Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8148 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08148/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02442/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2442 del 2025, proposto da
TO LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Comune di Agerola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
del silenzio inadempimento serbato dall’ufficio paesaggio del comune di Agerola sull’istanza del 10.02.2023 diretta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 d.lgsl.vo n° 42 del 2004, secondo le procedure semplificate di cui al d.p.r. 31 del 2017, della formazione dell’orizzontale parere favorevole ministeriale per silenzio assenso e della inefficacia degli atti tardivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa AN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso ex art. 31 c.p.a. notificato il 09/05/2025 e depositato in giudizio il 16/05/2025, chiede l'accertamento e la declaratoria del silenzio inadempimento serbato dall’ufficio paesaggio del comune di Agerola sull’istanza del 10/02/2023 diretta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 d.lgsl.vo n° 42 del 2004, secondo le procedure semplificate di cui al d.p.r. 31 del 2017, relativamente ad un intervento finalizzato al recupero abitativo di sottotetto inserito in fabbricato residenziale, della formazione dell’orizzontale parere favorevole ministeriale per silenzio assenso e della inefficacia degli atti tardivi e, in particolare, del parere positivo con prescrizioni adottato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli l’08.04.2025 (con un asserito ritardo di 5 giorni rispetto al termine tassativo del 3 aprile).
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
VIOLAZIONE DELL’ ART. 146 D.LGS. 42/2004, DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 31 DEL 2017, DELL’ART. 2, COMMA 8-BIS, L. N. 241 DEL 1990.
Il 22/05/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
Il 30/09/2025, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per il rigetto di qualsivoglia domanda formulata verso le Amministrazioni erariali in epigrafe e riportandosi all’allegato parere della Soprintendenza del’08/04/2025.
Il 30/09/2025 il ricorrente ha depositato in giudizio l’Autorizzazione Paesaggistica n.89/2025, prot. n. 8829 del 26/06/2025 (relativa all’“ Intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato, ai sensi della L. R. n. 15/2000, al recupero abitativo del sottotetto di copertura del fabbricato residenziale di via Sariani III traversa n°5, riportato in catasto al foglio 6 con la particella n° 132 sub 3 e 4.” ), resa dal Comune di Agerola.
Il 27/10/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione.
Nella Camera di Consiglio del 30/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. - Il ricorso ex art. 31 c.p.a. deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Osserva, infatti, il Tribunale che, nelle more del giudizio, il Comune di Agerola, con provvedimento n.89/2025, prot. n. 8829 del 26/06/2025, ha rilasciato al ricorrente l’autorizzazione paesaggistica a termine del c. 8 dell'art. 146 del Codice dei BB.CC.PP. n. 42/04, per l'esecuzione dell'intervento richiamato in oggetto, concernente opere "... di ristrutturazione edilizia finalizzate, ai sensi della L. R. n. 15/2000, al recupero abitativo del sottotetto di copertura del fabbricato residenziale di via Sariani 111 traversa n°5, riportato in catasto al foglio 6 con la particella n° 132 sub 3 e 4 ", nella quale, rispetto alle questioni agitate in giudizio, si dà atto "... che il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 4935 del 08/04/2025 è tardivo e pertanto inefficacie. Pertanto si demanda al servizio paesaggistica di concludere la fase decisoria emettendo provvedimento espresso che tenga conto del rinnovato impianto normativo e giurisprudenziale, analizzato puntualmente nella Sentenza di Cons. di Stato, sez. IV, 22 giugno 2023, n. 8610 ", si richiama “estensivamente la predetta proposta di autorizzazione paesaggistica, prot. n° 3376 del 13 marzo 2025 inoltrata dal sottoscritto Responsabile del Servizio "Tutela Paesaggistica" al MIBACT — Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, corredata dallo schema del presente autonomo provvedimento ” e si afferma “ pertanto, che l'onere di dover provvedere si rivela rispetto ad una fattispecie per la quale era stato già elaborato uno schema di autorizzazione paesaggistica, comunicato alla Soprintendenza, che esprime una posizione del sottoscritto responsabile favorevole al rilascio del relativo titolo autorizzatorio ”.
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua della documentazione versata in atti da parte ricorrente, che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’esito del giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LA AD, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
AN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | AR LA AD |
IL SEGRETARIO