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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 8692/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 14.01.2025
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
P.Q.M.
si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 14.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, letto l'art. 127 ter c.p.c., decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti costituite. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8692/2017 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Salzano, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Piazza Francesco D'Ovidio n. 6, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Viscardi, presso il cui Controparte_1
studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luigi Volpicella n. 84, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 14.01.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che la (già Parte_1 Parte_2
) conveniva in giudizio onde ottenere la declaratoria di
[...] Controparte_1
illegittima detenzione, da parte di quest'ultima, dell'unità immobiliare sita in Volla (NA), alla Via
Filichito n. 31, censita nel Catasto Urbano del medesimo Comune al foglio 3, part. 128, sub. 211, categoria C/2, nonché pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno patito a causa dell'illecita occupazione, da quantificarsi sulla scorta del canone locativo pattuito tra le parti, pari ad € 52,00 mensili, sino all'effettivo rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, ovvero secondo valutazione equitativa del giudice, il tutto con condanna alle spese di lite.
In particolare, la società attrice, dichiaratasi proprietaria e costruttrice dell'immobile de quo, fondava la propria pretesa sulla nullità del contratto di locazione avente ad oggetto il richiamato locale adibito a deposito/box, stipulato oralmente tra le parti in data anteriore all'1 gennaio 2005, mai redatto per iscritto, nonostante la formale messa in mora della (cfr. missiva del 15.3.2017, in all. n. 5 della CP_1
produzione attorea, così numerato da questa giudicante), resasi per di più morosa nel pagamento dei canoni, a far data dal mese di luglio 2014.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava le domande attoree per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio, sollevando altresì eccezione riconvenzionale di usucapione, volta all'accertamento meramente incidentale dell'acquisto della titolarità del bene oggetto di causa, dalla stessa dichiarato come adibito a box per il ricovero della propria autovettura, in virtù del dedotto possesso continuato, ininterrotto e pacifico ultra ventennale;
nonché eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e depositate memorie istruttorie dalla sola parte convenuta, la scrivente - frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018
(data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale) - rigettava, con ordinanza del 30.9.2018, l'istanza
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di rimessione in termini avanzata dalla difesa dell'attrice, finalizzata a rimediare al mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 30.9.2018).
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante produzione documentale ed escussione testimoniale dei soli testi indotti da parte convenuta, la causa giunge alla decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da parte attrice.
Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la società attrice ha esperito un'azione personale di restituzione per occupazione sine titulo e non già un'azione di rivendicazione, atteso che «L'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali la locazione, il comodato, il deposito ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica» (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, sentenza del 28.3.2014, n. 7305).
L'istante, infatti, ha premesso di aver volontariamente immesso nel possesso del bene la , in CP_1
forza di un contratto verbale di locazione concluso in data anteriore al 1° gennaio 2005; precisazione, quest'ultima, che implica la nullità del negozio per difetto di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma
346, della legge n. 311 del 2004. Né potrebbe condurre ad una diversa qualificazione la circostanza che la convenuta abbia eccepito l'intervenuta usucapione in suo favore, dal momento che «le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – una “mutatio” od “emendatio libelli”, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall'attore come 4
personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite cit.).
Correttamente qualificata l'azione, sempre in via preliminare, il Tribunale dichiara la tardività dell'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta, citata in giudizio per il 20.3.2018 e costituitasi solo il 19.3.2018.
Come noto, infatti, l'eccezione in commento è un'eccezione in senso stretto, esperibile, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalla normativa processuale, ratione temporis applicabile, ovvero, nel caso in esame, almeno 20 giorni prima della prima udienza (cfr. artt. 166 e 167 c.p.c.).
Deve, altresì, essere dichiarata tardiva l'eccezione di prescrizione, anch'essa qualificabile come eccezione in senso stretto e, pertanto, soggetta alla medesima preclusione processuale prevista dagli artt. 166 e 167
c.p.c.
Tanto premesso, a fronte dell'incontestata e, anzi, espressamente ammessa, persistente occupazione del locale deposito da parte della (cfr. pag. 3 e ss. della comparsa di costituzione), nonché CP_1
dell'acclarata titolarità dello stesso da parte dell'odierna attrice - la quale ha versato in atti il contratto di compravendita del suolo, copia della licenza edilizia, denuncia di successione afferenti l'immobile de quo
(cfr., rispettivamente, all. nn. 4, 3 e 2 della produzione attorea, così numerati da questo giudice) e copia del permesso di costruire in sanatoria n. 1881 del 19 ottobre 2019, da cui si evince la proprietà del richiamato locale (cfr. copia depositata il 26.6.2023) - osserva il Tribunale che dalla disamina del compendio probatorio non emerge alcun valido titolo che ne giustifichi l'attuale detenzione da parte della convenuta.
Ed invero, la documentazione prodotta da quest'ultima, in quanto attinente esclusivamente all'assegnazione dell'alloggio comunale (cfr. all. a, b e c della memoria ex art. 183, co. 6., c.p.c. II termine), non vale di certo a legittimare la perdurante occupazione della diversa particella sub iudice; sicché, in accoglimento della proposta domanda, la deve essere condannata al rilascio CP_1
immediato della predetta unità immobiliare, libera da persone e cose ed alla sua restituzione all'attrice.
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Venendo ora alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, occorre muovere dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, resa a Sezioni Unite, con cui i giudici di legittimità hanno statuito che «Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo: […] fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
[…] se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»
(cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15.11.2022, n. 33645).
Ebbene, alla luce del suddetto insegnamento, questo giudice ritiene equo liquidare il danno da occupazione sine titulo a far data dalla notifica dell'atto di citazione, ossia dal 05.12.2017, non risultando agli atti la prova della ricezione della precedente missiva del 15.3.2017, in atti (cfr. missiva in all. n. 5 dell'atto di citazione, così numerato dal giudice), utilizzando a tal fine – quale parametro di riferimento
– il canone locatizio indicato in citazione dall'attore e mai specificatamente contestato dalla . CP_1
Detto valore, pari ad € 52,00 mensili, va moltiplicato per il numero di mensilità non riscosse a partire da dicembre 2017 fino a gennaio 2025, ovvero per 86 mensilità, per un importo complessivo di € 4.472,00, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della Parte_1
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M.
[...]
n. 147/2022, sulla base del decisum, ai valori medi, leggermente ridotti in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo, con attribuzione all'avv. Raffaele Salzano, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna all'immediato Controparte_1
rilascio in favore della società in persona del legale Parte_1
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rappresentante pro tempore, dell'immobile sito in Volla (NA), alla Via Filichito n. 31, identificato ala Catasto Urbano del Comune di Volla al foglio 3, part. 128, sub. 211, categoria C/2, libero da persone e cose;
2. Condanna al pagamento della somma di € 4.472,00, oltre interessi Controparte_1
legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo, in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indennità di occupazione sine
[...]
titulo;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, Controparte_1
in favore della società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, che liquida in € 140,00 per spese ed in € 1.800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Raffaele Salzano.
Così deciso in Nola, il 14.01.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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