Sentenza 16 giugno 2015
Massime • 1
L'atto di riassunzione della causa, conseguente alla declaratoria di incompetenza pronunciata dal pretore, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., all'avvocato dichiaratosi procuratore costituito della parte, la quale, in forza della formulazione dell'art. 82 cod. proc. civ. applicabile "ratione temporis", può stare in giudizio pure con la sola assistenza di difensore privo di rappresentanza processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2015, n. 12415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12415 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19486/09) proposto da:
RI NN, ET DO, ET ES e ET GA, nella qualità di eredi di PE IO, nonché RR ME, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti BARONE Carlo MA e Anselmo del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Tagliamento n. 14;
- ricorrenti -
contro
SCINNMÈ TI, SCINNMÈ TA, SCINNMÈ CE, ON AR, RE AR TA nella qualità di erede di NN LA, NI EP nella qualità di erede NN SP, rappresentati e difesi dall'Avv.to JNNRELLI Pasquale del foro di Foggia, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata n. 320 d/4;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 160 depositata il 19 febbraio 2009. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l'Avv.to Anselmo Barone, per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 giugno 1989, dinanzi al Pretore di Foggia - Sezione di Vieste, SCINNMÈ LA, SP, NA e AN, nonché ON MA evocavano in giudizio i coniugi ET IO e RI AN, oltre a RR ME esponendo che questi ultimi avevano costruito un muro nella proprietà dei ricorrenti, occupando una striscia del loro terreno e sulla falsa attestazione della preesistenza di un fabbricato rurale, avevano ottenuto una concessione edilizia, intestata alla PE, in forza della quale avevano realizzato una villa su tre livelli;
tanto premesso, chiedevano la sospensione dei lavori edilizi intrapresi e previa delimitazione dell'esatto confine, la condanna dei convenuti a demolire il muro e ad arretrare la costruzione nel rispetto delle distanze legali, oltre a restituire la fascia di terreno di cui si erano appropriati, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il giudice adito, rigettata la richiesta di sospensione dei lavori, declinava la proprio competenza in favore del Tribunale di Foggia avanti al quale la causa veniva riassunta. Espletata c.t.u., il Tribunale adito - ritenuta superata la questione di competenza a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado - ha accolto in parte la domanda attorea, ordinando l'arretramento del muro realizzato, con conseguente restituzione della fascia di terreno di proprietà dei ricorrenti e con condanna generica al risarcimento dei danni, respinte le ulteriori richieste.
In virtù di rituale appello interposto dagli SCINNMÈ, con il quale lamentavano l'erroneo accertamento circa la violazione delle distanze legali, la Corte di appello di Bari, nella resistenza della RR, che proponeva anche appello incidentale (denunciando il difetto di contraddittorio), nonché della RI e dei figli quali eredi di ON IO, i quali articolavano anche gravame incidentale (quanto all'ordinato arretramento del muro), con sentenza non definitiva, rigettava l'appello incidentale della RR e dichiarava inammissibile l'ulteriore appello incidentale degli appellati RI - ET.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che essendo la RR, costituita avanti al Pretore a mezzo del suo procuratore, avv.to Lanzetta, correttamente l'atto di riassunzione era stato alla stessa notificato ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e dunque doveva ritenersi regolarmente instaurato il contraddittorio.
Quanto al ricorso incidentale degli altri appellati, lo stesso veniva ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi di appello, valutata in base al raffronto tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto di appello e quelle della sentenza di prime cure poste a fondamento della questione impugnata. Infatti la censura formulata non teneva conto sia delle ammissioni delle parti circa l'accordo tra le stesse intercorso sul punto sia del riferimento oltre che alle risultanze delle mappe catastali, ai rispettivi titoli dominicali, persino indicati. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bari hanno proposto ricorso per cassazione la RR, unitamente agli RI - ET, articolato su tre motivi, cui hanno resistito gli NN e loro eredi, oltre a ON MA con controricorso.
Entrambe le parti in prossimità della pubblica udienza hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 83, 166, 170, 307 e 324 c.p.c., giacché pur avendo il Tribunale accertato che sebbene il rito pretorile consentisse una costituzione a verbale senza deposito di atti scritti, l'avv. Lanzetta non aveva depositato ne' aveva fatto menzione della esistenza del mandato processuale, circostanza non contestata dagli appellanti, la corte distrettuale ha affermato la regolare costituzione in giudizio della predetta PE. A corollario del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto:
"Dica la Corte Ecc.ma, con riferimento a controversia (come quella instaurata nella specie dai signori NN con ricorso 2.6.1989 al Pretore di Vieste), relativa a fattispecie di costruzione realizzata in asserita violazione delle distanze legali, se al giudice di appello (come nella specie alla Corte di Bari), cui la parte resistente poi appellante incidentale (come nella specie la signora PE) abbia chiesto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado (nella specie Trib. Foggia n. 290/2003) - per non avere il primo giudice dichiarato l'estinzione del giudizio sebbene gli originari istanti, dopo la declaratoria pretorile di incompetenza, avessero notificato l'atto di riassunzione della causa, dinanzi al Tribunale competente, non personalmente alla stessa parte resistente (poi appellante incidentale) perché non costituita, ma ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad avvocato dichiaratosi, nel corso di udienza del giudizio pretorile, procuratore costituito di detta parte - sia o meno consentito, in presenza dell'accertamento compiuto dal Tribunale con statuizione divenuta definitiva perché non impugnata del mancato deposito e della omessa menzione dell'apposita procura alle liti ad opera dell'anzidetto avvocato, di ritenerlo comunque regolarmente costituito in giudizio per quella medesima parte, perla presunzione desumibile dalla sola dichiarazione resa dal ridetto avvocato nel verbale di udienza, con conseguente riconoscimento della ritualità e della validità della notifica dell'atto di riassunzione come sopra effettuata ai sensi dell'art. 170 c.p.c.". La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. In primo luogo occorre osservare che la dedotta estinzione del giudizio di merito costituisce questione nuova, mai in precedenza formulata dalla PE, come rilevato dai controricorrenti, avendo nell'atto di appello la ricorrente lamentato la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio necessario e non la estinzione del giudizio per la intempestività della riassunzione. Del resto l'eccezione di estinzione del giudizio avrebbe dovuto essere sollevata prima di ogni altra difesa, a norma dell'art. 307 c.p.c., u.c., conformemente alla "ratio" di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (così da ultimo, Cass. 16 marzo 2012 n. 4201). Inoltre, dalla ricostruzione della vicenda processuale, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, nel primo grado del giudizio - in base al ricorso depositato dinanzi al Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Vieste - PE ME risulta costituita a mezzo del suo procuratore, avvocato Lanzetta, presso il cui domicilio è stato notificato l'atto di riassunzione. La corte distrettuale ha ritenuto l'evocazione della PE regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 170 c.p.c.. La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Con non recenti decisioni, in virtù di una lata interpretazione dell'art. 82 c.p.c., si riteneva che, nei procedimenti davanti al Pretore, ai difensore era consentito non soltanto di assistere la parte senza limiti territoriali, ma anche di rappresentarla, pur senza essere iscritto negli albi del distretto in qualità di procuratore (cfr., tra le tante, Cass. 30 marzo 1971 n. 916; Cass. 11 febbraio 1978 n. 633;
Cass. 2 ottobre 1978 n. 4370). In tali giudizi, inoltre, non era necessaria la rappresentanza processuale, ma era sufficiente la sola assistenza, disponendo il secondo comma dello stesso articolo che le parti "possono stare in giudizio col ministero o l'assistenza di un difensore" (cfr. Cass. 4 luglio 1964 n. 1756). Per completezza argomentativa va detto che la nullità della notifica dell'atto di riassunzione ad un litisconsorte necessario non costituisce causa di estinzione del giudizio, ma impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che la corte territoriale non ha ritenuto di disporre motivando sulla regolarità della costituzione della PE a mezzo di difensore nella fase pretorile, come sopra esposto.
Va, infine, aggiunto che non risulta neanche documentato il litisconsorzio necessario essendo stata la PE citata quale intestataria della concessione edilizia, e quindi coautore dell'illecito, non già quale comproprietaria delle opere de quibus. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto il requisito della necessaria specificità dei motivi prescinde da qualsiasi particolare rigore formale, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, nonché le ragioni per cui è chiesta la riforma delle statuizioni di primo grado. A conclusione del mezzo è formulato il seguente quesito di diritto:
"Dica la Corte Ecc.ma, con riferimento a controversia (come quella instaurata nella specie dai signori NN, con ricorso 2.6.1989 al Pretore di Vieste), postulante l'accertamento del confine fra le proprietà delle parti in contesa, se al giudice di appello (come nella specie la Corte di Bari), in presenza di sentenza di primo grado (nella specie Trib. Foggia n. 290/2003) condannatoria dei resistenti all'arretramento del muro della costruzione e fondata, in parte qua, sulla ritenuta superfluità dell'effettuazione di accertamenti per la individuazione del confine fra i rispettivi fondi (per essere lo stessa confine così come indicato dal c.t.u., secondo il Tribunale, non contestato e corrispondente alle risultanze catastali), sia consentito o meno di ritenere irrispettoso del requisito di specificità dei motivi di appello prescritto dall'art. 342 c.p.c., il gravame incidentale degli originari resistenti (come nella specie i signori ON ed ON) richiedente la riforma della suesposta statuizione in ragione della obiettiva inconfigurabilità della superfluità della individuazione del confine una volta richiestone l'accertamento giudiziale e della insufficienza a tale fine del riferimento alle risultanze catastali atteso il valore residuale delle stesse - reputando la mancata impugnazione, da parte degli appellanti incidentali, delle supposte diverse ratione decidendi della sentenza di primo grado, costituite, per il giudice di appello, dal riconoscimento della sconfinamento da parte degli stessi resistenti e dalla corrispondenza del confine catastale con quello risultante da titoli domenicali delle parti contrapposte (prospettazioni in realtà in configurabili come rationes decidendi, per essere stata la prima definita irrilevante dal Tribunale e la seconda oggetto non di un accertamento dei giudice, ma di un mero riferimento descrittivo privo di valenza decisoria)".
Va dichiarata l'inammissibilità anche di detto mezzo per genericità.
I ricorrenti, infatti, pretendono che questa Corte ribalti la valutazione della Corte di appello - secondo cui non erano state formulate dagli appellanti specifiche censure avverso le articolate considerazioni svolte nella sentenza di primo grado sul preesistente confine, peraltro coincidente con quello catastale, come riportato nella planimetria dell'U.T.E., sul quale non vi erano contestazioni perché rispondenti ai rispettivi titoli di acquisto (v. pag. 8 della sentenza impugnata) - in base al diretto esame dell'atto di appello, al cui contenuto il ricorso puramente e semplicemente rinvia (salva la trascrizione testuale del solo passaggio della sentenza di prime cure - pag. 17 - circa la mancata misurazione dei fondi, ritenuta non necessaria).
Sennonché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti de giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso, per il principio di autosufficienza di esso (giurisprudenza costante: ex multis Cass. n. 488 del 2010;
Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 21645 del 2014). Pertanto, ove - come nella specie - censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, il ricorrente per cassazione ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame a quel giudice sottoposto;
sicché non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
Con il terzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 190, 345 e 359 c.p.c., per avere la corte distrettuale revocato il provvedimento del giudice istruttore di non acquisizione della documentazione prodotta dagli NN in sede di precisazione delle conclusioni, contestato dagli stessi per la prima volta nella comparsa conclusionale, quindi tardivamente. L'illustrazione del mezzo è completata dalla formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte Ecc.ma, con riferimento a controversia (come quella promossa nella specie dagli NN con ricorso 2.6.1989 al Pretore di Vieste, relativa a fattispecie di costruzione realizzata in asserita violazione delle distanze legali), instaurata prima del 30.4.1995 ed assoggettata quindi all'applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla L. n. 353 del 1990, se il giudice di appello (come nella specie la Corte di Bari), in presenza della deduzione, per la prima volta nella comparsa conclusionale della parte avversa (nella specie gli NN), della erroneità della ordinanza con cui il consigliere istruttore aveva ritenuto irrituale e quindi impedito alla stessa parte la produzione di documenti all'udienza di precisazione delle conclusioni di appello, possa o meno revocare l'anzidetta ordinanza, disponendo quindi l'acquisizione agli atti del giudizio dei documenti come sopra prodotti".
Anche detto motivo è inammissibile.
Con la impugnata sentenza parziale, infatti, la Corte di Bari ha respinto l'appello incidentale proposto dalla PE ed ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dai ON - ON, senza emettere alcuna statuizione di merito in ordine all'appello principale con cui gli NN e la RO lamentavano la erroneità della decisione del giudice di prime cure di accoglimento della domanda attorea di violazione delle distanze legali, limitandosi a disporre al riguardo, con separata ordinanza, il prosieguo dell'istruttoria per l'espletamento di un nuovo accertamento peritale e di acquisizione delle prove documentali. Si tratta, dunque, di un provvedimento avente natura meramente ordinatoria ed istruttoria, come tale sempre revocabile o modificabile da parte de collegio che lo ha emesso ed insuscettibile di impugnazione in una con la sentenza non definitiva che lo contiene, restando del tutto impregiudicata, quali che siano le ragioni (per altro non esplicitate) poste a sostegno della necessità di ulteriore istruzione, la futura decisione sulle domande e sulle questioni per le quali è stato disposto il prosieguo del giudizio (v., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2012 n. 14714). Contrariamente, quindi, a quanto sostengono i ricorrenti, l'avere il collegio, con la sentenza impugnata acquisito la documentazione di cui all'ordinanza di diniego del g.i. dell'11.4.2006 non comporta alcuna implicita decisione, suscettibile di passare in giudicato, sulla questione di merito posta dall'appello principale.
Il ricorso va, conclusivamente, rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Esse si liquidano in dispositivo.
Da ultimo, osserva il Collegio che non può essere accolta l'istanza formulata dalla PE in pubblica udienza, volta ad ottenere la cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., degli NN, perché non sussistono i presupposti richiesti dall'ari 89 c.p.c.. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte "La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 c.p.c. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (Cass. n. 12309 del 2004). Nella specie le espressioni ritenute offensive sono dirette ad evidenziare lacune del ricorso e, quindi, non sono espressione di intento dispregiativo, ma di esercizio del diritto di difesa.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015