresentarsi che il proprio sistema di sorveglianza e di sicurezza lasciava scoperti dei locali, e che, attraverso tali zone vulnerabili, era gioco facile per i rapinatori introdursi indisturbati all'interno della banca e, attraverso l'uso della minaccia armata, costringere il personale ad aprire la cassaforte ed impossessarsi del contenuto delle cassette di sicurezza. La sentenza va pertanto confermata quanto alla mancata prova liberatoria della responsabilità della CP_4
Quanto al motivo riguardante la prova che, alla data del fatto delittuoso, fossero presenti tutti gli oggetti indicati dalla denunciante nella denuncia sporta dalla stessa Controparte_1 attrice il giorno successivo alla rapina, ossia il 12 settembre 2012, e quelli indicati nel supplemento di denuncia del 27.12.2012, deve ritenersi che la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado sul punto in questione non risulti validamente intaccato dalla censura proposta dalla CP_4
Anzitutto è da attribuirsi preminente rilievo probatorio alla circostanza che l'attrice, nell'imminenza del fatto, abbia fornito
13 un'elencazione minuziosa dei gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza, con descrizione della forma, del materiale e del presumibile valore degli stessi. Detta circostanza trova spiegazione nel fatto dedotto in citazione, e confermato dal teste , che i gioielli in Tes_1 questione formavano una collezione, che nel corso degli anni il padre dell'attrice aveva ideato e commissionato al maestro orafo per farne dono alla moglie e alla figlia, e che, Parte_4 considerato il pregio della manifattura ed il valore dei materiali, costituiva anche una forma di investimento. Dette circostanze, invero del tutto peculiari, spiegano anche il fatto che gli attori siano stati in grado di depositare i disegni di alcuni dei gioielli sottratti ed una documentazione fotografica di buona parte dei suddetti preziosi. Non contrasta con detta ricostruzione, ed anzi, la rende verosimile, la circostanza dedotta dagli attori, che detta collezione fosse stata riposta nella cassetta di sicurezza della Banca di AV, e lì era rimasta custodita, nonostante la e il CP_1 coniuge si fossero poi trasferiti a Roma. CP_9
Altresì, la circostanza della custodia della collezione nella cassetta di sicurezza della fino alla data della rapina, risulta CP_4 confermata dal teste il quale ha dichiarato che nell'anno Tes_4
2010 accompagnò la presso la banca convenuta, in CP_1 quanto l'attrice doveva prelevare dalla cassetta di sicurezza un crocefisso e un anello custoditi insieme agli altri gioielli, e che, in tale occasione, il teste fece presente alla l'opportunità CP_1 di trasferire i gioielli a Roma, ossia nel luogo ove quest'ultima ormai viveva per poter utilizzare i preziosi quando voleva, ma la rispose che in realtà questa esigenza non l'avvertiva in CP_1 modo particolare, anche per il tipo di vita che conduceva. Va subito precisato che nel giudizio di primo grado, la banca convenuta non ha depositato documentazione attestante gli accessi dei cointestatari presso la cassetta di sicurezza per la durata del rapporto contrattuale. Detta documentazione è stata tardivamente depositata nel presente giudizio di appello in allegato alla memoria del 27 maggio 2020 ed è stata ritenuta inammissibile dalla Corte con l'ordinanza depositata in data 8.6.2020 in quanto documento nuovo ai sensi dell'art. 345 c.p.c., senza la deduzione da parte dell'appellante del fatto non imputabile che le aveva impedito di depositare detta documentazione nel giudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.
14 Non solo, ma le dichiarazioni del circa l'accesso Tes_4 della alla cassetta di sicurezza nell'anno 2010 sono state CP_1 confermate nel giudizio di primo grado dal teste Testimone_2 funzionario della il quale ha dichiarato: “sono stato CP_4 dipendente di fino al 30/11/2017, da ultimo con la CP_3 qualifica di quadro direttivo. Nel 2010 ero vicedirettore della filiale di AV della allora Controparte_4
. Ricordo che nel dicembre del 2010 la signora
[...]
, che conoscevo come cliente dell'agenzia, effettuò CP_1 un accesso alla cassetta di sicurezza di cui disponeva. Mi occupavo infatti personalmente dell'accesso alle cassette di sicurezza accompagnando i clienti alla cassetta. Non mi disse perché voleva accedere alla cassetta, ma confermo che questa fu aperta dalla , la quale evidentemente vide quale era CP_1 il suo contenuto. Io naturalmente ero fuori dal locale, e non ho visto nulla di ciò che era contenuto nella cassetta”. Il teste non è stato interrogato in controprova rispetto alle altre dichiarazioni rese, all'udienza precedente, dal teste Tes_4 che ha affermato: “Scendemmo insieme nel caveau e aprì la CP_1 cassetta e la appoggiò sul tavolo. Si trattava di una cassetta di grandi dimensioni che conteneva, come ho potuto vedere personalmente, numerose custodie di gioielli. Sveva nel cercare il crocefisso e l'anello ne aprì alcune, ed altre le appoggiò sul tavolo. Trovato quello che cercava rimise a posto nella cassetta le custodie con i gioielli e risalimmo. Ricordo bene che questo avvenne d'inverno, ma non posso essere preciso sul giorno, mese ed anno, anche se è più che plausibile che si trattasse del dicembre del 2010.” L'appellante ha contestato l'attendibilità del teste Tes_4 atteso che, per regolamento della banca, nel locale ove si trovano le cassette di sicurezza può accedere solo il titolare. A parte la circostanza che detto regolamento non è stato depositato dalla banca convenuta, non può escludersi che, proprio in virtù del fatto che la era una cliente conosciuta, il CP_1 funzionario preposto abbia nell'occasione derogato al regolamento. Ad ogni modo, non emergono dall'istruttoria elementi che depongano in senso contrario alla presenza dei gioielli indicati nella denuncia sporta dall'attrice all'interno della cassetta di sicurezza alla data del 11.9.2012, ossia il giorno in cui avvenne la rapina. Anzi, la parziale conferma delle dichiarazioni del Tes_4 da parte dell'allora vice direttore , circa l'accesso della Tes_2
15 alla cassetta di sicurezza nell'anno 2010, contribuisce a CP_1 rafforzare il quadro probatorio a sostegno di quanto denunciato dalla alle forze dell'ordine il giorno successivo alla CP_1 rapina, ossia il 12.9.2012, circa la presenza all'interno della cassetta dei preziosi ivi elencati, non essendovi alcuna prova che gli attori, dal 2010 al giorno della rapina, abbiano avuto accesso alla cassetta di sicurezza. Quanto alla contestazione circa il valore attribuito dagli attori ai gioielli, deve rilevarsi che il giudice di primo grado si è basato sulle dichiarazioni del teste , che ha Parte_4 affermato: “conosco la signora fin dalla nascita Controparte_1 perché conoscevo bene il padre con il quale ho avuto un lungo rapporto professionale con il tempo sfociato in amicizia. Il sig.
mi portava i disegni sui quali io dovevo Controparte_10 realizzare i gioielli che mi commissionava, disegni che lui stesso predisponeva e che io una volta finito il lavoro gli riconsegnavo. Ciò avveniva grosso modo per quattro o cinque lavori per anno con la precisazione che per realizzare i gioielli di maggior importanza spesso occorreva più di un anno. Il rapporto si è protratto con queste modalità dal 1963 fino alla soglia degli anni '80, quando è comunque proseguito ma con intensità ridotta. Riconosco i disegni e le fotografie prodotti con i documenti da 2 a 22 del fascicolo di parte attrice, e confermo di aver realizzato per il sig. i gioielli ivi raffigurati ad esclusione di quelli di CP_1 cui ai disegni 3 e 8, di cui non sono sicuro. Preciso che di molti dei gioielli raffigurati nei documenti in questione, ad esclusione di quelli 3 e 8, ho conservato delle fotografie che ho portato con me e posso mostrare”. Il Giudice dà atto che il teste mostra degli album di fotografie contenete anche le riproduzioni fotografiche dei gioielli sopra richiamati. sul capitolo 4) dichiara: “non posso indicare le date in cui sono stati realizzati i gioielli di cui ho parlato, essendo solo sicuro del fatto che i primi realizzati furono gli anelli di fidanzamento di cui al documento 13, nel 1963-64.” Sul capitolo 5) dichiara: “ricordo anche di aver realizzato i gioielli corrispondenti a quelli descritti sub a, c, d, e, f, nel capitolo 5: si tratta di soggetti molto particolari così come la loro realizzazione, di cui ho un ricordo preciso anche perché erano tutti lavorati a mano e risalgono al periodo più recente di cui ho parlato.” A.d.r.: “in media per ogni gioiello di cui ho parlato ricevevo circa 80 mila lire dell'epoca”. Non solo, ma gli attori hanno depositato in primo grado una stima redatta dallo stesso che ha realizzato i Parte_4 preziosi in questione circa il valore, sulla base della qualità e
16 quantità del materiale utilizzato e del pregio della lavorazione, di ognuno dei gioielli da lui realizzati e trafugati a seguito della rapina del giorno 11.9.2012, valore indicato in complessivi euro 348.980,00. La appellante ha contestato detta stima, e, tuttavia, la CP_4 circostanza, del tutto particolare, che detta stima sia stata effettuata proprio dallo stesso artefice dei gioielli in questione, contribuisce a conferire alla stessa un alto grado di attendibilità, atteso che lo stesso , sentito come teste, ha reso dichiarazioni molto Tes_1 precise e dettagliate sul confezionamento dei gioielli, di talchè le sue dichiarazioni debbono considerarsi complessivamente veritiere. In proposito, osserva da un lato la Corte che la banca appellante non ha addotto specifiche circostanze in grado di confutare detta stima;
dall'altro lato, lo stesso giudice di primo grado ha ricordato il principio affermato dalla S.C. nella sentenza n. 18637 del 27/07/2017 secondo il quale: “In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica”.
Anche sul quantum, pertanto, la sentenza del tribunale va confermata.
Il motivo riguardante la limitazione di responsabilità al valore massimo dichiarato in contratto va disatteso. Si osserva, infatti, che nella copia del contratto prodotta sia dalla convenuta che dagli attori, è indicato nel frontespizio CP_4 il “Valore max da immettere” nella misura di 5 milioni di lire. Nella parte finale del contratto è richiamato, e specificatamente sottoscritto, “l'art. 2 valore massimo del contenuto della cassetta”. Orbene, il contenuto di detto art. 2, inserito con ogni probabilità nelle condizioni generali di contratto, è rimasto ignoto nel giudizio, in quanto dette condizioni non sono state prodotte dalla convenuta. CP_4
Per quanto sia possibile ipotizzare che l'indicazione del valore massimo del contenuto immesso in cassetta fosse collegato ad una limitazione di responsabilità, è evidente che detta limitazione in tanto può essere eccepita in quanto si provi
17 l'effettivo contenuto di tale pattuizione, tanto più che, ai sensi dell'art. 1229 c.c. è nullo il patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. Ritiene pertanto la Corte che, in assenza di prova del contenuto della indicata pattuizione, non essendo probante il richiamo del titoletto sottoscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. “art. 2 valore massimo del contenuto della cassetta”, l'eccezione di limitazione della responsabilità vada respinta. Quanto, poi, al motivo riguardante il dedotto difetto di legittimazione di , esso va respinto, sul rilievo che Controparte_9 il suddetto appellato risulta legittimato, nel presente giudizio avente ad oggetto responsabilità da inadempimento contrattuale, dal fatto di essere contraente, insieme alla , del contratto CP_1 di deposito in cassetta di sicurezza. Va infine respinto il motivo riguardante la mancata ammissione delle istanze istruttorie riproposte anche in appello. Da un lato non risulta che dette istanze siano state reiterate nel giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2019, nella quale la convenuta si è CP_4 riportata ad un “foglio di pc già depositato in via telematica” che, però, non risulta depositato nel registro informatico del precedente giudizio. Dall'altro lato, le istanze istruttorie riportate nelle conclusioni, non risultano neppure decisive ai fini dell'accoglimento dell'appello.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa e al numero delle parti appellate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 22.130,90 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e contro la sentenza resa tra le Controparte_1 Controparte_2 parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 22.130,90 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012,
18 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 03.02.2025. Il presidente estensore
19