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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE SESTA
In persona del Giudice Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 9477/2024
Promossa da
(c.f. ), sito in Arenzano (GE), Via del Mare 25, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAMPIGLIONE DANIELA e dell'avv. CALCAGNO DAVIDE
APPELLANTE contro
già (c.f. – P.Iva CP_1 CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza del G.d.P. di Genova n. 1264/2024 decisa il
2.7.2024, per difetto totale di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente in violazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 132 c.2 n.4 cpc. 2) Nel merito di conseguenza, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale in relazione al servizio idrico e fognario pertinente il Comune di Arenzano tra il e Parte_1
già e accertato e dichiaratone l'inadempimento integrale o parziale, CP_1 Controparte_2 condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 ripetizione/rimborso/risarcimento, in favore di parte attrice, di tutte le somme percepite a titolo di servizio di depurazione negli ultimi dieci anni, ovvero nel diverso periodo che sarà determinato da codesto Ill.mo Giudice, nella somma che risulterà quantificata all'esito del presente giudizio ed, in ogni caso, non inferiore a Euro 3.970,16 comprensiva dell'IVA di legge ed al netto dei conguagli, oltre interessi ex art. 1284 IV° c. Cod. Civ. e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo
3) Con vittoria delle spese di primo e secondo grado di giudizio, ex art. 96 cpc., stante il comportamento processuale tenuto da CP_1
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il , sito in Arenzano (GE), Via del Parte_1
Mare 25, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Genova già CP_1
per sentirla condannare alla restituzione di 3'970,16 euro relativi al servizio di Controparte_2 depurazione per l'ultimo decennio. Secondo la prospettazione attorea, si sarebbe infatti trattato di una somma non dovuta in conseguenza dell'allegato inadempimento, laddove l'impianto della convenuta svolge solo un trattamento delle acque primario e non anche il trattamento secondario o equivalente che secondo la giurisprudenza consente di addebitare il servizio di depurazione.
Si è costituita in giudizio chiedendo la chiamata in causa di e il CP_1 CP_3 rigetto delle domande avversarie o, in via subordinata, la condanna al 0,3% o all'1,5% delle somme o la condanna di a tenere indenne nonché il rigetto delle domande CP_3 CP_1 relative al periodo anteriore all'ottobre 2017 in quanto prescritte. All'udienza del 16.1.2024, il procuratore della parte convenuta ha dichiarato la disponibilità di quest'ultima a pagare all'attore le somme richieste, salva verifica dei conteggi, rinunciando alla chiamata del terzo, con la liquidazione delle spese ai minimi di tariffa e pagamento in 120 giorni. Parte attrice ha accettato l'offerta ma si è opposta alla liquidazione delle spese nei minimi tariffari e ha chiesto il riconoscimento dei compensi al valore della causa.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1264/2024 pubblicata il 6.8.2024, ha ritenuto che dovesse dichiararsi cessata la materia del contendere e ha condannato al pagamento delle CP_1 spese. In data 27.9.2024 il ha proposto appello contro per la riforma Parte_1 CP_1 della sentenza n. 1264/2024. L'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c., nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che l'impegno assunto dal convenuto a pagare quanto preteso consentisse di considerare cessata la materia del contendere, ha negato il rispetto di tale impegno e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere. non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
Tanto premesso in fatto, osserva: l'appello merita accoglimento. Esso si fonda innanzitutto sulla carenza motivazionale della sentenza in relazione alla cessata materia del contendere, laddove si è limitata a statuire che “con l'offerta di pagamento accettato dal
è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio ed è cessata, in Parte_1 sostanza, la materia del contendere”. La sentenza impugnata si è infatti soffermata sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, senza però esplicitare come la mera offerta di pagamento avanzata da CP_1 potesse comportare per le parti “il venir meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio” tale giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Non è pertanto possibile ripercorrere l'iter logico seguito dal Giudice di Pace, né comprendere le ragioni per le quali ha ritenuto che l'impegno di pagamento avesse eliminato “completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti”. In secondo luogo, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza, in quanto la materia del contendere non può dirsi cessata in seguito alle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza.
Anche tale motivo di appello è fondato. Davanti al Giudice di Pace non ha assunto un'obbligazione, ma si è dichiarata disponibile ad CP_1 assumerla, precisando, peraltro, di dover ancora effettuare conteggi di verifica. Rispetto a tale pagina 2 di 6 dichiarazione di intenti, la convenuta si è dichiarata d'accordo, precisando però che non avrebbe accettato la condizione della liquidazione ai minimi delle spese di lite. L'offerta di adempiere costituisce una mera dichiarazione di intenti che quindi, anche se accettata, non produce effetti giuridici e non vale ad estinguere l'obbligazione. Inoltre, nell'atto di appello il ha rappresentato che l'impegno di pagamento Parte_1 allo stato non è stato soddisfatto da parte di CP_1
Non sono dunque ravvisabili i presupposti che consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
Occorre quindi entrare nel merito della domanda proposta dal verificandone la Parte_1 fondatezza.
Sulla natura della tariffa del servizio idrico integrato prevista dalla legge n. 36/1994 e poi dall'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006 e sul concetto di depurazione.
Il giudice condivide pienamente, fa propria e richiama sul punto, anche per ragioni di uniformità, la sentenza nr. 2160/2020 pronunciata dalla Sesta Sezione dell'intestato Tribunale, la quale afferma, in una controversia, come la presente, di primo grado, i principi ribaditi da numerosi precedenti della sezione in grado di appello (richiamati anche all'interno della medesima sentenza), vertenti sulla identica questione oggi affrontata:
“Il processo ha ad oggetto la ormai annosa questione relativa alla debenza o meno della tariffa del servizio idrico integrato e in particolare di quella della componente relativa al servizio di depurazione laddove questo servizio non venga reso dal gestore, questione che per la prima volta venne alla ribalta nel 2008, quando con la celebre sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui prevedeva che la parte di tariffa riferita al servizio di depurazione era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi fossero temporaneamente inattivi.
L'accoglimento della domanda attorea passa per l'esame di diverse questioni – su alcune delle quali vi sono già state pronunce di merito e di legittimità - che si vanno partitamente ad esaminare qui di seguito.
Sulla natura della tariffa del servizio idrico integrato prevista dalla legge n. 36/1994 e poi dall'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006.
Su questa questione non residuano ragionevoli dubbi. La natura di corrispettivo di prestazione contrattuale della tariffa in oggetto è stata accertata autorevolmente dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale la quale nell'estesa motivazione (vedi in particolare paragrafi 6.1 e 6.2 della sentenza sopra citata cui si rimanda) ha decisamente escluso la natura di prelievo tributario della tariffa de quo, sulla base non solo della lettera della legge che la disciplina ( D.L.vo n. 152/2006) dove è sempre definita “corrispettivo”, ma anche della sua causa ( non un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio del ricorrente ma un contratto a prestazioni corrispettive), delle modalità di riscossione ( non tramite iscrizione a ruolo); del suo assoggettamento all'IVA; della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le relative controversie. Sulla scia della decisione del giudice delle leggi anche la grande maggioranza dei giudici di merito e la Corte di Cassazione (14042/13; 9500/18; 13781/19;
3692/20; 7947/20) hanno ripetutamente affermato che le somme dovute dall'utente a fronte del servizio idrico costituiscono il corrispettivo di una prestazione complessa che, anche se determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza, ne discende che in caso di mancata fruizione da parte dell'utente del servizio di depurazione delle acque, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota della tariffa riferita a detto servizio, in applicazione delle norme del codice civile che disciplinano i contratti (Cass. Sez. Unite ord. 16832/17).
Su cosa debba intendersi per servizio di depurazione pagina 3 di 6 Dalla lettura degli atti difensivi delle parti emerge come dato pacifico che l'impianto di AP svolge unicamente il trattamento “primario”, vale a dire quello che, secondo la definizione fornita dall'art. 74 lett. ll) del Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152 (Norme in materia ambientale), comprende “il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento”. Per tale motivo si è posto il problema se il fatto pacifico che i gestori del servizio idrico integrato abbiano comunque fornito a parte attrice un servizio di depurazione, sia pure a mezzo di trattamento primario e non a mezzo di un trattamento migliore di questo (che garantisca cioè un livello di depurazione più alto delle acque reflue) sia sufficiente per affermare che la loro obbligazione contrattuale è stata correttamente adempiuta. A tale questione la giurisprudenza di questo Tribunale ha già dato compiuta riposta, in senso negativo, con le sentenze 1652/2020 del 23 ottobre 2020; 1410/2020 del 22-28 settembre 2020 e n. 1357/2020 del 7 settembre 2020.
Si riporta la motivazione della sentenza n. 1652/2020 (le sottolineature sono della scrivente):
“La norma nazionale cui occorre fare riferimento è, come ricorda la stessa parte appellante, l'art. 105 del sopra citato Decreto Legislativo n.152/06, che, sotto la rubrica “Scarichi in acque superficiali”, al comma 3 statuisce:
“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.” Secondo la parte appellante, tale norma non fonderebbe l'obbligo di fornire un trattamento secondario, ma si limiterebbe ad imporre il rispetto delle indicazioni dell'allegato 5: il quale, a sua volta, rimanda alla normativa regionale, stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". L'appellante osserva, a questo punto, che nemmeno la legge regionale (Legge Regionale della Liguria n. 29/2007) pone un incondizionato obbligo di assicurare il trattamento secondario, in quanto si limita a prescrivere un trattamento appropriato da articolarsi secondo le prescrizioni di un futuro programma degli interventi, da redigersi a cura delle autorità di ambito competenti. La tesi dell'appellante si basa su una lettura errata dell'art. 105, e non può essere recepita. La disposizione in esame contiene infatti, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la prescrizione in via alternativa di due trattamenti ben distinti. Invero, essa stabilisce che gli scarichi devono essere sottoposti:
A) ad un trattamento secondario (ovverosia ad un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte) oppure B) ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza.
In altri termini, la norma in esame deve essere letta come se esistesse una virgola dopo la parola
“secondario”, riferendo il richiamo alle prescrizioni dell'allegato 5 al solo trattamento equivalente. Che proprio questa sia l'interpretazione corretta, e che la mancanza della virgola costituisca solo una imperfezione nella tecnica redazionale della norma, risulta dalla sistematica della legge. La definizione essenziale di trattamento secondario, fornita dalla prima parte della sopra citata lett. mm), non ha bisogno di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni: secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario. E' solo al fine di individuare quale sia il trattamento equivalente (previsto sia dalla seconda parte della lettera mm) che dall'articolo 105) che diviene essenziale integrare la definizione con il complesso sistema di richiami introdotto dall' allegato 5.
pagina 4 di 6 Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma dunque, in via immediata e per così dire “minimale”, l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. Qualora poi risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'allegato 5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi;
e si potrà probabilmente sostenere anche, ove l'impianto sia dotato di un sistema di trattamento biologico, che questo debba essere in ogni caso idoneo ad assicurare il rispetto degli standard richiesti dalla normativa integrativa (vedi prescrizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 105, n. d. r.) Ma in nessun caso si può affermare che, nella situazione oggi dedotta dalla parte appellante, cioè in mancanza dei programmi degli interventi che le autorità di ambito territoriale sono chiamate a redigere, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria.
Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo sia compiuta anche con riferimento all'altra norma cui si richiama l'appellante nelle proprie difese, vale a dire l'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come “l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici”. Da una simile definizione emergerebbe con chiarezza, secondo l'appellante, che “il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario o equivalente”.
Tale affermazione, in sé, è certamente condivisibile: la norma fornisce una definizione sostanzialmente tautologica, affermando che l'impianto di depurazione è quello che si occupa della depurazione delle acque;
ma, una volta assodato, alla stregua di tali considerazioni, che l'impianto di AP è effettivamente dotato di un sistema di depurazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto n.102, nulla cambia sul giudizio negativo in ordine alla congruità di tale impianto rispetto alle più specifiche prescrizioni dell'articolo 105 sopracitato.
Nulla resta da aggiungere alla sopra riportata motivazione, per cui si conclude affermando anche in questa sede che il trattamento primario cui solo sono stati pacificamente sottoposti gli scarichi fognari del attore non è sufficiente per ritenere che le parti resistenti abbiano fornito il (tipo di) Parte_1 servizio di depurazione atto a giustificare il pagamento della relativa componente della tariffa idrica integrata”. Va in conclusione affermato che la normativa applicabile prescrive un trattamento di depurazione di tipo secondario, e che l'impianto di Arenzano, che assicura il solo trattamento primario, non rispetta la normativa.
Parte convenuta ha sollevato in primo grado diverse eccezioni volte a sostenere la debenza della tariffa anche nella denegata ipotesi, che è stata sopra condivisa, che dovesse essere ritenuta normativamente prevista una depurazione di tipo secondario. Tuttavia, esse non sono state in questa sede reiterate, avendo la parte appellata scelto di non costituirsi e dunque esse non devono essere esaminate.
In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado riformata, con condanna di alla restituzione in favore della controparte delle somme oggetto di domanda, CP_1 maggiorate degli interessi nella misura legale dalla data della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Sulle spese di lite.
In punto spese di lite, non occorre riformare la sentenza di primo grado, la quale già ha condannato a rifondere le spese al il quale non ne ha contestato la quantificazione. CP_1 Parte_1
Quanto alla presente fase di giudizio, innanzitutto non si ravvisa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a alla luce del suo comportamento processuale: secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, in questo senso bisognerebbe considerare infatti il mancato rispetto pagina 5 di 6 dell'impegno di pagamento, che però consiste in una condotta extra processuale, mentre nel processo la convenuta non si è difesa, rimanendo contumace. deve però essere condannata al pagamento delle spese di lite, che seguono la CP_1 soccombenza e sono così liquidate nei valori di cui al D.M. n. 147 del 2022 e s.m. e i.:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della causa: € 3.970,16 Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.276,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa,
- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata in punto declaratoria di cessazione della materia del contendere, condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di euro 3.970,16, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della
[...] domanda;
- conferma la sentenza appellata in punto condanna e liquidazione delle spese di lite;
- dichiara obbligata e condanna a rifondere al le spese CP_1 Parte_1 di lite del grado, che si liquid 0 per spese es ompenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Genova, 22.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione di Camilla Giaquinto, magistrato ordinario tirocinante.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE SESTA
In persona del Giudice Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 9477/2024
Promossa da
(c.f. ), sito in Arenzano (GE), Via del Mare 25, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PAMPIGLIONE DANIELA e dell'avv. CALCAGNO DAVIDE
APPELLANTE contro
già (c.f. – P.Iva CP_1 CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza del G.d.P. di Genova n. 1264/2024 decisa il
2.7.2024, per difetto totale di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente in violazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 132 c.2 n.4 cpc. 2) Nel merito di conseguenza, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale in relazione al servizio idrico e fognario pertinente il Comune di Arenzano tra il e Parte_1
già e accertato e dichiaratone l'inadempimento integrale o parziale, CP_1 Controparte_2 condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 ripetizione/rimborso/risarcimento, in favore di parte attrice, di tutte le somme percepite a titolo di servizio di depurazione negli ultimi dieci anni, ovvero nel diverso periodo che sarà determinato da codesto Ill.mo Giudice, nella somma che risulterà quantificata all'esito del presente giudizio ed, in ogni caso, non inferiore a Euro 3.970,16 comprensiva dell'IVA di legge ed al netto dei conguagli, oltre interessi ex art. 1284 IV° c. Cod. Civ. e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo
3) Con vittoria delle spese di primo e secondo grado di giudizio, ex art. 96 cpc., stante il comportamento processuale tenuto da CP_1
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il , sito in Arenzano (GE), Via del Parte_1
Mare 25, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Genova già CP_1
per sentirla condannare alla restituzione di 3'970,16 euro relativi al servizio di Controparte_2 depurazione per l'ultimo decennio. Secondo la prospettazione attorea, si sarebbe infatti trattato di una somma non dovuta in conseguenza dell'allegato inadempimento, laddove l'impianto della convenuta svolge solo un trattamento delle acque primario e non anche il trattamento secondario o equivalente che secondo la giurisprudenza consente di addebitare il servizio di depurazione.
Si è costituita in giudizio chiedendo la chiamata in causa di e il CP_1 CP_3 rigetto delle domande avversarie o, in via subordinata, la condanna al 0,3% o all'1,5% delle somme o la condanna di a tenere indenne nonché il rigetto delle domande CP_3 CP_1 relative al periodo anteriore all'ottobre 2017 in quanto prescritte. All'udienza del 16.1.2024, il procuratore della parte convenuta ha dichiarato la disponibilità di quest'ultima a pagare all'attore le somme richieste, salva verifica dei conteggi, rinunciando alla chiamata del terzo, con la liquidazione delle spese ai minimi di tariffa e pagamento in 120 giorni. Parte attrice ha accettato l'offerta ma si è opposta alla liquidazione delle spese nei minimi tariffari e ha chiesto il riconoscimento dei compensi al valore della causa.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1264/2024 pubblicata il 6.8.2024, ha ritenuto che dovesse dichiararsi cessata la materia del contendere e ha condannato al pagamento delle CP_1 spese. In data 27.9.2024 il ha proposto appello contro per la riforma Parte_1 CP_1 della sentenza n. 1264/2024. L'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c., nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che l'impegno assunto dal convenuto a pagare quanto preteso consentisse di considerare cessata la materia del contendere, ha negato il rispetto di tale impegno e ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere. non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
Tanto premesso in fatto, osserva: l'appello merita accoglimento. Esso si fonda innanzitutto sulla carenza motivazionale della sentenza in relazione alla cessata materia del contendere, laddove si è limitata a statuire che “con l'offerta di pagamento accettato dal
è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio ed è cessata, in Parte_1 sostanza, la materia del contendere”. La sentenza impugnata si è infatti soffermata sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, senza però esplicitare come la mera offerta di pagamento avanzata da CP_1 potesse comportare per le parti “il venir meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio” tale giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Non è pertanto possibile ripercorrere l'iter logico seguito dal Giudice di Pace, né comprendere le ragioni per le quali ha ritenuto che l'impegno di pagamento avesse eliminato “completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti”. In secondo luogo, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza, in quanto la materia del contendere non può dirsi cessata in seguito alle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza.
Anche tale motivo di appello è fondato. Davanti al Giudice di Pace non ha assunto un'obbligazione, ma si è dichiarata disponibile ad CP_1 assumerla, precisando, peraltro, di dover ancora effettuare conteggi di verifica. Rispetto a tale pagina 2 di 6 dichiarazione di intenti, la convenuta si è dichiarata d'accordo, precisando però che non avrebbe accettato la condizione della liquidazione ai minimi delle spese di lite. L'offerta di adempiere costituisce una mera dichiarazione di intenti che quindi, anche se accettata, non produce effetti giuridici e non vale ad estinguere l'obbligazione. Inoltre, nell'atto di appello il ha rappresentato che l'impegno di pagamento Parte_1 allo stato non è stato soddisfatto da parte di CP_1
Non sono dunque ravvisabili i presupposti che consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
Occorre quindi entrare nel merito della domanda proposta dal verificandone la Parte_1 fondatezza.
Sulla natura della tariffa del servizio idrico integrato prevista dalla legge n. 36/1994 e poi dall'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006 e sul concetto di depurazione.
Il giudice condivide pienamente, fa propria e richiama sul punto, anche per ragioni di uniformità, la sentenza nr. 2160/2020 pronunciata dalla Sesta Sezione dell'intestato Tribunale, la quale afferma, in una controversia, come la presente, di primo grado, i principi ribaditi da numerosi precedenti della sezione in grado di appello (richiamati anche all'interno della medesima sentenza), vertenti sulla identica questione oggi affrontata:
“Il processo ha ad oggetto la ormai annosa questione relativa alla debenza o meno della tariffa del servizio idrico integrato e in particolare di quella della componente relativa al servizio di depurazione laddove questo servizio non venga reso dal gestore, questione che per la prima volta venne alla ribalta nel 2008, quando con la celebre sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui prevedeva che la parte di tariffa riferita al servizio di depurazione era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi fossero temporaneamente inattivi.
L'accoglimento della domanda attorea passa per l'esame di diverse questioni – su alcune delle quali vi sono già state pronunce di merito e di legittimità - che si vanno partitamente ad esaminare qui di seguito.
Sulla natura della tariffa del servizio idrico integrato prevista dalla legge n. 36/1994 e poi dall'art. 155 comma 1 primo periodo del D.L.vo n. 152/2006.
Su questa questione non residuano ragionevoli dubbi. La natura di corrispettivo di prestazione contrattuale della tariffa in oggetto è stata accertata autorevolmente dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale la quale nell'estesa motivazione (vedi in particolare paragrafi 6.1 e 6.2 della sentenza sopra citata cui si rimanda) ha decisamente escluso la natura di prelievo tributario della tariffa de quo, sulla base non solo della lettera della legge che la disciplina ( D.L.vo n. 152/2006) dove è sempre definita “corrispettivo”, ma anche della sua causa ( non un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio del ricorrente ma un contratto a prestazioni corrispettive), delle modalità di riscossione ( non tramite iscrizione a ruolo); del suo assoggettamento all'IVA; della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le relative controversie. Sulla scia della decisione del giudice delle leggi anche la grande maggioranza dei giudici di merito e la Corte di Cassazione (14042/13; 9500/18; 13781/19;
3692/20; 7947/20) hanno ripetutamente affermato che le somme dovute dall'utente a fronte del servizio idrico costituiscono il corrispettivo di una prestazione complessa che, anche se determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza, ne discende che in caso di mancata fruizione da parte dell'utente del servizio di depurazione delle acque, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo di pagamento della quota della tariffa riferita a detto servizio, in applicazione delle norme del codice civile che disciplinano i contratti (Cass. Sez. Unite ord. 16832/17).
Su cosa debba intendersi per servizio di depurazione pagina 3 di 6 Dalla lettura degli atti difensivi delle parti emerge come dato pacifico che l'impianto di AP svolge unicamente il trattamento “primario”, vale a dire quello che, secondo la definizione fornita dall'art. 74 lett. ll) del Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152 (Norme in materia ambientale), comprende “il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD 5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento”. Per tale motivo si è posto il problema se il fatto pacifico che i gestori del servizio idrico integrato abbiano comunque fornito a parte attrice un servizio di depurazione, sia pure a mezzo di trattamento primario e non a mezzo di un trattamento migliore di questo (che garantisca cioè un livello di depurazione più alto delle acque reflue) sia sufficiente per affermare che la loro obbligazione contrattuale è stata correttamente adempiuta. A tale questione la giurisprudenza di questo Tribunale ha già dato compiuta riposta, in senso negativo, con le sentenze 1652/2020 del 23 ottobre 2020; 1410/2020 del 22-28 settembre 2020 e n. 1357/2020 del 7 settembre 2020.
Si riporta la motivazione della sentenza n. 1652/2020 (le sottolineature sono della scrivente):
“La norma nazionale cui occorre fare riferimento è, come ricorda la stessa parte appellante, l'art. 105 del sopra citato Decreto Legislativo n.152/06, che, sotto la rubrica “Scarichi in acque superficiali”, al comma 3 statuisce:
“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.” Secondo la parte appellante, tale norma non fonderebbe l'obbligo di fornire un trattamento secondario, ma si limiterebbe ad imporre il rispetto delle indicazioni dell'allegato 5: il quale, a sua volta, rimanda alla normativa regionale, stabilendo che “Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". L'appellante osserva, a questo punto, che nemmeno la legge regionale (Legge Regionale della Liguria n. 29/2007) pone un incondizionato obbligo di assicurare il trattamento secondario, in quanto si limita a prescrivere un trattamento appropriato da articolarsi secondo le prescrizioni di un futuro programma degli interventi, da redigersi a cura delle autorità di ambito competenti. La tesi dell'appellante si basa su una lettura errata dell'art. 105, e non può essere recepita. La disposizione in esame contiene infatti, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la prescrizione in via alternativa di due trattamenti ben distinti. Invero, essa stabilisce che gli scarichi devono essere sottoposti:
A) ad un trattamento secondario (ovverosia ad un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte) oppure B) ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza.
In altri termini, la norma in esame deve essere letta come se esistesse una virgola dopo la parola
“secondario”, riferendo il richiamo alle prescrizioni dell'allegato 5 al solo trattamento equivalente. Che proprio questa sia l'interpretazione corretta, e che la mancanza della virgola costituisca solo una imperfezione nella tecnica redazionale della norma, risulta dalla sistematica della legge. La definizione essenziale di trattamento secondario, fornita dalla prima parte della sopra citata lett. mm), non ha bisogno di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni: secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario. E' solo al fine di individuare quale sia il trattamento equivalente (previsto sia dalla seconda parte della lettera mm) che dall'articolo 105) che diviene essenziale integrare la definizione con il complesso sistema di richiami introdotto dall' allegato 5.
pagina 4 di 6 Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma dunque, in via immediata e per così dire “minimale”, l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. Qualora poi risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'allegato 5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi;
e si potrà probabilmente sostenere anche, ove l'impianto sia dotato di un sistema di trattamento biologico, che questo debba essere in ogni caso idoneo ad assicurare il rispetto degli standard richiesti dalla normativa integrativa (vedi prescrizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 105, n. d. r.) Ma in nessun caso si può affermare che, nella situazione oggi dedotta dalla parte appellante, cioè in mancanza dei programmi degli interventi che le autorità di ambito territoriale sono chiamate a redigere, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria.
Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo sia compiuta anche con riferimento all'altra norma cui si richiama l'appellante nelle proprie difese, vale a dire l'art. 2 del dm 30/9/09 n. 102, che definisce l'impianto di depurazione come “l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici”. Da una simile definizione emergerebbe con chiarezza, secondo l'appellante, che “il concetto di depurazione è cosa diversa dal concetto di trattamento primario, secondario o equivalente”.
Tale affermazione, in sé, è certamente condivisibile: la norma fornisce una definizione sostanzialmente tautologica, affermando che l'impianto di depurazione è quello che si occupa della depurazione delle acque;
ma, una volta assodato, alla stregua di tali considerazioni, che l'impianto di AP è effettivamente dotato di un sistema di depurazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto n.102, nulla cambia sul giudizio negativo in ordine alla congruità di tale impianto rispetto alle più specifiche prescrizioni dell'articolo 105 sopracitato.
Nulla resta da aggiungere alla sopra riportata motivazione, per cui si conclude affermando anche in questa sede che il trattamento primario cui solo sono stati pacificamente sottoposti gli scarichi fognari del attore non è sufficiente per ritenere che le parti resistenti abbiano fornito il (tipo di) Parte_1 servizio di depurazione atto a giustificare il pagamento della relativa componente della tariffa idrica integrata”. Va in conclusione affermato che la normativa applicabile prescrive un trattamento di depurazione di tipo secondario, e che l'impianto di Arenzano, che assicura il solo trattamento primario, non rispetta la normativa.
Parte convenuta ha sollevato in primo grado diverse eccezioni volte a sostenere la debenza della tariffa anche nella denegata ipotesi, che è stata sopra condivisa, che dovesse essere ritenuta normativamente prevista una depurazione di tipo secondario. Tuttavia, esse non sono state in questa sede reiterate, avendo la parte appellata scelto di non costituirsi e dunque esse non devono essere esaminate.
In conclusione, l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza di primo grado riformata, con condanna di alla restituzione in favore della controparte delle somme oggetto di domanda, CP_1 maggiorate degli interessi nella misura legale dalla data della domanda e con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Sulle spese di lite.
In punto spese di lite, non occorre riformare la sentenza di primo grado, la quale già ha condannato a rifondere le spese al il quale non ne ha contestato la quantificazione. CP_1 Parte_1
Quanto alla presente fase di giudizio, innanzitutto non si ravvisa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo a alla luce del suo comportamento processuale: secondo la CP_1 prospettazione dell'appellante, in questo senso bisognerebbe considerare infatti il mancato rispetto pagina 5 di 6 dell'impegno di pagamento, che però consiste in una condotta extra processuale, mentre nel processo la convenuta non si è difesa, rimanendo contumace. deve però essere condannata al pagamento delle spese di lite, che seguono la CP_1 soccombenza e sono così liquidate nei valori di cui al D.M. n. 147 del 2022 e s.m. e i.:
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della causa: € 3.970,16 Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.276,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa,
- accoglie l'appello proposto e, in riforma della sentenza appellata in punto declaratoria di cessazione della materia del contendere, condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di euro 3.970,16, oltre interessi, nella misura legale, dalla data della
[...] domanda;
- conferma la sentenza appellata in punto condanna e liquidazione delle spese di lite;
- dichiara obbligata e condanna a rifondere al le spese CP_1 Parte_1 di lite del grado, che si liquid 0 per spese es ompenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Genova, 22.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione di Camilla Giaquinto, magistrato ordinario tirocinante.
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