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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13028 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12549/2024 RG promossa
DA
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore , nella loro qualità di eredi di Persona_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 9, Persona_2
presso l'Avv. Barbara Izzo e l'avv.to Alessandra Valletti, che la rappresentano e difendono in virtu' di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AE NT, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_3
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
CE AR 29 Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 28.03.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, , premesso di aver proposto Persona_2
accertamento tecnico preventivo n. 26063/2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo, pur riscontrando la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, non indicava una data certa di decorrenza, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo CP_2
l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 26.01.2023.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza ed inammissibilità.
Nelle more del giudizio è intervenuto il decesso della parte ricorrente. Con
memoria del 24.01.2025 si sono costituiti gli eredi, ribadendo le conclusioni già spiegate nel ricorso originario.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 25
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità
sollevate dall' nella propria memoria, la prima, relativa al tardivo deposito CP_2
del ricorso in opposizione, stante il rispetto del termine di trenta giorni intercorrente tra la data del deposito del dissenso (28.02.2024) e la data del deposito dell'opposizione (27.03.2024), la seconda, relativa alla mancanza di
2 domanda amministrativa, che al contrario risulta indicata nel verbale della commissione medica.
III. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il CTU nominato, Dott. dopo aver esaminato la documentazione Persona_4
versata in atti, ha rilevato che il complesso patologico di era Persona_2
tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della
Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa del 26.01.2023. Il CTU ha tuttavia osservato che, nel periodo in questione, il de cuius è stato ricoverato a totale carico dello
Stato presso strutture e nei periodi indicati dagli eredi e meglio specificati dagli stessi nelle note del 27.10.2025 (fino al 9 febbraio 2023, dall'11.07.2023 al
29.07.2023, dal 1.08.2023 al 20.08.2023, dal 20.10.2023 al 15.12.2023, dal
19.12.2023 al 9.06.2024, dal 10.06.2024 al 16.06.2024, epoca del decesso).
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento a far data dalla domanda amministrativa.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il
3 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Peraltro nella liquidazione dovranno essere tenuti in considerazione i soli periodi di non ricovero presso strutture a totale carico dello Stato (dal
10.02.2023 al 10.07.2023, dal 30.07.2023 al 31.07.2023, dal 21.08.2023 al
19.10.2023, dal 16.12.2023 al 18.12.2023).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della presenza di periodi di ricovero a carico delle strutture dello Stato, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento CP_2
del residuo ½, che si liquida in dispositivo. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12549/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni Persona_2
sanitarie per usufruire dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda del 26.01.2023 fino al 16.06.2024, epoca del decesso ed accerta altresì la presenza di periodi di ricovero presso strutture a totale carico dello
4 Stato nei seguenti periodi: dalla data del 26.01.2023 fino al 9.02.2023,
dall'11.07.2023 al 29.07.2023, dall'1.08.2023 al 20.08.2023, dal 20.10.2023
al 15.12.2023, dal 19.12.2023 al 9.06.2024, dal 10.06.2024 al 16.06.2024;
-compensa tra le parti per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore degli eredi, del residuo ½ che liquida in complessivi € 1582,50, oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 25.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.11.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12549/2024 RG promossa
DA
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sulla minore , nella loro qualità di eredi di Persona_1
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 9, Persona_2
presso l'Avv. Barbara Izzo e l'avv.to Alessandra Valletti, che la rappresentano e difendono in virtu' di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AE NT, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_3
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
CE AR 29 Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 28.03.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, , premesso di aver proposto Persona_2
accertamento tecnico preventivo n. 26063/2023 per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, L. 18/80 e che il consulente tecnico nominato all'uopo, pur riscontrando la sussistenza dei relativi requisiti sanitari, non indicava una data certa di decorrenza, ha convenuto in giudizio l' contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo CP_2
l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 26.01.2023.
Si è costituito l' , il quale ha chiesto il rigetto della domanda per sua CP_2
infondatezza ed inammissibilità.
Nelle more del giudizio è intervenuto il decesso della parte ricorrente. Con
memoria del 24.01.2025 si sono costituiti gli eredi, ribadendo le conclusioni già spiegate nel ricorso originario.
Istruita mediante espletamento di consulenza medica, all'udienza del 25
novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
II. In via preliminare devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità
sollevate dall' nella propria memoria, la prima, relativa al tardivo deposito CP_2
del ricorso in opposizione, stante il rispetto del termine di trenta giorni intercorrente tra la data del deposito del dissenso (28.02.2024) e la data del deposito dell'opposizione (27.03.2024), la seconda, relativa alla mancanza di
2 domanda amministrativa, che al contrario risulta indicata nel verbale della commissione medica.
III. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il CTU nominato, Dott. dopo aver esaminato la documentazione Persona_4
versata in atti, ha rilevato che il complesso patologico di era Persona_2
tale da consentire il riconoscimento delle condizioni medico legali ex art. 1 della
Legge 18/80 per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento fin dalla domanda amministrativa del 26.01.2023. Il CTU ha tuttavia osservato che, nel periodo in questione, il de cuius è stato ricoverato a totale carico dello
Stato presso strutture e nei periodi indicati dagli eredi e meglio specificati dagli stessi nelle note del 27.10.2025 (fino al 9 febbraio 2023, dall'11.07.2023 al
29.07.2023, dal 1.08.2023 al 20.08.2023, dal 20.10.2023 al 15.12.2023, dal
19.12.2023 al 9.06.2024, dal 10.06.2024 al 16.06.2024, epoca del decesso).
Le valutazioni espresse dal CTU, cui il giudice aderisce con piena convinzione,
appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento a far data dalla domanda amministrativa.
La domanda di condanna al pagamento della prestazione, in coerenza con quanto sostenuto dall' nella propria memoria, non è al contrario CP_2
ammissibile in quanto il procedimento contenzioso conseguente all'ATP, così
come lo stesso Accertamento Tecnico Preventivo, concerne esclusivamente il requisito sanitario (ex plurimis si richiama Cass. n. 9876/2019 del 9.4.2019,
che ha avallato l'orientamento espresso con le precedenti sentenze n.
6010/2014, n. 6084/14, n. 8533/2015, n. 27010/2018, secondo le quali il
3 procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti,
per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa).
Peraltro nella liquidazione dovranno essere tenuti in considerazione i soli periodi di non ricovero presso strutture a totale carico dello Stato (dal
10.02.2023 al 10.07.2023, dal 30.07.2023 al 31.07.2023, dal 21.08.2023 al
19.10.2023, dal 16.12.2023 al 18.12.2023).
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della presenza di periodi di ricovero a carico delle strutture dello Stato, per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento CP_2
del residuo ½, che si liquida in dispositivo. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12549/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara la sussistenza in capo a delle condizioni Persona_2
sanitarie per usufruire dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda del 26.01.2023 fino al 16.06.2024, epoca del decesso ed accerta altresì la presenza di periodi di ricovero presso strutture a totale carico dello
4 Stato nei seguenti periodi: dalla data del 26.01.2023 fino al 9.02.2023,
dall'11.07.2023 al 29.07.2023, dall'1.08.2023 al 20.08.2023, dal 20.10.2023
al 15.12.2023, dal 19.12.2023 al 9.06.2024, dal 10.06.2024 al 16.06.2024;
-compensa tra le parti per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, CP_2
in favore degli eredi, del residuo ½ che liquida in complessivi € 1582,50, oltre
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2
decreto.
Roma lì 25.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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