Articolo 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 475
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 1949
Art. 2.
Per l'onere derivante dall'applicazione della presente legge verranno utilizzate le maggiori entrate derivanti dal versamento in conto "entrate eventuali" della somma di lire 278.048.645,85, quale importo degli utili netti ricavati da operazioni di negoziazione di valute estere effettuate in gestione speciale dalla Banca d'Italia per conto del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 agosto 1949