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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 5257/2024
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
SA CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, cf: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.10.1950 e residente a [...], in qualità di nipote ed erede di , deceduto il 21.7.1944; cf: Persona_1 Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2
via Unfer 7, in qualità di figlio erede di , deceduto il Persona_2
21.7.1944; cf: nato a [...] il CP_2 C.F._3
22.7.1957 e residente a [...], nipote ed erede di deceduto il 21.7.1944; cf: Persona_3 CP_3
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._4
via Pecol 32, nipote erede di , deceduto il 21.7.1944 ; Persona_4
cf: nata a [...] il [...] e CP_4 C.F._5
residente a [...], nipote erede di , Persona_5 deceduto il 21.7.1944; cf: Controparte_5 C.F._6
nato a [...] il [...] e residente a [...] aprile 3, nipote erede di , deceduto il 21.7.1944; cf: Persona_6 Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Ploznre Mentil 41, nipote erede di , deceduto il 21.7.1944; Parte_2
, cf: nato a [...] il CP_6 C.F._8
10.8.1944 e residente a [...], nipote erede di deceduto il 21.7.1944; cf CP_6 Controparte_7
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Roma 54, nipote erede di deceduto il 21.7.1944; Persona_7 CP_8
cf: nata a [...] il [...] e residente
[...] C.F._10
a Paluzza, via Maier 10, nipote erede di e Persona_8 [...]
coniugi deceduti il 21.7.1944; cf: Per_9 Parte_3
nato a [...] il [...] e residente a [...]
CO 34, nipote erede di , deceduto il 22.7.1944; Persona_10
cf: nato a [...] il Controparte_9 C.F._12
14.1.1940 e residente a [...], figlio erede di Per_11
, deceduto il 22.7.1944; cf:
[...] CP_10
nata a [...] il [...] e residnete a Paluzza, C.F._13
via Vicolo Vigners 3, nipote erede di , deceduto il 22.7.1944; Per_12
cf: nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._14
residente a [...], figlia erede di , Persona_13
deceduto il 22.7.1944, tutti elettivamente domiciliati in Udine, via Gorghi
n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Sandra, C.F. , C.F._15
che li rappresenta e li assiste, giusta mandato in calce all'atto di citazione- attori in riassunzione-
Pag. 2 di 32 E
in persona del Controparte_11 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F ), presso i P.IVA_2
cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per legge;
Repubblica Federale di Germani – contumace-
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
La difesa degli attori ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per gli attori:
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, nelle date e nei luoghi meglio visti in narrativa dei signori , , Parte_1 Controparte_1
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , Parte_2 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_9 CP_10
, fino alla loro fucilazione in occasione del cd
[...] Parte_4
Eccidio dell'Alta Val But del 21-22 luglio 1944 a danno dei medesimi quali le torture e sevizie loro perpetrate, nonché il loro assassinio. - Quindi,
Pag. 3 di 32 per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dai signori , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Parte_2
, , CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_3
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Parte_4
nonché il danno parentale subito dai loro eredi diretti in favore degli attuali attori ed eredi legittimi nella misura che verrà opportunamente determinata in via equitativa, anche applicando i noti parametri tabellari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio ordinando al il prelievo di tali Controparte_11
some dal Fondo di cui all'art. 43 del dl 36/2022..”.
***
Il presente giudizio muove da tempestiva riassunzione in seguito alla decisione in termini di incompetenza dell'atto di citazione notificato dall'odierna attrice con chiamata in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine nella causa nr. 3679/22, in data 21.6.2024.
Si esponeva in citazione che:
- Gli odierni attori sono nelle rispettive qualità eredi delle vittime dell'eccidio commesso dai nazifascisti nelle date 21 e 22 luglio
1944, passato alla storia come eccidio 2. Controparte_12
L'evento di cui trattasi è il momento di maggior intensità delle
Pag. 4 di 32 attività di rappresaglia contro i partigiani operativi in Carnia, sia nella Val But e zone limitrofe, sia nella Val Canale. L'obiettivo era il controllo delle grandi via di comunicazione allo scopo di impedire l'approvvigionamento di armamenti agli occupanti di stanza a Tolmezzo e Pontebba. Anche nel periodo precedente alle date innanzi indicate, il consolidamento della Resistenza nella zona della Carnia, aveva inasprito la reazione nazista mediante numerosi episodi di deportazioni, fucilazioni e impiccagioni nella piazze dei paesi, incendi delle case e di interi villaggi. Allo scopo di porre in atto le azioni più efferate, il
Comando nazista di Tolmezzo, si avvaleva del servizio reso anche da controbande di SS Internazionali capaci di infiltrarsi nelle formazioni partigiane, perlopiù garibaldine, che avevano assunto, dalla primavera del 1944, il controllo dell'intera zona.
Su tali vicende, vi è ampia documentazione bibliografica e storica.
- In data 21.7.1944, in località Pramosio, sulle alture di Paluzza, un gruppo di 23 uomini, con abiti borghesi e distintivi dei
Partigiani della brigata Garibaldi, trucidava presso la Malga, con armi da fuoco e a colpi di pugnale 15 persone ( Persona_1
; , gli ascendenti Persona_4 CP_6 Persona_8
degli odierni attori), tra cui, oltre il proprietario (
[...]
, cinque adolescenti (ascendenti degli odierni attori: Per_7
, Persona_2 Parte_2 Persona_6 Persona_3
, e quattro donne (ascendenti degli odierni Persona_5
attori: e quest'ultima in avanzato Persona_9 Parte_5
Pag. 5 di 32 stato di gravidanza). Unico superstite un giovane dipendente della malga allontanatosi per cercare una capra che si era smarrita. Al termine della carneficina, i cadaveri venivano spogliati di ogni avere e il gruppo prendeva il sentiero in direzione di Paluzza. Prima di giungervi, realizzavano ancora un duplice efferato delitto, dapprima nei confronti di due donne
( e , violentate, uccise con Persona_14 Persona_15
un taglio alla gola e poi martoriate nel volto e nel corpo;
successivamente, nei pressi del venivano Parte_6
pugnalati al collo e al viso e quindi martoriato il corpo, due uomini di ritorno dal lavoro ( e Persona_16 [...]
). Per_17
- In data 22.7.1944, soldati tedeschi delle SS agli ordini di un loro ufficiale, unitamente al gruppo di soldati mercenari anche di nazionalità italiana guidati dal maggiore Per_18
complessivamente circa 200 soldati, dopo aver chiuso le vie di accesso, iniziava il rastrellamento casa per casa, adunando poi sulla piazza di Paluzza (oggi piazza 21-22 luglio 1944) gli uomini del paese rimasti. Alla vista del carro ove giacevano i corpi dei cadaveri di cui alla strage di , tutti Persona_19
ovviamente conosciuti personalmente dai compaesani, fu chiaro quale fosse il destino a cui erano destinati gli uomini adunati nella piazza. Ivi, cominciarono pestaggi e sevizie sotto gli occhi dei congiunti che, in ginocchio piangendo, supplicavano pietà per i loro cari (tra di loro, ascendenti degli odierni attori:
e ), grondanti sangue per i calci Persona_10 Persona_13
Pag. 6 di 32 delle armi, delle scarpe chiodate e per le ferite da taglio inferte sugli arti e sul volto.
5. Successivamente, gli altri paluzzani presi in ostaggio venivano incolonnati in fila indiana, a distanza di alcuni passi l'uno dall'altro, e furono messi in marcia in direzione Avosacco. Nei pressi del Ponte di Sutrio, i militari colpivano le vittime ad uno ad uno (per la presente causa: Per_12
e , nonché i citati e ) con un
[...] Persona_11 Per_10 Pt_4
colpo di pistola alla nuca. Tutti venivano poi depredati dei loro oggetti di valore e i corpi gettati nel torrente But..
La Repubblica Federale di Germania rimaneva contumace, mentre il si costituiva e contestava la domanda di parte Controparte_11
attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito.
Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della
Repubblica Federale tedesca, il difetto di legittimazione passiva della
, per essere chiamata a tenere indenne lo Stato Controparte_13
straniero l'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo.
Pag. 7 di 32 Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che sarà concesso all'odierna attrice sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che si sarebbe potuto percepire nel caso in cui non fosse incorsa nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni.
LA GIURISDIZIONE
Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e
Germania è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato Contr l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in Germania successiva agli eventi dell'8 settembre
1943.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista
Pag. 8 di 32 l'immunità della Germania. All'origine della controversia tra Italia e
Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.
Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello
Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il
1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla
Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il
Pag. 9 di 32 diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199;
Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008,
n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004,
n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del
29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n.
32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU.,
Pag. 10 di 32 21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84,
85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per
Pag. 11 di 32 danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della
Costituzione; la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017
(cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di
Pag. 12 di 32 militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr.
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre
2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ.,
SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte
Costituzionale e affermare l'immunità della Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di
Pag. 13 di 32 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe
2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 31 dicembre 2023 e pertanto potranno ora accedere al anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale data Pt_7
ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in giudicato), prevedendo che sia a carico del anche il pagamento delle Pt_7
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive Pt_7
basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo
Pag. 14 di 32 tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte
Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997):
«l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio
2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla
Pag. 15 di 32 giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al
Fondo istituito.
Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della Repubblica Federale di Germania, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno
Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra
Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e
Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre
2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel
Pag. 16 di 32 corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la
Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a RA (“poichè , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -
C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_20
della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di RA”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO.
La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai
Pag. 17 di 32 vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può Contr sostenersi che ora la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una Contr condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti.
A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto
2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello
Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Pag. 18 di 32 Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_11
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il
[...]
Contro può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del non Pt_7
assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione.
Ne consegue che si impone il rigetto della domanda formulata nei confronti della , ma la domanda non sarebbe stata Controparte_13
formulabile neanche nei confronti del mero Controparte_11
interventore adesivo dipendente, in quanto tale impossibilitato ad ampliare l'oggetto del giudizio e a formulare eccezioni in senso stretto.
L'accesso dell'attrice al Fondo potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre Contro non risulta possibile la condanna dello Stato e nemmeno del al pagamento delle somme eventualmente liquidate.
Pag. 19 di 32 LA PRESCRIZIONE
La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo
Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì:
Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722;
Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
Pag. 20 di 32 d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due
Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la
Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del
11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti
Pag. 21 di 32 limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004,
n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7,
2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento
Pag. 22 di 32 giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
DECADENZA E RINUNCIA
Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per
Pag. 23 di 32 contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora agli eredi di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n.
6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita
è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di
Pag. 24 di 32 rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
***
Nel merito e sul risarcimento del danno.
Le Parti attrici ha introdotto il giudizio nell'anno 2022 mediante notificazione dell'atto di citazione: hanno dimostrato variamente il rapporto di parentela (come di seguito si dirà) e la morte dei loro congiunti .
In particolare, l'eccidio dell'Alta Val But costituisce fatto storico ormai noto e riportato oltre che sui libri di storia anche su diversi giornali che spesso dedicano pagine alle giornate di commemorazione. La ricostruzione della violenza ingiustificata e umanamente intollerabile che colpì quelle povere persone è stata raccontata negli anni dai sopravvissuti e corrisponde alla ricostruzione offerta in citazione.
Sono stati depositati i certificati necroscopici redatti dal medico condotto del paese in data 21 luglio 1944, all'indomani delle stragi, in cui si dà atto del decesso e delle molteplici ferite, per lo più da arma da fuoco, sui corpi delle vittime, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Parte_5 Parte_2
, , Persona_17 CP_6 Persona_7 Per_8
, , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
e . Per_12 Persona_13
Quanto alla legittimazione degli odierni attori e dunque al grado di parentela che li legittimerebbe nella qualità di eredi si osserva quanto di
Pag. 25 di 32 seguito e si sottolinea che tale sforzo non è compiuto negli redatti dalla difesa ma dall'esame degli allegati.
Sono stati depositati i certificati dello stato di famiglia storici dai quali si evince che:
1) ha agito in qualità di nipote ed erede di Parte_1
, deceduto il 21.7.1944, lasciando la figlia Persona_1
, madre di deceduta nel 2014 a Persona_21 Parte_1
Paluzza;
2) ha agito in qualità di RA erede di Controparte_1 Per_2
deceduto il 21.7.1944;
[...]
3) ha dichiarato di agire nella qualità di nipote ed CP_2
erede di deceduto il 21.7.1944, ma non è stato Persona_3
allegato il certificato di famiglia storico e manca il certificato necroscopico di risultando in atti quello di tale Persona_3
Persona_1
4) ha agito quale nipote erede di , CP_3 Persona_4
deceduto il 21.7.1944, lasciando erede sua figlia Per_22
madre di , deceduta a Marino nel 1999;
[...] CP_3
5) ha agito quale nipote ed erede di CP_4 Per_5
deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede la sorella
[...]
deceduta a Tolmezzo nel 2015, madre di Persona_23
; CP_4
6) ha agito quale nipote ed erede di Controparte_5 Per_6
, deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il
[...]
Pag. 26 di 32 RA , padre di e deceduto a Persona_24 CP_5
Tolmezzo nel 1994;
7) ha agito quale nipote ed erede di Parte_2 Pt_2
deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il
[...]
RA , deceduto a Tolmezzo nel 1991; Per_25
8) ha agito quale nipote ed erede di CP_6 [...]
, deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il RA CP_6
, padre di deceduto a Tolmezzo nel Persona_26 CP_6
1987;
9) ha agito quale nipote ed erede di Controparte_7 [...]
deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il Per_7
figlio , deceduto a Udine nel 2011; CP_16
10) ha agito quale nipote ed erede di CP_8 Per_8
e coniugi deceduti il 21.7.1944,
[...] Persona_9
lasciando quale erede il figlio deceduto a Persona_27
Tolmezzo nel 1999;
11) ha agito quale nipote ed erede di Parte_3
, deceduto il 22.7.1944, lasciando quale Persona_10
erede la sorella madre di , Persona_28 Parte_3
deceduta a Tolmezzo nel 1986;
12) ha agito quale figlio ed erede di Controparte_9 Per_11
, deceduto il 22.7.1944;
[...]
Pag. 27 di 32 13) ha agito quale nipote ed erede di CP_10 Per_12
deceduto il 22.7.1944, lasciando quale erede la sorella,
[...]
, deceduta a Tolmezzo nel 1987; CP_17
14) ha agito quale figlia ed erede di Parte_4 [...]
, deceduto il 22.7.1944. Per_13
Risultano pertanto provate le barbare uccisioni degli ascendenti degli odierni attori, tutti civili inermi ad opera dei soldati tedeschi e dei loro mercenari, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della Germania in continuità con il Terzo
Reich, sia la qualità di erede di coloro che hanno agito.
L'an delle domande formulate è dunque stato accertato.
I DA
Quanto al danno, premesso che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo.
Sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.: non sono
Pag. 28 di 32 documentati né benefici economici che l'uno o l'altro abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa n decadenze dalla possibilità di percepirli.
Ebbene, l'eccezionalità dei fatti di causa rendono non adeguate le categorie del danno legato alla morte come elaborate dalla dottrina e dalla
Giurisprudenza contemporanea.
Risulta incontestabile che le vittime sono morte in condizioni terribili, vittime di atrocità: hanno potuto, inoltre, percepire ciò che stava loro per accadere, tenuto conto della sorte delle altre vittime delle rappresaglie di quei giorni.
In via analogica, per assimilazione della particolarità e della gravità dei fatti, risulta possibile applicare la disciplina dettata a tutela delle vittime del terrorismo. Con la L. 222/2007 (art. 34, comma 3) è stato aggiunto all'art. 1 della L. 206/2004 una definizione del concetto di terrorismo: “Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata di stampo mafioso debbono intendersi tutti coloro che siano deceduti o abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da azioni di eversione dell'ordine democratico, atti di terrorismo e stragi di tale matrice o da atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato, nonché i loro familiari superstiti.
Vengono in rilievo la Direttiva Europea 29.04.2004 n° 2004/80/CE che ha introdotto le linee guida per l'indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell'U.E., indipendentemente dal luogo della Comunità europea in
Pag. 29 di 32 cui il reato fosse stato commesso e la legge di recepimento della L.
206/2004.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, “1L'elargizione di cui alcomma 1 dell'articolo 1della legge20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000europerognipunto percentuale”. La norma richiamata recita: “Art.
1Casi di elargizione 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di
1,5 milioni per ogni punto percentuale”.
Agli eredi delle predette vittime, a ciascuno di loro fatta eccezione per , può dunque essere riconosciuta, complessivamente la somma di € 200.000,00, tenuto conto del contesto e delle modalità in cui si sono consumati le uccisioni.
I danni subiti in proprio dagli attori, quali conseguenze della perdita del congiunto, sono stati dedotti in maniera generica e apodittica e non possono essere pertanto riconosciuti.
Si è già detto che non può trovare accoglimento la domanda di CP_2
sprovvista di prova in merito alla qualità di erede dell'attore e preso anche
Pag. 30 di 32 atto che nemmeno risulta corretto il nome riportato nel certificato di morte di poiché il certificato di morte riporta il nome Persona_3 Per_1
[...]
Le spese di lite vengono compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
2) accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
3) rigetta la domanda di CP_2
4) liquida in favore di ciascun attore, con la sola eccezione di
[...]
la somma di € 200.000,00, oltre interessi dal deposito CP_2
della sentenza al pagamento;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Maria SA CI
Pag. 31 di 32
Pag. 32 di 32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
N. R.G. 5257/2024
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria
SA CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5257 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, cf: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.10.1950 e residente a [...], in qualità di nipote ed erede di , deceduto il 21.7.1944; cf: Persona_1 Controparte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2
via Unfer 7, in qualità di figlio erede di , deceduto il Persona_2
21.7.1944; cf: nato a [...] il CP_2 C.F._3
22.7.1957 e residente a [...], nipote ed erede di deceduto il 21.7.1944; cf: Persona_3 CP_3
nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F._4
via Pecol 32, nipote erede di , deceduto il 21.7.1944 ; Persona_4
cf: nata a [...] il [...] e CP_4 C.F._5
residente a [...], nipote erede di , Persona_5 deceduto il 21.7.1944; cf: Controparte_5 C.F._6
nato a [...] il [...] e residente a [...] aprile 3, nipote erede di , deceduto il 21.7.1944; cf: Persona_6 Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Ploznre Mentil 41, nipote erede di , deceduto il 21.7.1944; Parte_2
, cf: nato a [...] il CP_6 C.F._8
10.8.1944 e residente a [...], nipote erede di deceduto il 21.7.1944; cf CP_6 Controparte_7
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Roma 54, nipote erede di deceduto il 21.7.1944; Persona_7 CP_8
cf: nata a [...] il [...] e residente
[...] C.F._10
a Paluzza, via Maier 10, nipote erede di e Persona_8 [...]
coniugi deceduti il 21.7.1944; cf: Per_9 Parte_3
nato a [...] il [...] e residente a [...]
CO 34, nipote erede di , deceduto il 22.7.1944; Persona_10
cf: nato a [...] il Controparte_9 C.F._12
14.1.1940 e residente a [...], figlio erede di Per_11
, deceduto il 22.7.1944; cf:
[...] CP_10
nata a [...] il [...] e residnete a Paluzza, C.F._13
via Vicolo Vigners 3, nipote erede di , deceduto il 22.7.1944; Per_12
cf: nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._14
residente a [...], figlia erede di , Persona_13
deceduto il 22.7.1944, tutti elettivamente domiciliati in Udine, via Gorghi
n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Sandra, C.F. , C.F._15
che li rappresenta e li assiste, giusta mandato in calce all'atto di citazione- attori in riassunzione-
Pag. 2 di 32 E
in persona del Controparte_11 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Trieste(cod. fiscale (C.F ), presso i P.IVA_2
cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per legge;
Repubblica Federale di Germani – contumace-
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
La difesa degli attori ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2025, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per gli attori:
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - Accertare e dichiarare i crimini di guerra e contro l'umanità sopra meglio visti in parte narrativa per lesione di diritti inviolabili della persona quali la libertà, la salute e la vita, compiuti dalle forze del Terzo Reich, nelle date e nei luoghi meglio visti in narrativa dei signori , , Parte_1 Controparte_1
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , Parte_2 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Parte_3 Controparte_9 CP_10
, fino alla loro fucilazione in occasione del cd
[...] Parte_4
Eccidio dell'Alta Val But del 21-22 luglio 1944 a danno dei medesimi quali le torture e sevizie loro perpetrate, nonché il loro assassinio. - Quindi,
Pag. 3 di 32 per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore il Cancelliere, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nessuno escluso dai signori , , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Parte_2
, , CP_6 Controparte_7 CP_8 Parte_3
, , , ,
[...] Controparte_9 CP_10 Parte_4
nonché il danno parentale subito dai loro eredi diretti in favore degli attuali attori ed eredi legittimi nella misura che verrà opportunamente determinata in via equitativa, anche applicando i noti parametri tabellari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, con condanna alla rifusione delle spese legali, diritti e onorari tutti di giudizio ordinando al il prelievo di tali Controparte_11
some dal Fondo di cui all'art. 43 del dl 36/2022..”.
***
Il presente giudizio muove da tempestiva riassunzione in seguito alla decisione in termini di incompetenza dell'atto di citazione notificato dall'odierna attrice con chiamata in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine nella causa nr. 3679/22, in data 21.6.2024.
Si esponeva in citazione che:
- Gli odierni attori sono nelle rispettive qualità eredi delle vittime dell'eccidio commesso dai nazifascisti nelle date 21 e 22 luglio
1944, passato alla storia come eccidio 2. Controparte_12
L'evento di cui trattasi è il momento di maggior intensità delle
Pag. 4 di 32 attività di rappresaglia contro i partigiani operativi in Carnia, sia nella Val But e zone limitrofe, sia nella Val Canale. L'obiettivo era il controllo delle grandi via di comunicazione allo scopo di impedire l'approvvigionamento di armamenti agli occupanti di stanza a Tolmezzo e Pontebba. Anche nel periodo precedente alle date innanzi indicate, il consolidamento della Resistenza nella zona della Carnia, aveva inasprito la reazione nazista mediante numerosi episodi di deportazioni, fucilazioni e impiccagioni nella piazze dei paesi, incendi delle case e di interi villaggi. Allo scopo di porre in atto le azioni più efferate, il
Comando nazista di Tolmezzo, si avvaleva del servizio reso anche da controbande di SS Internazionali capaci di infiltrarsi nelle formazioni partigiane, perlopiù garibaldine, che avevano assunto, dalla primavera del 1944, il controllo dell'intera zona.
Su tali vicende, vi è ampia documentazione bibliografica e storica.
- In data 21.7.1944, in località Pramosio, sulle alture di Paluzza, un gruppo di 23 uomini, con abiti borghesi e distintivi dei
Partigiani della brigata Garibaldi, trucidava presso la Malga, con armi da fuoco e a colpi di pugnale 15 persone ( Persona_1
; , gli ascendenti Persona_4 CP_6 Persona_8
degli odierni attori), tra cui, oltre il proprietario (
[...]
, cinque adolescenti (ascendenti degli odierni attori: Per_7
, Persona_2 Parte_2 Persona_6 Persona_3
, e quattro donne (ascendenti degli odierni Persona_5
attori: e quest'ultima in avanzato Persona_9 Parte_5
Pag. 5 di 32 stato di gravidanza). Unico superstite un giovane dipendente della malga allontanatosi per cercare una capra che si era smarrita. Al termine della carneficina, i cadaveri venivano spogliati di ogni avere e il gruppo prendeva il sentiero in direzione di Paluzza. Prima di giungervi, realizzavano ancora un duplice efferato delitto, dapprima nei confronti di due donne
( e , violentate, uccise con Persona_14 Persona_15
un taglio alla gola e poi martoriate nel volto e nel corpo;
successivamente, nei pressi del venivano Parte_6
pugnalati al collo e al viso e quindi martoriato il corpo, due uomini di ritorno dal lavoro ( e Persona_16 [...]
). Per_17
- In data 22.7.1944, soldati tedeschi delle SS agli ordini di un loro ufficiale, unitamente al gruppo di soldati mercenari anche di nazionalità italiana guidati dal maggiore Per_18
complessivamente circa 200 soldati, dopo aver chiuso le vie di accesso, iniziava il rastrellamento casa per casa, adunando poi sulla piazza di Paluzza (oggi piazza 21-22 luglio 1944) gli uomini del paese rimasti. Alla vista del carro ove giacevano i corpi dei cadaveri di cui alla strage di , tutti Persona_19
ovviamente conosciuti personalmente dai compaesani, fu chiaro quale fosse il destino a cui erano destinati gli uomini adunati nella piazza. Ivi, cominciarono pestaggi e sevizie sotto gli occhi dei congiunti che, in ginocchio piangendo, supplicavano pietà per i loro cari (tra di loro, ascendenti degli odierni attori:
e ), grondanti sangue per i calci Persona_10 Persona_13
Pag. 6 di 32 delle armi, delle scarpe chiodate e per le ferite da taglio inferte sugli arti e sul volto.
5. Successivamente, gli altri paluzzani presi in ostaggio venivano incolonnati in fila indiana, a distanza di alcuni passi l'uno dall'altro, e furono messi in marcia in direzione Avosacco. Nei pressi del Ponte di Sutrio, i militari colpivano le vittime ad uno ad uno (per la presente causa: Per_12
e , nonché i citati e ) con un
[...] Persona_11 Per_10 Pt_4
colpo di pistola alla nuca. Tutti venivano poi depredati dei loro oggetti di valore e i corpi gettati nel torrente But..
La Repubblica Federale di Germania rimaneva contumace, mentre il si costituiva e contestava la domanda di parte Controparte_11
attrice, sotto molteplici profili, in rito come nel merito.
Nell'ordine si eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti della
Repubblica Federale tedesca, il difetto di legittimazione passiva della
, per essere chiamata a tenere indenne lo Stato Controparte_13
straniero l'Amministrazione finanziaria ai sensi del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, la prescrizione del credito derivante dalla necessità di risarcire i danni derivanti dal reato di riduzione in schiavitù (l'art. 600 cod. pen. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni), tenuto conto che dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. In via gradata, si è affermato che i diritti risarcitori dedotti in giudizio si sarebbero estinti per rinuncia del dante causa al loro esercizio anche se implicita e per facta concludentia, ovvero inerzia protratta nel tempo.
Pag. 7 di 32 Si contestava, poi, il quantum e si affermava la necessità di decurtare dall'eventuale risarcimento che sarà concesso all'odierna attrice sia le somme già percepite sulla base della normativa sia quelle che si sarebbe potuto percepire nel caso in cui non fosse incorsa nelle menzionate decadenze, dovendosi assicurare al danneggiato una reintegra patrimoniale completa ma senza duplicazioni.
LA GIURISDIZIONE
Dev'essere esaminata, in primo luogo, la questione della sussistenza (o meno) di giurisdizione in capo all'adito Tribunale civile. È noto che l'immunità statale dalla giurisdizione civile nei rapporti tra Italia e
Germania è stata affermata nella sentenza resa dalla Corte Internazionale dell'Aja il 3 febbraio 2012, con cui si è ritenuto che l'Italia abbia violato Contr l'obbligo di rispettare le immunità di cui la gode secondo il diritto internazionale, permettendo la citazione in giudizio della Germania in cause civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse da militari tedeschi tra il 1943 e il 1945: anche il presente contenzioso trae origine dalla vicenda dei circa 130.000 militari italiani che furono internati in lager o costretti a prestare lavoro, quale mano d'opera non volontaria, al servizio dell'industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in Germania successiva agli eventi dell'8 settembre
1943.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla questione, onde valutare, prima di addentrarsi nel merito della controversia, se l'intestato Tribunale possa esercitare il proprio potere giurisdizionale, secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218, o se invece sussista
Pag. 8 di 32 l'immunità della Germania. All'origine della controversia tra Italia e
Germania, decisa poi dalla Corte Internazionale di giustizia con la menzionata sentenza, vi era la cospicua giurisprudenza interna, anche di legittimità (a partire da Cass., civ., SS. UU., 11 marzo 2004, n. 5044), che non riconosceva allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile in relazione alle azioni di risarcimento per danni proposte da vittime, o parenti di vittime, di deportazione, internamento ed altri crimini di guerra o violazioni del diritto umanitario commessi dalle truppe del Re. sul territorio italiano o di altri Paesi occupati, nel periodo compreso fra il 1943 e il 1945.
Secondo i giudici italiani, infatti, il riconoscimento ormai generale del primato assunto dai valori fondamentali connessi alla dignità della persona umana non avrebbe potuto che comportare il diniego dell'immunità dello
Stato straniero in relazione a condotte che, ancorché serbate iure imperii, integravano crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il
1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Con la sentenza emessa il 3 febbraio 2012, la CIG, adita dalla Germania nella controversia Jurisdictional Immunities of the State
(Germany v. Italy: Greece intervening) con ricorso unilaterale basato sulla
Convenzione europea per la soluzione delle controversie del 1957, accoglieva in toto le richieste tedesche, condannando l'Italia per avere ripetutamente violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità dalla giurisdizione civile ed esecutiva, di cui la Germania invece godeva per il
Pag. 9 di 32 diritto internazionale. La maggioranza dei giudici della Corte dell'Aja accertava l'applicabilità della norma consuetudinaria internazionale di immunità giurisdizionale anche nel caso del compimento di atti lesivi di diritti fondamentali della persona protetti da norme di ius cogens, quali quelli realizzati dalle truppe del Terzo Re. a danno di cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale: l'Italia, per il tramite di una serie di decisioni (ex plurimis, Cass., civ., SS.UU., 29 maggio 2008, n. 14199;
Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14201; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008, n. 14202; Cass., civ., SS.UU. ord., 29 maggio 2008,
n. 14209; Cass., pen., 13 gennaio 2009, n. 1072; Cass., civ., sez. I, 20 maggio 2011, n. 11163) emesse nel solco della citata Cass. 11 marzo 2004,
n. 5044, negando allo Stato tedesco l'immunità, si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo che le derivava dal diritto internazionale consuetudinario di assicurare l'immunità giurisdizionale degli Stati per atti costituenti esercizio di un potere di imperio. Si addiveniva, così, all'approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 5 (pubblicata in G.U. del
29 gennaio 2013, n. 24) recante l'«Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno», con la quale l'Italia si dotava di una legge di adeguamento al diritto internazionale pattizio in tema di immunità.
All'indomani della sua entrata in vigore, la Corte di cassazione, prima fautrice dell'innovativo orientamento giurisprudenziale da cui era discesa la condanna dell'Italia in sede internazionale, dimostrava di prestare piena ottemperanza alla novella (cfr., ad esempio, Cass., pen., 30 maggio 2012, n.
32139; Cass., civ., SS.UU., 21 febbraio 2013, n. 4284; Cass., civ., SS. UU.,
Pag. 10 di 32 21 gennaio 2014, n. 1136). Il Tribunale di Firenze – con le ordinanze n. 84,
85 e 113 del 21 gennaio 2014 – rimetteva tuttavia alla Corte Costituzionale il vaglio di conformità ai dettami della Carta fondamentale della normativa di adeguamento, in uno con la norma prodotta nel nostro ordinamento dal recepimento della consuetudine internazionale in tema di immunità e con l'art. 1 della legge di esecuzione dello St. ONU da cui discendeva in capo all'Italia l'obbligo di adeguamento alle sentenze della CIG. Con la sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale accoglieva le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Tribunale di Firenze relativamente all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, recante norme specifiche per l'esecuzione della sentenza della CIG, e all'art. 1 della legge n. 848 del 1957 che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa. In entrambi i casi, la Corte accertava il contrasto insanabile tra le disposizioni censurate e i valori fondamentali ed incomprimibili dell'ordinamento costituzionale;
adottando una sentenza interpretativa di rigetto (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., civ., SS. UU., 16 dicembre 2013, n. 27986), la Corte costituzionale respingeva invece, perché infondato, il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa illegittimità costituzionale della norma interna prodottasi in virtù del rinvio operato dall'art. 10, comma 1, Cost. alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile, come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 resa dalla CIG: la Corte costituzionale affermava che quella parte della norma consuetudinaria, come ricostruita dalla Corte internazionale, che aveva riconosciuto l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni risarcitorie per
Pag. 11 di 32 danni prodotti da crimini di guerra e contro l'umanità, commessi anche sul territorio italiano dalle truppe del Terzo Reich, non sarebbe mai entrata nell'ordinamento interno, e non avrebbe potuto dispiegarvi quindi alcun effetto, incontrando i limiti costituiti dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, quali sono quelli espressi dagli artt. 2 e 24 della
Costituzione; la Corte, facendo applicazione della teoria c.d. dei
“controlimiti”, per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso, negava l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona: ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali “controlimiti” a presidio della dignità della persona. La posizione espressa della Corte costituzionale conduceva i giudici a negare, nuovamente, l'immunità allo Stato tedesco, anche in relazione a vicende assai diverse da quelle (segnatamente la situazione dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania e ivi costretti a lavori forzati) che avevano originato il ricorso alla Corte costituzionale: dalle stragi perpetrate dalle truppe naziste di occupazione ai danni dei civili, come nel caso esaminato dal Tribunale di Sulmona, nell'ordinanza del 2 novembre 2017
(cfr. anche Trib. Firenze, 22 febbraio 2016), agli atti terroristici (Cfr. Cass., civ., SS.UU., 28 ottobre 2015, nn. 21946 e 21947), all'omicidio plurimo di
Pag. 12 di 32 militari appartenenti a una missione di monitoraggio internazionale (Cfr.
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696). Anche, la giurisprudenza di legittimità successiva alla citata pronuncia della Consulta tornava a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta- valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii (così
Cass., pen., 14 settembre 2015, n. 43696; Cass., civ., SS. UU., 28 ottobre
2015, n. 21946; Cass., civ., SS. UU., 29 luglio 2016, n. 15812; Cass., civ.,
SS. UU., 13 gennaio 2017, n. 762). Anche di recente, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass., civ., SS. UU., 28 settembre 2020, n. 20442) hanno nuovamente ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie proposte dalle vittime dei crimini “di guerra”, cassando con rinvio la sentenza impugnata che invece non aveva tenuto conto dell'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale della questione rimanendo aderente al precedente orientamento, da intendersi quindi oggi del tutto superato.
Non è dunque possibile discostarsi dalle valutazioni della Corte
Costituzionale e affermare l'immunità della Germania per i crimini nazisti compiuti nel nostro.
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità.
Il quadro sopra ricostruito va infine aggiornato a seguito della recente istituzione, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di
Pag. 13 di 32 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. In particolare l'art. 43 del predetto provvedimento legislativo prevede che hanno diritto all'accesso al Fondo coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui sopra a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 dell'art. 43 (180 giorni dalla data di entrata in vigore: ma con un emendamento al decreto "milleprororoghe
2023" l'art. 8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023, quest'ultimo termine è stato posticipato al 31 dicembre 2023 e pertanto potranno ora accedere al anche tutti coloro che abbiano intrapreso una causa entro tale data Pt_7
ed ottengano, anche successivamente, una sentenza favorevole passata in giudicato), prevedendo che sia a carico del anche il pagamento delle Pt_7
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Si prevede espressamente al comma 3 che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive Pt_7
basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma
1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo
Pag. 14 di 32 tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
Orbene, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte
Costituzionale un giudizio di legittimità in riferimento all'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 ma con sentenza n. 159/2023 la Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022 sollevate con riferimento agli artt. 2, 3,24 e 111 della
Costituzione dal Tribunale di Roma. La Corte costituzionale ha osservato che «nelle procedure esecutive opera l'immunità ristretta degli Stati e l'estinzione del diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del fondo ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenza passata in giudicato». Tale principio trova conforto nei precedenti orientamenti della giurisprudenza di quella Corte (sentenza n. 329/1992), e in seguito di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 5888/1997):
«l'immunità dei beni dello Stato estero dall'esecuzione forzata viene in rilievo quale limite alla pignorabilità, ma non incide, invece, sulla giurisdizione, che sussiste in sede di esecuzione con il limite riveniente dal canone dell'immunità ristretta degli Stati». La Corte osserva inoltre che «la disposizione censurata realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l'obbligo del rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra» (Corte Cost., sent., 4 luglio
2023, n. 159). La normativa di recente introduzione (e le osservazioni stesse della Corte costituzionale ora riportate) confermano dunque definitivamente la sussistenza della giurisdizione per un caso quale quello in esame, posto che l'equilibrio raggiunto incide negativamente sulla
Pag. 15 di 32 giurisdizione esecutiva e non sulla competenza del giudice in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al
Fondo istituito.
Le medesime osservazioni evidenziano l'infondatezza dell'ulteriore eccezione svolta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, quanto alla posizione della Repubblica Federale di Germania, in ordine alla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto. Nell'ambito del diritto internazionale, la trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati può essere risolta sulla base di una norma consuetudinaria favorevole al principio di continuità nell'ipotesi di mutamento dell'assetto politico istituzionale di uno
Stato potendosi affermare l'esistenza una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale nel diritto internazionale, in conformità al c.d. principio della conservazione dei valori, principio che determina la successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi dunque quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi e nella responsabilità dai medesimi originata. Non costituisce, quindi, un'eccezione alla regola generale della continuità dei rapporti giuridici tra
Stati il caso della Repubblica Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich. Lo attestano d'altra parte i trattati conclusi dalla Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni cagionati ai cittadini italiani sottoposti a deportazione ed a lavoro coatto e la dichiarazione congiunta di Italia e
Germania a seguito del vertice italo-tedesco di Trieste del 18 Novembre
2008, all'esito del quale la Repubblica Federale di Germania ha riconosciuto la propria responsabilità per le indicibili sofferenze inflitte a uomini e donne italiani durante i massacri compiuti dal Terzo Reich nel
Pag. 16 di 32 corso della seconda guerra mondiale. D'altra parte, quando si è costituita di fronte ai tribunali nazionali e internazionali presso i quali è stata chiamata a rispondere dei crimini nazisti, la Repubblica Federale di Germania non ha mai messo in discussione la riferibilità ad essa delle condotte poste in essere dal Terzo Reich: si vedano la sentenza del Tribunale Firenze, seconda sezione civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la
Repubblica Federale di Germania «si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto», nonché l'ordinanza del Tribunale di Sulmona 2 Novembre 2017 che ha condannato la Germania al risarcimento dei danni per la strage commessa da membri del Terzo Reich a RA (“poichè , come anticipato, nel diritto internazionale vige la presunzione di continuità della personalità statale, in ossequio al principio di conservazione dei valori -
C.I.G. 22.12.1986, Burkina Faso vs va affermata la responsabilità Per_20
della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dall'esercito del Terzo Reich ai danni degli abitanti di RA”).
LA TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO.
La titolarità passiva del rapporto sostanziale e processuale si intesta in capo alla Repubblica Federale di Germania nell'ipotesi di azione risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich, che hanno attuato un preciso piano criminale disposto dai
Pag. 17 di 32 vertici di comando: gli eccidi e le stragi compiute furono rese possibili proprio dalla sistematica accondiscendenza, quando non dalla sollecitazione, da parte dei vertici dell'esercito tedesco di tali atti di assassinio, sterminio, deportazione e violazione della vita privata ai danni della popolazione civile e con il dichiarato fine di contrastare qualsivoglia pericolo alla supremazia tedesca. Non può dunque sostenersi, come erroneamente ritenuto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, può Contr sostenersi che ora la titolarità passiva in capo alla difetti per effetto della citata normativa che nel 2022 ha introdotto l'ormai noto Fondo, posto che questa presuppone anzi che in sede di cognizione si addivenga ad una Contr condanna dello Stato straniero: il Fondo italiano si sostituisce alla con il pagamento di quanto da questa dovuto, impedendo (e rendendo superflua) la procedura esecutiva nei suoi confronti.
A questo punto, appare necessario riportare le conclusioni alle quali di recente è giunta la Suprema Corte nell'ordinanza n. 23669 del 21 agosto
2025, Terza Sezione Civile, che ha escluso la legittimazione passiva dello
Stato italiano, in ogni sua articolazione.
Il primo aspetto messo a fuoco riguarda la persistenza della legittimazione passiva esclusiva della Germania, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. L'istituzione del Fondo Ristori, infatti, non ha inciso sul rapporto sostanziale su cui si fondano le domande di risarcimento: la responsabilità per i crimini di guerra rimane attribuita in via esclusiva allo
Stato tedesco, e il ruolo dello Stato italiano si colloca, coerentemente, soltanto nella fase successiva all'accertamento, a titolo di attuazione del giudicato.
Pag. 18 di 32 Altro profilo chiarito dalla Corte è che l'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti della Germania, divenuta definitiva. Non è sufficiente l'accertamento sommario del danno, né sono configurabili responsabilità alternative, sussidiarie o solidali a carico dello Stato italiano. Il legislatore ha optato per un sistema che affida la gestione patrimoniale del ristoro a una funzione pubblica amministrativa, ma non ha alterato i presupposti processuali per far valere il diritto al risarcimento.
Fondamentale è poi la qualificazione del Controparte_11
come interventore adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Il
[...]
Contro può sì partecipare al processo, ma solo in quanto portatore di un interesse giuridico collegato alla potenziale attivazione del non Pt_7
assume, dunque, la posizione di parte in senso proprio nel giudizio di cognizione, né può esercitare poteri dispositivi come la proposizione di domande o l'eccezione di prescrizione.
Ne consegue che si impone il rigetto della domanda formulata nei confronti della , ma la domanda non sarebbe stata Controparte_13
formulabile neanche nei confronti del mero Controparte_11
interventore adesivo dipendente, in quanto tale impossibilitato ad ampliare l'oggetto del giudizio e a formulare eccezioni in senso stretto.
L'accesso dell'attrice al Fondo potrà semmai seguire al passaggio in giudicato della presente decisione, con le procedure frattanto dettate con decreto 28 giugno 2023 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre Contro non risulta possibile la condanna dello Stato e nemmeno del al pagamento delle somme eventualmente liquidate.
Pag. 19 di 32 LA PRESCRIZIONE
La parte convenuta costituita ha infine eccepito che il diritto azionato dagli odierni attori sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2953, comma 3, c.c., sollevando eccezioni che questo
Giudice ritiene infondate. Invero, non v'è motivo alcuno di discostarsi dalla giurisprudenza italiana che si è occupata di casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio e che, da tempo, ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, in particolare a partire dalla menzionata sentenza Cass. 11 marzo 2004, n. 5044 (ma si vedano altresì:
Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib.
Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722;
Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345). I pronunciamenti citati ripetono che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, concretizzandosi nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Per questo motivo ne sarebbe stata sancita l'imprescrittibilità nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e in quella del Consiglio d'Europa sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974. A tale riguardo, non avrebbe rilievo la circostanza che né la
Convenzione ONU del 26 novembre 1968 né la Convenzione del Consiglio
Pag. 20 di 32 d'Europa del 25 gennaio 1974 siano state ratificate e rese esecutive in Italia:
l'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per dettato della
Costituzione (art. 10). Rispetto alla consuetudine internazionale le due
Convenzioni rileverebbero, infatti, come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris. Se è vero che l'imprescrittibilità sarebbe sancita da una norma consuetudinaria internazionale formatasi successivamente rispetto alla commissione dei crimini di cui è causa, nondimeno, dal momento che, nelle materie diverse da quella penale, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario - l'art. 11 disp. prel. c.c. - ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli alti valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio
2006, n. 274), si deve opinare che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la
Seconda guerra mondiale. Si rammenta, infatti, che è la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo a consentire, all'art. 7, comma 2, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, “la punizione di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”. Condivisibile a tale proposito si ritiene quanto statuito nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del
11/04/2011, n.480, nella cui motivazione è dato leggere, testualmente: I) il principio secondo il quale anche alla prescrizione dei reati deve applicarsi la salvaguardia della irretroattività, sancita dall'art. 25 Cost., ha effetti
Pag. 21 di 32 limitati all'ambito penale e non vi è alcuna ragione per la quale esso debba intendersi esteso alla materia civile, nella quale l'illecito sottostà a principi suoi propri;
II) nelle materie diverse da quella penale il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle preleggi), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte cost. 7 luglio 2006, n. 274); III) l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è dimostrata dalle affermazioni in tal senso contenute da una serie di sentenze rese da varie Corti supreme, tra le quali anche (sia pure solo come obiter dictum) la Corte di cassazione italiana nella sentenza 11 marzo 2004,
n. 5044; IV) la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini deve reputarsi retroattiva: essa nacque, infatti, proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo;
tale carattere non contrasta, del resto, coi principi del diritto internazionale, se si pensa che è la stessa convenzione europea dei diritti dell'uomo che consente, all'art. 7,
2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili”.
Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 2° comma della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento
Pag. 22 di 32 giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene
"automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (C.Cost. 24.10.07 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. S.U. 530/2000). Infatti, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost.
Tanto considerato, quanto al caso di specie, atteso che i fatti addotti da parte attrice costituiscono indubbiamente crimini internazionali, non può che derivarne il rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al diritto al risarcimento dei danni vantato in sede civilistica, peraltro non sollevata dalla Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
DECADENZA E RINUNCIA
Va infine respinta l'eccezione svolta dall'amministrazione circa l'intervenuta rinuncia al credito risarcitorio che sarebbe stata espressa per
Pag. 23 di 32 contegno concludente– rinuncia che impedirebbe ora agli eredi di far valere quel credito iure hereditario – giacchè la deduzione è rimasta una mera illazione, non potendo certo evincersi dalla sola mancata iniziativa da parte dell'interessato, seppur protratta nel tempo e fino alla morte, una volontà abdicativa del diritto, in assenza di circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato al contegno (meramente passivo) tenuto. Se infatti è vero che la rinuncia ad un credito (che come tale ha natura di diritto disponibile) non deve essere necessariamente espressa, essa deve però potersi desumere da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre che il comune modo di agire e la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2014, n. 10533; Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2007, n.
6162; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1997, n. 5363, secondo cui il creditore che accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinuncia al credito o rimette il debito). In altri termini, per la rinuncia tacita
è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto;
infatti, al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di
Pag. 24 di 32 rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni (Cass. civ., sez. VI, 5 febbraio 2018, n. 2739).
***
Nel merito e sul risarcimento del danno.
Le Parti attrici ha introdotto il giudizio nell'anno 2022 mediante notificazione dell'atto di citazione: hanno dimostrato variamente il rapporto di parentela (come di seguito si dirà) e la morte dei loro congiunti .
In particolare, l'eccidio dell'Alta Val But costituisce fatto storico ormai noto e riportato oltre che sui libri di storia anche su diversi giornali che spesso dedicano pagine alle giornate di commemorazione. La ricostruzione della violenza ingiustificata e umanamente intollerabile che colpì quelle povere persone è stata raccontata negli anni dai sopravvissuti e corrisponde alla ricostruzione offerta in citazione.
Sono stati depositati i certificati necroscopici redatti dal medico condotto del paese in data 21 luglio 1944, all'indomani delle stragi, in cui si dà atto del decesso e delle molteplici ferite, per lo più da arma da fuoco, sui corpi delle vittime, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_4
, , , , Persona_5 Persona_6 Parte_5 Parte_2
, , Persona_17 CP_6 Persona_7 Per_8
, , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
e . Per_12 Persona_13
Quanto alla legittimazione degli odierni attori e dunque al grado di parentela che li legittimerebbe nella qualità di eredi si osserva quanto di
Pag. 25 di 32 seguito e si sottolinea che tale sforzo non è compiuto negli redatti dalla difesa ma dall'esame degli allegati.
Sono stati depositati i certificati dello stato di famiglia storici dai quali si evince che:
1) ha agito in qualità di nipote ed erede di Parte_1
, deceduto il 21.7.1944, lasciando la figlia Persona_1
, madre di deceduta nel 2014 a Persona_21 Parte_1
Paluzza;
2) ha agito in qualità di RA erede di Controparte_1 Per_2
deceduto il 21.7.1944;
[...]
3) ha dichiarato di agire nella qualità di nipote ed CP_2
erede di deceduto il 21.7.1944, ma non è stato Persona_3
allegato il certificato di famiglia storico e manca il certificato necroscopico di risultando in atti quello di tale Persona_3
Persona_1
4) ha agito quale nipote erede di , CP_3 Persona_4
deceduto il 21.7.1944, lasciando erede sua figlia Per_22
madre di , deceduta a Marino nel 1999;
[...] CP_3
5) ha agito quale nipote ed erede di CP_4 Per_5
deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede la sorella
[...]
deceduta a Tolmezzo nel 2015, madre di Persona_23
; CP_4
6) ha agito quale nipote ed erede di Controparte_5 Per_6
, deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il
[...]
Pag. 26 di 32 RA , padre di e deceduto a Persona_24 CP_5
Tolmezzo nel 1994;
7) ha agito quale nipote ed erede di Parte_2 Pt_2
deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il
[...]
RA , deceduto a Tolmezzo nel 1991; Per_25
8) ha agito quale nipote ed erede di CP_6 [...]
, deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il RA CP_6
, padre di deceduto a Tolmezzo nel Persona_26 CP_6
1987;
9) ha agito quale nipote ed erede di Controparte_7 [...]
deceduto il 21.7.1944, lasciando quale erede il Per_7
figlio , deceduto a Udine nel 2011; CP_16
10) ha agito quale nipote ed erede di CP_8 Per_8
e coniugi deceduti il 21.7.1944,
[...] Persona_9
lasciando quale erede il figlio deceduto a Persona_27
Tolmezzo nel 1999;
11) ha agito quale nipote ed erede di Parte_3
, deceduto il 22.7.1944, lasciando quale Persona_10
erede la sorella madre di , Persona_28 Parte_3
deceduta a Tolmezzo nel 1986;
12) ha agito quale figlio ed erede di Controparte_9 Per_11
, deceduto il 22.7.1944;
[...]
Pag. 27 di 32 13) ha agito quale nipote ed erede di CP_10 Per_12
deceduto il 22.7.1944, lasciando quale erede la sorella,
[...]
, deceduta a Tolmezzo nel 1987; CP_17
14) ha agito quale figlia ed erede di Parte_4 [...]
, deceduto il 22.7.1944. Per_13
Risultano pertanto provate le barbare uccisioni degli ascendenti degli odierni attori, tutti civili inermi ad opera dei soldati tedeschi e dei loro mercenari, elementi sufficienti a considerare dimostrato l'illecito ex art. 2043-2059 c.c. dedotto a carico della Germania in continuità con il Terzo
Reich, sia la qualità di erede di coloro che hanno agito.
L'an delle domande formulate è dunque stato accertato.
I DA
Quanto al danno, premesso che alla presente controversia, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è applicabile, in ragione di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 della L. 31 maggio 1995, n. 218, la legge italiana, legge del luogo in cui si sono verificati gli eventi descritti in atto introduttivo.
Sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta l'eccezione svolta - in termini generici - dall'Avvocatura dello Stato di compensatio lucri cum damno al fine di veder decurtato il risarcimento liquidato delle somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che l'attore o il suo dante causa avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.: non sono
Pag. 28 di 32 documentati né benefici economici che l'uno o l'altro abbiano percepito in ragione dei fatti per cui è causa n decadenze dalla possibilità di percepirli.
Ebbene, l'eccezionalità dei fatti di causa rendono non adeguate le categorie del danno legato alla morte come elaborate dalla dottrina e dalla
Giurisprudenza contemporanea.
Risulta incontestabile che le vittime sono morte in condizioni terribili, vittime di atrocità: hanno potuto, inoltre, percepire ciò che stava loro per accadere, tenuto conto della sorte delle altre vittime delle rappresaglie di quei giorni.
In via analogica, per assimilazione della particolarità e della gravità dei fatti, risulta possibile applicare la disciplina dettata a tutela delle vittime del terrorismo. Con la L. 222/2007 (art. 34, comma 3) è stato aggiunto all'art. 1 della L. 206/2004 una definizione del concetto di terrorismo: “Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Per vittime del terrorismo e delle criminalità organizzata di stampo mafioso debbono intendersi tutti coloro che siano deceduti o abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da azioni di eversione dell'ordine democratico, atti di terrorismo e stragi di tale matrice o da atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato, nonché i loro familiari superstiti.
Vengono in rilievo la Direttiva Europea 29.04.2004 n° 2004/80/CE che ha introdotto le linee guida per l'indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell'U.E., indipendentemente dal luogo della Comunità europea in
Pag. 29 di 32 cui il reato fosse stato commesso e la legge di recepimento della L.
206/2004.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, “1L'elargizione di cui alcomma 1 dell'articolo 1della legge20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di
2.000europerognipunto percentuale”. La norma richiamata recita: “Art.
1Casi di elargizione 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di
1,5 milioni per ogni punto percentuale”.
Agli eredi delle predette vittime, a ciascuno di loro fatta eccezione per , può dunque essere riconosciuta, complessivamente la somma di € 200.000,00, tenuto conto del contesto e delle modalità in cui si sono consumati le uccisioni.
I danni subiti in proprio dagli attori, quali conseguenze della perdita del congiunto, sono stati dedotti in maniera generica e apodittica e non possono essere pertanto riconosciuti.
Si è già detto che non può trovare accoglimento la domanda di CP_2
sprovvista di prova in merito alla qualità di erede dell'attore e preso anche
Pag. 30 di 32 atto che nemmeno risulta corretto il nome riportato nel certificato di morte di poiché il certificato di morte riporta il nome Persona_3 Per_1
[...]
Le spese di lite vengono compensate, stante la complessità dell'accertamento e le molteplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano;
2) accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di
Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
3) rigetta la domanda di CP_2
4) liquida in favore di ciascun attore, con la sola eccezione di
[...]
la somma di € 200.000,00, oltre interessi dal deposito CP_2
della sentenza al pagamento;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 5 dicembre 2025
Il Giudice
Maria SA CI
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