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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 21281/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 21281/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Ferretti e Federica Parte_1
Invincibile; attrice contro
, titolare della ditta individuale I.CO.M., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana CP_1
Agrò;
convenuto
avente ad oggetto: contratto di nolo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 18.03.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava Parte_1
in giudizio , titolare della ditta individuale I.CO.M., in opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 6240/2023 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di €
11.437,50, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento della fattura n. 56 del
31.05.2023 emessa dal convenuto in forza del contratto, concluso tra le parti in data 20.02.2023, avente ad oggetto il nolo “a caldo” di mezzi d'opera per prestazioni presso il cantiere “Torrente
Casternone” sito nel comune di Val della Torre. In particolare, rilevava: 1) che il nolo, Pt_1
contrariamente alle previsioni contrattuali, veniva effettuato “a freddo” ovvero senza l'assunzione degli operatori specializzati da parte di I.CO.M.; 2) che per sopperire a tale inadempienza Pt_1
aveva dovuto assumere due lavoratori, specializzati nell'utilizzo dei macchinari noleggiati, sostenendo una spesa di € 1.021,34; 3) che le parti avevano pattuito che i costi dell'assunzione
2 sarebbero stati decurtati dall'importo che doveva alla I.CO.M; 4) che nel SAL predisposto Pt_1
da (doc. 5 atto di citazione in opposizione) i lavori eseguiti da I.CO.M. fino al 30.04.2023 Pt_1
venivano quantificati in € 9.253,66; 5) che la ditta I.CO.M. nell'emettere la fattura n. 56 aveva commesso un errore sul conteggio delle ore di lavoro effettivamente svolte dalla ditta stessa.
Invece di conteggiarne 133, il convenuto ne aveva considerate e fatturate 148 e ½; 6) che, infine, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere preceduto dal preventivo svolgimento di mediazione obbligatoria o negoziazione assistita;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui , CP_1
titolare della ditta individuale I.CO.M., contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) il proprio diligente adempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di nolo “a caldo” svoltosi mediante la conduzione dei vari mezzi noleggiati (escavatore ql 215, autocarro ql 330, autocarro ql 410, pala gommata ql 140, trasporto macchina con rimorchio mezzo d'opera) da parte sua o del suo collaboratore 2) che per evitare ritardi nella CP_2
consegna dei lavori ( avrebbe dovuto richiedere ulteriori permessi ed autorizzazioni Pt_1
amministrative per giustificare la presenza di lavoratori esterni), aveva imposto alla ditta Pt_1
I.CO.M. la simulazione di un contratto di lavoro subordinato, sia per il titolare che per il suo CP_1
collaboratore , con la previsione che i costi di assunzione fossero a carico della 3) di CP_2 Pt_1
aver inviato i rapportini settimanali a senza mai ricevere delle contestazioni da parte di Pt_1
quest'ultima; 4) che l'obbligo della negoziazione assistita non si applica ai procedimenti di ingiunzione e che parimenti deve osservarsi per la mediazione;
- dato atto che parte convenuta con la comparsa costitutiva aveva altresì richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- considerato che con ordinanza del 11.07.2024 il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata di €
9.253,66 oltre interessi moratori;
- rilevato che il Giudice, assunte prove orali, non disponeva la Ctu richiesta da parte attrice e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
18.03.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione sul mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita formulate dalla difesa di è manifestamente infondata. Parte_1
3 Ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014, infatti, la negoziazione assistita non è obbligatoria nei procedimenti di ingiunzione e successiva fase di opposizione, come rilevato nel decreto del
02.04.2024.
Quanto al procedimento di mediazione, va detto che l'eccezione risulta superata dal fatto che le parti, in data 04.04.2024, si sono comunque presentate davanti al mediatore ma l'incontro ha dato esito negativo;
- che, per quanto riguarda il merito, l'opposizione svolta da all'esito dell'istruttoria Pt_1
espletata, sia infondata;
- che le parti, nella sostanza, hanno concluso un contratto che prevedeva l'affidamento, da parte di di un nolo “a caldo” per l'esecuzione di opere che I.CO.M. doveva realizzare Pt_1
tramite propri mezzi, manovrati dal proprio personale specializzato, presso il cantiere Casternone come risulta dal preventivo del 20.2.2023 (doc. 2 atto di citazione in opposizione);
- che successivamente le parti si sono accordate al fine di velocizzare la presenza sul cantiere
(pubblico) della ditta del convenuto per simulare la stipulazione di due contratti di lavoro subordinato tra e (doc. 4 comparsa di costituzione) e tra e (doc. 5 Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_2
comparsa di costituzione): tale circostanza è stata ammessa in sede di interpello dal legale rappresentante dell'opponente e confermata da tutti i testi informati in merito, sicché l'unico punto dubbio attiene al soggetto che avrebbe dovuto sostenere i costi dell'assunzione fittizia;
- che al riguardo va detto che se il legale rappresentante di ( ha dichiarato che “Ci Pt_1 Per_1
eravamo messi d'accordo per un'assunzione simulata ma il costo doveva essere pagato da ” CP_1
(trattasi ovviamente di dichiarazione priva di valore probatorio essendo stata resa in sede di interpello a favore della parte interpellata), la direttrice dei lavori ( ) ha affermato: “So Per_2
che l'impresa era in distacco presso e quindi risultava come dipendente, ma non CP_1 Pt_1
conosco i rapporti esatti intervenuti fra le parti”) ed analoga dichiarazione ha reso il teste
[...]
geometra di incaricato a seguire il cantiere;
Tes_1 Pt_1
- che, dunque, nessun teste ha confermato la tesi dell'opponente secondo cui il costo della simulazione era stato pattuito a carico dell'opposto, mentre due testi hanno dichiarato che il costo doveva essere sopportato da Pt_1
- che, infatti, la teste (segretaria della ditta opposta) ha dichiarato che “ chiese Tes_2 Pt_1
un contratto di subordinazione perché fare un subappalto avrebbe richiesto troppo lunghi visto che era un appalto pubblico. Ma il costo era a carico di Sono informata dell'accordo perché sono Pt_1
4 stata io a mandare tutti i documenti a inizialmente dovevamo fare un subappalto, ma per Pt_1
ragioni di tempo si decise di fare l'assunzione fittizia perché il subappalto avrebbe ritardato la conclusione dei lavori”, mentre il teste (uno dei due lavoratori assunti in modo simulato) ha CP_2
confermato che i costi della assunzione simulata erano a carico di Pt_1
- che la teste non ha reso semplicemente una dichiarazione de relato actoris, come Tes_2
eccepito da parte attrice, avendo anche dichiarato di essere stata lei a preparare i documenti necessari;
- che il doc. n. 9 di parte convenuta, invece, non ha significato univoco posto che la prima email è priva dell'indicazione del mittente, ma pare non essere una comunicazione del convenuto, Part ma da una dell'opponente, che avrebbe chiesto di rivedere il detraendo i costi della busta paga, con risposta del convenuto (in questo caso il mittente è chiarissimo) di significato non univoco sul punto;
- che, dunque, ritiene il Tribunale che l'esito dell'istruttoria abbia dimostrato che il costo dell'assunzione simulata sia stato pattuito a carico dell'opponente, che del resto era il soggetto che aveva la necessità di iniziare il prima possibile i lavori e quindi di eludere la normativa in tema di appalto pubblico, come indirettamente confermato dal fatto che nello stesso periodo della simulata assunzione la ditta convenuta operava in cantiere anche in modo autonomo;
- che va pure aggiunto, con considerazione assorbente, che ex art. 2697 c.c. l'onere di provare che i costi dell'assunzione erano stati pattuiti a carico del convenuto ricadeva interamente sull'opponente, trattandosi, in pratica, della prova di un'eccezione di compensazione nonché della prova di un fatto contrario al contenuto del contratto (posto che secondo le regolare ordinarie i costi di assunzione ricadono sul datore di lavoro), prova che nel caso di specie non è stata in alcun modo offerta dall'opponente;
- che, pertanto, alla luce degli accordi in punto simulazione, i costi di assunzione dei contratti di lavoro subordinato non possono incidere in alcun modo sul contratto sottostante, infatti, ai sensi dell'art. 1414 c.c. il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Pertanto, suddetti costi devono rimanere in capo alla Pt_1
- che, ancora, in replica ad una difesa svolta dall'opponente nella memoria n. 1, va detto che parte convenuta ha applicato il costo orario di € 75.00 oggetto di accordo, e non quello di € 85,00 dedotto da come documentalmente evincibile dalla lettura della fattura oggetto di causa;
Pt_1
5 - che per quanto riguarda, invece, il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di I.CO.M. le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria hanno ampiamente confermato che le prestazioni oggetto del contratto sono state eseguite diligentemente da CP_1
e dal suo collaboratore;
in particolare, la direttrice dei lavori ha dichiarato: “ ha seguito CP_2 CP_1
perfettamente le indicazioni progettuali che fornivo io e poi controllavo” e su tale aspetto la stessa non ha mai contestato nulla al convenuto;
Pt_1
- che le uniche contestazioni sollevate da in effetti, riguardano sostanzialmente il Pt_1
monte ore di lavoro effettivamente svolto dalla ditta I.CO.M. come risultante dalla fattura n. 56 del 31.05.2023: trattasi di una contestazione specifica e non generica, come invece sostenuto dalla difesa di posto che l'opponente ha indicato con esattezza i giorni in cui sarebbero CP_1
state contabilizzate delle ore non effettivamente lavorate;
- che, per quanto riguarda l'ammontare delle ore di lavoro oggetto di fatturazione, occorre preliminarmente precisare che le parti, nel disciplinare i loro rapporti contrattuali, avevano ricollegato il pagamento delle prestazioni eseguite da I.CO.M. al calcolo delle ore di lavoro Part riportate nei rapportini settimanali e non all'emissione di Co
- che tali rapportini sono stati regolarmente inviati da I.CO.M. a ed al Pt_1 Tes_1
come emerge dai documenti prodotti dal n. 2 al 10 del fascicolo monitorio (doc. 3 comparsa di costituzione), dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti dell'opponente in sede di interpello e dalla testimonianza del geometra : “a fine settimana mi mandava un resoconto Tes_1 CP_1
delle ore lavorate”. Tali rapportini non venivano immediatamente contestati da essendo Pt_1
invece al riguardo del tutto irrilevante che la trasmissione sia avvenuta a mezzo posta ordinaria invece che pec;
- che l'invio dei rapportini costituiva, infatti, un onere contrattuale a carico dell'opposto, cui fa da contraltare, in applicazione del principio di buona fede anche in sede di esecuzione del contratto, un onere di cooperazione da parte di che avrebbe dovuto pertanto Pt_1
immediatamente contestare le eventuali irregolarità, al fine di evitare il consolidamento dell'affidamento da parte di circa la correttezza dei dati inviati, ma (come il DL) nulla CP_1 Pt_1
ha eccepito per mesi;
- che, infatti, solo dopo l'emissione della fattura n. 56 inviava tre distinti Sal, tutti Pt_1
datati 30.04.2023 dolendosi del fatto che la I.CO.M. aveva conteggiato 148,5 ore anziché 133;
6 - che, dunque, alla luce delle prove raccolte e dall'escussione dei testi, le contestazioni mosse da devono ritenersi troppo generiche. L'attrice, infatti, non ha allegato dei documenti per Pt_1
provare la falsità dei rapportini settimanali presenti agli atti e per quanto riguarda il rilevamento delle ore operato da , lo stesso ha dichiarato: “Io sul cantiere andavo e venivo visto che Tes_1
avevo anche altri cantieri sempre per Qualche giorno non sono neanche andato sul cantiere. Pt_1
Mediamente stavo un'ora al giorno sul cantiere, magari ripartita due volte al giorno, al mattino ed alla sera”. La vaghezza di questa risposta non permette di ritenere raggiunta la prova delle presunte assenze della I.CO.M dal cantiere;
- che, invece, i testi (uno dei due lavoratori interessati) e hanno reso CP_2 Tes_2
dichiarazioni precise circa le ore lavorate dallo stesso nonché dal titolare della ditta CP_2
convenuta, in tal modo confermando la correttezza della contabilizzazione indicata nella fattura azionata in sede monitoria, non essendovi affatto un contrasto fra le dichiarazioni dei due testi avendo in realtà entrambi dichiarati che i giorni 17, 18 e 21 aprile 2023 a lavorare fu solamente e non che al massimo passava in cantiere per verificare l'operato del suo CP_2 CP_1
collaboratore;
- che il teste , invece, ha detto che in un paio di occasioni (verosimilmente il 17 e Tes_3
18 aprile 2023) avrebbe effettuato una pausa pranzo di circa un'ora (sicché le ore lavorate CP_2
sarebbero 8 e non 9), ma detta circostanza è irrilevante in quanto l'orario di lavoro allegato per quei giorni dal convenuto andava dalle 8 alle 18, sicché da esso era già stata defalcata l'ora di pausa pranzo;
- che, dunque, la contabilizzazione effettuata da parte convenuta deve ritenersi corretta;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
7 - che, nel caso di specie, parte convenuta ha adeguatamente provato l'esistenza del rapporto contrattuale e il proprio corretto adempimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso mentre non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di Pt_1
aver pagato i compensi pattuiti né avendo provato circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata insieme, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria stante la modesta attività processuale ivi svolta, ragion per cui detta fase viene liquidata in conformità ai valori minimi;
- che, infine, al convenuto vanno pure riconosciute le spese e gli onorari di mediazione, come in parte dispositiva:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende, oltre € 190,32 per esposti ed € 300,00 per compenso relativi alla fase di mediazione.
Così deciso in Torino il 21.03.2025
Il Giudice
Luca Martinat
8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 21281/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Ferretti e Federica Parte_1
Invincibile; attrice contro
, titolare della ditta individuale I.CO.M., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana CP_1
Agrò;
convenuto
avente ad oggetto: contratto di nolo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 18.03.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava Parte_1
in giudizio , titolare della ditta individuale I.CO.M., in opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 6240/2023 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di €
11.437,50, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento della fattura n. 56 del
31.05.2023 emessa dal convenuto in forza del contratto, concluso tra le parti in data 20.02.2023, avente ad oggetto il nolo “a caldo” di mezzi d'opera per prestazioni presso il cantiere “Torrente
Casternone” sito nel comune di Val della Torre. In particolare, rilevava: 1) che il nolo, Pt_1
contrariamente alle previsioni contrattuali, veniva effettuato “a freddo” ovvero senza l'assunzione degli operatori specializzati da parte di I.CO.M.; 2) che per sopperire a tale inadempienza Pt_1
aveva dovuto assumere due lavoratori, specializzati nell'utilizzo dei macchinari noleggiati, sostenendo una spesa di € 1.021,34; 3) che le parti avevano pattuito che i costi dell'assunzione
2 sarebbero stati decurtati dall'importo che doveva alla I.CO.M; 4) che nel SAL predisposto Pt_1
da (doc. 5 atto di citazione in opposizione) i lavori eseguiti da I.CO.M. fino al 30.04.2023 Pt_1
venivano quantificati in € 9.253,66; 5) che la ditta I.CO.M. nell'emettere la fattura n. 56 aveva commesso un errore sul conteggio delle ore di lavoro effettivamente svolte dalla ditta stessa.
Invece di conteggiarne 133, il convenuto ne aveva considerate e fatturate 148 e ½; 6) che, infine, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere preceduto dal preventivo svolgimento di mediazione obbligatoria o negoziazione assistita;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui , CP_1
titolare della ditta individuale I.CO.M., contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) il proprio diligente adempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto di nolo “a caldo” svoltosi mediante la conduzione dei vari mezzi noleggiati (escavatore ql 215, autocarro ql 330, autocarro ql 410, pala gommata ql 140, trasporto macchina con rimorchio mezzo d'opera) da parte sua o del suo collaboratore 2) che per evitare ritardi nella CP_2
consegna dei lavori ( avrebbe dovuto richiedere ulteriori permessi ed autorizzazioni Pt_1
amministrative per giustificare la presenza di lavoratori esterni), aveva imposto alla ditta Pt_1
I.CO.M. la simulazione di un contratto di lavoro subordinato, sia per il titolare che per il suo CP_1
collaboratore , con la previsione che i costi di assunzione fossero a carico della 3) di CP_2 Pt_1
aver inviato i rapportini settimanali a senza mai ricevere delle contestazioni da parte di Pt_1
quest'ultima; 4) che l'obbligo della negoziazione assistita non si applica ai procedimenti di ingiunzione e che parimenti deve osservarsi per la mediazione;
- dato atto che parte convenuta con la comparsa costitutiva aveva altresì richiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- considerato che con ordinanza del 11.07.2024 il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente alla somma non contestata di €
9.253,66 oltre interessi moratori;
- rilevato che il Giudice, assunte prove orali, non disponeva la Ctu richiesta da parte attrice e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
18.03.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'eccezione sul mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita formulate dalla difesa di è manifestamente infondata. Parte_1
3 Ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 132/2014, infatti, la negoziazione assistita non è obbligatoria nei procedimenti di ingiunzione e successiva fase di opposizione, come rilevato nel decreto del
02.04.2024.
Quanto al procedimento di mediazione, va detto che l'eccezione risulta superata dal fatto che le parti, in data 04.04.2024, si sono comunque presentate davanti al mediatore ma l'incontro ha dato esito negativo;
- che, per quanto riguarda il merito, l'opposizione svolta da all'esito dell'istruttoria Pt_1
espletata, sia infondata;
- che le parti, nella sostanza, hanno concluso un contratto che prevedeva l'affidamento, da parte di di un nolo “a caldo” per l'esecuzione di opere che I.CO.M. doveva realizzare Pt_1
tramite propri mezzi, manovrati dal proprio personale specializzato, presso il cantiere Casternone come risulta dal preventivo del 20.2.2023 (doc. 2 atto di citazione in opposizione);
- che successivamente le parti si sono accordate al fine di velocizzare la presenza sul cantiere
(pubblico) della ditta del convenuto per simulare la stipulazione di due contratti di lavoro subordinato tra e (doc. 4 comparsa di costituzione) e tra e (doc. 5 Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_2
comparsa di costituzione): tale circostanza è stata ammessa in sede di interpello dal legale rappresentante dell'opponente e confermata da tutti i testi informati in merito, sicché l'unico punto dubbio attiene al soggetto che avrebbe dovuto sostenere i costi dell'assunzione fittizia;
- che al riguardo va detto che se il legale rappresentante di ( ha dichiarato che “Ci Pt_1 Per_1
eravamo messi d'accordo per un'assunzione simulata ma il costo doveva essere pagato da ” CP_1
(trattasi ovviamente di dichiarazione priva di valore probatorio essendo stata resa in sede di interpello a favore della parte interpellata), la direttrice dei lavori ( ) ha affermato: “So Per_2
che l'impresa era in distacco presso e quindi risultava come dipendente, ma non CP_1 Pt_1
conosco i rapporti esatti intervenuti fra le parti”) ed analoga dichiarazione ha reso il teste
[...]
geometra di incaricato a seguire il cantiere;
Tes_1 Pt_1
- che, dunque, nessun teste ha confermato la tesi dell'opponente secondo cui il costo della simulazione era stato pattuito a carico dell'opposto, mentre due testi hanno dichiarato che il costo doveva essere sopportato da Pt_1
- che, infatti, la teste (segretaria della ditta opposta) ha dichiarato che “ chiese Tes_2 Pt_1
un contratto di subordinazione perché fare un subappalto avrebbe richiesto troppo lunghi visto che era un appalto pubblico. Ma il costo era a carico di Sono informata dell'accordo perché sono Pt_1
4 stata io a mandare tutti i documenti a inizialmente dovevamo fare un subappalto, ma per Pt_1
ragioni di tempo si decise di fare l'assunzione fittizia perché il subappalto avrebbe ritardato la conclusione dei lavori”, mentre il teste (uno dei due lavoratori assunti in modo simulato) ha CP_2
confermato che i costi della assunzione simulata erano a carico di Pt_1
- che la teste non ha reso semplicemente una dichiarazione de relato actoris, come Tes_2
eccepito da parte attrice, avendo anche dichiarato di essere stata lei a preparare i documenti necessari;
- che il doc. n. 9 di parte convenuta, invece, non ha significato univoco posto che la prima email è priva dell'indicazione del mittente, ma pare non essere una comunicazione del convenuto, Part ma da una dell'opponente, che avrebbe chiesto di rivedere il detraendo i costi della busta paga, con risposta del convenuto (in questo caso il mittente è chiarissimo) di significato non univoco sul punto;
- che, dunque, ritiene il Tribunale che l'esito dell'istruttoria abbia dimostrato che il costo dell'assunzione simulata sia stato pattuito a carico dell'opponente, che del resto era il soggetto che aveva la necessità di iniziare il prima possibile i lavori e quindi di eludere la normativa in tema di appalto pubblico, come indirettamente confermato dal fatto che nello stesso periodo della simulata assunzione la ditta convenuta operava in cantiere anche in modo autonomo;
- che va pure aggiunto, con considerazione assorbente, che ex art. 2697 c.c. l'onere di provare che i costi dell'assunzione erano stati pattuiti a carico del convenuto ricadeva interamente sull'opponente, trattandosi, in pratica, della prova di un'eccezione di compensazione nonché della prova di un fatto contrario al contenuto del contratto (posto che secondo le regolare ordinarie i costi di assunzione ricadono sul datore di lavoro), prova che nel caso di specie non è stata in alcun modo offerta dall'opponente;
- che, pertanto, alla luce degli accordi in punto simulazione, i costi di assunzione dei contratti di lavoro subordinato non possono incidere in alcun modo sul contratto sottostante, infatti, ai sensi dell'art. 1414 c.c. il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Pertanto, suddetti costi devono rimanere in capo alla Pt_1
- che, ancora, in replica ad una difesa svolta dall'opponente nella memoria n. 1, va detto che parte convenuta ha applicato il costo orario di € 75.00 oggetto di accordo, e non quello di € 85,00 dedotto da come documentalmente evincibile dalla lettura della fattura oggetto di causa;
Pt_1
5 - che per quanto riguarda, invece, il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di I.CO.M. le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria hanno ampiamente confermato che le prestazioni oggetto del contratto sono state eseguite diligentemente da CP_1
e dal suo collaboratore;
in particolare, la direttrice dei lavori ha dichiarato: “ ha seguito CP_2 CP_1
perfettamente le indicazioni progettuali che fornivo io e poi controllavo” e su tale aspetto la stessa non ha mai contestato nulla al convenuto;
Pt_1
- che le uniche contestazioni sollevate da in effetti, riguardano sostanzialmente il Pt_1
monte ore di lavoro effettivamente svolto dalla ditta I.CO.M. come risultante dalla fattura n. 56 del 31.05.2023: trattasi di una contestazione specifica e non generica, come invece sostenuto dalla difesa di posto che l'opponente ha indicato con esattezza i giorni in cui sarebbero CP_1
state contabilizzate delle ore non effettivamente lavorate;
- che, per quanto riguarda l'ammontare delle ore di lavoro oggetto di fatturazione, occorre preliminarmente precisare che le parti, nel disciplinare i loro rapporti contrattuali, avevano ricollegato il pagamento delle prestazioni eseguite da I.CO.M. al calcolo delle ore di lavoro Part riportate nei rapportini settimanali e non all'emissione di Co
- che tali rapportini sono stati regolarmente inviati da I.CO.M. a ed al Pt_1 Tes_1
come emerge dai documenti prodotti dal n. 2 al 10 del fascicolo monitorio (doc. 3 comparsa di costituzione), dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti dell'opponente in sede di interpello e dalla testimonianza del geometra : “a fine settimana mi mandava un resoconto Tes_1 CP_1
delle ore lavorate”. Tali rapportini non venivano immediatamente contestati da essendo Pt_1
invece al riguardo del tutto irrilevante che la trasmissione sia avvenuta a mezzo posta ordinaria invece che pec;
- che l'invio dei rapportini costituiva, infatti, un onere contrattuale a carico dell'opposto, cui fa da contraltare, in applicazione del principio di buona fede anche in sede di esecuzione del contratto, un onere di cooperazione da parte di che avrebbe dovuto pertanto Pt_1
immediatamente contestare le eventuali irregolarità, al fine di evitare il consolidamento dell'affidamento da parte di circa la correttezza dei dati inviati, ma (come il DL) nulla CP_1 Pt_1
ha eccepito per mesi;
- che, infatti, solo dopo l'emissione della fattura n. 56 inviava tre distinti Sal, tutti Pt_1
datati 30.04.2023 dolendosi del fatto che la I.CO.M. aveva conteggiato 148,5 ore anziché 133;
6 - che, dunque, alla luce delle prove raccolte e dall'escussione dei testi, le contestazioni mosse da devono ritenersi troppo generiche. L'attrice, infatti, non ha allegato dei documenti per Pt_1
provare la falsità dei rapportini settimanali presenti agli atti e per quanto riguarda il rilevamento delle ore operato da , lo stesso ha dichiarato: “Io sul cantiere andavo e venivo visto che Tes_1
avevo anche altri cantieri sempre per Qualche giorno non sono neanche andato sul cantiere. Pt_1
Mediamente stavo un'ora al giorno sul cantiere, magari ripartita due volte al giorno, al mattino ed alla sera”. La vaghezza di questa risposta non permette di ritenere raggiunta la prova delle presunte assenze della I.CO.M dal cantiere;
- che, invece, i testi (uno dei due lavoratori interessati) e hanno reso CP_2 Tes_2
dichiarazioni precise circa le ore lavorate dallo stesso nonché dal titolare della ditta CP_2
convenuta, in tal modo confermando la correttezza della contabilizzazione indicata nella fattura azionata in sede monitoria, non essendovi affatto un contrasto fra le dichiarazioni dei due testi avendo in realtà entrambi dichiarati che i giorni 17, 18 e 21 aprile 2023 a lavorare fu solamente e non che al massimo passava in cantiere per verificare l'operato del suo CP_2 CP_1
collaboratore;
- che il teste , invece, ha detto che in un paio di occasioni (verosimilmente il 17 e Tes_3
18 aprile 2023) avrebbe effettuato una pausa pranzo di circa un'ora (sicché le ore lavorate CP_2
sarebbero 8 e non 9), ma detta circostanza è irrilevante in quanto l'orario di lavoro allegato per quei giorni dal convenuto andava dalle 8 alle 18, sicché da esso era già stata defalcata l'ora di pausa pranzo;
- che, dunque, la contabilizzazione effettuata da parte convenuta deve ritenersi corretta;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e, da ultimo, Cass., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677);
7 - che, nel caso di specie, parte convenuta ha adeguatamente provato l'esistenza del rapporto contrattuale e il proprio corretto adempimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso mentre non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato di Pt_1
aver pagato i compensi pattuiti né avendo provato circostanze idonee a giustificare il mancato pagamento;
- che, pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata insieme, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai parametri medi (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) per tutte le fasi, ad eccezione di quella decisoria stante la modesta attività processuale ivi svolta, ragion per cui detta fase viene liquidata in conformità ai valori minimi;
- che, infine, al convenuto vanno pure riconosciute le spese e gli onorari di mediazione, come in parte dispositiva:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo.
Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende, oltre € 190,32 per esposti ed € 300,00 per compenso relativi alla fase di mediazione.
Così deciso in Torino il 21.03.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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