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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Viale dei CodiceFiscale_2
Flavi n. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Iacopini che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19/09/2018 a San Polo
D'NZ (RE) tra i signori e atto trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del detto comune Atto n. 12 parte 1 - anno 2018;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Polo D'NZ (RE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 23.09.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a San Polo
1 D'NZ (RE) in data 19/09/2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune (atto n. 12, parte I, anno 2018), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale non sono nati figli;
il matrimonio non ha avuto effetti felici;
in data 27/07/2024 i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di
NO (RI) ex art. 12 D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. 162/2014, confermandolo il successivo 27/08/2024; nell'accordo non è prevista la corresponsione di nessun assegno di mantenimento né trasferimenti patrimoniali;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche;
i coniugi godono entrambi di reddito autonomo ed hanno stabilito ognuno la propria dimora secondo le rispettive esigenze lavorative.
Con note scritte depositate per la udienza del 09.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che in data 27/07/2024 i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di
NO (RI) ex art. 12 D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. 162/2014, confermandolo il successivo 27/08/2024 e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (nata il Parte_1
28/10/1991), e (nato il [...]), in San Polo D'NZ Controparte_1
2 (RE) il 19/09/2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n.
12, parte I, anno 2018);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Polo D'NZ (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Viale dei CodiceFiscale_2
Flavi n. 15 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Iacopini che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 19/09/2018 a San Polo
D'NZ (RE) tra i signori e atto trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di matrimonio del detto comune Atto n. 12 parte 1 - anno 2018;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Polo D'NZ (RE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 23.09.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a San Polo
1 D'NZ (RE) in data 19/09/2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune (atto n. 12, parte I, anno 2018), optando per il regime della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale non sono nati figli;
il matrimonio non ha avuto effetti felici;
in data 27/07/2024 i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di
NO (RI) ex art. 12 D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. 162/2014, confermandolo il successivo 27/08/2024; nell'accordo non è prevista la corresponsione di nessun assegno di mantenimento né trasferimenti patrimoniali;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche;
i coniugi godono entrambi di reddito autonomo ed hanno stabilito ognuno la propria dimora secondo le rispettive esigenze lavorative.
Con note scritte depositate per la udienza del 09.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso che in data 27/07/2024 i coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di
NO (RI) ex art. 12 D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. 162/2014, confermandolo il successivo 27/08/2024 e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (nata il Parte_1
28/10/1991), e (nato il [...]), in San Polo D'NZ Controparte_1
2 (RE) il 19/09/2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n.
12, parte I, anno 2018);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Polo D'NZ (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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