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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
n. 1901/2023 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. UI TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17479/
2023 del 09.06.2023 promosso da
(P.I. ), con sede a Vicenza, in Via Monte Parte_1 P.IVA_1
Cengio n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Donatella Pescarin (C.F.: - fax CodiceFiscale_1
049.657687 - pec: in forza di procura speciale Email_1
rilasciata sul foglio separato
1 attrice in riassunzione contro
(c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_2
calce del presente atto dall'avv. Rodolfo ROMITO CF ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso il suo studio in Padova, Galleria Trieste 6 (per comunicazioni fax n.
049.654.805 – pec Email_2
convenuto in riassunzione nonché contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
) , ( c.f ) rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6
giusta speciale procura in calce dall'avv. Emanuela GIRALDO (CF ) C.F._7
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piove di Sacco via Davila 1 (per comunicazioni fax n. 049.654.805 – pec Email_3
convenuti in riassunzione
e
(P.IVA: , CP_5 Controparte_6 P.IVA_2
convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 17479/2023 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2890/2018.
In punto: “Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione”
CONCLUSIONI
per l'attrice in riassunzione:
2 NEL MERITO: Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello di Venezia, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvedere a seguito di rinvio ed in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza la N° 17479/2023 del 09.06.23/19.06.2023,
con la quale ha accolto il ricorso di 1. rigettarsi, siccome Parte_1
destituita di ogni e qualsiasi fondamento, la domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da con Controparte_1
riferimento al terreno ubicato nel Comune di LO e censito, al Catasto terreni di detto Comune, al foglio 7, mappali 639 e 641; 2. ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal
Tribunale di Padova eseguita dal convenuto in data 15.06.2015 Controparte_1
presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Padova ai n. 12016 RP e n.
17734 RG con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo nonché
delle eseguite volturazioni catastali;
3. ordinarsi, per l'effetto, al convenuto di rilasciare, in favore di il terreno sopra Controparte_1 Parte_1
indicato in un concedendo termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che sarà pronunciata a definizione del presente grado di giudizio;
4. porsi a carico del convenuto , a mente Controparte_1
dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro per ogni giorno di ritardo
3 nell'esecuzione del provvedimento di rilascio, somma che viene prudenzialmente indicata nell'importo giornaliero di euro 50,00 a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio, ovvero in quella diversa, anche maggiore, che fosse ritenuta di giustizia dalla Corte adita;
5. condannarsi il convenuto a corrispondere Controparte_1
all'attrice, a far data da quando la medesima ne ha acquistato la proprietà e sino al dì dell'effettiva liberazione, un'indennità per l'occupazione senza titolo del terreno indicato sub n. 1 da determinarsi in forza del criterio posto dall'art. 50
T.U.Es. fatto valere dall'attrice o, diversamente, secondo quanto emerso dalla
CTU resa dal Geom.
6. condannarsi il convenuto Persona_1 CP_1
a restituire alla società attrice le somme dalla stessa versategli a titolo di
[...]
spese di lite in conformità a quanto disposto al riguardo a suo carico dalle sentenze di primo e di secondo grado per un totale di € 19.854,38 come da atto di precetto datato 17.7.2019, oltre ad interessi dal dì del versamento a quello del saldo effettivo;
7. condannarsi a rifondere alla deducente le spese di Controparte_1
lite del primo e del secondo grado di giudizio, del giudizio di Cassazione nonché
di quello di rinvio in conformità alla nota spese di cui viene riservato il deposito.
per il convenuto in riassunzione : CP_1
4 Nel merito in via principale: a) dichiararsi che il sig. , nato a Controparte_1
LO (PD) il 23.01.1943, residente in [...], ROVOLON, c.f.
è l'esclusivo proprietario per intervenuta usucapione CodiceFiscale_2
ventennale degli immobili in premessa descritti : N.C.T. Comune di ROVOLON,
Foglio 7 mapp. 639 seminativo reddito domenicale € 7,58; Comune di ROVOLON
Foglio 7 mapp. 641 seminativo ha. 00.12.20 redd.dom. € 12.16 ; b) e per l'effetto,
ordinarsi le rispettive volturazioni catastali e le relative trascrizioni presso i pubblici registri competenti con esonero del Conservatore RR.II. di ogni responsabilità al riguardo. in ogni caso con condanna delle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio. In via istruttoria. Con riserva di dimettere il fascicolo dei precedenti gradi con i documenti e l'atto di appello notificato NON
appena questi saranno restituiti dalla Cassazione. Si depositano, comunque, i documenti già depositati nelle precedenti fasi.
Per parte convenuta in riassunzione e altri: CP_2
contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi il passaggio in giudicato del capo di sentenza (del Tribunale di Padova e della Corte di appello di Venezia come in premessa che ha escluso ogni responsabilità dei consorti eredi di Persona_2
come in proemio identificati. Comunque, rigettarsi ogni avversaria domanda proposta dalla soc. o suo avente causa a danno dei terzi chiamati Eredi CP_7
5 di , perché inammissibile, infondata in fatto e diritto;
In ogni Persona_2
caso : con integrale vittoria di onorari spese e competenze tutte del presente giudizio, in caso di opposizione alle presenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, Controparte_1 CP_7
per sentir accertare e dichiarare l'usucapione della proprietà di un terreno
[...]
sito in LO (PD) che egli assumeva di avere posseduto dagli anni '70 e di avere coltivato in parte a vigneto e in parte a frutteto.
costituendosi, contestava il possesso dell'attore e asseriva che il Controparte_7
terreno faceva parte di un più vasto compendio affittato a terzi, tra cui a Per_2
, suocero dell'attore, con contratto del 27/11/1941. Chiedeva in via
[...]
riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione e al rilascio del terreno e di essere autorizzato a chiamare in manleva,
per l'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione, gli affittuari, ossia
, , e . Questi ultimi, CP_3 Parte_3 Controparte_2 Controparte_4
nel primo atto difensivo, contestavano la chiamata in garanzia e sostenevano che il contratto di affitto riguardava altri mappali (il 158 e il 288).
Interveniva in giudizio in qualità di successore a titolo Parte_1
particolare di dalla quale aveva acquistato in corso di causa i Controparte_7
“mappali” contestati, la quale aderiva alle domande e alle difese della propria
6 dante causa e chiedeva che fosse accertato e dichiarato che essa aveva acquistato il terreno da;
chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande svolte dall'attore e CP_7
la condanna pagamento di un'indennità di occupazione , per il periodo successivo al suo acquisto.
Il Tribunale di Padova, istruita la causa a mezzo di documenti, prova per testi e c.t.u., con sentenza n. 1139/2015, accoglieva la domanda di usucapione di CP_1
.
[...]
Avverso la predetta sentenza interponeva appello si costituivano Controparte_7
in giudizio , che chiedeva il rigetto del gravame e identica difesa Controparte_1
svolgevano , i quali CP_3 Controparte_2 Controparte_8
comunicavano il decesso di , avvenuto il 19/08/2016, dopo la Parte_3
notifica dell'atto di appello del 17/05/2016. Si costituiva altresì l'
[...]
che proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la riforma Parte_1
totale della pronuncia di primo grado e l'accoglimento delle domande dalla stessa proposte nell'atto di intervento.
A seguito di interruzione il procedimento veniva riassunto dall'appellante gli appellati , e , Controparte_7 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
con successiva comparsa, eccepivano l'estinzione del processo.
7 La corte d'appello , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado, disattendendo l'appello principale e quello incidentale.
Affermava che il giudice di primo grado aveva accertato che Controparte_1
aveva iniziato a possedere il terreno negli anni '70 e da allora lo aveva coltivato,
recintato e ivi collocato un garage prefabbricato. Tali circostanze confermavano l'esercizio di un potere di fatto sul fondo con modalità corrispondenti al diritto di proprietà; affermava la non concludenza del contratto di affitto del terreno del
1941 sia perché stipulato tra persone diverse, sia perché, a prescindere dal fatto che non era certo che si riferisse ai medesimi mappali in relazione ai quali era stata proposta domanda di usucapione, non era provato che quel contratto fosse ancora in vigore negli anni '70, quando l'attore aveva iniziato a possedere. Inoltre, quanto al rapporto dei Carabinieri del 20/02/2006, le dichiarazioni rese ai militari da sulla proprietà del terreno in capo ad e sul Controparte_1 Parte_4
fatto di essere stato, trent'anni addietro, autorizzato ad utilizzare il terreno dal padre di quest'ultima, non rilevavano come riconoscimento dell'altrui diritto né
come valida interruzione del possesso perché erano state rilasciate, appunto, nel
2006, quando il termine ventennale per usucapire era ormai maturato.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
affidato a cinque motivi:
8 1. con il primo motivo di ricorso principale [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1140 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto configurabile, in capo a , Controparte_1
l'elemento soggettivo del possesso ad usucapionem anche se le attività materiali dal medesimo compiute sul terreno oggetto di causa (attività di coltivazione etc.),
seppure corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, non erano accompagnate da indizi idonei a fondare la presunzione della sussistenza dell'animus possidendi;
2. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. […] nonché omesso esame, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti […] nonché vizio di omesso esame,
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti»], declinato in base ai diversi paradigmi processuali risultanti dall'intestazione del mezzo d'impugnazione, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia su due motivi di appello (il secondo o il quinto) e quello di omesso esame circa un fatto decisivo. Sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato gli elementi documentali che dimostravano che la relazione di fatto tra il coltivatore e il terreno di cui ai mappali Controparte_1
9 639 e 641 oggetto della domanda di usucapione si sarebbe dovuta qualificare come detenzione. E questo perché gli stessi mappali facevano parte di un più vasto compendio fondiario che l'allora proprietaria aveva concesso in Persona_3
affitto, con contratto datato 27/11/1941, ai fratelli , e Per_4 Per_5 Per_2
, quest'ultimo suocero di , sicché la circostanza che l'attore
[...] Controparte_1
avesse continuato a coltivare il terreno dopo la morte del suocero - fittavolo e quindi detentore del terreno - consentiva di presumere la stessa qualifica di detentore e non di possessore anche in capo a;
CP_1
3. con il terzo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141 comma
1° c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente premette che CP_1
, in data 20/02/2006, sentito dai Carabinieri nel corso di un sopralluogo
[...]
nei luoghi di causa, dichiarò che il terreno era di proprietà di Parte_4
il cui padre, lo aveva autorizzato, trent'anni addietro, ad Persona_6
utilizzarlo. Svolta questa premessa, l' ascrive alla Parte_1
sentenza impugnata di avere affermato che quella dichiarazione era inidonea a fondare la prova contraria rispetto alla presunzione del possesso di cui al primo comma dell'articolo 1141, in ragione del fatto che la stessa dichiarazione era stata resa dopo il decorso del termine ventennale utile ai fini dell'usucapione;
10 4.con il quarto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141 comma
2° c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, per il caso in cui la relazione di fatto con la cosa fosse iniziata come detenzione, ha ritenuto che la posa in opera, in maniera abusiva, di un prefabbricato in lamiera su un terreno costituisse un'attività con la quale il detentore manifestava univocamente l'intenzione di esercitare in maniera esclusiva, nomine proprio, il potere di fatto sul medesimo bene;
5. con il quinto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul quarto motivo di appello con il quale la ricorrente eccepiva che, quand'anche si fosse ricostruito il rapporto tra e il terreno in termini di possesso, in CP_1
ogni caso, come attestato dalla documentazione acquisita in giudizio, era insussistente l'elemento temporale del protrarsi del possesso per venti anni ai fini dell'usucapione.
Con ordinanza n. 174979/2023 del 09/19.06.2023 la Corte di Cassazione
accoglieva il ricorso principale , rigettava il ricorso incidentale, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia.
In particolare, accoglieva il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e affermava i seguenti principi di diritto: “
6.2. non è conforme a diritto l'asserto
11 del giudice d'appello là dove ritiene irrilevante (perché intervenuta nel 2006,
trascorso il termine ventennale di usucapione, maturato negli anni '90), la
dichiarazione, resa da ai Carabinieri in occasione del Controparte_1
sopralluogo del 20/02/2006, secondo cui il terreno era di proprietà di
[...]
il cui padre, trent'anni prima, lo aveva Parte_4 Persona_6
autorizzato ad utilizzare il bene. La Corte territoriale valorizza un aspetto
marginale e inconferente della dichiarazione messa a verbale da CP_1
, ossia l'epoca in cui la stessa dichiarazione è stata resa, ma non si
[...]
confronta con il tenore testuale della dichiarazione medesima che, invece, può
assumere particolare rilievo ai fini della verifica dell'elemento oggettivo e
soggettivo del possesso utili ad usucapionem, dato che il dichiarante afferma di
avere utilizzato il terreno con il permesso del dominus;
6.3. sotto un diverso
profilo, la sentenza impugnata – in base alla quale la collocazione di un box sul
terreno sarebbe una manifestazione inequivocabile e riconoscibile dall'avente
diritto dell'interversione della detenzione in possesso “uti dominus”,
incompatibile con l'attività di coltivazione del fondo svolta dal detentore con il
permesso del proprietario - non è in linea con la giurisprudenza di legittimità. È
noto, infatti, che l'interversione della detenzione in possesso può avvenire
attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo
12 inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di
esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sé
il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare
della cosa (Cass. 31/05/2006, n. 12968). Questa Corte (Cass. 12/05/1999, n.
4701) ha anche chiarito che l'interversione del possesso non può aver luogo
mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una
manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia
iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione
al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; tale
manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera
che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione
all'esercizio del possesso da parte sua. È utile ricordare, per l'affinità con il
nostro caso, che quest'ultima massima ufficiale riguarda una fattispecie in cui il
giudice di merito, con la sentenza confermata in sede di legittimità, aveva escluso
l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore
di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai
fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un
basamento di calcestruzzo -, e all'esecuzione di talune migliorie”.
13 La causa veniva riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da Parte_1
la quale conveniva in giudizio;
, nonché ai soli Controparte_1 CP_7
fini della litis denuntiatio, non essendo svolta alcuna domanda nei loro confronti ,
e per sentir rigettare la domanda Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da , ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza di Controparte_1
usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova , ordinare il rilascio del terreno da parte di , condannandolo al pagamento di una indennità per Controparte_1
occupazione sine titulo e ad una penale, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Deduce l'attrice in riassunzione che:
-l'attività materiale di coltivazione del fondo compiuta da non Controparte_1
era accompagnata da idonei elementi dai quali far presumere l'esistenza, in capo a quest'ultimo, dell'animus possidendi; essendosi limitato a Controparte_1
provare, a mezzo di testimoni, il mero fatto materiale della coltivazione del terreno ma non anche le circostanze da cui desumere, in via presuntiva, che l'attività e/o la condotta concretanti il predetto fatto materiale siano state compiute/tenute/svolte uti dominus;
14 - dovevano essere valorizzate le dichiarazioni rese da ai Controparte_1
Carabinieri della Stazione di Bastia di LO, come riportate nel verbale di sopralluogo redatto da costoro il 20.02.2006 in cui si dà atto che “ CP_1
, confermando che il terreno in questione era di proprietà di
[...] [...]
affermava di essere stato autorizzato dal padre di costei, Parte_4 Persona_7
, quasi trent'anni orsono, ad utilizzarlo…”. Da tali dichiarazioni
[...]
emergerebbe in termini inequivocabili che la relazione con il fondo iniziò come detenzione – stante il riconoscimento da parte di del potere Controparte_1
esercitato sul terreno dalla società proprietaria del terreno, il cui legale rappresentante lo aveva autorizzato ad utilizzarlo, con la conseguenza che
, per usucapire il bene, avrebbe dovuto necessariamente trasformare CP_1
l'originaria detenzione in possesso mediante il compimento di un atto di interversione, che nella fattispecie non era mai intervenuto;
- i mappali oggetto di lite facevano parte di un fondo agricolo molto più esteso,
in relazione al quale era stato stipulato nel 1941 un contratto di affitto che si prorogava di anno in anno tra l'allora proprietaria e la famiglia Persona_3
coltivatrice ( composta dai fratelli , e ). Non CP_3 Per_4 Per_5 Per_2
essendo stata provata la cessazione del contratto d'affitto, si doveva concludere che, quando iniziò la propria relazione di fatto con il terreno per Controparte_1
15 cui è causa il contratto di affitto era ancora vigente, ragione per cui doveva escludersi, che il rapporto con il terreno fosse qualificabile in termini di disponibilità uti dominus;
- va valorizzato un ulteriore dato documentale rappresentato dalla circostanza che nel corso di un contenzioso tributario promosso da (titolare del Persona_8
diritto di usufrutto ceduto nel 1990 alla CE s.r.l.- dante causa di CP_7
) avverso l'accertamento di valore essa aveva dato atto che il compendio fondiario
“era affittato come area rurale in regime di vincolo da oltre 50 anni”, dovendosi ritenere che il contratto di affitto era quello stipulato nel 1941 con i fratelli;
CP_3
- infine, il ventennio utile ai fini dell'usucapione sarebbe maturato nel 2010 e quindi successivamente alla notifica dell'atto di citazione, atteso che CE s.p.a.
(il cui legale rappresentante, aveva autorizzato il ad Persona_7 CP_1
utilizzare il terreno) era divenuta proprietaria dei mappali di cui il aveva CP_1
chiesto l'usucapione solo nell'aprile 1990.
Si costituiva in giudizio il quale ribadiva la correttezza delle Controparte_1
sentenze di merito avendo i testi audìti confermato il possesso continuo, pacifico e ininterrotto uti dominus; inoltre, la recinzione dell'area , l'appropriazione dei frutti del terreno, unitamente alla edificazione di un manufatto ad uso deposito
16 attrezzi, deponevano nel senso di ritenere provati i presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Contestava il convenuto la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nel rapporto dei Carabinieri evidenziando che non era provata la relazione del con il bene in oggetto e, in particolare, a quale titolo avesse accordato Parte_4
l'autorizzazione al;
inoltre, la Cerpi, di cui era legale rappresentante il CP_1
era divenuta proprietaria solo nel 1990, mentre il era nel Parte_4 CP_1
possesso dei beni già dagli anni settanta e quindi anteriormente all'epoca in cui la
CE era divenuta proprietaria dei beni.
Si costituivano in giudizio e i Controparte_2 CP_3 Controparte_4
quali deducevano di essere stati chiamati in causa da , quali successori CP_7
dell'affittuario , deceduto in data 01.11.2007 , per manlevare e Persona_2
sollevare la predetta convenuta nell'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione di . CP_1
Deducevano che, avendo il giudice d'appello dato atto del rigetto della domanda di manleva da parte del Tribunale e non essendo stato impugnato da tale capo della sentenza, doveva ritenersi che si Parte_1
fosse formato il giudicato , divenendo intangibile il capo di sentenza che esclude ogni responsabilità di , e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
17 Contestavano nel merito la domanda di manleva evidenziando che non risultava provata la persistenza del contratto di affitto agrario relativo ai mappali oggetto di usucapione, inoltre essi non avevano mai avuto la disponibilità del fondo oggetto della domanda di usucapione da parte dell'attore, sì da poterla trasmettere al
. CP_1
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di un supplemento di
CTU volto alla quantificazione dell'indennità di occupazione dal 2007
all'attualità, ed era rimessa in decisione all'udienza del 25.09.2025 tenutasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
********
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto non CP_7
costituitasi nel presente giudizio, ancorchè regolarmente citata.
2.All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte questa Corte d'Appello è chiamata a riesaminare l'intera vicenda (p.9 ordinanza Cassazione) facendo applicazione dei seguenti due principi di diritto:
i) “
6.2. non è conforme a diritto l'asserto del giudice d'appello là dove ritiene
irrilevante (perché intervenuta nel 2006, trascorso il termine ventennale di
usucapione, maturato negli anni '90), la dichiarazione, resa da Controparte_1
18 ai Carabinieri in occasione del sopralluogo del 20/02/2006, secondo cui il terreno
era di proprietà di il cui padre, trent'anni Parte_4 Persona_6
prima, lo aveva autorizzato ad utilizzare il bene. La Corte territoriale valorizza
un aspetto marginale e inconferente della dichiarazione messa a verbale da
, ossia l'epoca in cui la stessa dichiarazione è stata resa, ma non Controparte_1
si confronta con il tenore testuale della dichiarazione medesima che, invece, può
assumere particolare rilievo ai fini della verifica dell'elemento oggettivo e
soggettivo del possesso utili ad usucapionem, dato che il dichiarante afferma di
avere utilizzato il terreno con il permesso del dominus”;
ii) “6.3. sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata – in base alla quale la
collocazione di un box sul terreno sarebbe una manifestazione inequivocabile e
riconoscibile dall'avente diritto dell'interversione della detenzione in possesso
“uti dominus”, incompatibile con l'attività di coltivazione del fondo svolta dal
detentore con il permesso del proprietario - non è in linea con la giurisprudenza
di legittimità. È noto, infatti, che l'interversione della detenzione in possesso può
avvenire attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in
modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore
di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per
sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare
19 della cosa (Cass. 31/05/2006, n. 12968). Questa Corte (Cass. 12/05/1999, n.
4701) ha anche chiarito che l'interversione del possesso non può aver luogo
mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una
manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia
iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione
al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; tale
manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera
che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione
all'esercizio del possesso da parte sua. È utile ricordare, per l'affinità con il
nostro caso, che quest'ultima massima ufficiale riguarda una fattispecie in cui il
giudice di merito, con la sentenza confermata in sede di legittimità, aveva escluso
l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore
di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai
fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un
basamento di calcestruzzo -, e all'esecuzione di talune migliorie”.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese da in data 20.02.2006 Controparte_1
ai Carabinieri della stazione di Bastia di LO a seguito del sopralluogo avvenuto in tale data dove si legge : , confermando che il terreno Controparte_1
20 in questione era di proprietà di affermava di essere stato Parte_4
autorizzato dal padre di costei, , quasi trenta anni orsono, ad Persona_7
utilizzarlo, precisando che tutto il materiale su di esso presente era stato da lui
collocato nel tempo nell'ambito della sua attività di impresario edile e che
l'apposizione di rudimentali cancelli si era resa necessaria onde impedire
l'accesso di malintenzionati”.
Va osservato che tale dichiarazione è contenuta nell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di LO a seguito degli interventi esperiti presso l'appezzamento del terreno adiacente la proprietà di;
ove erano Controparte_1
presenti (vedasi annotazione di servizio doc. Parte_5
11/3).
Sulla efficacia probatoria di tale annotazione e delle dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti va rimarcata la sua efficacia probatoria privilegiata (“il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti
come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze
di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle
apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di
atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata
21 solo da una specifica prova contraria” , Cass. ord. 10376/2024) vieppiù
considerato che il contenuto delle stesse è stato confermato dal L.te , il CP_9
quale audìto come teste ha così dichiarato : “è vero il sig. ha collocato CP_1
l'autorizzazione ben 30 anni prima e aveva collocato materiale ed utensili
occludendo l'accesso per difendersi da malintenzionati”( vedasi verbale udienza dd. 03.03.2011).
Da tale dichiarazione emerge che il , affermando che il terreno in CP_1
questione era di proprietà della e di aver ricevuto l'autorizzazione dal Parte_4
di lei padre ad utilizzarlo, circa 30 anni prima ( e pertanto intorno alla metà degli anni 70) offre un'indicazione decisiva sia in relazione al profilo oggettivo del possesso, quanto in relazione al profilo soggettivo.
Con riferimento al potere di fatto, ovvero al corpus possessionis, emerge inequivocabilmente da quanto dichiarato dal che il potere sulla cosa si è CP_1
estrinsecato a partire dagli anni 70 dopo essere stato autorizzato dal
[...]
quest'ultimo aspetto incide sul profilo soggettivo del possesso, ovvero Per_7
sull'animus rem sibi habendi, posto che l'intenzione di tenere la cosa come proprietario, non era presente allorquando il ha instaurato il potere sul CP_1
terreno, avendo iniziato ad utilizzarlo con l'animus non già del proprietario bensì
del detentore, giusta l'autorizzazione datagli dal Parte_4
22 Ciò posto è indubbio che per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore,
per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita,
esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (vedasi Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 e Cass. 26641/2013).
Se, dunque, il potere di fatto sulla cosa si è instaurato in seguito all'autorizzazione data dal proprietario ad utilizzare il fondo spettava al che invocava il CP_1
possesso ad usucapionem dimostrare l'esistenza di un atto di interversione del possesso e pertanto dimostrare il potere sulla cosa, qualificato, sotto il profilo soggettivo, dall'intenzione di comportarsi come proprietario, esercitando le facoltà del dominus.
3.1 Si tratta ora di verificare se tale prova sia stata offerta dal , tenuto CP_1
conto del – secondo- principio di diritto enunciato dalla Corte (vedi supra sub ii)
ovvero “ che l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un
semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
23 d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al
precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
3.2 Deduce che le attività materiali svolte nel corso di un trentennio, mai CP_1
contestate e documentate dai testi, quali la piantumazione di viti ed alberi da frutto,
l'appropriazione dei frutti, l'apposizione di una recinzione e di un cancello,
l'erezione di fabbricati, sono tutte circostanze utili e concludenti ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
3.3 L'attività di coltivazione del terreno è stata riferita dai testi audìti e non è
contestata dalle altre parti in causa.
In particolare, la teste ha dichiarato di aver sempre visto il Tes_1 CP_1
coltivare il terreno , tagliare l'erba e coltivare le piante, le viti e gli alberi da frutto e ciò da circa 30-35 anni (vedasi verbale udienza 24.11.2009) e nei medesimi termini il teste che ha riferito che dal 1980 “ho sempre visto l'attore Testimone_2
coltivare il terreno, tagliando l'erba, portando l'acqua, curando il frutteto e le
vigne” e nei medesimi termini, facendo decorrere l'attività del “da 38 CP_1
anni circa” anche il teste . Tes_3
24 Tuttavia, tali attività, di per sé considerate non sono decisive né ai fini della prova del possesso ad usucapionem né ai fini della dimostrazione dell'interversione del possesso, risultando costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che
“in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della
proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della
prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale
attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo
convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque,
un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che
costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, v. Cass. 1796/2022).
3.4 Neppure l'avere il collocato delle strutture per il ricovero degli CP_1
attrezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresario edile è attività
concludente ai fini della prova dell'interversione della detenzione in possesso,
posto che essa “può avvenire attraverso il compimento di attività materiali , se
essa manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto
l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine
proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione
con quello del titolare della cosa” (cfr. ordinanza di rinvio).
25 Con riferimento alla natura di tali installazioni va osservato che la difesa del li definisce fabbricati (v.p. 30 comparsa di costituzione in riassunzione), CP_1
lasciando così intendere che essi siano caratterizzati da inamovibilità e siano incorporati al suolo, così configurandoli come beni immobili (v. art. 812 c.c.), ma tale allegazione non risulta essere stata provata;
risultando, invero, smentita dalla descrizione che ne offre il CTU (vedasi elaborato peritale giudizio di primo grado p. 6) che dà atto della presenza di un garage prefabbricato in struttura metallica destinato a deposito attrezzi.
Pertanto, la presenza di tale struttura, stante il carattere di precarietà che la contraddistingue, non rileva ai fini della prova dell'interversione della detenzione in possesso, ovvero che il , avendo iniziato ad utilizzare il fondo come CP_1
detentore in virtù dell'autorizzazione del proprietario (i.e. Persona_7
abbia iniziato poi ad esercitare il potere di fatto in nome proprio, sostituendo
l'animus detinendi con l' animus possidendi in quanto essa non denota l'intenzione in modo inequivocabile del detentore di esercitare il potere sulla cosa nomine proprio, rappresentando piuttosto una manifestazione del godimento della cosa, posto che si trattava di strutture dedicate al ricovero degli attrezzi strumentali all'esercizio dell'attività di impresario edile svolta dal . CP_1
26 3.5. Con riferimento all'apposizione della recinzione e del cancello,
manifestazione, secondo la difesa del , di una relazione materiale CP_1
configurabile in termini di ius excludendi alios ,va evidenziato quanto segue.
Quanto alla recinzione del terreno, va osservato che tale attività non è stat provata ed è pertanto rimasta indimostrata.
Sul punto la teste ha dichiarato: “il terreno in questione è recintato dalle Tes_1
case costruite al fianco” e della presenza di recinzioni non vi è neppure evidenza nella CTU svolta in primo grado né dalle foto ivi allegate, riferendo il CTU che il terreno “è parzialmente recintato”; senza che però sia stato identificato il soggetto che avrebbe posto la recinzione.
Quanto alla presenza del cancello e del lucchetto va evidenziato che la sua presenza è stata confermata dalla teste (“l'ingresso del terreno era chiuso Tes_1
da un cancello e da una rete che poi sono state rimosse circa 3 / 4 anni fa quando
delle persone sono entrate nel terreno …poi sono intervenuti i Carabinieri”) e dal teste (“il cancello è stato tolto il giorno in cui estranei sono entrati Testimone_2
nel terreno, e non è più stato rimesso”).
Inoltre, la nuora di , ha dichiarato ai Controparte_1 Controparte_10
Carabinieri della Stazione di Bastia di LO (vedasi verbale di sommarie informazioni doc. n.
4.11 fasc. Ulisse ) che “la struttura del cancello era stata
27 posizionata da mio suocero e da mio marito nel fine settimana, tra i giorni 18 e
19 febbraio 2006” e quindi pochi giorni prima della rimozione del cancello eseguita per ordine di il 20 febbraio 2006. Lo stesso Parte_4 CP_1
ha dichiarato ai Carabinieri che tale posizionamento si era reso necessario
[...]
in seguito al furto avvenuto alcuni giorni addietro (“l'apposizione dei rudimentali
cancelli si era resa necessaria onde impedire l'accesso di malintenzionati”), e pure il di lui figlio, , sempre ai Carabinieri della Stazione di Bastia Controparte_4
di LO, ha riferito: “la settimana prima dell'accaduto…ho visto il Geometra
di LO, intento a misurare con lo strumento laser il terreno Testimone_4
in questione. … Preciso che il geometra in questione si trovava nel terreno senza
aver chiesto alla nostra famiglia di potervi accedere. In quella circostanza, però,
il cancello in ferro, rimosso il giorno 20.02.2006, di cui ai fatti della querela
sporta da mio padre, non era ancora stato posizionato”.
Quindi, il cancello è stato posizionato, per stessa ammissione del , nel CP_1
febbraio 2006, per impedire l'accesso a malintenzionati e rimase per pochi giorni,
in quanto rimosso su ordine di Parte_4
Dunque, l'iniziativa di apposizione del cancello, lungi dal costituire manifestazione della interversione della detenzione in possesso, rappresenta la reazione contingente all'intrusione di terzi nel fondo -ovvero, il furto avvenuto
28 alcuni giorni addietro- alla quale la proprietà ha reagito pressochè
immediatamente provvedendo a farlo rimuovere.
3.6. Con riferimento all'attività di bonifica del terreno dalla presenza di eternit, è
appena il caso di osservare che si tratta di un'attività doverosa e pertanto ininfluente ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
4. Sostiene la difesa del , allo scopo di escludere la decisività di quanto CP_1
dal medesimo dichiarato ai Carabinieri, che la coltivazione del terreno sarebbe iniziata a metà degli anni 1970, mentre l'autorizzazione del non poteva Parte_4
Pers che essere data dopo il 1990, atteso che . (di cui il era CP_11 Parte_4
legale rappresentante) era divenuta piena proprietaria (dopo aver acquistato la nuda proprietà nel 1981) con l'atto di compravendita del 27.04.1990.
Tale assunto, tuttavia, presuppone dimostrato da parte del di aver CP_1
posseduto il terreno, a partire dagli anni '70 in qualità di possessore e di essere stato autorizzato dal quando già era maturato il ventennio utile ai fini Parte_4
dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Siffatta ricostruzione è, da un lato, non provata, atteso che i testi non hanno fornito indicazioni indicazioni univoche sull'anno in cui in avrebbe cominciato CP_1
a coltivare il terreno , sicché non è dimostrato che l'autorizzazione del Parte_4
sia intervenuta quando il termine per usucapire si era perfezionato.
29 Sotto altro profilo, tale conclusione non è coerente con quanto dichiarato dal ai Carabinieri nel 2006, ovvero di essere stato autorizzato, quasi CP_1
trent'anni orsono, ad utilizzare il terreno dal padre di Parte_6
dichiarazione che conferma che lo stesso non ha utilizzato il terreno negli anni
Settanta con l'animus possidendi -altrimenti non si vede l'esigenza di ottenere l'autorizzazione da parte del proprietario.
Dunque, se la relazione iniziale con il bene, stante le inequivocabili dichiarazioni rese ai Carabinieri, era di mera detenzione, era onere del dimostrare CP_1
l'interversione della detenzione in possesso, la quale, a norma dell'art. 1141 c.c.,
non può avvenire in assenza del mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo o per opposizione al possessore fatta dal detentore.
La ratio della norma è chiara, ovvero escludere che una semplice alterazione dell'animus di detentore in quello di possessore sia idonea a determinare il mutamento della detenzione in possesso.
Pertanto, l'opposizione può consistere anche in atti materiali rivolti contro il possessore, però essi devono manifestare in modo chiaro ed inequivoco l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio (Cass. 10.10.2007 n. 21252).
Non è sufficiente a questi fini l'aver coltivato il fondo ed essersi appropriati dei frutti, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione
30 materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Neppure sufficiente è l'aver posizionato delle strutture di ricovero per gli attrezzi,
trattandosi di attività poste in essere per soddisfare un'esigenza di miglior godimento del bene ovvero aver provveduto a bonificare l'area, trattandosi di iniziativa doverosa, posta in essere in adempimento a prescrizioni della P.A.
Quanto alla recinzione del fondo e all'apposizione di un cancello si è già
evidenziato, quanto alla prima, essere indimostrato che il avesse recintato CP_1
il fondo e quanto all'apposizione del cancello, si è già evidenziato che lo stesso è
rimasto installato per pochi giorni nel febbraio del 2006 per essere stato rimosso su iniziativa dei proprietari.
Dunque, nelle condotte così descritte non è dato desumere in modo inequivocabile e riconoscibile all'avente diritto l'intenzione del , autorizzato a disporre CP_1
del fondo dal proprietario di esercitare il potere sulla cosa Persona_7
esclusivamente nomine proprio.
Conclusivamente la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione svolta da va respinta Controparte_1
31 5. La domanda svolta da di condanna al pagamento Parte_1
dell'indennità di occupazione è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
Deve rilevarsi che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da
parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del
danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro
corrispettivo” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ).
Nella specie ha dedotto, senza che ciò sia stato Parte_1
specificamente contestato, che, se avesse avuto la disponibilità del terreno, lo avrebbe messo a frutto, quanto meno cedendolo in locazione per la coltivazione
(comparsa conclusionale p. 13) e ciò è conforme alla comune esperienza che una società immobiliare, qual è l'attrice in riassunzione, se avesse avuto la disponibilità del terreno lo avrebbe sfruttato economicamente (“il danno alla
proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del
diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha
l'onere di allegare -sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza e provare, anche per presunzioni”, - Cass. sent.
n. 10328 del 18/04/2025).
32 Nella quantificazione dell'indennità deve tenersi conto delle risultanze della CTU
espletata in questo giudizio, ritenendo condivisibili il collegio le conclusioni cui è
pervenuto il consulente tecnico, in quanto argomentate e scevre da vizi logici e di procedura.
Nello specifico il geom. ha determinato l'indennità di Persona_1
occupazione formulando due opzioni: parametrando il terreno ad un lotto incolto e ad un lotto coltivabile dalla data del 07/05/2007 (data di acquisto della proprietà
da parte di ) alla data odierna. Parte_1
Ha proceduto alla determinazione del valore di mercato del bene oggetto di stima mediante la comparazione diretta con altri beni simili nel mercato di riferimento di LO e zone limitrofe;
quindi ha determinato la rendita applicando la formula inversa di matematica finanziaria per la determinazione del valore di un bene mediante capitalizzazione dei redditi atteso che l'incognita alla data attuale
è rappresentata dal più probabile canone di locazione e, infine, ha determinato il valore di mercato del bene attraverso la procedura di Market Comparison
Approach .
Ha concluso quantificando l'indennità di occupazione nei termini che seguono:
per un terreno seminativo € 6.425,00; per un terreno incolto, applicato uno sconto
33 del 35%, tenuto conto delle ricerche di mercato condotte presso agenzie del territorio, l'indennità è determinata in € 4.180,00.
Tali conclusioni sono condivise anche in relazione alle repliche del consulente alle osservazioni svolte dal consulente di parte , non essendo condivisibile CP_1
l'assunto del predetto consulente secondo cui un terreno incolto non produce reddito e ciò in quanto un terreno incolto può essere comunque suscettibile di un contratto d'affitto e/o di un contratto di compravendita a prescindere dalla coltivazione che viene effettuata sul fondo.
Né risulta violato, come sostiene la difesa di , il principio di Controparte_1
equità, inteso come riconoscimento di una rendita fittizia e ciò in quanto la stima effettuata dal CTU si basa sul valore di mercato iniziale di beni simili reperiti sul libero mercato aventi la stessa coltura a seminativo indicata nelle visure catastali al quale sono stati applicati degli indici di ragguaglio come da prassi estimale, ciò
al fine di individuare il più probabile valore locativo.
Venendo alla concreta quantificazione dell'indennità di occupazione essa va parametrata ad un terreno incolto e ciò in quanto non ha Parte_1
neppure dedotto che il terreno se effettivamente goduto sarebbe stato coltivato,
limitandosi, invece, ad allegare che lo avrebbe concesso in affitto se ne avesse avuto la disponibilità.
34 Essa viene liquidata in euro 4.180,00 (valore all'attualità) e per l'effetto CP_1
è condannato al pagamento in favore di del
[...] Parte_1
predetto importo aumentato degli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Deve altresì ordinarsi la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova eseguita dal convenuto CP_1
in data 15.06.2015 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di
[...]
Padova ai n. 12016 RP e n. 17734 RG.
7.Al rigetto della domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da del terreno ubicato nel Controparte_1
Comune di LO e censito al Catasto terreni di detto Comune al foglio 7,
mappali 639 e 641, consegue la sua condanna al rilascio , in favore di
[...]
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ponendo a Parte_1
carico del convenuto in riassunzione, a mente dell'art. 614 bis c.p.c. , la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio.
7. va condannato a restituire a le somme Controparte_1 Parte_1
dalla stessa versategli a titolo di spese di lite per l'importo di € 17.684,57 (vedasi
35 estratto conto corrente allegato ad atto di precetto, sub doc. 32 fasc. Imm. Ulisse)
oltre agli interessi dal 07.08.2019 (data di pagamento) al saldo.
8. Nel costituirsi nel presente giudizio e Controparte_2 CP_3 CP_4
quali successori dell'affittuario , hanno concluso
[...] Persona_2
chiedendo “accertarsi e dichiararsi il passaggio in giudicato del capo di sentenza
(del Tribunale di Padova e della Corte di appello di Venezia come in premessa
indicata) che ha escluso ogni responsabilità dei consorti eredi di
[...]
come in proemio identificati. Comunque, rigettarsi ogni avversaria Per_2
domanda proposta dalla soc. o suo avente causa a danno dei terzi CP_7
chiamati Eredi di , perché inammissibile, infondata in fatto e Persona_2
diritto”.
Essi hanno dedotto di essere stati convenuti nel giudizio di primo grado da per essere manlevati nell' ipotesi di accoglimento della domanda di CP_7
usucapione svolta da , qualora fosse stata accertata la loro responsabilità CP_1
per aver abbandonato il fondo, consentendo ad un terzo di possederlo e che a tale difesa aveva aderito , pur non svolgendo alcuna domanda nei Parte_1
suoi confronti.
Essi davano atto del rigetto della domanda di manleva svolta nei loro confronti sia da parte del Tribunale che dalla Corte di Appello, avendo quest'ultima evidenziato
36 che non essendovi prova che il contratto di affitto fosse vigente quando il CP_1
aveva iniziato a possedere, doveva essere esclusa la responsabilità degli eredi di
, che aveva stipulato nel 1941 il contratto di affitto. Persona_2
Concludevano pertanto chiedendo che venisse accertato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado e di appello, nella parte in cui aveva escluso la loro responsabilità.
8.1. La domanda svolta dagli eredi di va respinta dovendosi Persona_2
evidenziare che nessuna domanda è stata svolta nei loro confronti da
[...]
la quale nell'atto di riassunzione ha citato gli eredi “ai soli fini della Parte_1
litis denuntiatio, non essendo stata formulata nei loro confronti alcuna domanda
dalla società attrice che, ciò nonostante, ritiene doveroso notificare loro il
presente atto avendo essi partecipato, quali terzi chiamati al giudizio di primo
grado”.
Ne consegue che la resistenza nel presente giudizio da parte degli eredi di non è giustificata. Persona_2
8. Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado e del presente giudizio seguono la soccombenza e sono posti definitivamente nella misura già liquidata con separati decreti a carico di . Controparte_1
37 9. Le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza del convenuto in riassunzione, e dell'esito globale del processo (Cass. ord. Controparte_1
29056/2024) e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta, applicati i parametri vigenti, secondo lo scaglione di pertinenza
(euro 5.201,00 a euro 26.000,00 così determinato ai sensi degli artt. 5 del DM
55/2014 come modificato dal D.M. 147/22 e dell'art. 15 c.p.c. - reddito dominicale dei terreni euro 7,58 quanto al terreno censito al mapp. 639 ed euro
1,16 quanto al terreno di cui al mapp. 641 - vedasi visure catastali in atti - a cui va sommato l'importo dell'indennità di occupazione) con il riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 e ss.
modifiche, , limitatamente alla posizione di per aver Parte_1
prestato assistenza contro due distinte parti processuali assistite da difensori diversi.
In particolare:
-con riferimento al giudizio di primo grado e di appello:
è tenuto a rifondere a nonché ai terzi chiamati (da Controparte_1 CP_7
e e da CP_7 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
( sull'onere delle spese in caso di chiamata in causa vedi Cass.
[...]
38 Sentenza n. 23948 del 25/09/2019) le spese di lite da questi sostenute nei predetti giudizi;
-con riferimento al giudizio in Cassazione:
è tenuto a rifondere a nonché a Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese da questi sostenute nel CP_2 CP_3 Controparte_4
giudizio;
-con riferimento al giudizio di rinvio;
è tenuto a rifondere a le spese di lite da Controparte_1 Parte_1
questa sostenute nel giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell' ordinanza n. 17479/2023 della Corte di Cassazione, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da con riferimento al Controparte_1
terreno ubicato nel Comune di LO e censito, al Catasto terreni di detto
Comune al foglio 7, mappali 639 e 641);
39 - rigetta la domanda svolta da e Controparte_2 CP_3 CP_4
[...]
- ordina la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova eseguita da in data Controparte_1
15.06.2015 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Padova ai n.
12016 RP e n. 17734 RG con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo nonché delle eseguite volturazioni catastali;
- ordina a di rilasciare, in favore di Controparte_1 Parte_1
il terreno sopra indicato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
[...]
della sentenza;
- pone a carico di , ai sensi dell' art. 614 bis c.p.c., la Controparte_1
somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio;
- condanna a corrispondere a la a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità di occupazione la somma di euro 4.180,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
40 - condanna a restituire a le Controparte_1 Parte_1
somme dalla stessa versategli a titolo di spese di lite per l'importo di €
17.684,57 oltre agli interessi legali dal 07.08.2019 al saldo;
- rigetta le domande svolte da e Controparte_2 CP_3 CP_4
nei confronti di
[...] Parte_1
- condanna a rifondere a nonché a Controparte_1 CP_7
e le spese di lite da questi Controparte_2 CP_3 Controparte_4
sostenute nel giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 5.077,00 in favore di ciascuna parte e in euro 6.600,00 in favore di Parte_1
e nel giudizio di appello, che si liquidano in favore di ciascuna parte
[...]
in euro 3.966,00 – euro 5.155,00 per compensi limitatamente a oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Parte_1
per legge;
- condanna a rifondere nonché a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e le spese da questi sostenute nel giudizio in CP_3 Controparte_4
Cassazione che si liquidano per ciascuna parte in euro 3.082,00 e in euro
4.000,00 in favore di oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge;
41 - condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite da questa sostenute nel giudizio di rinvio che si liquidano in euro
5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU del primo grado e di appello, come liquidate con separati decreti, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina UI TO
42
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
n. 1901/2023 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. UI TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17479/
2023 del 09.06.2023 promosso da
(P.I. ), con sede a Vicenza, in Via Monte Parte_1 P.IVA_1
Cengio n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra , Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Donatella Pescarin (C.F.: - fax CodiceFiscale_1
049.657687 - pec: in forza di procura speciale Email_1
rilasciata sul foglio separato
1 attrice in riassunzione contro
(c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_2
calce del presente atto dall'avv. Rodolfo ROMITO CF ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato presso il suo studio in Padova, Galleria Trieste 6 (per comunicazioni fax n.
049.654.805 – pec Email_2
convenuto in riassunzione nonché contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3 [...]
) , ( c.f ) rappresentati e difesi C.F._5 Controparte_4 CodiceFiscale_6
giusta speciale procura in calce dall'avv. Emanuela GIRALDO (CF ) C.F._7
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piove di Sacco via Davila 1 (per comunicazioni fax n. 049.654.805 – pec Email_3
convenuti in riassunzione
e
(P.IVA: , CP_5 Controparte_6 P.IVA_2
convenuta in riassunzione contumace
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 17479/2023 della Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2890/2018.
In punto: “Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di reintegrazione”
CONCLUSIONI
per l'attrice in riassunzione:
2 NEL MERITO: Voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello di Venezia, in funzione di giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così provvedere a seguito di rinvio ed in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza la N° 17479/2023 del 09.06.23/19.06.2023,
con la quale ha accolto il ricorso di 1. rigettarsi, siccome Parte_1
destituita di ogni e qualsiasi fondamento, la domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da con Controparte_1
riferimento al terreno ubicato nel Comune di LO e censito, al Catasto terreni di detto Comune, al foglio 7, mappali 639 e 641; 2. ordinarsi conseguentemente la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal
Tribunale di Padova eseguita dal convenuto in data 15.06.2015 Controparte_1
presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Padova ai n. 12016 RP e n.
17734 RG con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo nonché
delle eseguite volturazioni catastali;
3. ordinarsi, per l'effetto, al convenuto di rilasciare, in favore di il terreno sopra Controparte_1 Parte_1
indicato in un concedendo termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che sarà pronunciata a definizione del presente grado di giudizio;
4. porsi a carico del convenuto , a mente Controparte_1
dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro per ogni giorno di ritardo
3 nell'esecuzione del provvedimento di rilascio, somma che viene prudenzialmente indicata nell'importo giornaliero di euro 50,00 a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio, ovvero in quella diversa, anche maggiore, che fosse ritenuta di giustizia dalla Corte adita;
5. condannarsi il convenuto a corrispondere Controparte_1
all'attrice, a far data da quando la medesima ne ha acquistato la proprietà e sino al dì dell'effettiva liberazione, un'indennità per l'occupazione senza titolo del terreno indicato sub n. 1 da determinarsi in forza del criterio posto dall'art. 50
T.U.Es. fatto valere dall'attrice o, diversamente, secondo quanto emerso dalla
CTU resa dal Geom.
6. condannarsi il convenuto Persona_1 CP_1
a restituire alla società attrice le somme dalla stessa versategli a titolo di
[...]
spese di lite in conformità a quanto disposto al riguardo a suo carico dalle sentenze di primo e di secondo grado per un totale di € 19.854,38 come da atto di precetto datato 17.7.2019, oltre ad interessi dal dì del versamento a quello del saldo effettivo;
7. condannarsi a rifondere alla deducente le spese di Controparte_1
lite del primo e del secondo grado di giudizio, del giudizio di Cassazione nonché
di quello di rinvio in conformità alla nota spese di cui viene riservato il deposito.
per il convenuto in riassunzione : CP_1
4 Nel merito in via principale: a) dichiararsi che il sig. , nato a Controparte_1
LO (PD) il 23.01.1943, residente in [...], ROVOLON, c.f.
è l'esclusivo proprietario per intervenuta usucapione CodiceFiscale_2
ventennale degli immobili in premessa descritti : N.C.T. Comune di ROVOLON,
Foglio 7 mapp. 639 seminativo reddito domenicale € 7,58; Comune di ROVOLON
Foglio 7 mapp. 641 seminativo ha. 00.12.20 redd.dom. € 12.16 ; b) e per l'effetto,
ordinarsi le rispettive volturazioni catastali e le relative trascrizioni presso i pubblici registri competenti con esonero del Conservatore RR.II. di ogni responsabilità al riguardo. in ogni caso con condanna delle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio. In via istruttoria. Con riserva di dimettere il fascicolo dei precedenti gradi con i documenti e l'atto di appello notificato NON
appena questi saranno restituiti dalla Cassazione. Si depositano, comunque, i documenti già depositati nelle precedenti fasi.
Per parte convenuta in riassunzione e altri: CP_2
contrariis reiectis, accertarsi e dichiararsi il passaggio in giudicato del capo di sentenza (del Tribunale di Padova e della Corte di appello di Venezia come in premessa che ha escluso ogni responsabilità dei consorti eredi di Persona_2
come in proemio identificati. Comunque, rigettarsi ogni avversaria domanda proposta dalla soc. o suo avente causa a danno dei terzi chiamati Eredi CP_7
5 di , perché inammissibile, infondata in fatto e diritto;
In ogni Persona_2
caso : con integrale vittoria di onorari spese e competenze tutte del presente giudizio, in caso di opposizione alle presenti conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, Controparte_1 CP_7
per sentir accertare e dichiarare l'usucapione della proprietà di un terreno
[...]
sito in LO (PD) che egli assumeva di avere posseduto dagli anni '70 e di avere coltivato in parte a vigneto e in parte a frutteto.
costituendosi, contestava il possesso dell'attore e asseriva che il Controparte_7
terreno faceva parte di un più vasto compendio affittato a terzi, tra cui a Per_2
, suocero dell'attore, con contratto del 27/11/1941. Chiedeva in via
[...]
riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento dell'indennità di occupazione e al rilascio del terreno e di essere autorizzato a chiamare in manleva,
per l'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione, gli affittuari, ossia
, , e . Questi ultimi, CP_3 Parte_3 Controparte_2 Controparte_4
nel primo atto difensivo, contestavano la chiamata in garanzia e sostenevano che il contratto di affitto riguardava altri mappali (il 158 e il 288).
Interveniva in giudizio in qualità di successore a titolo Parte_1
particolare di dalla quale aveva acquistato in corso di causa i Controparte_7
“mappali” contestati, la quale aderiva alle domande e alle difese della propria
6 dante causa e chiedeva che fosse accertato e dichiarato che essa aveva acquistato il terreno da;
chiedeva, inoltre, il rigetto delle domande svolte dall'attore e CP_7
la condanna pagamento di un'indennità di occupazione , per il periodo successivo al suo acquisto.
Il Tribunale di Padova, istruita la causa a mezzo di documenti, prova per testi e c.t.u., con sentenza n. 1139/2015, accoglieva la domanda di usucapione di CP_1
.
[...]
Avverso la predetta sentenza interponeva appello si costituivano Controparte_7
in giudizio , che chiedeva il rigetto del gravame e identica difesa Controparte_1
svolgevano , i quali CP_3 Controparte_2 Controparte_8
comunicavano il decesso di , avvenuto il 19/08/2016, dopo la Parte_3
notifica dell'atto di appello del 17/05/2016. Si costituiva altresì l'
[...]
che proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la riforma Parte_1
totale della pronuncia di primo grado e l'accoglimento delle domande dalla stessa proposte nell'atto di intervento.
A seguito di interruzione il procedimento veniva riassunto dall'appellante gli appellati , e , Controparte_7 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
con successiva comparsa, eccepivano l'estinzione del processo.
7 La corte d'appello , con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado, disattendendo l'appello principale e quello incidentale.
Affermava che il giudice di primo grado aveva accertato che Controparte_1
aveva iniziato a possedere il terreno negli anni '70 e da allora lo aveva coltivato,
recintato e ivi collocato un garage prefabbricato. Tali circostanze confermavano l'esercizio di un potere di fatto sul fondo con modalità corrispondenti al diritto di proprietà; affermava la non concludenza del contratto di affitto del terreno del
1941 sia perché stipulato tra persone diverse, sia perché, a prescindere dal fatto che non era certo che si riferisse ai medesimi mappali in relazione ai quali era stata proposta domanda di usucapione, non era provato che quel contratto fosse ancora in vigore negli anni '70, quando l'attore aveva iniziato a possedere. Inoltre, quanto al rapporto dei Carabinieri del 20/02/2006, le dichiarazioni rese ai militari da sulla proprietà del terreno in capo ad e sul Controparte_1 Parte_4
fatto di essere stato, trent'anni addietro, autorizzato ad utilizzare il terreno dal padre di quest'ultima, non rilevavano come riconoscimento dell'altrui diritto né
come valida interruzione del possesso perché erano state rilasciate, appunto, nel
2006, quando il termine ventennale per usucapire era ormai maturato.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
affidato a cinque motivi:
8 1. con il primo motivo di ricorso principale [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1140 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto configurabile, in capo a , Controparte_1
l'elemento soggettivo del possesso ad usucapionem anche se le attività materiali dal medesimo compiute sul terreno oggetto di causa (attività di coltivazione etc.),
seppure corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, non erano accompagnate da indizi idonei a fondare la presunzione della sussistenza dell'animus possidendi;
2. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. […] nonché omesso esame, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione apparente circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti […] nonché vizio di omesso esame,
in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti»], declinato in base ai diversi paradigmi processuali risultanti dall'intestazione del mezzo d'impugnazione, la ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia su due motivi di appello (il secondo o il quinto) e quello di omesso esame circa un fatto decisivo. Sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato gli elementi documentali che dimostravano che la relazione di fatto tra il coltivatore e il terreno di cui ai mappali Controparte_1
9 639 e 641 oggetto della domanda di usucapione si sarebbe dovuta qualificare come detenzione. E questo perché gli stessi mappali facevano parte di un più vasto compendio fondiario che l'allora proprietaria aveva concesso in Persona_3
affitto, con contratto datato 27/11/1941, ai fratelli , e Per_4 Per_5 Per_2
, quest'ultimo suocero di , sicché la circostanza che l'attore
[...] Controparte_1
avesse continuato a coltivare il terreno dopo la morte del suocero - fittavolo e quindi detentore del terreno - consentiva di presumere la stessa qualifica di detentore e non di possessore anche in capo a;
CP_1
3. con il terzo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141 comma
1° c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente premette che CP_1
, in data 20/02/2006, sentito dai Carabinieri nel corso di un sopralluogo
[...]
nei luoghi di causa, dichiarò che il terreno era di proprietà di Parte_4
il cui padre, lo aveva autorizzato, trent'anni addietro, ad Persona_6
utilizzarlo. Svolta questa premessa, l' ascrive alla Parte_1
sentenza impugnata di avere affermato che quella dichiarazione era inidonea a fondare la prova contraria rispetto alla presunzione del possesso di cui al primo comma dell'articolo 1141, in ragione del fatto che la stessa dichiarazione era stata resa dopo il decorso del termine ventennale utile ai fini dell'usucapione;
10 4.con il quarto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1141 comma
2° c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, per il caso in cui la relazione di fatto con la cosa fosse iniziata come detenzione, ha ritenuto che la posa in opera, in maniera abusiva, di un prefabbricato in lamiera su un terreno costituisse un'attività con la quale il detentore manifestava univocamente l'intenzione di esercitare in maniera esclusiva, nomine proprio, il potere di fatto sul medesimo bene;
5. con il quinto motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul quarto motivo di appello con il quale la ricorrente eccepiva che, quand'anche si fosse ricostruito il rapporto tra e il terreno in termini di possesso, in CP_1
ogni caso, come attestato dalla documentazione acquisita in giudizio, era insussistente l'elemento temporale del protrarsi del possesso per venti anni ai fini dell'usucapione.
Con ordinanza n. 174979/2023 del 09/19.06.2023 la Corte di Cassazione
accoglieva il ricorso principale , rigettava il ricorso incidentale, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia.
In particolare, accoglieva il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e affermava i seguenti principi di diritto: “
6.2. non è conforme a diritto l'asserto
11 del giudice d'appello là dove ritiene irrilevante (perché intervenuta nel 2006,
trascorso il termine ventennale di usucapione, maturato negli anni '90), la
dichiarazione, resa da ai Carabinieri in occasione del Controparte_1
sopralluogo del 20/02/2006, secondo cui il terreno era di proprietà di
[...]
il cui padre, trent'anni prima, lo aveva Parte_4 Persona_6
autorizzato ad utilizzare il bene. La Corte territoriale valorizza un aspetto
marginale e inconferente della dichiarazione messa a verbale da CP_1
, ossia l'epoca in cui la stessa dichiarazione è stata resa, ma non si
[...]
confronta con il tenore testuale della dichiarazione medesima che, invece, può
assumere particolare rilievo ai fini della verifica dell'elemento oggettivo e
soggettivo del possesso utili ad usucapionem, dato che il dichiarante afferma di
avere utilizzato il terreno con il permesso del dominus;
6.3. sotto un diverso
profilo, la sentenza impugnata – in base alla quale la collocazione di un box sul
terreno sarebbe una manifestazione inequivocabile e riconoscibile dall'avente
diritto dell'interversione della detenzione in possesso “uti dominus”,
incompatibile con l'attività di coltivazione del fondo svolta dal detentore con il
permesso del proprietario - non è in linea con la giurisprudenza di legittimità. È
noto, infatti, che l'interversione della detenzione in possesso può avvenire
attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo
12 inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di
esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sé
il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare
della cosa (Cass. 31/05/2006, n. 12968). Questa Corte (Cass. 12/05/1999, n.
4701) ha anche chiarito che l'interversione del possesso non può aver luogo
mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una
manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia
iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione
al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; tale
manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera
che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione
all'esercizio del possesso da parte sua. È utile ricordare, per l'affinità con il
nostro caso, che quest'ultima massima ufficiale riguarda una fattispecie in cui il
giudice di merito, con la sentenza confermata in sede di legittimità, aveva escluso
l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore
di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai
fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un
basamento di calcestruzzo -, e all'esecuzione di talune migliorie”.
13 La causa veniva riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da Parte_1
la quale conveniva in giudizio;
, nonché ai soli Controparte_1 CP_7
fini della litis denuntiatio, non essendo svolta alcuna domanda nei loro confronti ,
e per sentir rigettare la domanda Controparte_2 CP_3 Controparte_4
di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da , ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza di Controparte_1
usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova , ordinare il rilascio del terreno da parte di , condannandolo al pagamento di una indennità per Controparte_1
occupazione sine titulo e ad una penale, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Deduce l'attrice in riassunzione che:
-l'attività materiale di coltivazione del fondo compiuta da non Controparte_1
era accompagnata da idonei elementi dai quali far presumere l'esistenza, in capo a quest'ultimo, dell'animus possidendi; essendosi limitato a Controparte_1
provare, a mezzo di testimoni, il mero fatto materiale della coltivazione del terreno ma non anche le circostanze da cui desumere, in via presuntiva, che l'attività e/o la condotta concretanti il predetto fatto materiale siano state compiute/tenute/svolte uti dominus;
14 - dovevano essere valorizzate le dichiarazioni rese da ai Controparte_1
Carabinieri della Stazione di Bastia di LO, come riportate nel verbale di sopralluogo redatto da costoro il 20.02.2006 in cui si dà atto che “ CP_1
, confermando che il terreno in questione era di proprietà di
[...] [...]
affermava di essere stato autorizzato dal padre di costei, Parte_4 Persona_7
, quasi trent'anni orsono, ad utilizzarlo…”. Da tali dichiarazioni
[...]
emergerebbe in termini inequivocabili che la relazione con il fondo iniziò come detenzione – stante il riconoscimento da parte di del potere Controparte_1
esercitato sul terreno dalla società proprietaria del terreno, il cui legale rappresentante lo aveva autorizzato ad utilizzarlo, con la conseguenza che
, per usucapire il bene, avrebbe dovuto necessariamente trasformare CP_1
l'originaria detenzione in possesso mediante il compimento di un atto di interversione, che nella fattispecie non era mai intervenuto;
- i mappali oggetto di lite facevano parte di un fondo agricolo molto più esteso,
in relazione al quale era stato stipulato nel 1941 un contratto di affitto che si prorogava di anno in anno tra l'allora proprietaria e la famiglia Persona_3
coltivatrice ( composta dai fratelli , e ). Non CP_3 Per_4 Per_5 Per_2
essendo stata provata la cessazione del contratto d'affitto, si doveva concludere che, quando iniziò la propria relazione di fatto con il terreno per Controparte_1
15 cui è causa il contratto di affitto era ancora vigente, ragione per cui doveva escludersi, che il rapporto con il terreno fosse qualificabile in termini di disponibilità uti dominus;
- va valorizzato un ulteriore dato documentale rappresentato dalla circostanza che nel corso di un contenzioso tributario promosso da (titolare del Persona_8
diritto di usufrutto ceduto nel 1990 alla CE s.r.l.- dante causa di CP_7
) avverso l'accertamento di valore essa aveva dato atto che il compendio fondiario
“era affittato come area rurale in regime di vincolo da oltre 50 anni”, dovendosi ritenere che il contratto di affitto era quello stipulato nel 1941 con i fratelli;
CP_3
- infine, il ventennio utile ai fini dell'usucapione sarebbe maturato nel 2010 e quindi successivamente alla notifica dell'atto di citazione, atteso che CE s.p.a.
(il cui legale rappresentante, aveva autorizzato il ad Persona_7 CP_1
utilizzare il terreno) era divenuta proprietaria dei mappali di cui il aveva CP_1
chiesto l'usucapione solo nell'aprile 1990.
Si costituiva in giudizio il quale ribadiva la correttezza delle Controparte_1
sentenze di merito avendo i testi audìti confermato il possesso continuo, pacifico e ininterrotto uti dominus; inoltre, la recinzione dell'area , l'appropriazione dei frutti del terreno, unitamente alla edificazione di un manufatto ad uso deposito
16 attrezzi, deponevano nel senso di ritenere provati i presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Contestava il convenuto la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nel rapporto dei Carabinieri evidenziando che non era provata la relazione del con il bene in oggetto e, in particolare, a quale titolo avesse accordato Parte_4
l'autorizzazione al;
inoltre, la Cerpi, di cui era legale rappresentante il CP_1
era divenuta proprietaria solo nel 1990, mentre il era nel Parte_4 CP_1
possesso dei beni già dagli anni settanta e quindi anteriormente all'epoca in cui la
CE era divenuta proprietaria dei beni.
Si costituivano in giudizio e i Controparte_2 CP_3 Controparte_4
quali deducevano di essere stati chiamati in causa da , quali successori CP_7
dell'affittuario , deceduto in data 01.11.2007 , per manlevare e Persona_2
sollevare la predetta convenuta nell'ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione di . CP_1
Deducevano che, avendo il giudice d'appello dato atto del rigetto della domanda di manleva da parte del Tribunale e non essendo stato impugnato da tale capo della sentenza, doveva ritenersi che si Parte_1
fosse formato il giudicato , divenendo intangibile il capo di sentenza che esclude ogni responsabilità di , e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
17 Contestavano nel merito la domanda di manleva evidenziando che non risultava provata la persistenza del contratto di affitto agrario relativo ai mappali oggetto di usucapione, inoltre essi non avevano mai avuto la disponibilità del fondo oggetto della domanda di usucapione da parte dell'attore, sì da poterla trasmettere al
. CP_1
La causa era istruita documentalmente e con l'espletamento di un supplemento di
CTU volto alla quantificazione dell'indennità di occupazione dal 2007
all'attualità, ed era rimessa in decisione all'udienza del 25.09.2025 tenutasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
********
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto non CP_7
costituitasi nel presente giudizio, ancorchè regolarmente citata.
2.All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte questa Corte d'Appello è chiamata a riesaminare l'intera vicenda (p.9 ordinanza Cassazione) facendo applicazione dei seguenti due principi di diritto:
i) “
6.2. non è conforme a diritto l'asserto del giudice d'appello là dove ritiene
irrilevante (perché intervenuta nel 2006, trascorso il termine ventennale di
usucapione, maturato negli anni '90), la dichiarazione, resa da Controparte_1
18 ai Carabinieri in occasione del sopralluogo del 20/02/2006, secondo cui il terreno
era di proprietà di il cui padre, trent'anni Parte_4 Persona_6
prima, lo aveva autorizzato ad utilizzare il bene. La Corte territoriale valorizza
un aspetto marginale e inconferente della dichiarazione messa a verbale da
, ossia l'epoca in cui la stessa dichiarazione è stata resa, ma non Controparte_1
si confronta con il tenore testuale della dichiarazione medesima che, invece, può
assumere particolare rilievo ai fini della verifica dell'elemento oggettivo e
soggettivo del possesso utili ad usucapionem, dato che il dichiarante afferma di
avere utilizzato il terreno con il permesso del dominus”;
ii) “6.3. sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata – in base alla quale la
collocazione di un box sul terreno sarebbe una manifestazione inequivocabile e
riconoscibile dall'avente diritto dell'interversione della detenzione in possesso
“uti dominus”, incompatibile con l'attività di coltivazione del fondo svolta dal
detentore con il permesso del proprietario - non è in linea con la giurisprudenza
di legittimità. È noto, infatti, che l'interversione della detenzione in possesso può
avvenire attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in
modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore
di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per
sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare
19 della cosa (Cass. 31/05/2006, n. 12968). Questa Corte (Cass. 12/05/1999, n.
4701) ha anche chiarito che l'interversione del possesso non può aver luogo
mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una
manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore
abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia
iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione
al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; tale
manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera
che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione
all'esercizio del possesso da parte sua. È utile ricordare, per l'affinità con il
nostro caso, che quest'ultima massima ufficiale riguarda una fattispecie in cui il
giudice di merito, con la sentenza confermata in sede di legittimità, aveva escluso
l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore
di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai
fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un
basamento di calcestruzzo -, e all'esecuzione di talune migliorie”.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese da in data 20.02.2006 Controparte_1
ai Carabinieri della stazione di Bastia di LO a seguito del sopralluogo avvenuto in tale data dove si legge : , confermando che il terreno Controparte_1
20 in questione era di proprietà di affermava di essere stato Parte_4
autorizzato dal padre di costei, , quasi trenta anni orsono, ad Persona_7
utilizzarlo, precisando che tutto il materiale su di esso presente era stato da lui
collocato nel tempo nell'ambito della sua attività di impresario edile e che
l'apposizione di rudimentali cancelli si era resa necessaria onde impedire
l'accesso di malintenzionati”.
Va osservato che tale dichiarazione è contenuta nell'annotazione di servizio redatta dai Carabinieri di LO a seguito degli interventi esperiti presso l'appezzamento del terreno adiacente la proprietà di;
ove erano Controparte_1
presenti (vedasi annotazione di servizio doc. Parte_5
11/3).
Sulla efficacia probatoria di tale annotazione e delle dichiarazioni raccolte dai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti va rimarcata la sua efficacia probatoria privilegiata (“il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti
come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze
di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle
apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di
atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata
21 solo da una specifica prova contraria” , Cass. ord. 10376/2024) vieppiù
considerato che il contenuto delle stesse è stato confermato dal L.te , il CP_9
quale audìto come teste ha così dichiarato : “è vero il sig. ha collocato CP_1
l'autorizzazione ben 30 anni prima e aveva collocato materiale ed utensili
occludendo l'accesso per difendersi da malintenzionati”( vedasi verbale udienza dd. 03.03.2011).
Da tale dichiarazione emerge che il , affermando che il terreno in CP_1
questione era di proprietà della e di aver ricevuto l'autorizzazione dal Parte_4
di lei padre ad utilizzarlo, circa 30 anni prima ( e pertanto intorno alla metà degli anni 70) offre un'indicazione decisiva sia in relazione al profilo oggettivo del possesso, quanto in relazione al profilo soggettivo.
Con riferimento al potere di fatto, ovvero al corpus possessionis, emerge inequivocabilmente da quanto dichiarato dal che il potere sulla cosa si è CP_1
estrinsecato a partire dagli anni 70 dopo essere stato autorizzato dal
[...]
quest'ultimo aspetto incide sul profilo soggettivo del possesso, ovvero Per_7
sull'animus rem sibi habendi, posto che l'intenzione di tenere la cosa come proprietario, non era presente allorquando il ha instaurato il potere sul CP_1
terreno, avendo iniziato ad utilizzarlo con l'animus non già del proprietario bensì
del detentore, giusta l'autorizzazione datagli dal Parte_4
22 Ciò posto è indubbio che per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore,
per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita,
esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (vedasi Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 e Cass. 26641/2013).
Se, dunque, il potere di fatto sulla cosa si è instaurato in seguito all'autorizzazione data dal proprietario ad utilizzare il fondo spettava al che invocava il CP_1
possesso ad usucapionem dimostrare l'esistenza di un atto di interversione del possesso e pertanto dimostrare il potere sulla cosa, qualificato, sotto il profilo soggettivo, dall'intenzione di comportarsi come proprietario, esercitando le facoltà del dominus.
3.1 Si tratta ora di verificare se tale prova sia stata offerta dal , tenuto CP_1
conto del – secondo- principio di diritto enunciato dalla Corte (vedi supra sub ii)
ovvero “ che l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un
semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato
23 d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad
esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al
precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
3.2 Deduce che le attività materiali svolte nel corso di un trentennio, mai CP_1
contestate e documentate dai testi, quali la piantumazione di viti ed alberi da frutto,
l'appropriazione dei frutti, l'apposizione di una recinzione e di un cancello,
l'erezione di fabbricati, sono tutte circostanze utili e concludenti ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
3.3 L'attività di coltivazione del terreno è stata riferita dai testi audìti e non è
contestata dalle altre parti in causa.
In particolare, la teste ha dichiarato di aver sempre visto il Tes_1 CP_1
coltivare il terreno , tagliare l'erba e coltivare le piante, le viti e gli alberi da frutto e ciò da circa 30-35 anni (vedasi verbale udienza 24.11.2009) e nei medesimi termini il teste che ha riferito che dal 1980 “ho sempre visto l'attore Testimone_2
coltivare il terreno, tagliando l'erba, portando l'acqua, curando il frutteto e le
vigne” e nei medesimi termini, facendo decorrere l'attività del “da 38 CP_1
anni circa” anche il teste . Tes_3
24 Tuttavia, tali attività, di per sé considerate non sono decisive né ai fini della prova del possesso ad usucapionem né ai fini della dimostrazione dell'interversione del possesso, risultando costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che
“in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della
proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della
prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale
attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo
convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque,
un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che
costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, v. Cass. 1796/2022).
3.4 Neppure l'avere il collocato delle strutture per il ricovero degli CP_1
attrezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresario edile è attività
concludente ai fini della prova dell'interversione della detenzione in possesso,
posto che essa “può avvenire attraverso il compimento di attività materiali , se
essa manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto
l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine
proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione
con quello del titolare della cosa” (cfr. ordinanza di rinvio).
25 Con riferimento alla natura di tali installazioni va osservato che la difesa del li definisce fabbricati (v.p. 30 comparsa di costituzione in riassunzione), CP_1
lasciando così intendere che essi siano caratterizzati da inamovibilità e siano incorporati al suolo, così configurandoli come beni immobili (v. art. 812 c.c.), ma tale allegazione non risulta essere stata provata;
risultando, invero, smentita dalla descrizione che ne offre il CTU (vedasi elaborato peritale giudizio di primo grado p. 6) che dà atto della presenza di un garage prefabbricato in struttura metallica destinato a deposito attrezzi.
Pertanto, la presenza di tale struttura, stante il carattere di precarietà che la contraddistingue, non rileva ai fini della prova dell'interversione della detenzione in possesso, ovvero che il , avendo iniziato ad utilizzare il fondo come CP_1
detentore in virtù dell'autorizzazione del proprietario (i.e. Persona_7
abbia iniziato poi ad esercitare il potere di fatto in nome proprio, sostituendo
l'animus detinendi con l' animus possidendi in quanto essa non denota l'intenzione in modo inequivocabile del detentore di esercitare il potere sulla cosa nomine proprio, rappresentando piuttosto una manifestazione del godimento della cosa, posto che si trattava di strutture dedicate al ricovero degli attrezzi strumentali all'esercizio dell'attività di impresario edile svolta dal . CP_1
26 3.5. Con riferimento all'apposizione della recinzione e del cancello,
manifestazione, secondo la difesa del , di una relazione materiale CP_1
configurabile in termini di ius excludendi alios ,va evidenziato quanto segue.
Quanto alla recinzione del terreno, va osservato che tale attività non è stat provata ed è pertanto rimasta indimostrata.
Sul punto la teste ha dichiarato: “il terreno in questione è recintato dalle Tes_1
case costruite al fianco” e della presenza di recinzioni non vi è neppure evidenza nella CTU svolta in primo grado né dalle foto ivi allegate, riferendo il CTU che il terreno “è parzialmente recintato”; senza che però sia stato identificato il soggetto che avrebbe posto la recinzione.
Quanto alla presenza del cancello e del lucchetto va evidenziato che la sua presenza è stata confermata dalla teste (“l'ingresso del terreno era chiuso Tes_1
da un cancello e da una rete che poi sono state rimosse circa 3 / 4 anni fa quando
delle persone sono entrate nel terreno …poi sono intervenuti i Carabinieri”) e dal teste (“il cancello è stato tolto il giorno in cui estranei sono entrati Testimone_2
nel terreno, e non è più stato rimesso”).
Inoltre, la nuora di , ha dichiarato ai Controparte_1 Controparte_10
Carabinieri della Stazione di Bastia di LO (vedasi verbale di sommarie informazioni doc. n.
4.11 fasc. Ulisse ) che “la struttura del cancello era stata
27 posizionata da mio suocero e da mio marito nel fine settimana, tra i giorni 18 e
19 febbraio 2006” e quindi pochi giorni prima della rimozione del cancello eseguita per ordine di il 20 febbraio 2006. Lo stesso Parte_4 CP_1
ha dichiarato ai Carabinieri che tale posizionamento si era reso necessario
[...]
in seguito al furto avvenuto alcuni giorni addietro (“l'apposizione dei rudimentali
cancelli si era resa necessaria onde impedire l'accesso di malintenzionati”), e pure il di lui figlio, , sempre ai Carabinieri della Stazione di Bastia Controparte_4
di LO, ha riferito: “la settimana prima dell'accaduto…ho visto il Geometra
di LO, intento a misurare con lo strumento laser il terreno Testimone_4
in questione. … Preciso che il geometra in questione si trovava nel terreno senza
aver chiesto alla nostra famiglia di potervi accedere. In quella circostanza, però,
il cancello in ferro, rimosso il giorno 20.02.2006, di cui ai fatti della querela
sporta da mio padre, non era ancora stato posizionato”.
Quindi, il cancello è stato posizionato, per stessa ammissione del , nel CP_1
febbraio 2006, per impedire l'accesso a malintenzionati e rimase per pochi giorni,
in quanto rimosso su ordine di Parte_4
Dunque, l'iniziativa di apposizione del cancello, lungi dal costituire manifestazione della interversione della detenzione in possesso, rappresenta la reazione contingente all'intrusione di terzi nel fondo -ovvero, il furto avvenuto
28 alcuni giorni addietro- alla quale la proprietà ha reagito pressochè
immediatamente provvedendo a farlo rimuovere.
3.6. Con riferimento all'attività di bonifica del terreno dalla presenza di eternit, è
appena il caso di osservare che si tratta di un'attività doverosa e pertanto ininfluente ai fini della prova del possesso ad usucapionem.
4. Sostiene la difesa del , allo scopo di escludere la decisività di quanto CP_1
dal medesimo dichiarato ai Carabinieri, che la coltivazione del terreno sarebbe iniziata a metà degli anni 1970, mentre l'autorizzazione del non poteva Parte_4
Pers che essere data dopo il 1990, atteso che . (di cui il era CP_11 Parte_4
legale rappresentante) era divenuta piena proprietaria (dopo aver acquistato la nuda proprietà nel 1981) con l'atto di compravendita del 27.04.1990.
Tale assunto, tuttavia, presuppone dimostrato da parte del di aver CP_1
posseduto il terreno, a partire dagli anni '70 in qualità di possessore e di essere stato autorizzato dal quando già era maturato il ventennio utile ai fini Parte_4
dell'acquisto della proprietà per usucapione.
Siffatta ricostruzione è, da un lato, non provata, atteso che i testi non hanno fornito indicazioni indicazioni univoche sull'anno in cui in avrebbe cominciato CP_1
a coltivare il terreno , sicché non è dimostrato che l'autorizzazione del Parte_4
sia intervenuta quando il termine per usucapire si era perfezionato.
29 Sotto altro profilo, tale conclusione non è coerente con quanto dichiarato dal ai Carabinieri nel 2006, ovvero di essere stato autorizzato, quasi CP_1
trent'anni orsono, ad utilizzare il terreno dal padre di Parte_6
dichiarazione che conferma che lo stesso non ha utilizzato il terreno negli anni
Settanta con l'animus possidendi -altrimenti non si vede l'esigenza di ottenere l'autorizzazione da parte del proprietario.
Dunque, se la relazione iniziale con il bene, stante le inequivocabili dichiarazioni rese ai Carabinieri, era di mera detenzione, era onere del dimostrare CP_1
l'interversione della detenzione in possesso, la quale, a norma dell'art. 1141 c.c.,
non può avvenire in assenza del mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo o per opposizione al possessore fatta dal detentore.
La ratio della norma è chiara, ovvero escludere che una semplice alterazione dell'animus di detentore in quello di possessore sia idonea a determinare il mutamento della detenzione in possesso.
Pertanto, l'opposizione può consistere anche in atti materiali rivolti contro il possessore, però essi devono manifestare in modo chiaro ed inequivoco l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio (Cass. 10.10.2007 n. 21252).
Non è sufficiente a questi fini l'aver coltivato il fondo ed essersi appropriati dei frutti, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione
30 materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Neppure sufficiente è l'aver posizionato delle strutture di ricovero per gli attrezzi,
trattandosi di attività poste in essere per soddisfare un'esigenza di miglior godimento del bene ovvero aver provveduto a bonificare l'area, trattandosi di iniziativa doverosa, posta in essere in adempimento a prescrizioni della P.A.
Quanto alla recinzione del fondo e all'apposizione di un cancello si è già
evidenziato, quanto alla prima, essere indimostrato che il avesse recintato CP_1
il fondo e quanto all'apposizione del cancello, si è già evidenziato che lo stesso è
rimasto installato per pochi giorni nel febbraio del 2006 per essere stato rimosso su iniziativa dei proprietari.
Dunque, nelle condotte così descritte non è dato desumere in modo inequivocabile e riconoscibile all'avente diritto l'intenzione del , autorizzato a disporre CP_1
del fondo dal proprietario di esercitare il potere sulla cosa Persona_7
esclusivamente nomine proprio.
Conclusivamente la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione svolta da va respinta Controparte_1
31 5. La domanda svolta da di condanna al pagamento Parte_1
dell'indennità di occupazione è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
Deve rilevarsi che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da
parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del
danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro
corrispettivo” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 ).
Nella specie ha dedotto, senza che ciò sia stato Parte_1
specificamente contestato, che, se avesse avuto la disponibilità del terreno, lo avrebbe messo a frutto, quanto meno cedendolo in locazione per la coltivazione
(comparsa conclusionale p. 13) e ciò è conforme alla comune esperienza che una società immobiliare, qual è l'attrice in riassunzione, se avesse avuto la disponibilità del terreno lo avrebbe sfruttato economicamente (“il danno alla
proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del
diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha
l'onere di allegare -sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza e provare, anche per presunzioni”, - Cass. sent.
n. 10328 del 18/04/2025).
32 Nella quantificazione dell'indennità deve tenersi conto delle risultanze della CTU
espletata in questo giudizio, ritenendo condivisibili il collegio le conclusioni cui è
pervenuto il consulente tecnico, in quanto argomentate e scevre da vizi logici e di procedura.
Nello specifico il geom. ha determinato l'indennità di Persona_1
occupazione formulando due opzioni: parametrando il terreno ad un lotto incolto e ad un lotto coltivabile dalla data del 07/05/2007 (data di acquisto della proprietà
da parte di ) alla data odierna. Parte_1
Ha proceduto alla determinazione del valore di mercato del bene oggetto di stima mediante la comparazione diretta con altri beni simili nel mercato di riferimento di LO e zone limitrofe;
quindi ha determinato la rendita applicando la formula inversa di matematica finanziaria per la determinazione del valore di un bene mediante capitalizzazione dei redditi atteso che l'incognita alla data attuale
è rappresentata dal più probabile canone di locazione e, infine, ha determinato il valore di mercato del bene attraverso la procedura di Market Comparison
Approach .
Ha concluso quantificando l'indennità di occupazione nei termini che seguono:
per un terreno seminativo € 6.425,00; per un terreno incolto, applicato uno sconto
33 del 35%, tenuto conto delle ricerche di mercato condotte presso agenzie del territorio, l'indennità è determinata in € 4.180,00.
Tali conclusioni sono condivise anche in relazione alle repliche del consulente alle osservazioni svolte dal consulente di parte , non essendo condivisibile CP_1
l'assunto del predetto consulente secondo cui un terreno incolto non produce reddito e ciò in quanto un terreno incolto può essere comunque suscettibile di un contratto d'affitto e/o di un contratto di compravendita a prescindere dalla coltivazione che viene effettuata sul fondo.
Né risulta violato, come sostiene la difesa di , il principio di Controparte_1
equità, inteso come riconoscimento di una rendita fittizia e ciò in quanto la stima effettuata dal CTU si basa sul valore di mercato iniziale di beni simili reperiti sul libero mercato aventi la stessa coltura a seminativo indicata nelle visure catastali al quale sono stati applicati degli indici di ragguaglio come da prassi estimale, ciò
al fine di individuare il più probabile valore locativo.
Venendo alla concreta quantificazione dell'indennità di occupazione essa va parametrata ad un terreno incolto e ciò in quanto non ha Parte_1
neppure dedotto che il terreno se effettivamente goduto sarebbe stato coltivato,
limitandosi, invece, ad allegare che lo avrebbe concesso in affitto se ne avesse avuto la disponibilità.
34 Essa viene liquidata in euro 4.180,00 (valore all'attualità) e per l'effetto CP_1
è condannato al pagamento in favore di del
[...] Parte_1
predetto importo aumentato degli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Deve altresì ordinarsi la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova eseguita dal convenuto CP_1
in data 15.06.2015 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di
[...]
Padova ai n. 12016 RP e n. 17734 RG.
7.Al rigetto della domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da del terreno ubicato nel Controparte_1
Comune di LO e censito al Catasto terreni di detto Comune al foglio 7,
mappali 639 e 641, consegue la sua condanna al rilascio , in favore di
[...]
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ponendo a Parte_1
carico del convenuto in riassunzione, a mente dell'art. 614 bis c.p.c. , la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio.
7. va condannato a restituire a le somme Controparte_1 Parte_1
dalla stessa versategli a titolo di spese di lite per l'importo di € 17.684,57 (vedasi
35 estratto conto corrente allegato ad atto di precetto, sub doc. 32 fasc. Imm. Ulisse)
oltre agli interessi dal 07.08.2019 (data di pagamento) al saldo.
8. Nel costituirsi nel presente giudizio e Controparte_2 CP_3 CP_4
quali successori dell'affittuario , hanno concluso
[...] Persona_2
chiedendo “accertarsi e dichiararsi il passaggio in giudicato del capo di sentenza
(del Tribunale di Padova e della Corte di appello di Venezia come in premessa
indicata) che ha escluso ogni responsabilità dei consorti eredi di
[...]
come in proemio identificati. Comunque, rigettarsi ogni avversaria Per_2
domanda proposta dalla soc. o suo avente causa a danno dei terzi CP_7
chiamati Eredi di , perché inammissibile, infondata in fatto e Persona_2
diritto”.
Essi hanno dedotto di essere stati convenuti nel giudizio di primo grado da per essere manlevati nell' ipotesi di accoglimento della domanda di CP_7
usucapione svolta da , qualora fosse stata accertata la loro responsabilità CP_1
per aver abbandonato il fondo, consentendo ad un terzo di possederlo e che a tale difesa aveva aderito , pur non svolgendo alcuna domanda nei Parte_1
suoi confronti.
Essi davano atto del rigetto della domanda di manleva svolta nei loro confronti sia da parte del Tribunale che dalla Corte di Appello, avendo quest'ultima evidenziato
36 che non essendovi prova che il contratto di affitto fosse vigente quando il CP_1
aveva iniziato a possedere, doveva essere esclusa la responsabilità degli eredi di
, che aveva stipulato nel 1941 il contratto di affitto. Persona_2
Concludevano pertanto chiedendo che venisse accertato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado e di appello, nella parte in cui aveva escluso la loro responsabilità.
8.1. La domanda svolta dagli eredi di va respinta dovendosi Persona_2
evidenziare che nessuna domanda è stata svolta nei loro confronti da
[...]
la quale nell'atto di riassunzione ha citato gli eredi “ai soli fini della Parte_1
litis denuntiatio, non essendo stata formulata nei loro confronti alcuna domanda
dalla società attrice che, ciò nonostante, ritiene doveroso notificare loro il
presente atto avendo essi partecipato, quali terzi chiamati al giudizio di primo
grado”.
Ne consegue che la resistenza nel presente giudizio da parte degli eredi di non è giustificata. Persona_2
8. Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado e del presente giudizio seguono la soccombenza e sono posti definitivamente nella misura già liquidata con separati decreti a carico di . Controparte_1
37 9. Le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza del convenuto in riassunzione, e dell'esito globale del processo (Cass. ord. Controparte_1
29056/2024) e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta, applicati i parametri vigenti, secondo lo scaglione di pertinenza
(euro 5.201,00 a euro 26.000,00 così determinato ai sensi degli artt. 5 del DM
55/2014 come modificato dal D.M. 147/22 e dell'art. 15 c.p.c. - reddito dominicale dei terreni euro 7,58 quanto al terreno censito al mapp. 639 ed euro
1,16 quanto al terreno di cui al mapp. 641 - vedasi visure catastali in atti - a cui va sommato l'importo dell'indennità di occupazione) con il riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 e ss.
modifiche, , limitatamente alla posizione di per aver Parte_1
prestato assistenza contro due distinte parti processuali assistite da difensori diversi.
In particolare:
-con riferimento al giudizio di primo grado e di appello:
è tenuto a rifondere a nonché ai terzi chiamati (da Controparte_1 CP_7
e e da CP_7 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
( sull'onere delle spese in caso di chiamata in causa vedi Cass.
[...]
38 Sentenza n. 23948 del 25/09/2019) le spese di lite da questi sostenute nei predetti giudizi;
-con riferimento al giudizio in Cassazione:
è tenuto a rifondere a nonché a Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese da questi sostenute nel CP_2 CP_3 Controparte_4
giudizio;
-con riferimento al giudizio di rinvio;
è tenuto a rifondere a le spese di lite da Controparte_1 Parte_1
questa sostenute nel giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell' ordinanza n. 17479/2023 della Corte di Cassazione, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di accertamento di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulata da con riferimento al Controparte_1
terreno ubicato nel Comune di LO e censito, al Catasto terreni di detto
Comune al foglio 7, mappali 639 e 641);
39 - rigetta la domanda svolta da e Controparte_2 CP_3 CP_4
[...]
- ordina la cancellazione della trascrizione della sentenza di usucapione pronunciata dal Tribunale di Padova eseguita da in data Controparte_1
15.06.2015 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Padova ai n.
12016 RP e n. 17734 RG con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo nonché delle eseguite volturazioni catastali;
- ordina a di rilasciare, in favore di Controparte_1 Parte_1
il terreno sopra indicato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
[...]
della sentenza;
- pone a carico di , ai sensi dell' art. 614 bis c.p.c., la Controparte_1
somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio a far data dal trentunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza e sino al dì effettivo del rilascio;
- condanna a corrispondere a la a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità di occupazione la somma di euro 4.180,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
40 - condanna a restituire a le Controparte_1 Parte_1
somme dalla stessa versategli a titolo di spese di lite per l'importo di €
17.684,57 oltre agli interessi legali dal 07.08.2019 al saldo;
- rigetta le domande svolte da e Controparte_2 CP_3 CP_4
nei confronti di
[...] Parte_1
- condanna a rifondere a nonché a Controparte_1 CP_7
e le spese di lite da questi Controparte_2 CP_3 Controparte_4
sostenute nel giudizio di primo grado, che si liquidano in euro 5.077,00 in favore di ciascuna parte e in euro 6.600,00 in favore di Parte_1
e nel giudizio di appello, che si liquidano in favore di ciascuna parte
[...]
in euro 3.966,00 – euro 5.155,00 per compensi limitatamente a oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Parte_1
per legge;
- condanna a rifondere nonché a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e le spese da questi sostenute nel giudizio in CP_3 Controparte_4
Cassazione che si liquidano per ciascuna parte in euro 3.082,00 e in euro
4.000,00 in favore di oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge;
41 - condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite da questa sostenute nel giudizio di rinvio che si liquidano in euro
5.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU del primo grado e di appello, come liquidate con separati decreti, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina UI TO
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