Art. 3.
Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.
Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonche' alle modalita' di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.