Articolo 30 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 gennaio 1987
Art. 30. Riliquidazione delle pensioni 1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purche' entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.
2. L'integrazione contributiva e' ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Per i titolari di pensioni di reversibilita' o indirette che intendano esercitare la facolta' di cui al primo comma, l'integrazione contributiva e' dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilita', e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.
4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianita' contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno e' pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.
5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, puo' essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 2, purche' facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.
6. Le pensioni indirette e di reversibilita' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987