TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-- Sezione Civile –
Il Giudice monocratico nella persona del dott. Edoardo Sirza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, l.r. p.t., con sede in Trieste (TS), Viale CP_1
Miramare, 119, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dagli Avvocati Gianni Zgagliardich
(c.f. PEC;
fax 040/367231), Francesco C.F._1 Email_1
Quaranta (c.f. PEC fax C.F._2 Email_2
040/367231) e Alberto Lodolo (c.f. ; PEC . C.F._3 Email_3
– Attrice Opponente –
contro
, P.IVA e cf in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante con Sede Legale in CP_3
Talmassons (UD), Frazione Flumignano, Via Degli Artigiani 10-12, rappresentata nella presente procedura dal proc. Avvocato Ezio-Maria Cosoli, (c.f. , PEC C.F._4
e fax 0432 519037) e dal proc. Avv. Elena Gaiofatto (c.f. Email_4
, PEC C.F._5 Email_5
–Convenuta Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente Parte_1
In via principale:
• ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione avversaria reietta, e
• revocarsi, dichiarando nullo, annullato e/o comunque dichiarando inefficace ad ogni effetto di legge, l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrati-va del presente atto e all'esito determinarsi se ed eventualmente in che misura, tenuto conto delle reciproche poste dare/avere, ammonti il credito asseritamente vantato dalla Società ingiungente, effettuata la compensazione con quello di spettanza dell' Parte_1 in ordine al quale viene formulata domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale: condannarsi, per le ragioni espresse in premessa del presente atto, la al CP_2 pagamento della somma di € 21.000,00 – o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse essere più precisamente determinata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia – a titolo risarcitorio per l'avvenuto smarrimento e/o comunque per la mancata riconsegna dei capi di abbigliamento alla stessa affidati per la pulitura e per le ulteriori prestazioni alla stessa connesse.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre e modificare, proponendo, all'esito delle precisazioni fornite dalla controparte, le domande e le eccezioni tutte.
In ogni caso con vittoria di spese.
In istruttoria: omissis
Nell'interesse dell'opposta Controparte_2
NEL MERITO:
In Via Principale: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale, in
quanto infondate, irrite e illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- confermarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 480/2023, R.G. 3731/2023 di data 18-19.9.2023 del Tribunale di Trieste, notificato a mezzo pec in data 21.09.2023, essendo l'Opposizione di Controparte infondata, irrita e illegittima. Con interessi ex Art. 4 e 5 D.lgs
231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del
Procedimento Ingiuntivo.
In Via Subordinata: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale in quanto infondate, irrite, illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del
vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- condannarsi comunque l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta la somma di Euro 32.941,66. Con interessi ex Art. 4 e
5 D.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del Procedimento Ingiuntivo.
In Via ulteriormente Subordinata: Respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via
Riconvenzionale in quanto infondate, irrite, illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- condannarsi comunque l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta la differente somma che risulterà di
Giustizia
Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del Procedimento Ingiuntivo.
2 IN VIA ISTRUTTORIA omissis
FATTO E PROCESSO
La società ha proposto ricorso per ingiunzione dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Trieste, adducendo di essere creditrice di un importo pari a 32.941,66 euro, oltre interessi moratori, nei confronti dell' per aver fornito a quest'ultimo Parte_1
servizi di lavanderia. A sostegno della richiesta sono state allegate diverse fatture.
In data 18.09.23 il Tribunale di Trieste ha emesso decreto ingiuntivo, intimando all' Parte_1
di corrispondere a la somma di 32.941,66 euro, oltre agli interessi di mora
[...] CP_2
al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002, decorrenti dai termini di pagamento indicati nelle singole fatture.
L' ha quindi presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, lamentando Pt_1
l'avvenuto pagamento di alcune fatture e l'irregolare emissione di un'altra fattura. Quanto a quest'ultima, l'opponente ha osservato di non aver potuto approvare il pagamento, come previsto dal contratto, a causa della data di scadenza erroneamente indicata.
In sede di opposizione è stata inoltre proposta una domanda riconvenzionale. In particolare,
l' ha sollevato un'eccezione di inadempimento, evidenziando la mancata Parte_1
restituzione di alcuni capi da parte della lavanderia. L'opponente ha sottolineato, sempre a questo proposito, la mancata nomina di un referente per la “chippatura”, ossia di un soggetto che si occupasse di classificare i capi con microchip ed etichettatura, garantendo un maggiore ordine e un maggiore controllo sulla biancheria in entrata e in uscita. si è costituita in giudizio, resistendo all'opposizione e alla Controparte_2
domanda riconvenzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trieste ritiene di accogliere l'opposizione solo in parte, per i seguenti motivi.
L'opponente lamenta innanzitutto l'avvenuto pagamento di due fatture, il cui importo andrebbe quindi sottratto dalla somma indicata nel decreto ingiuntivo. Più precisamente, l' Parte_1
eccepisce il pagamento di 2.727,50 euro e di 3.221,03 euro, a saldo, rispettivamente,
[...]
delle fatture n. 3692 del 2021 e n. 2696 del 2022 emesse da A sostegno delle sue CP_2 affermazioni l' produce due quietanze di pagamento (documenti 4 e 5). La creditrice opposta Pt_1
obietta, però, che tali pagamenti non debbano essere sottratti dalla somma indicata nel decreto
3 ingiuntivo, sostenendo di averli imputati ad altre fatture, antecedenti e non oggetto di causa, in applicazione dei criteri legali di cui all'art. 1193, comma 2, c.c.
L'opposizione dell' appare sul punto fondata, sia pure non integralmente. Parte_1
Dalle quietanze di pagamento allegate dalla parte opponente – non contestate da parte opposta e anzi confermate dall'estratto conto prodotto da quest'ultima – risulta infatti che l' Parte_1
ha pagato 3.221,03 euro, come saldo della fattura 2696/2022, e 2.595,49 euro – invece che 2.727,50
– come saldo della fattura 3692 del 2021. In relazione a quest'ultima fattura risulta ancora dovuta, dunque, la somma di 132,01 euro.
Da causali indicate nelle quietanze di pagamento emerge, inoltre, come i bonifici fossero chiaramente riferiti alle fatture in questione. Per di più, per quanto riguarda la fattura 2696/2022,
l'importo pagato corrisponde esattamente a quello preteso. Non è quindi possibile invocare i criteri di imputazione legale, di cui all'articolo 1193, c. 2, c.c., criteri che, per espressa previsione di legge, si applicano soltanto quando il debitore non ha dichiarato quale debito intende soddisfare. Vero è che dall'estratto conto della creditrice risultano indicazioni solo parziali, ma si tratta della mera conseguenza di una scelta della banca della stessa creditrice, che non ha riportato integralmente, nell'estratto fornito al cliente, le causali di ogni pagamento.
In definitiva, dunque, in base ai documenti prodotti dalle parti, si può affermare che la parte debitrice opponente ha effettuato pagamenti per complessivi euro 5.816, 51, relativi alle fatture n.
2696 del 2022 e n. 3692 del 2021. Tale cifra va quindi sottratta dalla somma richiesta dalla creditrice opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente lamenta in secondo luogo l'erronea emissione della fattura n. 3928/2022. In particolare, afferma che, per un errore materiale, la fattura riporterebbe un termine di pagamento sbagliato. A causa di tale irregolarità, l' non avrebbe potuto preapprovare la fattura e, quindi, Pt_1
procedere al saldo di quanto dovuto. Dal momento che il debito non viene contestato né nell'an né nel quantum, risulta però assolutamente irrilevante l'eccezione del debitore. Tanto più che la fattura
è stata corretta da eliminando ogni irregolarità. CP_2
Infine, l'opponente propone domanda riconvenzionale, sollevando un'eccezione di inadempimento per mancata restituzione di capi di biancheria consegnati per il lavaggio.
La domanda non è accoglibile.
Secondo i principi generali in materia, chi propone una domanda in giudizio ha l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (articolo 2697 c.c.). È vero che, vertendosi in questa sede di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente da
4 responsabilità. Affinché ciò accada, tuttavia, è necessaria un'allegazione specifica dei profili di inadempimento causativi del danno: solo se viene soddisfatta tale condizione, l'onere della prova si trasferisce sul debitore che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adempiuto, oppure che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, invece, l' si è limitato a effettuare un'allegazione assolutamente generica, Parte_1
lamentando la mancata restituzione di capi di vestiario, senza ulteriori precisazioni quantitative e qualitative. Alcune specificazioni in merito sono emerse dai documenti allegati alla memoria n. 2 ex articolo 171ter c.p.c., ma esse appaiono comunque insufficienti a superare il rilievo di genericità dell'allegazione [v. docc. 13-15 att.]. Si tratta, peraltro, di allegazioni tardive, essendo la memoria ex art. 171 ter n. 2 concessa per consentire all'attore di replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle parti e non già per integrare o precisare la propria domanda.
D'altra parte, a fronte di allegazioni così generiche, l'opposta non sarebbe in condizione di assolvere ad un onere probatorio che diventerebbe esageratamente gravoso. In base al principio di vicinanza della prova, infatti, ogni soggetto può provare i fatti e le circostanze che ricadono nella propria sfera di azione: in mancanza di una puntuale allegazione dei capi di vestiario che sono stati consegnati e non restituiti, non è posta in condizione di dimostrare di aver adempiuto CP_2
correttamente alla propria obbligazione.
Quanto all'assenza di un referente chippatura, l' evidenzia che la sua Parte_1
nomina avrebbe sicuramente evitato la perdita e la mancata restituzione di capi, senza fornire, ancora una volta, alcun elemento più preciso con riferimento ai capi asseritamente non riconsegnati.
peraltro, ha ammesso di non aver nominato questa figura, riconoscendo a titolo di CP_2
penale, per tale motivo, una somma di 100 euro per ogni mese di assenza del referente.
Dal momento che la penale è una forma di risarcimento del danno, sia pure determinato in via forfettaria, e, anzi, ha proprio la funzione di limitare il risarcimento alla somma promessa, in assenza dell'allegazione e prova di un danno diverso e ulteriore, la domanda riconvenzionale dell' va rigettata. Parte_1
In conclusione, a fronte della revoca del decreto ingiuntivo e del rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, essendo le altre somme dovute dall' per i Ciechi Parte_1
non espressamente contestate, l'opponente va condannata al pagamento a favore della creditrice della complessiva somma di 27.125,14 euro (i.e. 32.941,66 euro di cui Controparte_2
al decreto ingiuntivo, meno 3.221,03 di cui alla quietanza di pagamento sub doc. 5 e meno 2.595,49 di cui alla quietanza sub doc 4).
5 Infine, quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, poiché l'opposizione è fondata solo in parte e la domanda riconvenzionale è stata rigettata, esse vanno poste a carico dell'opponente, soccombente in via prevalente, con compensazione per il restante 1/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 18.09.2023 a favore di CP_2
2. condanna l' a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_2
27.125,14 euro, oltre agli interessi di mora al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002, decorrenti dai termini di pagamento e sugli importi indicati nelle singole fatture allegate al decreto ingiuntivo, escluse quelle n. 3692/2021 e n. 2696/2022, e fino al saldo effettivo;
3. condanna l' a pagare a 2/3 delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali, che liquida, nella quota, in 3.300 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.va come per legge;
compensa le spese per il restante 1/3.
Trieste, 3/1/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Volpe magistrato ordinario in tirocinio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-- Sezione Civile –
Il Giudice monocratico nella persona del dott. Edoardo Sirza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione, l.r. p.t., con sede in Trieste (TS), Viale CP_1
Miramare, 119, rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dagli Avvocati Gianni Zgagliardich
(c.f. PEC;
fax 040/367231), Francesco C.F._1 Email_1
Quaranta (c.f. PEC fax C.F._2 Email_2
040/367231) e Alberto Lodolo (c.f. ; PEC . C.F._3 Email_3
– Attrice Opponente –
contro
, P.IVA e cf in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante con Sede Legale in CP_3
Talmassons (UD), Frazione Flumignano, Via Degli Artigiani 10-12, rappresentata nella presente procedura dal proc. Avvocato Ezio-Maria Cosoli, (c.f. , PEC C.F._4
e fax 0432 519037) e dal proc. Avv. Elena Gaiofatto (c.f. Email_4
, PEC C.F._5 Email_5
–Convenuta Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'opponente Parte_1
In via principale:
• ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione avversaria reietta, e
• revocarsi, dichiarando nullo, annullato e/o comunque dichiarando inefficace ad ogni effetto di legge, l'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrati-va del presente atto e all'esito determinarsi se ed eventualmente in che misura, tenuto conto delle reciproche poste dare/avere, ammonti il credito asseritamente vantato dalla Società ingiungente, effettuata la compensazione con quello di spettanza dell' Parte_1 in ordine al quale viene formulata domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale: condannarsi, per le ragioni espresse in premessa del presente atto, la al CP_2 pagamento della somma di € 21.000,00 – o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse essere più precisamente determinata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia – a titolo risarcitorio per l'avvenuto smarrimento e/o comunque per la mancata riconsegna dei capi di abbigliamento alla stessa affidati per la pulitura e per le ulteriori prestazioni alla stessa connesse.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre e modificare, proponendo, all'esito delle precisazioni fornite dalla controparte, le domande e le eccezioni tutte.
In ogni caso con vittoria di spese.
In istruttoria: omissis
Nell'interesse dell'opposta Controparte_2
NEL MERITO:
In Via Principale: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale, in
quanto infondate, irrite e illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- confermarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 480/2023, R.G. 3731/2023 di data 18-19.9.2023 del Tribunale di Trieste, notificato a mezzo pec in data 21.09.2023, essendo l'Opposizione di Controparte infondata, irrita e illegittima. Con interessi ex Art. 4 e 5 D.lgs
231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del
Procedimento Ingiuntivo.
In Via Subordinata: respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via Riconvenzionale in quanto infondate, irrite, illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del
vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- condannarsi comunque l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta la somma di Euro 32.941,66. Con interessi ex Art. 4 e
5 D.lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole Fatture al saldo. Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del Procedimento Ingiuntivo.
In Via ulteriormente Subordinata: Respingersi ogni Domanda avversaria, ivi compresa la Domanda proposta in via
Riconvenzionale in quanto infondate, irrite, illegittime e non supportate da alcun elemento probatorio e -accertata la sussistenza del vincolo giuridico e dei Certificati di Pagamento emessi da Controparte aventi valenza confessoria- condannarsi comunque l'Attrice Opponente a pagare alla Convenuta Opposta la differente somma che risulterà di
Giustizia
Con vittoria di spese e compensi di Causa anche del Procedimento Ingiuntivo.
2 IN VIA ISTRUTTORIA omissis
FATTO E PROCESSO
La società ha proposto ricorso per ingiunzione dinnanzi al Parte_2
Tribunale di Trieste, adducendo di essere creditrice di un importo pari a 32.941,66 euro, oltre interessi moratori, nei confronti dell' per aver fornito a quest'ultimo Parte_1
servizi di lavanderia. A sostegno della richiesta sono state allegate diverse fatture.
In data 18.09.23 il Tribunale di Trieste ha emesso decreto ingiuntivo, intimando all' Parte_1
di corrispondere a la somma di 32.941,66 euro, oltre agli interessi di mora
[...] CP_2
al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002, decorrenti dai termini di pagamento indicati nelle singole fatture.
L' ha quindi presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, lamentando Pt_1
l'avvenuto pagamento di alcune fatture e l'irregolare emissione di un'altra fattura. Quanto a quest'ultima, l'opponente ha osservato di non aver potuto approvare il pagamento, come previsto dal contratto, a causa della data di scadenza erroneamente indicata.
In sede di opposizione è stata inoltre proposta una domanda riconvenzionale. In particolare,
l' ha sollevato un'eccezione di inadempimento, evidenziando la mancata Parte_1
restituzione di alcuni capi da parte della lavanderia. L'opponente ha sottolineato, sempre a questo proposito, la mancata nomina di un referente per la “chippatura”, ossia di un soggetto che si occupasse di classificare i capi con microchip ed etichettatura, garantendo un maggiore ordine e un maggiore controllo sulla biancheria in entrata e in uscita. si è costituita in giudizio, resistendo all'opposizione e alla Controparte_2
domanda riconvenzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trieste ritiene di accogliere l'opposizione solo in parte, per i seguenti motivi.
L'opponente lamenta innanzitutto l'avvenuto pagamento di due fatture, il cui importo andrebbe quindi sottratto dalla somma indicata nel decreto ingiuntivo. Più precisamente, l' Parte_1
eccepisce il pagamento di 2.727,50 euro e di 3.221,03 euro, a saldo, rispettivamente,
[...]
delle fatture n. 3692 del 2021 e n. 2696 del 2022 emesse da A sostegno delle sue CP_2 affermazioni l' produce due quietanze di pagamento (documenti 4 e 5). La creditrice opposta Pt_1
obietta, però, che tali pagamenti non debbano essere sottratti dalla somma indicata nel decreto
3 ingiuntivo, sostenendo di averli imputati ad altre fatture, antecedenti e non oggetto di causa, in applicazione dei criteri legali di cui all'art. 1193, comma 2, c.c.
L'opposizione dell' appare sul punto fondata, sia pure non integralmente. Parte_1
Dalle quietanze di pagamento allegate dalla parte opponente – non contestate da parte opposta e anzi confermate dall'estratto conto prodotto da quest'ultima – risulta infatti che l' Parte_1
ha pagato 3.221,03 euro, come saldo della fattura 2696/2022, e 2.595,49 euro – invece che 2.727,50
– come saldo della fattura 3692 del 2021. In relazione a quest'ultima fattura risulta ancora dovuta, dunque, la somma di 132,01 euro.
Da causali indicate nelle quietanze di pagamento emerge, inoltre, come i bonifici fossero chiaramente riferiti alle fatture in questione. Per di più, per quanto riguarda la fattura 2696/2022,
l'importo pagato corrisponde esattamente a quello preteso. Non è quindi possibile invocare i criteri di imputazione legale, di cui all'articolo 1193, c. 2, c.c., criteri che, per espressa previsione di legge, si applicano soltanto quando il debitore non ha dichiarato quale debito intende soddisfare. Vero è che dall'estratto conto della creditrice risultano indicazioni solo parziali, ma si tratta della mera conseguenza di una scelta della banca della stessa creditrice, che non ha riportato integralmente, nell'estratto fornito al cliente, le causali di ogni pagamento.
In definitiva, dunque, in base ai documenti prodotti dalle parti, si può affermare che la parte debitrice opponente ha effettuato pagamenti per complessivi euro 5.816, 51, relativi alle fatture n.
2696 del 2022 e n. 3692 del 2021. Tale cifra va quindi sottratta dalla somma richiesta dalla creditrice opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente lamenta in secondo luogo l'erronea emissione della fattura n. 3928/2022. In particolare, afferma che, per un errore materiale, la fattura riporterebbe un termine di pagamento sbagliato. A causa di tale irregolarità, l' non avrebbe potuto preapprovare la fattura e, quindi, Pt_1
procedere al saldo di quanto dovuto. Dal momento che il debito non viene contestato né nell'an né nel quantum, risulta però assolutamente irrilevante l'eccezione del debitore. Tanto più che la fattura
è stata corretta da eliminando ogni irregolarità. CP_2
Infine, l'opponente propone domanda riconvenzionale, sollevando un'eccezione di inadempimento per mancata restituzione di capi di biancheria consegnati per il lavaggio.
La domanda non è accoglibile.
Secondo i principi generali in materia, chi propone una domanda in giudizio ha l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (articolo 2697 c.c.). È vero che, vertendosi in questa sede di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare di essere esente da
4 responsabilità. Affinché ciò accada, tuttavia, è necessaria un'allegazione specifica dei profili di inadempimento causativi del danno: solo se viene soddisfatta tale condizione, l'onere della prova si trasferisce sul debitore che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di avere adempiuto, oppure che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, invece, l' si è limitato a effettuare un'allegazione assolutamente generica, Parte_1
lamentando la mancata restituzione di capi di vestiario, senza ulteriori precisazioni quantitative e qualitative. Alcune specificazioni in merito sono emerse dai documenti allegati alla memoria n. 2 ex articolo 171ter c.p.c., ma esse appaiono comunque insufficienti a superare il rilievo di genericità dell'allegazione [v. docc. 13-15 att.]. Si tratta, peraltro, di allegazioni tardive, essendo la memoria ex art. 171 ter n. 2 concessa per consentire all'attore di replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle parti e non già per integrare o precisare la propria domanda.
D'altra parte, a fronte di allegazioni così generiche, l'opposta non sarebbe in condizione di assolvere ad un onere probatorio che diventerebbe esageratamente gravoso. In base al principio di vicinanza della prova, infatti, ogni soggetto può provare i fatti e le circostanze che ricadono nella propria sfera di azione: in mancanza di una puntuale allegazione dei capi di vestiario che sono stati consegnati e non restituiti, non è posta in condizione di dimostrare di aver adempiuto CP_2
correttamente alla propria obbligazione.
Quanto all'assenza di un referente chippatura, l' evidenzia che la sua Parte_1
nomina avrebbe sicuramente evitato la perdita e la mancata restituzione di capi, senza fornire, ancora una volta, alcun elemento più preciso con riferimento ai capi asseritamente non riconsegnati.
peraltro, ha ammesso di non aver nominato questa figura, riconoscendo a titolo di CP_2
penale, per tale motivo, una somma di 100 euro per ogni mese di assenza del referente.
Dal momento che la penale è una forma di risarcimento del danno, sia pure determinato in via forfettaria, e, anzi, ha proprio la funzione di limitare il risarcimento alla somma promessa, in assenza dell'allegazione e prova di un danno diverso e ulteriore, la domanda riconvenzionale dell' va rigettata. Parte_1
In conclusione, a fronte della revoca del decreto ingiuntivo e del rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, essendo le altre somme dovute dall' per i Ciechi Parte_1
non espressamente contestate, l'opponente va condannata al pagamento a favore della creditrice della complessiva somma di 27.125,14 euro (i.e. 32.941,66 euro di cui Controparte_2
al decreto ingiuntivo, meno 3.221,03 di cui alla quietanza di pagamento sub doc. 5 e meno 2.595,49 di cui alla quietanza sub doc 4).
5 Infine, quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, poiché l'opposizione è fondata solo in parte e la domanda riconvenzionale è stata rigettata, esse vanno poste a carico dell'opponente, soccombente in via prevalente, con compensazione per il restante 1/3.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 18.09.2023 a favore di CP_2
2. condanna l' a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_2
27.125,14 euro, oltre agli interessi di mora al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002, decorrenti dai termini di pagamento e sugli importi indicati nelle singole fatture allegate al decreto ingiuntivo, escluse quelle n. 3692/2021 e n. 2696/2022, e fino al saldo effettivo;
3. condanna l' a pagare a 2/3 delle spese Parte_1 Controparte_2
processuali, che liquida, nella quota, in 3.300 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.va come per legge;
compensa le spese per il restante 1/3.
Trieste, 3/1/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Volpe magistrato ordinario in tirocinio
6