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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8029 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 34247/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Email_1 C.F._1
RR EL con studio in VIA PONTE SEVESO, 41 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI Rassegnate a seguito di discussione orale all'udienza del 21.10.2025 Per parte attrice: insistito pe l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi formulata in ricorso
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia il 15/05/2008 (atto non trascritto) Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 2.10.2024 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, il difensore della parte attrice -invitato dal Giudice delegato ad interloquire sul punto -ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Il giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore ha precisato come in epigrafe indicato
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia del convenuto che non ha, quindi, svolto difese le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia il 15/05/2008 (atto non CP_1 trascritto) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite
Milano, 22/10/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Email_1 C.F._1
RR EL con studio in VIA PONTE SEVESO, 41 20100 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI Rassegnate a seguito di discussione orale all'udienza del 21.10.2025 Per parte attrice: insistito pe l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi formulata in ricorso
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia il 15/05/2008 (atto non trascritto) Dall'unione coniugale non sono nati figli. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 2.10.2024 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito, il difensore della parte attrice -invitato dal Giudice delegato ad interloquire sul punto -ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Il giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore ha precisato come in epigrafe indicato
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025
******* Ritenuto: Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio e la contumacia del convenuto che non ha, quindi, svolto difese le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così
[...] Controparte_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Colombia il 15/05/2008 (atto non CP_1 trascritto) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Cinisello Balsamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Dichiara irripetibili le spese di lite
Milano, 22/10/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato