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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7258/2022, pubblicata in data 19.7.2022, iscritto al n. 726/2023 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i cui uffici in Napoli, P.IVA_3
Via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliata,
- appellanti -
E
(c.f. ), con sede in Caserta, Viale Carlo III Controparte_1 P.IVA_4
n. 3, in persona del suo liquidatore e l.r.p.t., dr. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Gennaro Minopoli (c.f. ), con studio in Napoli, Via P. Della Valle n. 4, CodiceFiscale_1
- appellata e appellante incidentale-
E
(c.f. e p. iva ), con sede in Roma, Via Vincenzo Bona n. 65, CP P.IVA_5 P.IVA_6 in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., dott. Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Magrì (c.f. ) e Benedetto Giovanni CodiceFiscale_2
Carbone (c.f. ), con studio in Napoli, Via G. Carducci n. 19, CodiceFiscale_3
(c.f. , rappresentata e difesa in primo grado dall'Avvocatura Controparte_5 P.IVA_7 provinciale a mezzo dell'avv. Franco Corvino, non costituita,
- appellate -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 7258/2022, pubblicata il 19.7.2022, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dalla Lavoro e Giustizia, che aveva prestato attività di vigilanza Parte_3
privata ai siti di stoccaggio e CDR casertani su incarico della (con cui era Controparte_6
intervenuto atto transattivo) e poi di (anche quale incorporante la ), CP Controparte_7 dichiarava dovuto dalla il pagamento del corrispettivo di 501.368,50 € oltre interessi (in CP
relazione all'attività svolta da dicembre 2007 fino al 30 giugno 2008) e, in accoglimento della domanda di manleva, condannava la al pagamento di tale Parte_1 importo;
condannava poi la al pagamento dell'importo di 85.140,16 € oltre Controparte_5 interessi (in relazione all'attività svolta dall'1 luglio 2008 al 30 aprile 2009); condannava la P.C.M.
e la alla rifusione delle spese di lite, dichiarando compensate quelle relative al Controparte_5
rapporto processuale instauratosi con la CP
Affermava in particolare il Tribunale, per qual che qui interessa, che una volta risolti ex lege i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione e CP_7 prorogati gli stessi fino alla nuova aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della
O.P.C.M. n. 3479/2005, i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie sarebbero dovuti avvenire previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie;
che la
P.C.M. (e non la unità tecnico-amministrativa, sua mera articolazione) era dunque divenuta titolare del rapporto, fino al subentro dei Commissari ad acta nominati in sostituzione delle Province;
che non era mai stata contestata l'effettività delle prestazioni rese;
che la aveva agito quale CP esecutrice dell'Amministrazione statale nel regime successivo alla risoluzione, con copertura dei soli costi sostenuti;
che l'accertamento compiuto in sede giudiziale ben poteva sostituire il procedimento di rendicontazione;
che non era sussistente alcun giudicato con le domande azionate in via amministrativa e ancora pendenti;
che era quindi ammissibile la domanda di manleva svolta dalla nei confronti della P.C.M. per il periodo fino al 30 giugno 2008, sussistendo invece per il CP
periodo successivo la legittimazione della;
che sulle somme dovute andavano Controparte_5
applicati i soli interessi di mora nella misura legale.
Avverso detta sentenza proponevano appello la P.C.M. e la Unità Tecnico Amministrativa, con atto notificato il 14 febbraio 2023.
Con un primo motivo deducevano un “errore di diritto in relazione al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione statale ed alla ritenuta fondatezza della domanda di manleva proposta da ”. Deducevano l'insussistenza di una disposizione da cui CP
inferire il subentro automatico delle Amministrazioni statali convenute nelle posizioni debitorie maturate in capo alle ex affidatarie: il dato normativo era chiaro nel procrastinare gli obblighi già imposti dalla normativa alle società affidatarie, con la sola possibilità -non obbligo- introdotta dall'art. 12 del d.l. 90/2008 di pagamento diretto da parte dei capi missione, previa presentazione dei contratti e delle fatture protocollate, fermo restando l'obbligo originario delle società affidatarie. Inoltre i costi sostenuti da potevano essere rimborsati solo se rendicontati e riconosciuti utili e congrui. CP
Come secondo motivo di appello, denominato “Errore di diritto nella parte in cui il Tribunale
a quo ha accolto la domanda di manleva proposta da . Infondatezza e/o inammissibilità CP della domanda di manleva”, veniva dedotta la impossibilità di ribaltare sull'Amministrazione gli oneri economici legati alla esecuzione delle prestazioni in favore di in mancanza dell'avvio CP
della procedura di rendicontazione e di controllo della inerenza della spesa e di coerenza della documentazione con il contratto, come anche statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 974/2020, passata in giudicato, all. 1 a comparsa conclusionale del
30.9.2020, secondo cui “Pertanto, sulla base di tali disposizioni, si deve ritenere che i pagamenti stessi non si possono ritenere dovuti per il solo fatto che vi sia stata la richiesta, ma diventano dovuti solo all'esito positivo di una specifica attività di controllo da parte dell'amministrazione, che deve accertare che si tratti di fatture realmente pagate, redatte in conformità alla normativa fiscale, e che siano relative a costi strettamente inerenti al servizio”, sentenza revocata con sentenza n. 1674/2021 passata in giudicato;
altrimenti rischiandosi anche di esorbitare dai limiti di spesa di cui all'art. 7 del richiamato art. 1 del d.l. 245/2005, che stabilisce che “Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006”, e non potendo l'istruttoria svolta in sede giudiziale sopperire all'espletamento del procedimento amministrativo.
Con un terzo motivo di impugnazione lamentava l'errore di diritto nella parte in cui era stato ritenuto provato il credito vantato dalla società attrice. Evidenziava che, non essendo insorto alcun rapporto diretto con la cooperativa, non avrebbe potuto contestare alcunchè, se non denegando il valore probatorio delle fatture prodotte, e che comunque la aveva contestato anche nel merito CP
la completezza della documentazione, mancando il SAL controfirmato ed il prospetto riepilogativo dei servizi effettuati;
inoltre era mancata un'attenta ed approfondita istruttoria atta a verificare la congruità e la pertinenza delle spese effettuate.
Infine, con un quarto motivo, veniva dedotta l'erroneità della pronuncia di condanna al pagamento diretto nei confronti della società cooperativa.
Concludevano pertanto le appellanti affinchè, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva e rigettate le domande di pagamento e di manleva, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la , instando per il rigetto dell'appello Controparte_8
e proponendo appello incidentale in ordine alla reiezione delle domande relative agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dovendo le prestazioni rese essere inquadrate come contrattuali e inerenti prestazioni rese da una cooperativa di lavoro, ed evidenziando l'errore materiale relativo alla condanna della anziché della e alla liquidazione delle spese Controparte_5 Controparte_9
di lite ai sensi del d.m. 55/2014 anziché del d.m. 147/2022. Evidenziava che dalla scrittura privata CP_ transattiva intercorsa tra e il 30.1.2007 emergeva essere queste mere esecutrici Controparte_6
Cont in nome e per conto del Commissario di Governo;
che la era anche carente di interesse in quanto sarebbe stata comunque soccombente in manleva;
che il proprio credito era fondato su ordini di servizio emessi dalle ex affidatarie del servizio e sulle fatture commerciali ed era stato contestato solo genericamente. Concludeva in via subordinata comunque per la condanna della al CP pagamento dell'importo dovuto.
Si costituiva altresì in giudizio la sostenendo la infondatezza dei motivi di appello CP
di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite. Rilevava che le prestazioni erano state rese quando la titolarità esclusiva del servizio di smaltimento rifiuti era tornata in capo all'Amministrazione statale, che doveva coprire interamente i costi del servizio, a fronte dei quali aveva ricevuto stanziamenti e incassato la tariffa di smaltimento rifiuti;
che altre sentenze rese in casi analoghi e passate in giudicato (cfr. Tribunale di Salerno n. 2858/2020, doc. 3), avevano riconosciuto
CP_ la carenza di legittimazione passiva della e la legittimazione della che la condanna CP_10
diretta della P.C.M. era avvenuta in accoglimento della propria di essere tenuta indenne e manlevata dalle somme richieste dalla cooperativa;
che il diritto alla manleva era stato riconosciuto da diverse pronunce passate in giudicato tra le stesse parti (Corte Appello Napoli n. 4076/2015, doc. 33, n.
1884/2018, doc. 4, e Cass. 11605/2020), che avevano ritenuto non necessario il procedimento amministrativo di rendicontazione;
che la sentenza della Suprema Corte n. 18152/2022 era stata impugnata per revocazione in quanto contrastante con precedenti decisioni della stessa Corte
(11605/2020) aventi autorità di giudicato. Per il caso di accoglimento dell'appello principale, reiterava la domanda di rimborso della l pagamento di ogni somma dovuta sborsare in favore CP_10
della , in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e Parte_3
distrazione in favore dei difensori antistatari.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, all'udienza collegiale del 9.7.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa passava in decisione, decorsi i termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'unica parte appellante deve essere intesa essere la
[...]
essendo l'Unità tecnica Amministrativa un organo istituito presso la Parte_1
che, seppur dotato di autonomia sotto il profilo economico attraverso il Parte_1
riconoscimento di una contabilità separata, non sembra avere autonoma soggettività giuridica, come peraltro affermato anche dal tribunale e non oggetto di specifica impugnazione.
Nel merito, il primo ed il quarto motivo di impugnazione, da trattarsi unitariamente in quanto connessi, appaiono fondati, come peraltro già affermato da questa Corte in analoghe pregresse vicende che hanno visto coinvolte la P.C.M. e la in relazione a pretese economiche fatte CP
valere da altri soggetti ma sempre in relazione alla medesima vicenda giuridica. Come infatti si è detto (Corte Appello Napoli, sentenze n. 513/2017 e n. 3526/2019), e va confermato, in base al quadro
CP_ normativo vigente era l'affidataria del servizio ed era tenuta al pagamento dei soggetti che avevano materialmente operato nell'esecuzione dello stesso, ed in suo favore dovevano poi essere eseguiti i pagamenti dal Commissario delegato, ex art. 1, comma 4, della O.P.C.M. 3479/2025 e cioè
“previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie medesime e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art.1, comma 7, decreto legge 30 novembre 2005, n. 245”.
Il principio è stato confermato anche dalla Suprema Corte, che con sentenza n. 18152/2022 ha affermato che “E' ben vero che il d.l. 245/2005, nel disporre, la risoluzione ex lege dei contratti con gli affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania (art. 1, comma 1), ha tenuto ad assicurare, nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio per mezzo della sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie di esso
(art. 1, comma 7) e, quindi, anche da parte dell'odierna ricorrente, stabilendo in particolare che gli oneri conseguenti facessero capo alla struttura di governo investita della gestione emergenziale (art.
1, comma 7). Ma questo non ha pure comportato l'ulteriore effetto di ridurre le imprese già affidatarie
a mere esecutrici del servizio per conto della struttura governativa, nel senso che le obbligazioni da costoro assunte per disimpegnare il servizio si intendessero contratte in nome e per conto della struttura, sì da ritenere che fosse appunto quest'ultima ad obbligarsi direttamente nei confronti delle imprese fornitrici delle imprese affidatarie e che, nell'ipotesi di inadempimento di queste, fosse la struttura a dover fronteggiare gli obblighi di pagamento corrispondenti e fosse appunto la struttura
a doverli contrastare processualmente. Questa lettura invero non si accorda con il diritto scritto”; continuando nell'affermare che è rimessa alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante pagamento diretto ma che altrimenti “sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e sono sempre loro a dover rispondere dei pagamenti dovuti”.
In accoglimento pertanto dei motivi di appello di cui sopra, ed in riforma del capo 3) della sentenza impugnata, va respinta la domanda di condanna della Parte_1 al pagamento diretto in favore della attrice dell'importo di 501.368,50 €. Parte_3
In accoglimento invece della domanda riproposta dalla , la Controparte_8
condanna al pagamento di tale importo deve essere pronunciata a carico della che già era CP
stata dichiarata debitrice di tale importo, con pronuncia avverso cui, da parte della stessa CP
non è stato proposto appello incidentale.
Parimenti vanno trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con i quali si è contestata sia la pronuncia di manleva, per non essere avvenuto il procedimento amministrativo di rendicontazione, sia la determinazione del credito della , non potendo Parte_3
valere il principio di non contestazione. Anche detti due motivi sono fondati.
Come già affermato da questa Corte con sentenza n. 2823/2019, esclusa l'obbligazione diretta della gestione commissariale nei confronti delle subappaltatrici, opera la disciplina prevista dall'art. 1, comma 4, della O.P.C.M. 3479/2005, sicchè, non essendo stata svolta alcuna attività di rendicontazione né presentata regolare fattura, il pagamento non può essere effettuato. Né potrebbe procedersi al pagamento sulla base di un eventuale mero riconoscimento del debito da parte della in favore della giacchè, ove così fosse, si vanificherebbe la ratio stessa della CP Parte_3
disciplina che è quella di consentire un controllo sulle attività svolte e, di fatto, si consentirebbe alla di sanare ex post attività inizialmente compiute senza il rispetto delle formalità previste. CP
CP_ Peraltro, va rilevato come nel corso del giudizio di primo grado la stessa abbia contestato nel merito le pretese economiche della (pur non proponendo appello avverso la sentenza Parte_3 che l'ha poi dichiarata tenuta al pagamento degli importi richiesti), dichiarando in comparsa di costituzione che “Soltanto una minima parte delle fatture indicate risulta nella contabilità della odierna comparente e le relative prestazioni, laddove documentate, sono state oggetto di rendicontazione alla competente Amministrazione. Rispetto a tali prestazioni era infatti previsto (art.
CP_ 8 – Fatturazione) che “sulla base delle attività effettivamente svolte e autorizzate da sarà emesso uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL) in contraddittorio avente periodicità mensile…. Ad ogni fattura dovrà essere allegata la copia del SAL firmato per accettazione da ed un prospetto CP
riepilogativo mensile dei servizi effettivamente effettuati firmato dal Responsabile e del servizio del fornitore e controfirmato per approvazione da FIBE…”. Pertanto, laddove la documentazione era completa le relative prestazioni sono state rendicontate, laddove, di contro, tale documentazione mancava, la fattura relativa non poteva essere emessa e di conseguenza rendicontata.. Le prestazioni oggetto di rendicontazione ammontano ad un importo di 121.915,88 € e, come detto, delle stesse deve rispondere la P.C.M…..Con riferimento alle fatture emesse nei primi mesi del 2008, oltre alla carenza di legittimazione passiva per quanto esposto, si rileva l'inammissibilità di ogni avversa domanda e, comunque, l'assenza di prova in ordine alle prestazioni rese”. Come si vede, la stessa contestando essere a suo carico le prestazioni rese dalla Cooperativa successivamente al CP
31 dicembre 2007 (ovvero nel periodo dal 31.12.2007 al 30.6.2008, oggetto di giudizio), ha contestato anche l'esecuzione delle dette prestazioni e la quantificazione del corrispettivo, di tal che non può ora fondatamente sostenersi che siano maturati i presupposti per ottenere la manleva da parte della CP_10
(per la quale sarebbe stato necessario sia produrre la documentazione amministrativa sia effettuare la rendicontazione normativamente prevista).
E' poi inconsistente l'affermazione della non contestazione delle prestazioni da parte della nel caso di specie, infatti, non si verte in materia di prova di circostanze di fatto, per le quali CP_10
può valere il principio di non contestazione, bensì di requisiti formali per l'ottenimento dei pagamenti che devono necessariamente essere provati dal soggetto che si assume creditore. In ogni caso il principio di non contestazione può operare qualora abbia ad oggetto fatti comunque comuni all'altra parte o a conoscenza di quest'ultima: è evidente invece che, nel caso di specie, la P.A. era del tutto estranea ai rapporti tre la e la sicchè sarebbe in ogni caso da escludere la Parte_3 CP rilevanza dell'eventuale non contestazione.
Venendo poi all'esame dell'appello incidentale proposto dalla e relativo alla Parte_3
mancata concessione della rivalutazione monetaria (avendo il Tribunale riconosciuto solo gli interessi dalla data della domanda fino alla data di deposito della sentenza limitatamente agli interessi di mora nella misura legale di cui all'art. 1224 c.c., escludendo l'applicazione del d. lgs. 231/2002 ad un rapporto costituito per volontà di legge per far fronte ad una situazione di eccezionale emergenza, concedendo), si rileva la sua inammissibilità per carenza di specificità, non comprendendosi dalle brevi deduzioni svolte se l'appello abbia investito il mancato riconoscimento degli interessi cd. commerciali o il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria o entrambe le mancate statuizioni;
in ogni caso non confrontandosi con la effettiva motivazione resa dal Tribunale in ordine alla situazione di eccezionale emergenza e non indicando i presupposti normativi alla base delle richieste. Inoltre l'appello incidentale non risulta essere stato notificato alla , Controparte_5
contumace nel presente giudizio.
La domanda di correzione di errore materiale svolta dalla appellata è da Parte_3
respingere, non essendone stati nemmeno allegati i presupposti.
In ordine alle spese di lite, vanno riformulate le statuizioni del doppio grado di giudizio, alla luce delle determinazioni assunte con la presente sentenza di appello.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dalla P.C.M., interamente vittoriosa, vanno poste a carico delle soccombenti e , in solido tra loro;
CP Controparte_8
quelle sostenute dalla in primo grado vanno poste a carico della Controparte_8 [...]
e dalla , in misura di 1/5 a carico della e di 4/5 a carico CP Controparte_5 Controparte_5
della come statuito dal primo giudice, mentre quelle sostenute in secondo grado vanno CP
poste a carico della sola attesa la mancanza di domande nei confronti della CP _5
, nei cui confronti la statuizione di merito di primo grado è passata in giudicato, e vanno
[...] distratte in favore dell'avv. Minopoli, distrattario.
Dette spese vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022, con riferimento a cause di valore pari all'importo della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello principale proposto dalla e dalla avverso la sentenza del Parte_1 Parte_4
Tribunale di Napoli n. 7258/2022, pubblicata in data 19.7.2022, e sull'appello incidentale proposto dalla , in contraddittorio con la e la Parte_5 CP
; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede: Controparte_5
-----In accoglimento dell'appello principale, respinge la domanda di manleva formulata nei confronti della P.C.M. e, in modifica dal capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna la
[...] al pagamento in favore della dell'importo di 501.368,50 €, oltre CP Controparte_8
interessi come indicato nella sentenza di primo grado.
-----Conferma i capi 1), 2) e 4) della sentenza di primo grado.
-----Condanna la e la , in solido tra loro, alla rifusione in CP Controparte_8
favore della delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate Parte_1 per il primo grado in 25.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.821,00 € per spese e
16.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
-----Condanna la e la alla rifusione in favore della CP Controparte_5 Controparte_8
delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in 555,00 € per spese e 27.804,00 € per
[...]
compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, da suddividersi per 1/5 a carico della e per 4/5 a carico della Controparte_5 CP
-----Condanna la alla rifusione in favore della delle spese CP Controparte_8 di lite di secondo grado, liquidate in 16.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Minopoli.
compensate le ulteriori spese processuali. CP_11 -----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione incidentale proposta.
Napoli, il 24.9.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo