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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/01/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCHIA LUCIA, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SUSANNA CENERINI, dell'avv. CRISTIANA SARDI e dell'avv. MARIA TERESA ZENTI.
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di € 6664,55, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite fra le parti
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 6 novembre 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: << -accertare che è creditore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore della somma di euro 7.145,17; -compensare parzialmente l'importo di cui sopra con la somma di euro 2.409,98 e per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma di euro 4.654,21, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: ha lavorato alle dipendenze del dal 30.1.1984 al Controparte_1
31.10.2018 quando è stato licenziato per giusta causa, dopo essere sospeso dal servizio a decorrere dal
28.5.2018; al momento della sospensione e poi della cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato complessivi 67 giorni di ferie non godute (ovvero 32 giorni nell'anno 2018, 44 giorni negli anni precedenti, da cui devono essere detratti giorni 9 di ferie fruite), nonché 105 ore e 51 minuti di riposi lavorati, pari a
17,5 giorni di lavoro;
non gli è stata inoltre corrisposta la tredicesima mensilità; ha un debito nei confronti del per € 2409,98 di talché, operata la compensazione, agisce per il pagamento di € Controparte_1
4654,21 oltre accessori.
3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2024 e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. L'ente convenuto nega il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di ferie non godute in ragione del disposto di cui all'art 5 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 135/2012, secondo cui «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
2 7. Secondo il CCNL applicabile ratione temporis al momento della risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, peraltro, << le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative>> (art 28).
8. La c.d. monetizzazione delle ferie sarebbe dunque consentita solo nei casi in cui l'impossibilità di goderne non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come invece lo è nel caso di licenziamento disciplinare.
9. Tale opzione interpretativa non pare compatibile con l'ordinamento comunitario ed in particolare con l'art. 7 direttiva 2003/88/CE e l'art 31 par. 2 Carta dei Diritti fondamentali UE.
10. Come di recente chiarito dalla CGUE nella sentenza 18 gennaio 2024 C-218/22, <>.
11. Nella parte motiva della sentenza – resa con riferimento ad un caso di diniego del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie di un dipendente pubblico dimessosi volontariamente per accedere anticipatamente alla pensione – in via preliminare si rileva che <25… della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata)>>.
12. Inoltre – prosegue la Corte - due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30. Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la
3 fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31. Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_1 punto 22 e giurisprudenza citata). 32. Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro
(sentenze del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 Per_2 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). 33. Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata). 34 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
4 EU:C:2018:874, punto 33). 35. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)>>.
13. In definitiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e a prescindere dai motivi della stessa, sussiste il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di disciplinare le modalità di fruizione delle ferie spettanti con previsione della perdita del diritto in caso di mancato e pur concretamente possibile esercizio entro un preciso termine (ovvero a scadenza del periodo di riferimento o di un periodo di riporto).
14. Nel caso di specie, dunque, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento del licenziamento (rectius della sospensione del rapporto di lavoro), stante l'oggettiva sopravvenuta impossibilità di un'effettiva fruizione, come accaduto in pendenza di rapporto di lavoro in cui il ricorrente – secondo le stesse allegazioni del convenuto – CP_1 ha regolarmente fruito delle stesse, senza alcun abuso del diritto alla monetizzazione che l'art 7 della direttiva 2003/88 impone in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
15. Secondo i conteggi di parte resistente cui il ricorrente ha pienamente aderito (cfr. verbale di udienza del
3.7.2024) tale indennità ammonta ad € 3734,55.
16. Quanto al mancato godimento dei riposi settimanali, si ritiene non ostativa alla monetizzazione l'assenza di una previsione contrattale in tal senso, dovendosi per contro ritenere applicabili, mutatis mutandis, i principi del giurisprudenza comunitaria sopra richiamati in punto di ferie e stante la sostanziale assimilabilità della funzione dei due istituti , entrambi diretti a garantire al lavoratore congrui tempi di recupero delle energie lavorative e, più in generale, la tutela della sua salute e sicurezza sul lavoro (cfr.
Cass. 8926/2024 in tema di festività soppresse: dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie>>.
17. In assenza di contestazione in punto di quantum, deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento altresì di € 1465,00 per i riposi settimanali non goduti.
5 18. Pacifica è, infine, la mancata corresponsione al ricorrente della tredicesima mensilità 2018 (cfr. doc. 12 ric.) per un importo di € 1661,01.
19. Tanto chiarito deve concludersi per la condanna del al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
per i titoli sopra indicati di complessivi € 6664,55 oltre accessori di legge, non ritenendo nel caso
[...] di specie operabile la richiesta compensazione per i motivi contabili dedotti da parte resistente.
20. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'intervento recente della CGUE.
Così deciso in Livorno, il 6 novembre 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOIRIVANT Parte_1 C.F._1
UGO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCHIA LUCIA, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SUSANNA CENERINI, dell'avv. CRISTIANA SARDI e dell'avv. MARIA TERESA ZENTI.
Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il al pagamento a favore di per i titoli di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva di € 6664,55, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite fra le parti
Riserva la motivazione in giorni sessanta
Livorno, 6 novembre 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: << -accertare che è creditore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore della somma di euro 7.145,17; -compensare parzialmente l'importo di cui sopra con la somma di euro 2.409,98 e per l'effetto condannare il , in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma di euro 4.654,21, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: ha lavorato alle dipendenze del dal 30.1.1984 al Controparte_1
31.10.2018 quando è stato licenziato per giusta causa, dopo essere sospeso dal servizio a decorrere dal
28.5.2018; al momento della sospensione e poi della cessazione del rapporto di lavoro aveva maturato complessivi 67 giorni di ferie non godute (ovvero 32 giorni nell'anno 2018, 44 giorni negli anni precedenti, da cui devono essere detratti giorni 9 di ferie fruite), nonché 105 ore e 51 minuti di riposi lavorati, pari a
17,5 giorni di lavoro;
non gli è stata inoltre corrisposta la tredicesima mensilità; ha un debito nei confronti del per € 2409,98 di talché, operata la compensazione, agisce per il pagamento di € Controparte_1
4654,21 oltre accessori.
3. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
4. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza del 6 novembre 2024 e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
6. L'ente convenuto nega il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di ferie non godute in ragione del disposto di cui all'art 5 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 135/2012, secondo cui «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) [Italia] ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) [Italia], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
2 7. Secondo il CCNL applicabile ratione temporis al momento della risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente, peraltro, << le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative>> (art 28).
8. La c.d. monetizzazione delle ferie sarebbe dunque consentita solo nei casi in cui l'impossibilità di goderne non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come invece lo è nel caso di licenziamento disciplinare.
9. Tale opzione interpretativa non pare compatibile con l'ordinamento comunitario ed in particolare con l'art. 7 direttiva 2003/88/CE e l'art 31 par. 2 Carta dei Diritti fondamentali UE.
10. Come di recente chiarito dalla CGUE nella sentenza 18 gennaio 2024 C-218/22, <
11. Nella parte motiva della sentenza – resa con riferimento ad un caso di diniego del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie di un dipendente pubblico dimessosi volontariamente per accedere anticipatamente alla pensione – in via preliminare si rileva che <25… della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata)>>.
12. Inoltre – prosegue la Corte - due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30. Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la
3 fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31. Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_1 punto 22 e giurisprudenza citata). 32. Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro
(sentenze del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punti 28 e 29, nonché del 25 Per_2 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punti 32 e 34). 33. Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 24 e giurisprudenza citata). 34 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
4 EU:C:2018:874, punto 33). 35. Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)>>.
13. In definitiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro e a prescindere dai motivi della stessa, sussiste il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di disciplinare le modalità di fruizione delle ferie spettanti con previsione della perdita del diritto in caso di mancato e pur concretamente possibile esercizio entro un preciso termine (ovvero a scadenza del periodo di riferimento o di un periodo di riporto).
14. Nel caso di specie, dunque, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento del licenziamento (rectius della sospensione del rapporto di lavoro), stante l'oggettiva sopravvenuta impossibilità di un'effettiva fruizione, come accaduto in pendenza di rapporto di lavoro in cui il ricorrente – secondo le stesse allegazioni del convenuto – CP_1 ha regolarmente fruito delle stesse, senza alcun abuso del diritto alla monetizzazione che l'art 7 della direttiva 2003/88 impone in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
15. Secondo i conteggi di parte resistente cui il ricorrente ha pienamente aderito (cfr. verbale di udienza del
3.7.2024) tale indennità ammonta ad € 3734,55.
16. Quanto al mancato godimento dei riposi settimanali, si ritiene non ostativa alla monetizzazione l'assenza di una previsione contrattale in tal senso, dovendosi per contro ritenere applicabili, mutatis mutandis, i principi del giurisprudenza comunitaria sopra richiamati in punto di ferie e stante la sostanziale assimilabilità della funzione dei due istituti , entrambi diretti a garantire al lavoratore congrui tempi di recupero delle energie lavorative e, più in generale, la tutela della sua salute e sicurezza sul lavoro (cfr.
Cass. 8926/2024 in tema di festività soppresse: dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie>>.
17. In assenza di contestazione in punto di quantum, deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento altresì di € 1465,00 per i riposi settimanali non goduti.
5 18. Pacifica è, infine, la mancata corresponsione al ricorrente della tredicesima mensilità 2018 (cfr. doc. 12 ric.) per un importo di € 1661,01.
19. Tanto chiarito deve concludersi per la condanna del al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
per i titoli sopra indicati di complessivi € 6664,55 oltre accessori di legge, non ritenendo nel caso
[...] di specie operabile la richiesta compensazione per i motivi contabili dedotti da parte resistente.
20. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia e dell'intervento recente della CGUE.
Così deciso in Livorno, il 6 novembre 2024
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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