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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 879/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 879/2025 R.G. promossa da
1 Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...]oro di Vercelli, presso il cui studio in Borgosesia (VC), Via
LA LE 59/A è elettivamente domiciliata appellante contro nato a [...] il [...], residente in [...]
vecchia barca 5, con gli Avv.ti LAURA GAGINO e FABRIZIO LAUTI del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Borgosesia (VC), Via Sesone 26 è elettivamente domiciliato appellato
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - nel merito, riformare la sentenza di primo grado n.20/2025 r.g. n.136/2024, emessa dal Giudice di pace di
Varallo nel procedimento recante r.g. n.136/2024.
Conseguentemente respingere le domande tutte proposte dal sig. , contro l'odierno appellante .sig.ra CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto.; Parte_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
come da comparsa di costituzione e risposta in appello): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli, contrariis reiectis:
• respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti Parte_1
esposti;
• confermare integralmente la sentenza n. 20/2025 del Giudice di Pace di Varallo;
• condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con la 2 maggiorazione prevista dall'art. 4 capo II del D.M. 55/2014 (così come modificato dal decreto 147/2022) per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21.6.2025 ha appellato la sentenza n. Parte_1
20/2025 (R.G. 136/2024) emessa il 19.5.2025 dal Giudice di pace di Varallo che, accogliendo la domanda di l'ha condannata a risarcire i danni quantificati in € 2.280,00 oltre rivalutazione e CP_2
interessi di mora, causati dalla caduta sul fondo del ricorrente di un albero piantato nella proprietà di in occasione del temporale del 27.8.2023. Parte_1
Il Giudice di pace ha parzialmente accolto la domanda di in misura inferiore al richiesto sulla CP_2
base dei seguenti motivi:
- l'evento atmosferico, pur intenso, non era imprevedibile così da interrompere il nesso di causa tra fatto dannoso ed evento;
- , che non ha dimostrato il caso fortuito, è tenuta a rispondere ex art. 2051 CC;
Parte_1 - i danni – chiesti per la sostituzione di: recinzione in € 1.000,00, ondalux danneggiata in € 400,00, grondaia in € 280,60, danni alle piante da frutta in € 5.698,55, sono dimostrati da preventivi di ammontare verosimile. Il danno alle colture e per il loro ripristino è stato riconosciuto nella minor somma di € 2.000,00, mentre le restanti voci integralmente;
- l'importo del risarcimento è stato liquidato tenendo conto della somma incassata da da CP_1
parte dell'assicurazione (€ 1.400,00).
è stata condannata a rifondere le spese di lite nella misura del 60% “tenuto conto della Parte_1
parziale reciproca soccombenza”.
L'appello è affidato a due motivi:
- motivazione generica e priva di riscontro probatorio – omesso esame di fatti decisivi e omessa ammissione di prove rilevanti. La documentazione prodotta dimostra che il temporale del
27.8.2024 causò danni eccezionali in quell'area geografica e che l'albero caduto si trovava in perfette condizioni di manutenzione che rendevano imprevedibile e inevitabile l'evento, cosa non 3 valutata dal giudice;
- omessa ammissione di prove rilevanti, contraddittorietà della motivazione e contestazione della validità probatoria della perizia di parte in punto di quantificazione del danno. Il giudice di pace si
è contraddetto, da un lato, nel ritenere che la relazione tecnica prodotta da non fornisce CP_1
elementi indispensabili per valutare il danno né descrive lo stato dei luoghi prima del sinistro, dall'altro ponendola a fondamento della decisione. Inoltre, le fotografie, non contestualizzate né riferibili alla proprietà di non dimostrano il danno alle piante di pesco. CP_1
ha concluso rassegnando le conclusioni sopra trascritte, con cui chiede di riformare la Parte_1
sentenza di primo grado e di rigettare la domanda di CP_1
Costui si è costituito con comparsa depositata il 17.10.2025, difendendo la correttezza della sentenza impugnata di cui ha chiesto conferma, senza proporre appello incidentale.
All'udienza 30.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione. ***
1.Primo motivo.
Il primo motivo è infondato.
1.1 Il nucleo del primo motivo d'appello è il seguente: “la documentazione prodotta conferma che l'evento del 27/08/2024 abbia avuto carattere di assoluta eccezionalità. La prova del caso fortuito nel caso in oggetto deve essere desunta non solamente dall'entità dell'evento atmosferico, che per quanto sia stato straordinario sta diventando ormai un fenomeno ricorrente, ma dall' eccezionalità dei danni che il fenomeno ha provocato proprio quel giorno e in quell' area geografica nonché dalle perfette condizioni di manutenzione dell'albero che rendevano non prevedibile né evitabile l'evento” (pag. 11 atto di citazione in appello – grassetto aggiunto dal tribunale).
1.2 L'appellante, da un lato sostiene che l'evento – cioè, il temporale del 27.8.2024 – fu
“assolutamente” eccezionale, dall'altro che temporali come quello, per quanto straordinari, siano oramai ricorrenti, dall'altro ancora che ad essere eccezionali sono i danni, a cui, tra le altre cose, si 4 dovrebbe guardare per ritenere provato il caso fortuito che libera da responsabilità ex art. 2051 CC.
1.3 Si tratta di affermazioni manifestamente contraddittorie: se un fenomeno atmosferico è “ormai” ricorrente non può essere al contempo straordinario, nel senso etimologico di un fatto che avviene oltre la normalità.
Sostenere che l'eccezionalità – quindi, l'imprevedibilità – non sia propria dell'evento ma dei danni significa trascurare l'elementare considerazione che il caso fortuito riguarda il fatto generatore del danno, non l'evento. Tant'è vero che persino in ipotesi di calamità naturali – in cui di certo non rientra il temporale avvenuto il 27.8.2024 a Quarona – è stato affermato che la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, perché la calamità naturale che lo determina non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (Cass. 14861/2019).
1.4 Ancora, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento - in particolare della ricorrenza di un forte temporale, di un nubifragio o di una calamità naturale - presuppone un giudizio da formulare non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa custodita (Cass. 30521/2019, 4588/2022, 14677/2025).
ha prodotto i seguenti documenti: Parte_2
3) stampa allerta meteo 27.8.2023;
4) stampa allerta meteo uragani;
5) stampa allerta in Valsesia;
6) post FB sindaco di Quarona, che, privi come sono di carattere scientifico, non dimostrano il caso fortuito. 5 Parte_3
1.6 Irrilevanti i danni che sarebbero avvenuti nel cimitero di Quarona e presso sia perché, come detto, il caso fortuito riguarda l'evento e non i danni;
sia perché si tratta di luoghi estranei a quelli oggetto di causa.
1.7 Ugualmente irrilevante: che la pianta divelta sarebbe stata “in perfetto stato di manutenzione” (pag. 11 atto di citazione), dato che, se anche così fosse, non sarebbe comunque raggiunta la prova del caso fortuito;
la ritenuta “attenta e adeguata manutenzione della propria proprietà”; che non avrebbe mai CP_1
“lamentato problemi con le piante dell'appellante” (cfr. verbale d'udienza d'appello); le “precarie e pessime condizioni della proprietà , infine, che i danni ad oggi non sarebbero stati riparati (pag. 12 atto di CP_1
citazione).
1.8 A questo proposito vale ricordare che l'art. 2051 CC individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, che lo interrompe
(Cass. 2477/2018).
2. Secondo motivo. Il secondo motivo è inammissibile.
2.1 Il Giudice di pace ha riconosciuto un risarcimento pari ad € 2.000,00, sostanzialmente quantificato in via equitativa, per danno alle colture e per il loro ripristino sulla base dei seguenti argomenti:
a) la perizia di parte non illustra, né avrebbe potuto farlo perché redatta dopo il sinistro, le condizioni degli alberi da frutto danneggiati;
b) “Poiché gli alberi da frutto hanno un ciclo produttivo medio ben noto, la mancanza di tali elementi rende difficile la quantificazione. Se per esempio, come si apprende dalla consultazione di siti web di frutticoltura, senza che tali dati possano essere considerati fatti notori ex art. 116 c.p.c., la durata media produttiva delle piante di pesco è di
25 anni. E' quindi ipotizzabile e molto probabile che uno dei due peschi già necessitasse di essere estirpato e rimpiazzato, mentre l'altro avrebbe potuto produrre ancora per qualche anno. Il ciliegio ha un periodo vitale e produttivo più ampio, quindi il danno calcolato nella relazione tecnica in esame pare un dato maggiormente attendibile”. 6 2.2 Quando la sentenza impugnata è fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. n. 13880/2020, 18641/2017,
14740/2005).
2.3 Nel caso di specie il Giudice di pace, pur premettendo che la relazione di parte “non fornisce elementi indispensabili alla valutazione del danno”, ha parzialmente accolto sul punto la domanda dell'attore proprio sulla base degli argomenti sopra trascritti al punto b) – autonomi rispetto a quelli di cui al punto a) per giustificare la decisione – nessuno dei quali è stato censurato con l'appello, che si limita genericamente a contestare che “Il Giudice di Pace ha tratto dall'elaborato di parte, contestato, mai sottoposto a confronto tra le parti né a contradditorio, la prova dell'ulteriore danno richiesto” (pag. 13), che “la documentazione fotografica ivi allegata appare imprecisa, non contestualizzata, non permette di rilevare il danno arrecato alle piante di pesco, di cui si contesta l'esistenza” e che il Giudice “non ha riferito che l'elaborato dell'agronomo sia stato fermamente e costantemente contestato dalla appellata” (pag. 14).
___ Manifestamente inconferenti molti degli argomenti:
- esposti a pagg. 5 – 9 dell'atto di citazione d'appello (“La signora non ha realizzato una Parte_1
propria perizia ritenendo quella del vicino di casa palesemente inveritiera e inattendibile”, che è anche illogico,
“non è stata portata nessuna prova che dimostri che il abbia mai segnalato eventuali pericoli o CP_1
preoccupazioni di sorta in relazione alle piante della vicina”, “Nessuna prova di eventuale eccessiva vicinanza della pianta al confine del , “ai sensi dell' art. 894 c.c. è previsto che il vicino possa chiedere ed ottenere CP_1
che si estirpino alberi e siepi che sono stati piantati ad una distanza minore rispetto a quelle previste dai regolamenti. Ciò indipendentemente dalla effettiva turbativa arrecata dalle piante. Il non ha mai esercitato CP_1
questo diritto, perché non ve ne è mai stata ragione” – ma il presente giudizio non ha ad oggetto piante ad una distanza inferiore a quella legale – “La signora ha sempre, costantemente, di propria Parte_1
iniziativa, provveduto con attenzione e scrupolo a tutte le manutenzioni necessarie per mantenere in buono stato di cura il proprio, esteso, terreno”):
- all'unica udienza, tra cui: che la relazione di parte di non attesterebbe lo stato di CP_1
7 manutenzione delle piante che si trovano nel suo fondo “elemento dirimente nel caso di specie” (non si comprende perché) e “non considera la specie botanica che, in realtà, sul territorio appare all'appellante di molta più scarsa qualità (le ciliegie non erano commestibili)” (opinione personale dell'Avv. Scolari, non supportata da alcunché), e che “la prova dello stato di salute della pianta caduta avrebbe dovuto essere data da controparte perché la pianta si trova (caduta) sulla sua proprietà”, tesi quest'ultima che – nel ritenere che l'onere della prova spetti a seconda di dove si trova la cosa in custodia che ha causato il danno – va contro basilari principi del diritto e del processo civile.
Superfluo ammettere le istanze istruttorie riproposte con l'atto di citazione in appello, nessuna delle quali avrebbe condotto all'accoglimento: i capitoli di prova tutti irrilevanti, tranne il primo, comunque, da provare documentalmente, l'8 e il 22 valutativi (“eccezionale”, la prova del caso fortuito, come detto, avrebbe dovuto essere altrimenti data), il 10 anche generico, il 24 generico, il 25 documentale e valutativo.
Per tutti questi motivi l'appello è respinto e la sentenza di primo grado è integralmente confermata. Spese di lite.
, soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 CP_1
d'appello, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi d'appello;
- valore (come dichiarato in atto di citazione d'appello): € 2.280,60 → scaglione: € 1.101,00 - €
5.200,00;
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: massime per l'infondatezza, contraddittorietà ed erroneità giuridica di molti argomenti, di sopra è dato conto, esposti sia nell'atto di citazione in appello sia all'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ronunc 79/2025 R.G. promossa da Parte_1
8
[...] CP_1
contro ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- RIGETTA il primo motivo d'appello e DICHIARA INAMMISSIBILE il secondo;
- CONFERMA la sentenza n. 20/2025 pronunciata il 19.5.2025 dal Giudice di pace di Varallo nella causa R.G. 136/2024;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- DA' ATTO che ricorrono i presupposti ex art. 131 quater DPR 115/2002.
Vercelli, 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari