Art. 5. (Edilizia) 1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
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19 gennaio 2000
19 gennaio 2000
Giurisprudenza • 28
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/05/2014, n. 2401Provvedimento: […] Per effetto di ciò, sul punto specifico implicato nella controversia, tali istituzioni sono divenute estranee all'ambito dell'edilizia e della destinazione scolastica. A esse “si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria” (art. 5, comma 1, della legge n. 508 del 1999) e per esse vale la normativa di favore in materia di concessione gratuita di beni demaniali, espressamente dettata per le università (si veda il parere sopra richiamato).Leggi di più...
- normativa edilizia universitaria·
- competenza Agenzia del Demanio·
- causa ostativa alla stipula della convenzione·
- diniego concessione locali per fini scolastici·
- istruttoria amministrativa·
- revoca concessione·
- valutazione situazione al momento dell'adozione degli atti impugnati·
- alta formazione artistica e musicale·
- trasferimento immobili a titolo gratuito·
- art. 8 legge n. 23 del 1996