Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508
Articolo 4Articolo 6
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19 gennaio 2000
Art. 5. (Edilizia) 1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2000
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