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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati:
- dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
- dott. Michele VIDETTA Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 589/2025 del Ruolo generale,
avente ad oggetto: RECLAMO – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
vertente
tra
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(avv.to VITO MECCA) reclamante e
CURATORE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA,
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
reclamati
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza notificata il 09.07.2025 n. 12/2025, il tribunale di
Potenza, in composizione collegiale:
1 • dichiarava aperta la procedura di liquidazione controllata del Pa patrimonio di “ Parte_1
• nominava la dott.ssa Annachiara Di Paolo giudice delegato della procedura;
• nominava il dott. iquidatore;
Controparte_1
• autorizzava il liquidatore ad accedere alle banche dati, ad acquisire gli elenchi di clienti e fornitori e ad acquisire la documentazione contabile;
• ordinava al debitore di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali e l'elenco dei creditori;
• assegnava ai creditori e ai terzi termini per la trasmissione al liquidatore della domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;
• ordinava ai ricorrenti e terzi di consegnare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
• disponeva una serie di obblighi per il liquidatore.
Con ricorso in appello in persona del Parte_1
l.r.p.t. ha impugnato la suddetta pronuncia innanzi a questa Corte.
Assegnato termine per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza il reclamante non ha provveduto a depositare la prova delle notifiche.
Assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 14.10.2025 la parte costituita non formulava note di trattazione ‒ attività equipollente alla comparizione in udienza.
Parimenti, assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4 c.p.c. la parte costituita non provvedeva al deposito di note scritte così ponendo in essere un comportamento equiparabile alla mancata comparizione in udienza ai sensi dell'art. 309
c.p.c.
La Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, e dichiarata
2 l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 309 e 181 co.1 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 14.10.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il termine del 25.11.2025. L'art. 181 co. 1 c.p.c. – nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art. 50 del
D.L. 25/6/08 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/08 n.
133 – dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 112/08, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 25.6.2008.
Nel caso di specie il processo di primo grado tra le parti è stato instaurato nel 2024 sicché trova senz'altro applicazione l'art. 181 co. 1
c.p.c. nella nuova formulazione. Né può dubitarsi che l'art.181 c.p.c. sia operativo anche nel giudizio di appello, atteso il richiamo dell'art. 359
c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito di note scritte entro il 14.10.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il 25.11.2025 va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo. In aderenza al dettato dell'art. 338
c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 310 ult.co.
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe trascritto, in composizione collegiale, così provvede:
3 - ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 127 ter-309-181 co.1 c.p.c.;
- dichiara il passaggio in giudicato dell'ordinanza impugnata;
- nulla per le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 25 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est. Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE Pasquale Cristiano
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