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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
RE DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2215/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Lazzoni e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 20.11.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.07.2013 ad Arcola (SP); che dall'unione è nata in data [...] la figlia;
che è venuta definitivamente Persona_1 meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata dopo apposita rimessione in istruttoria della causa).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. I coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con regime condiviso, ferma restando Per_1 la collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale di proprietà del
[...]
in Santo Stefano di Magra Via Tavilla n 86 che le viene contestualmente assegnata. I due Parte_1 genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
4. I genitori concordemente stabiliscono i tempi di permanenza con la figlia in considerazione del piano genitoriale allegato al presente ricorso (all. 11). Considerata l'età, il padre si intratterrà con secondo le richieste della stessa, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli Per_1 scolastici ed extrascolastici della figlia;
inoltre, a weekend alterni dal Sabato pomeriggio alla
Domenica sera. Nel periodo estivo, i giorni e le modalità resteranno le medesime.
5. Per le vacanze natalizie e pasquali sarà seguito il criterio dell'alternanza, ovvero Per_1 trascorrerà il giorno di Natale ed il giorno della Santa Pasqua ad anni alterni. Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare periodi prolungati di permanenza della figlia con ciascuno di essi durante il periodo estivo, previo accordo con la stessa. Sarà cura dei genitori accertarsi, ad inizio di ogni anno scolastico, dei ponti previsti e stabilire concordemente le date in cui la figlia sarà presso ciascuno di loro. Resta chiaro che i genitori potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze della figlia legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle problematiche legate alla salute (vaccinazioni, malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé la figlia fuori Italia dovrà avere il previo consenso scritto dell'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro, senza indugio, ogni problema, questione o novità inerente la salute della figlia. Ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici e, durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, l'altro genitore potrà comunque comunicare con la stessa.
6. Il padre corrisponderà per il mantenimento di la somma mensile di Euro 200,00 (duecento) Per_1 mensili, da avere in valuta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario o mezzo equipollente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie e/o utili per i figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia. Pertanto, entrambi godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e ed allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore.
7. L'assegno unico verrà percepito dalla madre.
8. I coniugi prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento di identità valido per l'espatrio per sé e la figlia minore”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale fra e , Controparte_1 Parte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 27.07.2013 ad Arcola (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2013, al numero 6, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. RE Di Roberto.
La Spezia, 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RE Di Roberto Lucia Sebastiani