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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'udienza del 07/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1892/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA SIRACUSA, 5 03036 ISOLA DEL LIRI Parte 1 rappresentata dall'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO e avv. ZINZI PAOLO
) VIA SIRACUSA, 5 03036 ISOLA DEL LIRI;
C.F. 1
Parte appellante contro CP 1 parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 300100 ROMA rappresentata dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone in funzione di
Giudice del Lavoro in data 11.1.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte 1 già operaioCon la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso con il quale con mansioni di autista, aveva convenuto in giudizio 1 CP_1 per ottenere il riconoscimento di nuova malattia professionale “sindrome tunnel carpale destra e formazione cisti tendinea da sforzo del polso" nella misura complessiva del 6% o altra diversa accertanda.
Il Tribunale ha motivato il rigetto sulla base della disposta Consulenza medica (confermata anche a seguito delle osservazioni del CT di parte ricorrente) che ha riconosciuto il LL portatore di esiti di "sindrome del Tunnel Carpale -STC- dx di grado lieve", ma ha escluso l'origine professionale della patologia, in quanto “non risulta né un sostanziale nesso causale tra la patologia lamentata e le mansioni svolte, tenuto conto dell'assenza in procedura di documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio idoneo in lavorazione abituale e sistematica;
né un rischio lavorativo idoneo, stante la non significatività dell'infermità denunciata per l'età del ricorrente. Quanto lamentato non è eziologicamente riconducibile al lavoro svolto in termini di tecnopatia, trovando invece causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività svolta nel tempo....." (cfr. pag. 8 perizia).
Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente stante il mancato deposito della dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c.
La sentenza è impugnata dal "Parte 1 il quale ha lamentato la omessa considerazione delle testimonianze assunte in giudizio nella verifica del nesso causale e contestato le risultanze della CTU, con osservazioni peraltro già prospettate attraverso il ct di parte e dunque pienamente ammissibili quali censure in appello.
Si è costituito l' CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione del 7.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOOO
L'appello è infondato.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato lungamente esposto, dal 1986, ai microtraumi derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti e dalla guida di mezzi, che avevano avuto effetto degenerativo su tutte le articolazioni coinvolte nelle suddette attività, indicando nello specifico i turni di servizio osservati nel tempo presso i vari datori di lavoro.
Osserva la Corte che le deposizioni testimoniali invocate dall'appellante a comprova dell'esposizione al rischio e del nesso causale, la cui valutazione sarebbe stata dal giudice pretermessa, nulla di specifico evidenziano circa l'esistenza della malattia professionale in questione, in particolare delle mansioni indicate in tabella, connesse alla riscontrata sindrome del tunnel carpale ("attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo").
ioIl teste Tes 1 ha dichiarato: “...ho lavorato insieme al ricorrente presso la Pt 2 ci ho lavorato dal 1994, il ricorrente è venuto dopo di me, credo che abbiamo lavorato insieme per 8/9 anni. Il ricorrente era assunto come autista operaio, ma faceva un po' di tutto, compreso il trasporto di rifiuti speciali, come i rifiuti ospedalieri che erano in scatole che dovevano esser di 7 kg, ma arrivavano anche a 10/15 kg. Facevamo poi il lavoro di cernita del materiale che a volte arrivava mischiato, separando la carta dalla plastica e dal metallo, tutto il lavoro si faceva a mano".
Testimone 2Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 1994 per circa 5-6 anni;
la ditta era CP 2 ed effettuava carico e scarico delle merci per 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno. Caricava pacchi e pedane contenenti vari tipi di merce e poteva avvenire manualmente o col transpallet in base alla tipologia. Il mezzo era un furgone e la guida non era confortevole perché gli ammortizzatori non erano efficienti;
si eseguivano 20-30 consegne al giorno nella provincia di Frosinone, dalle ore 7 alle ore 17-18, in base al traffico e dopo aver effettuato le consegne. Non ricordo se avesse problemi alla schiena circa 30 anni fa perché era più giovane".
Testi Quindi, il teste riferisce di un lavoro di cernita di rifiuti fatto a mano e del peso medio dei rifiuti, ma non precisa le modalità di esecuzione dello spostamento dei pesi da parte del ricorrente, la loro attitudine ad incidere sulle articolazioni interessate, in poche parole la specifica tipologia dei lavori svolti;
stesso è a dirsi per il teste Tes 2 che oltretutto riferisce che parte del lavoro di carico e scarico veniva fatto con l'ausilio di transpallet. Anche in questo caso la testimonianza non dà conto delle specifiche lavorazioni che il ricorrente ha svolto con particolare sovraccarico degli arti superiori, cosicché il rinnovo della CTU risulta una richiesta soltanto esplorativa.
Con il rinvio alle osservazioni del proprio CTP, peraltro esaustivamente confutate dall'ausiliario, che ha rivalutato il materiale in atti alla luce dei rilievi del tecnico di parte dr. Per_1 ("Nel caso in specie, in sostanza, non risulta né un sostanziale nesso causale tra la patologia lamentata e le mansioni svolte, tenuto conto dell'assenza in procedura di documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio idoneo in lavorazione abituale e sistematica;
né un rischio lavorativo idoneo, stante la non significatività dell'infermità denunciata: per l'età del ricorrente. Quanto lamentato non è eziologicamente riconducibile al lavoro svolto in termini di tecnopatia, trovando invece causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività svolta nel tempo), l'appellante formula motivi di doglianza rispetto alla valutazione medico legale espressa dal consulente anche in esito alle note critiche, esprimendo, in sostanza, un mero dissenso diagnostico rispetto a quanto emerso dalla CTU e condiviso dal Tribunale.
E' pertanto corretto aver ritenuto, da parte del primo giudice, che non vi è prova della esposizione al rischio e dunque della origine professionale della patologia contratta.
L'appello va dunque respinto.
Le spese del grado possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo i presupposti dell'esonero ex art. 152 disp att. Cpc., come da dichiarazione sostitutiva 21.11.2022, allegata al ricorso in appello
(doc.8).
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Spese del grado irripetibili ex art. 152 disp. Att.cpc.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 07/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'udienza del 07/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1892/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA SIRACUSA, 5 03036 ISOLA DEL LIRI Parte 1 rappresentata dall'avv. BONGARZONE ANTONIO ROSARIO e avv. ZINZI PAOLO
) VIA SIRACUSA, 5 03036 ISOLA DEL LIRI;
C.F. 1
Parte appellante contro CP 1 parte domiciliata in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 300100 ROMA rappresentata dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 56/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone in funzione di
Giudice del Lavoro in data 11.1.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte 1 già operaioCon la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso con il quale con mansioni di autista, aveva convenuto in giudizio 1 CP_1 per ottenere il riconoscimento di nuova malattia professionale “sindrome tunnel carpale destra e formazione cisti tendinea da sforzo del polso" nella misura complessiva del 6% o altra diversa accertanda.
Il Tribunale ha motivato il rigetto sulla base della disposta Consulenza medica (confermata anche a seguito delle osservazioni del CT di parte ricorrente) che ha riconosciuto il LL portatore di esiti di "sindrome del Tunnel Carpale -STC- dx di grado lieve", ma ha escluso l'origine professionale della patologia, in quanto “non risulta né un sostanziale nesso causale tra la patologia lamentata e le mansioni svolte, tenuto conto dell'assenza in procedura di documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio idoneo in lavorazione abituale e sistematica;
né un rischio lavorativo idoneo, stante la non significatività dell'infermità denunciata per l'età del ricorrente. Quanto lamentato non è eziologicamente riconducibile al lavoro svolto in termini di tecnopatia, trovando invece causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività svolta nel tempo....." (cfr. pag. 8 perizia).
Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente stante il mancato deposito della dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c.
La sentenza è impugnata dal "Parte 1 il quale ha lamentato la omessa considerazione delle testimonianze assunte in giudizio nella verifica del nesso causale e contestato le risultanze della CTU, con osservazioni peraltro già prospettate attraverso il ct di parte e dunque pienamente ammissibili quali censure in appello.
Si è costituito l' CP_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione del 7.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOOO
L'appello è infondato.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato lungamente esposto, dal 1986, ai microtraumi derivanti dalla movimentazione di carichi pesanti e dalla guida di mezzi, che avevano avuto effetto degenerativo su tutte le articolazioni coinvolte nelle suddette attività, indicando nello specifico i turni di servizio osservati nel tempo presso i vari datori di lavoro.
Osserva la Corte che le deposizioni testimoniali invocate dall'appellante a comprova dell'esposizione al rischio e del nesso causale, la cui valutazione sarebbe stata dal giudice pretermessa, nulla di specifico evidenziano circa l'esistenza della malattia professionale in questione, in particolare delle mansioni indicate in tabella, connesse alla riscontrata sindrome del tunnel carpale ("attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo").
ioIl teste Tes 1 ha dichiarato: “...ho lavorato insieme al ricorrente presso la Pt 2 ci ho lavorato dal 1994, il ricorrente è venuto dopo di me, credo che abbiamo lavorato insieme per 8/9 anni. Il ricorrente era assunto come autista operaio, ma faceva un po' di tutto, compreso il trasporto di rifiuti speciali, come i rifiuti ospedalieri che erano in scatole che dovevano esser di 7 kg, ma arrivavano anche a 10/15 kg. Facevamo poi il lavoro di cernita del materiale che a volte arrivava mischiato, separando la carta dalla plastica e dal metallo, tutto il lavoro si faceva a mano".
Testimone 2Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 1994 per circa 5-6 anni;
la ditta era CP 2 ed effettuava carico e scarico delle merci per 5 giorni a settimana per 8 ore al giorno. Caricava pacchi e pedane contenenti vari tipi di merce e poteva avvenire manualmente o col transpallet in base alla tipologia. Il mezzo era un furgone e la guida non era confortevole perché gli ammortizzatori non erano efficienti;
si eseguivano 20-30 consegne al giorno nella provincia di Frosinone, dalle ore 7 alle ore 17-18, in base al traffico e dopo aver effettuato le consegne. Non ricordo se avesse problemi alla schiena circa 30 anni fa perché era più giovane".
Testi Quindi, il teste riferisce di un lavoro di cernita di rifiuti fatto a mano e del peso medio dei rifiuti, ma non precisa le modalità di esecuzione dello spostamento dei pesi da parte del ricorrente, la loro attitudine ad incidere sulle articolazioni interessate, in poche parole la specifica tipologia dei lavori svolti;
stesso è a dirsi per il teste Tes 2 che oltretutto riferisce che parte del lavoro di carico e scarico veniva fatto con l'ausilio di transpallet. Anche in questo caso la testimonianza non dà conto delle specifiche lavorazioni che il ricorrente ha svolto con particolare sovraccarico degli arti superiori, cosicché il rinnovo della CTU risulta una richiesta soltanto esplorativa.
Con il rinvio alle osservazioni del proprio CTP, peraltro esaustivamente confutate dall'ausiliario, che ha rivalutato il materiale in atti alla luce dei rilievi del tecnico di parte dr. Per_1 ("Nel caso in specie, in sostanza, non risulta né un sostanziale nesso causale tra la patologia lamentata e le mansioni svolte, tenuto conto dell'assenza in procedura di documentazione probante l'effettiva e concreta esposizione a rischio idoneo in lavorazione abituale e sistematica;
né un rischio lavorativo idoneo, stante la non significatività dell'infermità denunciata: per l'età del ricorrente. Quanto lamentato non è eziologicamente riconducibile al lavoro svolto in termini di tecnopatia, trovando invece causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività svolta nel tempo), l'appellante formula motivi di doglianza rispetto alla valutazione medico legale espressa dal consulente anche in esito alle note critiche, esprimendo, in sostanza, un mero dissenso diagnostico rispetto a quanto emerso dalla CTU e condiviso dal Tribunale.
E' pertanto corretto aver ritenuto, da parte del primo giudice, che non vi è prova della esposizione al rischio e dunque della origine professionale della patologia contratta.
L'appello va dunque respinto.
Le spese del grado possono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo i presupposti dell'esonero ex art. 152 disp att. Cpc., come da dichiarazione sostitutiva 21.11.2022, allegata al ricorso in appello
(doc.8).
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Spese del grado irripetibili ex art. 152 disp. Att.cpc.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 07/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste