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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 769/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2020 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Parte_1 C.F._1
CARMINE, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F.: , in persona del Procuratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIGLIO GAETANO, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILICO KATIA, come CP_2 C.F._2 da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: indebito oggettivo.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 5.12.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 2.10.2020, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2020, emesso dal Tribunale di Vasto,
Pag. 1 a 13 depositato in data 22.6.2020 e notificato il 28.8.2020, con il quale Controparte_1 ingiungeva a il pagamento di € 13.844,91, oltre interessi di mora al tasso legale Parte_1
e spese, iva e cpa come per legge, a titolo di indebita percezione di somme.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in sintesi e per quanto di interesse:
- preliminarmente, il mancato esperimento della negoziazione assistita e l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'infondatezza e/o inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per l'inesistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti, disconoscendo formalmente la sottoscrizione apposta al modulo per l'iscrizione RUI, e per contrarietà agli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- l'inammissibilità e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c., poiché non fondata su prova scritta;
- il difetto di legittimazione passiva dell'opponente.
Sulla scorta delle citate considerazioni ha, quindi, invocato la sospensione necessaria del procedimento ex art. 295 c.p.c. e la chiamata in causa del terzo, per essere da CP_2 questi manlevato da ogni responsabilità, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis”: 1) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, si chiede autorizzazione a norma degli artt. 106 e 269 c.p.c., della chiamata in causa del terzo
[...]
(nato a [...] il [...], residente Roma alla via Jacopo Mostacci n. 12, con CP_2 spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 2) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, disporre la sospensione ex art.
295 e seguenti cpc del presente processo in attesa della definizione del procedimento penale n.
53744/17 rgnr Tribunale Roma;
3) PRELIMINARMENTE, sospendere il presente procedimento ex art. 3 comma 1 D.L. 132/14, onde esperire il necessario procedimento di negoziazione assistita;
4)
PRELIMINARMENTE, dichiarare la incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Milano, con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi col presente atto antistatario. 5) NEL MERITO, per
i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, stante l'inesistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti in causa;
6) NEL
MERITO, per i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, stante l'inesistenza del preteso indebito oggettivo;
7) NEL MERITO, per i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, poiché fondato su un
Pag. 2 a 13 credito consistente in indebito oggettivo;
8) NEL MERITO, per i motivi esposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposto decreto ingiuntivo, per carenza della legittimazione passiva dell'opponente; 9) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per i motivi esposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposto decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, per essere del relativo credito legittimato passivamente , e per l'effetto revocare CP_2
l'opposto decreto ingiuntivo nella parte in cui debitore è considerato l'opponente; 10) con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi col presente atto antistatario.”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 23.12.2020, Controparte_1
ha
contro
-dedotto, in particolare, l'irrilevanza dell'esistenza di un rapporto di
[...] collaborazione lavorativa con l'opponente, essendo la pretesa creditoria fondata sull'indebita percezione della somma ingiunta, confermata anche dalla documentazione penale prodotta, e la volontà di avvalersi del documento contenente la domanda di iscrizione al RUI e, quindi, la necessità di procedere alla verificazione delle firme apposte dal Pt_1
Ha, poi, integralmente contestato la fondatezza e l'ammissibilità delle avverse eccezioni preliminari e di merito, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reiette, per quanto descritto in premessa, così provvedere: a) preliminarmente, rigettare tutte le eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità sollevate con
l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondate in fatto e diritto;
compresa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Milano e confermare la competenza del Tribunale adito, per le causali di cui in premessa;
b) sempre in via preliminare, concedersi ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti;
c) nel merito, per le causali di cui in premessa, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto e in diritto oltre che sfornita di prova;
d) confermare il decreto ingiuntivo opposto ed ogni statuizione accessoria;
e) condannare l'opponente, al pagamento in favore di Controparte_3 delle somme che saranno accertate nel corso del presente giudizio di opposizione, ex art. 2033 c.c. ed occorrendo in via subordinata ad indennizzare la Compagnia ex art.2041 c.c., fatta salva la qualificazione giuridica riservata al Tribunale adito;
f) condannare l'opponente al pagamento in favore di delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione oltre Controparte_3 rimborso forfettario IVA e CPA di legge ed a quelle relative alla fase monitoria.”.
All'esito della prima udienza e dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, si è
Pag. 3 a 13 costituito in giudizio eccependo la sua totale estraneità ai fatti di causa e CP_2 insistendo per il rigetto della chiamata in causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Così incardinato il contraddittorio, ritenuta la procedibilità della domanda ai sensi dell'art.3, co.3
a), D.L. n.132/2014 e ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c. e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, dopo la trattazione, l'acquisizione di informazioni presso e Controparte_4
l'espletamento di c.t.u. grafologica sulla sottoscrizione disconosciuta, fallito il tentativo di conciliazione anche a mezzo di proposta del Giudice ex art.185 bis c.p.c., è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.12.2024, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
1. Sulla richiesta di rimessione in istruttoria per la transazione della causa.
L'opponente, in sede di comparsa conclusionale, ha invocato la rimessione in istruttoria della causa deducendo il raggiungimento di una transazione tra le parti, essendo egli disposto ad effettuare il pagamento immediato di € 12.000,00 nei confronti di Controparte_3
Va, innanzitutto, rilevato che la Compagnia opposta, nella propria memoria conclusionale, ha dichiarato che alcun accordo transattivo è stato raggiunto tra le parti, non avendo l'opponente, entro il termine del 31.1.2025 da lui indicato per il pagamento in via transattiva all'udienza cartolare del 5.12.2024, versato alcuna somma né trasmesso alcuna proposta di definizione del giudizio.
Inoltre, il terzo chiamato in causa, , nulla ha dedotto in merito al raggiunto accordo CP_2 nelle proprie memorie conclusive.
Conseguentemente, la domanda di rimessione in istruttoria per l'avvenuta transazione risulta sfornita del presupposto fondamentale, ovvero l'avvenuto accordo tra le parti o l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si osserva, poi, che la rimessione in istruttoria dopo la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e in assenza di volontà univoca delle parti in tal senso, risulta contraria alla finalità stessa dell'art.185 c.p.c., ovvero alla rapida definizione della controversia, considerato che l'accoglimento di tale istanza comporterebbe quantomeno la fissazione di un'altra udienza,
Pag. 4 a 13 finendo così per allungare ulteriormente la durata del processo.
Sul punto, d'altra parte, si è anche pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che il Giudicante, dopo il passaggio della controversia nella fase decisoria, non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo, né ad esaminare ulteriori istanze delle parti, non essendo consentito alle stesse di proporle dopo l'indicato momento (Cass. 27/05/2013, n. 13163 ed ancor prima, la risalente Cass
10925/92).
2. Sulle eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita e di incompetenza territoriale del giudice adito.
Priva di pregio è l'eccezione preliminare dell'opponente relativa all'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Sul punto si osserva che la declaratoria di improcedibilità per il mancato compimento della suddetta procedura è prevista nei soli casi in cui questa è prevista come obbligatoria e non quando è facoltativa e volontaria, come nel caso di specie.
Si osserva, infatti, che l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, dopo aver precisato le materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità, al successivo comma 3 lett.a), prevede l'inapplicabilità della disposizione di cui al comma 1 “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, come nel caso di specie.
L'opponente, in via preliminare, ha poi eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, sostenendo che, vertendosi in materia di obbligazioni, sarebbe territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., il Tribunale di Milano, ove il creditore ha la propria sede legale.
L'eccezione è, in primo luogo, inammissibile essendo orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “… In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38, come modificato dalla l. 353/90, letto in coordinamento con gli artt. 112, 167 co. 1 e 171 co. 2, consente di ritenere confermato il principio per cui il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20, indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia della eccezione, quale sia il giudice competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o
Pag. 5 a 13 incompletezza dell'eccezione stessa…” (cfr., ex plurimis e testualmente, Cass. 15101/00).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale facendo riferimento esclusivamente al criterio del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3
c.p.c. e 20 c.p.c., senza nulla argomentare in ordine ai criteri alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e
20 c.p.c. (quest'ultimo nella parte in cui indica la competenza del giudice in cui l'obbligazione è sorta), con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
L'eccezione è in ogni caso infondata, atteso che il foro previsto dalla richiamata disposizione è alternativo, essendo lasciata all'attore (in senso sostanziale) la facoltà di scegliere se avvalersi dei criteri di cui ai precedenti articoli 18 e 19 c.p.c., ed essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c., atteso che il convenuto (in senso sostanziale) risulta domiciliato a San
Salvo (CH), Comune appartenente al circondario del Tribunale di Vasto.
3. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova scritta.
Risulta opportuno, a parere dell'odierno giudicante, sovvertire l'ordine di trattazione delle questioni articolate dall'opponente dovendosi prioritariamente esaminare l'eccezione, articolata al punto n. 5 dell'atto di opposizione, relativa alla nullità dell'ingiunzione per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., essendo la valutazione circa la fondatezza della stessa preliminare rispetto all'esame del merito della controversia.
Parte opponente ha censurato la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo il credito non fondato su prova scritta, bensì su una circostanza fattuale, non adeguatamente provata.
Da un punto di vista probatorio, si rammenta che nel giudizio monitorio la prova scritta, essendo la pretesa intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria dei tre bonifici, indicanti come beneficiari , e e codice IBAN del Parte_2 Parte_3 Parte_4
come riportato nella richiesta di iscrizione al RUI, risulti sufficiente ad integrare gli Pt_1 estremi della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. (cfr. all. 2- 5, fascicolo monitorio).
Peraltro, va altresì evidenziato che, anche se il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in carenza
Pag. 6 a 13 dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo e ciò in considerazione del seguente pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis. Cass. Civ. sez. III, 19/01/2007, n. 1184), con la conseguenza che appare irrilevante nella presente sede statuire in ordine ad irregolarità relative alla fase monitoria.
L'eccezione è, pertanto, priva di pregio.
4. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova.
Passando al merito, si rileva che la presente controversia verte sull'indebita, o meno, percezione da parte dell'opponente di somme di denaro, nell'ambito di un asserito rapporto di collaborazione con la Compagnia, provenienti da assegni emessi dall'ingiungente e diretti ad altri soggetti, in ragione del riscatto delle polizze assicurative di cui risultano beneficiari, per un importo complessivo di € 13.844,91.
La questione è inquadrabile all'interno della cornice normativa dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass.
III, n. 13207/2013).
Si osserva, in particolare, che il pagamento di un debito oggettivamente esistente a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis), come risulterebbe nel caso di specie, dà luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto “indebito oggettivo”, per cui si rendono, anche in un tal caso, applicabili le regole di cui all'art. 2033 c.c.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4760 del 12 maggio 1998).
Anche in siffatta ipotesi, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone esclusivamente l'obbiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento è stato eseguito (cfr. Cass. sez. I, n.
Pag. 7 a 13 3802/2003; Cass., sez. I, n. 4760/1998).
In punto di onere della prova va, anzitutto, premesso, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione
– l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(Cassazione civile , sez. II , 04/03/2020 , n. 6091; Cass. Ord. 13240/2019; Cass. n. 12622/2010;
Cass. n. 12765/2007; Cass. n. 2421/2006).
Nell'azione di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore (in senso sostanziale) il quale sarà, quindi, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che giustifichi l'attribuzione patrimoniale effettuata nei confronti del convenuto (Cass. Civ. Sez. II, n. 30713/2018). In particolare, in merito alla prova dell'inesistenza della “causa debendi”, poiché essa ha ad oggetto un fatto negativo, la prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (Cass. sez. lav., sent. n. 22872/2022).
Sulla base di tali principi si rileva che, nel caso di specie, l'opposta ha adempiuto al proprio onere della prova, avendo prodotto dimostrazione dei bonifici andati a buon fine, nonché dell'assenza di una causa che giustifichi i siffatti versamenti in favore del Pt_1
Si osserva, innanzitutto, che risulta adeguatamente dimostrata la circostanza relativa all'appartenenza del codice IBAN riportato nelle domande di liquidazione degli assicurati al avendo lo stesso, in sede di esame dell'imputato, dichiarato di essere titolare della carta Pt_1
Postepay avente il codice IBAN che finisce per 26104 di cui al capo di imputazione, attivata su richiesta di (cfr. all. nota di deposito dell'opponente del 26.10.2023). CP_2
La prova del pagamento delle somme dovute ai beneficiari delle polizze al risulta, poi, Pt_1 dalla copia dei tre bonifici effettuati e indicanti come beneficiari e Parte_2 Parte_4
e codice IBAN dell'opponente, mentre, la prova che gli stessi siano andati a Parte_3 buon fine, in via definitiva, risulta dalla documentazione depositata da a Controparte_4 seguito di richiesta di informazioni all'ente ex art. 213 c.p.c., attestante l'accredito degli importi
Pag. 8 a 13 sul conto aperto dallo stesso presso (cfr. all. 3 – 5 fascicolo monitorio nonché Controparte_4 deposito del 27.2.2024 a pg.6, 9, 11 attestante gli accrediti di cui alle polizze Controparte_4 riscattate).
Che, poi, alcun pagamento fosse dovuto al è chiaramente desumibile dalla Pt_1 documentazione attestante il rapporto contrattuale dei beneficiari delle polizze e la Compagnia assicurativa e dall'assenza di qualsivoglia alternativa ragione per la quale il avrebbe Pt_1 dovuto incamerare le dette somme.
Sul punto è d'uopo precisare, innanzitutto, che è stato lo stesso opponente ad affermare la propria estraneità professionale all'interno della citata Compagnia, per cui non si comprende in quale modo e per quale ragione gli aventi diritto avrebbero dovuto indicare l'iban del Pt_1
Dalla documentazione di causa, in particolare dalla copia della richiesta di prestito del contraente/assicurato a firma di , oltre che dalla copia della proposta di Parte_3 assicurazione dello stesso, non si rinviene alcun riferimento al codice IBAN del Pt_1 essendone anzi indicato uno diverso, per cui non vi è alcun elemento che possa fondare la causa del versamento effettuato nei suoi confronti (cfr. doc. 21- 24 comparsa di costituzione).
Né tantomeno alcun elemento in tal senso si rinviene dalla documentazione inerente alla posizione di essendo, anche in questo caso, specificato un codice IBAN differente e Parte_2 intestato al contraente stesso (cfr. doc. 25 – 27 comparsa di costituzione).
In merito alla posizione di si osserva che nella domanda di liquidazione è riportato Parte_4 codice IBAN coincidente con quello del ma indicata quale intestataria del conto la stessa Pt_1
Nel medesimo modulo, poi, è espressamente specificato “l'avente diritto al pagamento – Pt_4
Contraente/Delegato/Beneficiario – deve coincidere con l'intestatario del c/c”, per cui tale incongruenza, in assenza di qualsivoglia indicazione del quale soggetto delegato alla Pt_1 liquidazione, consente di ritenere privo di causa anche detto pagamento in suo favore (cfr. all. n.
6 – comparsa di costituzione).
Risultano, dunque, adeguatamente provati gli elementi costitutivi dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dalla Compagnia opposta.
5. Sull'eccepita inesistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti e sulla natura indebita del pagamento.
L'opponente, al punto n. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha eccepito l'infondatezza
Pag. 9 a 13 dell'ingiunzione di pagamento poiché fondata su una premessa non vera, ossia sull'esistenza di una collaborazione professionale tra le parti in causa.
In particolare, ha sostenuto di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la Compagnia opposta e l'apocrifia delle sottoscrizioni poste in calce al modulo di iscrizione RUI prodotto in causa.
Al fine di dirimere la questione, avendo l'opposta formulato tempestiva istanza di verificazione in seguito al disconoscimento dell'opponente, è stata espletata CTU grafologica che ha accertato: “le sottoscrizione apposte sulla scrittura privata del 6.10.205 di richiesta iscrizione RUI – (doc. 2 opposta) sono certamente false” (cfr. pag. 67 ctu).
Da tali conclusioni, tuttavia, non si può far automaticamente discendere l'estraneità del Pt_1 alla vicenda in esame, né tantomeno, sulla base dei documenti prodotti, la riconducibilità delle sottoscrizioni disconosciute al . CP_2
Si rileva, inoltre, che l'inesistenza di una collaborazione professionale tra la Compagnia assicurativa e non osta alla configurabilità dei presupposti per l'azione di Parte_1 indebito arricchimento ex art. 2033 c.c., rilevando esclusivamente l'inesistenza del titolo giustificativo del pagamento. Anzi, l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le dette parti in causa rende ancor meno rinvenibile una qualunque giustificazione alla base dell'avvenuto trasferimento economico.
L'eccezione è, pertanto, priva di pregio.
Al punto n. 4 dell'atto di citazione l'opponente ha, poi, contestato l'esistenza dell'indebito oggettivo, non essendo stato provato che quelle somme così accreditate non fossero poi state incassate dagli aventi diritto, ben potendo quello strumento costituire la forma di pagamento da loro prescelta.
Si osserva, tuttavia, che l'opponente a fronte dell'acquisizione in giudizio di documentazione idonea a fondare la natura indebito dell'arricchimento, come esplicato al punto precedente della motivazione, nulla ha prodotto o in altro modo provato al fine di poter giungere ad una conclusione diversa.
Ed infatti, alcuna prova che l'accredito all'odierno opponente fosse la forma di pagamento prescelta dai richiedenti, né che le somme siano state poi successivamente trasferite dal Pt_1 agli stessi richiedenti si rinviene in giudizio, per cui l'eccezione si appalesa infondata.
Pag. 10 a 13
6. Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva di e sulla posizione Parte_1 di CP_2
Al fine contrastare la pretesa della Compagnia assicurativa, l'opponente ha, infine, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo la sua totale estraneità alla vicenda oggetto di causa, essendo ignaro degli accrediti pervenuti sul proprio conto corrente, oltre che della loro provenienza delittuosa.
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Pt_1 discende dall'individuazione dello stesso in colui che ha materialmente incamerato i pagamenti di cui si chiede la ripetizione.
Come visto, il ha contestato la propria qualifica di accipiens nel senso richiesto dall'art. Pt_1
2033 c.c., sostenendo di essere mero titolare del conto corrente su cui sono confluite le somme qui oggetto di contestazione, senza che egli ne fosse consapevole, essendo stato a propria insaputa coinvolto da in una truffa ai danni della Compagnia assicurativa. CP_2
Tali allegazioni non sono, tuttavia, supportate da risultanze probatorie adeguate.
In primo luogo, infatti, nulla è stato prodotto al fine di provare la disposizione o l'incameramento delle dette somme da parte di . CP_2
Si rileva, al contrario, che dagli atti di causa, in particolare dal verbale di sommarie informazioni rese dal nel procedimento penale a suo carico, è emerso che lo stesso, che aveva Pt_1
Pag. 11 a 13 acconsentito ad attivare una carta Postepay su richiesta del , era ben consapevole che ivi CP_2 venivano accreditate delle somme non proprie e che ne abbia direttamente disposto, avendo dichiarato “I soldi ricevuti sulla carta venivano utilizzati da me e , senza essere al corrente da Pt_5 dove provenivano, in quanto credevamo alle parole di ” (cfr. all. 33 – atto di costituzione e CP_2 risposta).
Si osserva, poi, che la circostanza dedotta dalla difesa del in merito alla sua ignoranza Pt_1 della provenienza delittuosa degli importi presenti sulla carta prepagata non rileva ai sensi dell'art. 2033 c.c., atteso che ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui ricorre l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nella fattispecie in esame non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens", né da altri, la prestazione ricevuta, per cui la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. VI, n. 7066/2019).
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, affermarsi l'esclusiva responsabilità ex art. 2033 c.c. di in quanto unico accipiens delle somme indebitamente versategli dalla Parte_1
Compagnia assicurativa opposta.
Risulta, conseguentemente, priva di pregio la chiamata in causa avanzata nei confronti di
[...]
non essendo emersi nel corso del giudizio profili di addebitabilità in merito alla CP_2 configurata fattispecie normativa.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, l'opposizione dev'essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
7. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale espletata.
Devono, altresì, essere poste a carico di parte opponente le spese di giudizio del terzo chiamato,
, avendone provocato e giustificato la chiamata, in virtù del principio di causalità CP_2 che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. ex multis Cass. civ. ord. n. 10364/2023).
Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, l'importo spettante al CP_2 difensore, calcolato secondo i criteri suindicati, andrà devoluto direttamente all'Erario, ai sensi
Pag. 12 a 13 dell'art. 133 del DPR 30.5.2002, n. 115.
Anche le spese della svolta c.t.u., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico della parte opponente in ragione della soccombenza.
Si ritiene che il rifiuto della proposta conciliativa del Giudice da parte dell'attore soccombente non possa comportare una sua condanna ex art.96 comma 3 c.p.c., come invocato dall'opposta, per la volontà comunque manifestata a fini conciliativi nella memoria del 16.9.2024 e nelle successive udienze e perché l'eguale rifiuto alla proposta del Giudice opposto dal nella CP_2 memoria del 13.9.2024, non risultato soccombente in giudizio, non avrebbe comunque comportato un esito conciliativo della vicenda giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che acquista efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di nella misura di € 5.077,00 ciascuno, per compensi Controparte_1 CP_2 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento delle spese sostenute in favore di sia eseguito CP_2 in favore dell'Erario, in quanto parte vittoriosa ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
- pone definitivamente a carico di le spese della svolta c.t.u., liquidate Parte_1 con separato decreto.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 13 a 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2020 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Parte_1 C.F._1
CARMINE, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F.: , in persona del Procuratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIGLIO GAETANO, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILICO KATIA, come CP_2 C.F._2 da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: indebito oggettivo.
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 5.12.2024, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 2.10.2020, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2020, emesso dal Tribunale di Vasto,
Pag. 1 a 13 depositato in data 22.6.2020 e notificato il 28.8.2020, con il quale Controparte_1 ingiungeva a il pagamento di € 13.844,91, oltre interessi di mora al tasso legale Parte_1
e spese, iva e cpa come per legge, a titolo di indebita percezione di somme.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in sintesi e per quanto di interesse:
- preliminarmente, il mancato esperimento della negoziazione assistita e l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'infondatezza e/o inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per l'inesistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti, disconoscendo formalmente la sottoscrizione apposta al modulo per l'iscrizione RUI, e per contrarietà agli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- l'inammissibilità e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c., poiché non fondata su prova scritta;
- il difetto di legittimazione passiva dell'opponente.
Sulla scorta delle citate considerazioni ha, quindi, invocato la sospensione necessaria del procedimento ex art. 295 c.p.c. e la chiamata in causa del terzo, per essere da CP_2 questi manlevato da ogni responsabilità, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ill.mo
Giudice adito, contrariis rejectis”: 1) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, si chiede autorizzazione a norma degli artt. 106 e 269 c.p.c., della chiamata in causa del terzo
[...]
(nato a [...] il [...], residente Roma alla via Jacopo Mostacci n. 12, con CP_2 spostamento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; 2) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti, disporre la sospensione ex art.
295 e seguenti cpc del presente processo in attesa della definizione del procedimento penale n.
53744/17 rgnr Tribunale Roma;
3) PRELIMINARMENTE, sospendere il presente procedimento ex art. 3 comma 1 D.L. 132/14, onde esperire il necessario procedimento di negoziazione assistita;
4)
PRELIMINARMENTE, dichiarare la incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Milano, con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi col presente atto antistatario. 5) NEL MERITO, per
i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, stante l'inesistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti in causa;
6) NEL
MERITO, per i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, stante l'inesistenza del preteso indebito oggettivo;
7) NEL MERITO, per i motivi esposti, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, poiché fondato su un
Pag. 2 a 13 credito consistente in indebito oggettivo;
8) NEL MERITO, per i motivi esposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposto decreto ingiuntivo, per carenza della legittimazione passiva dell'opponente; 9) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, per i motivi esposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposto decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, per essere del relativo credito legittimato passivamente , e per l'effetto revocare CP_2
l'opposto decreto ingiuntivo nella parte in cui debitore è considerato l'opponente; 10) con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi col presente atto antistatario.”.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata il 23.12.2020, Controparte_1
ha
contro
-dedotto, in particolare, l'irrilevanza dell'esistenza di un rapporto di
[...] collaborazione lavorativa con l'opponente, essendo la pretesa creditoria fondata sull'indebita percezione della somma ingiunta, confermata anche dalla documentazione penale prodotta, e la volontà di avvalersi del documento contenente la domanda di iscrizione al RUI e, quindi, la necessità di procedere alla verificazione delle firme apposte dal Pt_1
Ha, poi, integralmente contestato la fondatezza e l'ammissibilità delle avverse eccezioni preliminari e di merito, così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reiette, per quanto descritto in premessa, così provvedere: a) preliminarmente, rigettare tutte le eccezioni di improcedibilità e/o inammissibilità sollevate con
l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondate in fatto e diritto;
compresa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Vasto in favore del Tribunale di Milano e confermare la competenza del Tribunale adito, per le causali di cui in premessa;
b) sempre in via preliminare, concedersi ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti;
c) nel merito, per le causali di cui in premessa, rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto e in diritto oltre che sfornita di prova;
d) confermare il decreto ingiuntivo opposto ed ogni statuizione accessoria;
e) condannare l'opponente, al pagamento in favore di Controparte_3 delle somme che saranno accertate nel corso del presente giudizio di opposizione, ex art. 2033 c.c. ed occorrendo in via subordinata ad indennizzare la Compagnia ex art.2041 c.c., fatta salva la qualificazione giuridica riservata al Tribunale adito;
f) condannare l'opponente al pagamento in favore di delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione oltre Controparte_3 rimborso forfettario IVA e CPA di legge ed a quelle relative alla fase monitoria.”.
All'esito della prima udienza e dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, si è
Pag. 3 a 13 costituito in giudizio eccependo la sua totale estraneità ai fatti di causa e CP_2 insistendo per il rigetto della chiamata in causa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Così incardinato il contraddittorio, ritenuta la procedibilità della domanda ai sensi dell'art.3, co.3
a), D.L. n.132/2014 e ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c. e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, dopo la trattazione, l'acquisizione di informazioni presso e Controparte_4
l'espletamento di c.t.u. grafologica sulla sottoscrizione disconosciuta, fallito il tentativo di conciliazione anche a mezzo di proposta del Giudice ex art.185 bis c.p.c., è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 16.12.2024, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. Sulla richiesta di rimessione in istruttoria per la transazione della causa.
L'opponente, in sede di comparsa conclusionale, ha invocato la rimessione in istruttoria della causa deducendo il raggiungimento di una transazione tra le parti, essendo egli disposto ad effettuare il pagamento immediato di € 12.000,00 nei confronti di Controparte_3
Va, innanzitutto, rilevato che la Compagnia opposta, nella propria memoria conclusionale, ha dichiarato che alcun accordo transattivo è stato raggiunto tra le parti, non avendo l'opponente, entro il termine del 31.1.2025 da lui indicato per il pagamento in via transattiva all'udienza cartolare del 5.12.2024, versato alcuna somma né trasmesso alcuna proposta di definizione del giudizio.
Inoltre, il terzo chiamato in causa, , nulla ha dedotto in merito al raggiunto accordo CP_2 nelle proprie memorie conclusive.
Conseguentemente, la domanda di rimessione in istruttoria per l'avvenuta transazione risulta sfornita del presupposto fondamentale, ovvero l'avvenuto accordo tra le parti o l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Si osserva, poi, che la rimessione in istruttoria dopo la concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e in assenza di volontà univoca delle parti in tal senso, risulta contraria alla finalità stessa dell'art.185 c.p.c., ovvero alla rapida definizione della controversia, considerato che l'accoglimento di tale istanza comporterebbe quantomeno la fissazione di un'altra udienza,
Pag. 4 a 13 finendo così per allungare ulteriormente la durata del processo.
Sul punto, d'altra parte, si è anche pronunciata la Suprema Corte, chiarendo che il Giudicante, dopo il passaggio della controversia nella fase decisoria, non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo, né ad esaminare ulteriori istanze delle parti, non essendo consentito alle stesse di proporle dopo l'indicato momento (Cass. 27/05/2013, n. 13163 ed ancor prima, la risalente Cass
10925/92).
2. Sulle eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita e di incompetenza territoriale del giudice adito.
Priva di pregio è l'eccezione preliminare dell'opponente relativa all'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita.
Sul punto si osserva che la declaratoria di improcedibilità per il mancato compimento della suddetta procedura è prevista nei soli casi in cui questa è prevista come obbligatoria e non quando è facoltativa e volontaria, come nel caso di specie.
Si osserva, infatti, che l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, dopo aver precisato le materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità, al successivo comma 3 lett.a), prevede l'inapplicabilità della disposizione di cui al comma 1 “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, come nel caso di specie.
L'opponente, in via preliminare, ha poi eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, sostenendo che, vertendosi in materia di obbligazioni, sarebbe territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., il Tribunale di Milano, ove il creditore ha la propria sede legale.
L'eccezione è, in primo luogo, inammissibile essendo orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “… In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38, come modificato dalla l. 353/90, letto in coordinamento con gli artt. 112, 167 co. 1 e 171 co. 2, consente di ritenere confermato il principio per cui il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli art. 18, 19 e 20, indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia della eccezione, quale sia il giudice competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o
Pag. 5 a 13 incompletezza dell'eccezione stessa…” (cfr., ex plurimis e testualmente, Cass. 15101/00).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale facendo riferimento esclusivamente al criterio del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3
c.p.c. e 20 c.p.c., senza nulla argomentare in ordine ai criteri alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e
20 c.p.c. (quest'ultimo nella parte in cui indica la competenza del giudice in cui l'obbligazione è sorta), con conseguente inammissibilità dell'eccezione.
L'eccezione è in ogni caso infondata, atteso che il foro previsto dalla richiamata disposizione è alternativo, essendo lasciata all'attore (in senso sostanziale) la facoltà di scegliere se avvalersi dei criteri di cui ai precedenti articoli 18 e 19 c.p.c., ed essendo l'intestato Tribunale competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c., atteso che il convenuto (in senso sostanziale) risulta domiciliato a San
Salvo (CH), Comune appartenente al circondario del Tribunale di Vasto.
3. Sulla nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova scritta.
Risulta opportuno, a parere dell'odierno giudicante, sovvertire l'ordine di trattazione delle questioni articolate dall'opponente dovendosi prioritariamente esaminare l'eccezione, articolata al punto n. 5 dell'atto di opposizione, relativa alla nullità dell'ingiunzione per carenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c., essendo la valutazione circa la fondatezza della stessa preliminare rispetto all'esame del merito della controversia.
Parte opponente ha censurato la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo essendo il credito non fondato su prova scritta, bensì su una circostanza fattuale, non adeguatamente provata.
Da un punto di vista probatorio, si rammenta che nel giudizio monitorio la prova scritta, essendo la pretesa intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, consiste in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria.
Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria dei tre bonifici, indicanti come beneficiari , e e codice IBAN del Parte_2 Parte_3 Parte_4
come riportato nella richiesta di iscrizione al RUI, risulti sufficiente ad integrare gli Pt_1 estremi della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. (cfr. all. 2- 5, fascicolo monitorio).
Peraltro, va altresì evidenziato che, anche se il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in carenza
Pag. 6 a 13 dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo e ciò in considerazione del seguente pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (cfr. ex multis. Cass. Civ. sez. III, 19/01/2007, n. 1184), con la conseguenza che appare irrilevante nella presente sede statuire in ordine ad irregolarità relative alla fase monitoria.
L'eccezione è, pertanto, priva di pregio.
4. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e sull'onere della prova.
Passando al merito, si rileva che la presente controversia verte sull'indebita, o meno, percezione da parte dell'opponente di somme di denaro, nell'ambito di un asserito rapporto di collaborazione con la Compagnia, provenienti da assegni emessi dall'ingiungente e diretti ad altri soggetti, in ragione del riscatto delle polizze assicurative di cui risultano beneficiari, per un importo complessivo di € 13.844,91.
La questione è inquadrabile all'interno della cornice normativa dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass.
III, n. 13207/2013).
Si osserva, in particolare, che il pagamento di un debito oggettivamente esistente a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis), come risulterebbe nel caso di specie, dà luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto “indebito oggettivo”, per cui si rendono, anche in un tal caso, applicabili le regole di cui all'art. 2033 c.c.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4760 del 12 maggio 1998).
Anche in siffatta ipotesi, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone esclusivamente l'obbiettiva inesistenza di una iusta causa solvendi, non avendo alcuna rilevanza la scusabilità, o meno, dell'errore per effetto del quale il pagamento è stato eseguito (cfr. Cass. sez. I, n.
Pag. 7 a 13 3802/2003; Cass., sez. I, n. 4760/1998).
In punto di onere della prova va, anzitutto, premesso, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione
– l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, e a carico del debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(Cassazione civile , sez. II , 04/03/2020 , n. 6091; Cass. Ord. 13240/2019; Cass. n. 12622/2010;
Cass. n. 12765/2007; Cass. n. 2421/2006).
Nell'azione di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore (in senso sostanziale) il quale sarà, quindi, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che giustifichi l'attribuzione patrimoniale effettuata nei confronti del convenuto (Cass. Civ. Sez. II, n. 30713/2018). In particolare, in merito alla prova dell'inesistenza della “causa debendi”, poiché essa ha ad oggetto un fatto negativo, la prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (Cass. sez. lav., sent. n. 22872/2022).
Sulla base di tali principi si rileva che, nel caso di specie, l'opposta ha adempiuto al proprio onere della prova, avendo prodotto dimostrazione dei bonifici andati a buon fine, nonché dell'assenza di una causa che giustifichi i siffatti versamenti in favore del Pt_1
Si osserva, innanzitutto, che risulta adeguatamente dimostrata la circostanza relativa all'appartenenza del codice IBAN riportato nelle domande di liquidazione degli assicurati al avendo lo stesso, in sede di esame dell'imputato, dichiarato di essere titolare della carta Pt_1
Postepay avente il codice IBAN che finisce per 26104 di cui al capo di imputazione, attivata su richiesta di (cfr. all. nota di deposito dell'opponente del 26.10.2023). CP_2
La prova del pagamento delle somme dovute ai beneficiari delle polizze al risulta, poi, Pt_1 dalla copia dei tre bonifici effettuati e indicanti come beneficiari e Parte_2 Parte_4
e codice IBAN dell'opponente, mentre, la prova che gli stessi siano andati a Parte_3 buon fine, in via definitiva, risulta dalla documentazione depositata da a Controparte_4 seguito di richiesta di informazioni all'ente ex art. 213 c.p.c., attestante l'accredito degli importi
Pag. 8 a 13 sul conto aperto dallo stesso presso (cfr. all. 3 – 5 fascicolo monitorio nonché Controparte_4 deposito del 27.2.2024 a pg.6, 9, 11 attestante gli accrediti di cui alle polizze Controparte_4 riscattate).
Che, poi, alcun pagamento fosse dovuto al è chiaramente desumibile dalla Pt_1 documentazione attestante il rapporto contrattuale dei beneficiari delle polizze e la Compagnia assicurativa e dall'assenza di qualsivoglia alternativa ragione per la quale il avrebbe Pt_1 dovuto incamerare le dette somme.
Sul punto è d'uopo precisare, innanzitutto, che è stato lo stesso opponente ad affermare la propria estraneità professionale all'interno della citata Compagnia, per cui non si comprende in quale modo e per quale ragione gli aventi diritto avrebbero dovuto indicare l'iban del Pt_1
Dalla documentazione di causa, in particolare dalla copia della richiesta di prestito del contraente/assicurato a firma di , oltre che dalla copia della proposta di Parte_3 assicurazione dello stesso, non si rinviene alcun riferimento al codice IBAN del Pt_1 essendone anzi indicato uno diverso, per cui non vi è alcun elemento che possa fondare la causa del versamento effettuato nei suoi confronti (cfr. doc. 21- 24 comparsa di costituzione).
Né tantomeno alcun elemento in tal senso si rinviene dalla documentazione inerente alla posizione di essendo, anche in questo caso, specificato un codice IBAN differente e Parte_2 intestato al contraente stesso (cfr. doc. 25 – 27 comparsa di costituzione).
In merito alla posizione di si osserva che nella domanda di liquidazione è riportato Parte_4 codice IBAN coincidente con quello del ma indicata quale intestataria del conto la stessa Pt_1
Nel medesimo modulo, poi, è espressamente specificato “l'avente diritto al pagamento – Pt_4
Contraente/Delegato/Beneficiario – deve coincidere con l'intestatario del c/c”, per cui tale incongruenza, in assenza di qualsivoglia indicazione del quale soggetto delegato alla Pt_1 liquidazione, consente di ritenere privo di causa anche detto pagamento in suo favore (cfr. all. n.
6 – comparsa di costituzione).
Risultano, dunque, adeguatamente provati gli elementi costitutivi dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dalla Compagnia opposta.
5. Sull'eccepita inesistenza di un rapporto di collaborazione tra le parti e sulla natura indebita del pagamento.
L'opponente, al punto n. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio, ha eccepito l'infondatezza
Pag. 9 a 13 dell'ingiunzione di pagamento poiché fondata su una premessa non vera, ossia sull'esistenza di una collaborazione professionale tra le parti in causa.
In particolare, ha sostenuto di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con la Compagnia opposta e l'apocrifia delle sottoscrizioni poste in calce al modulo di iscrizione RUI prodotto in causa.
Al fine di dirimere la questione, avendo l'opposta formulato tempestiva istanza di verificazione in seguito al disconoscimento dell'opponente, è stata espletata CTU grafologica che ha accertato: “le sottoscrizione apposte sulla scrittura privata del 6.10.205 di richiesta iscrizione RUI – (doc. 2 opposta) sono certamente false” (cfr. pag. 67 ctu).
Da tali conclusioni, tuttavia, non si può far automaticamente discendere l'estraneità del Pt_1 alla vicenda in esame, né tantomeno, sulla base dei documenti prodotti, la riconducibilità delle sottoscrizioni disconosciute al . CP_2
Si rileva, inoltre, che l'inesistenza di una collaborazione professionale tra la Compagnia assicurativa e non osta alla configurabilità dei presupposti per l'azione di Parte_1 indebito arricchimento ex art. 2033 c.c., rilevando esclusivamente l'inesistenza del titolo giustificativo del pagamento. Anzi, l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le dette parti in causa rende ancor meno rinvenibile una qualunque giustificazione alla base dell'avvenuto trasferimento economico.
L'eccezione è, pertanto, priva di pregio.
Al punto n. 4 dell'atto di citazione l'opponente ha, poi, contestato l'esistenza dell'indebito oggettivo, non essendo stato provato che quelle somme così accreditate non fossero poi state incassate dagli aventi diritto, ben potendo quello strumento costituire la forma di pagamento da loro prescelta.
Si osserva, tuttavia, che l'opponente a fronte dell'acquisizione in giudizio di documentazione idonea a fondare la natura indebito dell'arricchimento, come esplicato al punto precedente della motivazione, nulla ha prodotto o in altro modo provato al fine di poter giungere ad una conclusione diversa.
Ed infatti, alcuna prova che l'accredito all'odierno opponente fosse la forma di pagamento prescelta dai richiedenti, né che le somme siano state poi successivamente trasferite dal Pt_1 agli stessi richiedenti si rinviene in giudizio, per cui l'eccezione si appalesa infondata.
Pag. 10 a 13
6. Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva di e sulla posizione Parte_1 di CP_2
Al fine contrastare la pretesa della Compagnia assicurativa, l'opponente ha, infine, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo la sua totale estraneità alla vicenda oggetto di causa, essendo ignaro degli accrediti pervenuti sul proprio conto corrente, oltre che della loro provenienza delittuosa.
Sul punto è d'uopo, innanzitutto, richiamare la differenza intercorrente tra legittimazione ad agire o contraddire (cd. legitimatio ad causam) e titolarità sostanziale del diritto azionato: la prima, infatti, rappresenta una “condizione dell'azione” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole.
Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il
“rigetto” della domanda (in tal senso, Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, la titolarità passiva del rapporto controverso in capo al Pt_1 discende dall'individuazione dello stesso in colui che ha materialmente incamerato i pagamenti di cui si chiede la ripetizione.
Come visto, il ha contestato la propria qualifica di accipiens nel senso richiesto dall'art. Pt_1
2033 c.c., sostenendo di essere mero titolare del conto corrente su cui sono confluite le somme qui oggetto di contestazione, senza che egli ne fosse consapevole, essendo stato a propria insaputa coinvolto da in una truffa ai danni della Compagnia assicurativa. CP_2
Tali allegazioni non sono, tuttavia, supportate da risultanze probatorie adeguate.
In primo luogo, infatti, nulla è stato prodotto al fine di provare la disposizione o l'incameramento delle dette somme da parte di . CP_2
Si rileva, al contrario, che dagli atti di causa, in particolare dal verbale di sommarie informazioni rese dal nel procedimento penale a suo carico, è emerso che lo stesso, che aveva Pt_1
Pag. 11 a 13 acconsentito ad attivare una carta Postepay su richiesta del , era ben consapevole che ivi CP_2 venivano accreditate delle somme non proprie e che ne abbia direttamente disposto, avendo dichiarato “I soldi ricevuti sulla carta venivano utilizzati da me e , senza essere al corrente da Pt_5 dove provenivano, in quanto credevamo alle parole di ” (cfr. all. 33 – atto di costituzione e CP_2 risposta).
Si osserva, poi, che la circostanza dedotta dalla difesa del in merito alla sua ignoranza Pt_1 della provenienza delittuosa degli importi presenti sulla carta prepagata non rileva ai sensi dell'art. 2033 c.c., atteso che ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui ricorre l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nella fattispecie in esame non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens", né da altri, la prestazione ricevuta, per cui la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. VI, n. 7066/2019).
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, affermarsi l'esclusiva responsabilità ex art. 2033 c.c. di in quanto unico accipiens delle somme indebitamente versategli dalla Parte_1
Compagnia assicurativa opposta.
Risulta, conseguentemente, priva di pregio la chiamata in causa avanzata nei confronti di
[...]
non essendo emersi nel corso del giudizio profili di addebitabilità in merito alla CP_2 configurata fattispecie normativa.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, l'opposizione dev'essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
7. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, dei parametri medi e dell'attività processuale espletata.
Devono, altresì, essere poste a carico di parte opponente le spese di giudizio del terzo chiamato,
, avendone provocato e giustificato la chiamata, in virtù del principio di causalità CP_2 che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. ex multis Cass. civ. ord. n. 10364/2023).
Stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, l'importo spettante al CP_2 difensore, calcolato secondo i criteri suindicati, andrà devoluto direttamente all'Erario, ai sensi
Pag. 12 a 13 dell'art. 133 del DPR 30.5.2002, n. 115.
Anche le spese della svolta c.t.u., liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico della parte opponente in ragione della soccombenza.
Si ritiene che il rifiuto della proposta conciliativa del Giudice da parte dell'attore soccombente non possa comportare una sua condanna ex art.96 comma 3 c.p.c., come invocato dall'opposta, per la volontà comunque manifestata a fini conciliativi nella memoria del 16.9.2024 e nelle successive udienze e perché l'eguale rifiuto alla proposta del Giudice opposto dal nella CP_2 memoria del 13.9.2024, non risultato soccombente in giudizio, non avrebbe comunque comportato un esito conciliativo della vicenda giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che acquista efficacia esecutiva;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di nella misura di € 5.077,00 ciascuno, per compensi Controparte_1 CP_2 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il pagamento delle spese sostenute in favore di sia eseguito CP_2 in favore dell'Erario, in quanto parte vittoriosa ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
- pone definitivamente a carico di le spese della svolta c.t.u., liquidate Parte_1 con separato decreto.
Alla cancelleria per quanto di competenza.
Vasto, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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