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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 335/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 335/2025, promossa da
, generalizzato in atti, domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente contro
, ( ), domicilio eletto presso lo CP_1 C.F._2 C.F._3 studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. RUGGERONE GIULIA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza in punto status
Pag. 1 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/2/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Lesa (NO) con , scegliendo il regime della separazione dei beni. CP_1
Il matrimonio veniva iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Lesa al n. 7 PARTE II Serie C anno 2015.
Dalla loro unione sono nati in data 11 giugno 2016 e il 20 settembre 2019. Per_1 Per_2
Con decreto di omologa n. 5198/2023 pubblicato in data 17/7/2023 il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione dei coniugi, accogliendo l'accordo raggiunto tra le parti.
Entrambe le parti, sia negli atti introduttivi che in udienza hanno manifestati la volontà di divorziare e hanno chiesto emettersi sentenza in punto status.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Pag. 2 Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Lesa al n. 7 PARTE II Serie C anno 2015;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) spese integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 335/2025, promossa da
, generalizzato in atti, domicilio eletto presso lo Parte_1 C.F._1 studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente contro
, ( ), domicilio eletto presso lo CP_1 C.F._2 C.F._3 studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. RUGGERONE GIULIA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza in punto status
Pag. 1 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/2/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile in Lesa (NO) con , scegliendo il regime della separazione dei beni. CP_1
Il matrimonio veniva iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Lesa al n. 7 PARTE II Serie C anno 2015.
Dalla loro unione sono nati in data 11 giugno 2016 e il 20 settembre 2019. Per_1 Per_2
Con decreto di omologa n. 5198/2023 pubblicato in data 17/7/2023 il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione dei coniugi, accogliendo l'accordo raggiunto tra le parti.
Entrambe le parti, sia negli atti introduttivi che in udienza hanno manifestati la volontà di divorziare e hanno chiesto emettersi sentenza in punto status.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 393/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Pag. 2 Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Comune di Lesa al n. 7 PARTE II Serie C anno 2015;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) spese integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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