Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/06/2025, n. 11115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11115 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07704/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7704 del 2024, proposto da
IA RR, rappresentata e difesa dagli Avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio n. 3;
contro
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 122;
nei confronti
ZA OR AR, TO CA, NA Biosa, Marina Corsale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno 2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di RM, a causa della errata valutazione dei titoli dichiarati;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo , nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di RM, a causa della errata valutazione dei titoli dichiarati;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
-dell’Avviso 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte d’Appello di RM;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo , distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di RM, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’adozione di idonee misure cautelari
volte a disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di RM (Codice Concorso PA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del proprio punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione
- del comma 11 dell’art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento” per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di RM (Codice Concorso PA);
e per la condanna delle Amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di RM, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Vista la dichiarazione del 19 maggio 2025, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di voler rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate esistendo al ricorso e chiedendone il rigetto;
- in vista della udienza pubblica del 20 maggio 2025 la ricorrente, con dichiarazione notificata e depositata in 19 maggio 2025, ha rappresentato di voler rinunciare al ricorso e di non avere più interesse alla prosecuzione dello stesso;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, pur non recando la rinuncia i requisiti di formalità di cui all’articolo 84, comma 3, c.p.a. (secondo il quale “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza” ), in ragione dell’intempestività della notifica a controparte rispetto alla data di udienza, il ricorso vada dichiarato, comunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c), c.p.a in quanto, a norma dell’art 84, comma 4, c.p.a., “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” ;
Ritenuto, quanto alle spese, di disporne la compensazione, attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO