Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2329
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza dei requisiti minimi per configurare l'associazione

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione

    Il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quelli relativi alla quantificazione della pena che lui stesso ha concordato, prevedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, il che ha implicato la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni doglianza.

  • Inammissibile
    Ruolo marginale e assenza di prova della consapevolezza partecipativa

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

  • Inammissibile
    Travisamento delle intercettazioni relative al capo 37

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

  • Inammissibile
    Mancanza degli elementi costitutivi dell'associazione a delinquere

    Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Inoltre, sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

  • Rigettato
    Indicatori erroneamente individuati e privi di riscontri

    La sentenza ha operato una valutazione complessiva dei significativi elementi dimostrativi della condotta partecipativa del ricorrente alla struttura criminale, tra cui l'arresto in flagranza con droga e denaro, la disponibilità dell'utenza chiamata dagli acquirenti, le dichiarazioni dei clienti, l'annotazione di polizia giudiziaria che indicava la continuità dell'attività associativa dopo l'arresto e i collegamenti con altri associati. La mancata incidenza dell'arresto si spiega con la sua posizione di mero partecipe, mentre la rotazione tra gli spacciatori non ha inciso sul riconoscimento da parte degli acquirenti. La motivazione non ha valorizzato la parentela ai fini della responsabilità penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2329
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2329
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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