Sentenza 28 agosto 1979
Massime • 2
A seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 norma di carattere processuale e, come tale, immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art 442 cod proc civ, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, l'omessa impugnazione all'autorita giudiziaria ordinaria della decisione del comitato esecutivo, che abbia convalidato il provvedimento dell'istituto di rifiuto della autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria, non comporta la decadenza dell'assicurato dal diritto di fare valere le proprie ragioni in Sede giudiziaria, ne incide sulla proponibilita della relativa domanda. ( Conf 2539/79, mass n 398859; ( Conf 3582/78, mass n 393085).*
Il vigente ordinamento previdenziale, ispirato a principi di favore per il lavoratore, ammette la coesistenza di due trattamenti di pensione, sia quando i relativi rapporti assicurativi non siano entrambi obbligatori, sia nell'ipotesi in cui uno dei due rapporti, per il periodo di coesistenza costituisca la prosecuzione volontaria di un'Assicurazione obbligatoria. Pertanto, la maestra d'asilo la quale abbia volontariamente riscattato i precedenti anni di servizio durante i quali sia stata obbligatoriamente assicurata per la vecchiaia presso l'INPS, conserva il diritto alla corresponsione da parte di quest'ultimo ente della pensione supplementare di vecchiaia che abbia gia maturato, cumulando cosi i due trattamenti. L'Esercizio del riscatto, infatti, essendo effetto della libera Determinazione dell'assicurato, non puo essere considerato come una prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria per la invalidita e la vecchiaia. ( V 2765/67, mass n 330304).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/1979, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1979 |
Testo completo
A seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 norma di carattere processuale e, come tale, immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art 442 cod proc civ, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, l'omessa impugnazione all'autorita giudiziaria ordinaria della decisione del comitato esecutivo, che abbia convalidato il provvedimento dell'istituto di rifiuto della autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria, non comporta la decadenza dell'assicurato dal diritto di fare valere le proprie ragioni in Sede giudiziaria, ne incide sulla proponibilita della relativa domanda. ( Conf 2539/79, mass n 398859; ( Conf 3582/78, mass n 393085).*