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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 983/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 14.04.2023
DA
, ( ) in persona del Direttore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello, con il proc.dom. avv. Laura Bergamo del foro di ( ), per mandato Pt_1 C.F._1
allegato all'atto di citazione d'appello Appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
il proc.dom. avv. Avv. Andrea Frascaroli (C.F. ), per mandato in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale Appellata Oggetto: Cessione del credito- appello avverso la sentenza n. 707 del 05-11/04/2023 del
Tribunale di Padova
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.09.24 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Ogni diversa avversaria domanda eccezione istanza rigettata;
rigettato in particolare l'appello incidentale perché inammissibile e/o comunque infondato;
richiamati i propri precedenti atti;
vista la depositata CTU e le carenze probatorie ivi confermate;
richiamate le osservazioni
17.1.2025 del CTP dell' in riforma dell'impugnata sentenza Pt_1
Nel merito.
Rigettarsi l'avversaria pretesa per interessi così come accolta dal Tribunale e limitarsi il riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento in relazione alle sole fatture afferenti a rapporti oggetto di cessioni di credito accettate, pari ad euro 19.878,12, come da conteggi dell' o a quella diversa somma che venisse accertata come spettante in esito al giudizio;
Pt_1
il tutto, al netto dell'importo di euro 15.334,90 che il Tribunale ha statuito dovuti dalla CP_1
all' per inadempimento da ritardo nella corresponsione Parte_1
dell'importo di euro 82.022,80 di cui alla nota di credito 6758356057 del 6.11.2018.
Spese di lite rifuse sia per il primo che per il secondo grado o almeno compensate o rapportare agli esiti di causa.
Se ritenuto, con condanna di controparte ex art. 96 cpc commi 3 e 4.
In via istruttoria subordinata.
Se ritenuto, disporsi che il CTU predisponga il conteggio indicato nell'ordinanza 4.11.24 subito prima del
P.Q.M
o confermi la correttezza di quello dell'Azienda, distinguendo gli interessi pagina 2 di 26 maturati su fatture relative a rapporti oggetto di cessioni di credito accettate e quelli su fatture relative a cessioni di credito rifiutate (sempre limitatamente a quelli pretesi dalla Banca con le fatture 57/2016, 58/2016, 49/2017, 346/2017, 723/2017, 404/2018, 675/2018, 955/2018)”.
Per l'appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta,
in via preliminare:
dichiarare inammissibili i primi due motivi di gravame per difetto di specificità degli stessi in violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o comunque dichiarare formatosi il giudicato, per mancata specifica contestazione del capo di sentenza che ha statuito che l'invocato divieto di cessione non si applichi alle prestazioni completamente eseguite, e conseguentemente dichiarare inammissibili i primi due motivi di gravame per carenza d'interesse trattandosi esclusivamente di crediti relativi a prestazioni già eseguite;
in via principale:
dichiarare, anche a fronte delle risultanze della relazione di integrazione peritale di CTU prodotta in ottemperanza all'Ordinanza all'uopo assunta dall'intestata Corte d'Appello, l'avverso appello infondato per tutti i motivi rassegnati con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, e dunque respingerlo integralmente;
in via incidentale:
1) previa declaratoria di violazione dell'art. 115 c.p.c. degli artt. 3 e 4 del d. lgs. 231/2002 nonché
degli artt. 1224 e 2697 c.c. del capo di sentenza n. 707/2023 che ha negato la debenza degli interessi (per mancanza di prova) in relazione alle cinque sopra elencate fatture per interessi rifiutate dallo SDI, in parziale riforma della stessa, dichiarare conseguentemente dovuti gli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture n. 1084 del 09.11.2017 di Euro 2.715,27;
pagina 3 di 26 n. 76 del 13.02.2018 di Euro 961,06; n. 59 del 21.02.2019 di Euro 31.462,54; n. 671 del
07.05.2019 di Euro 33.376,58, n. 1085 del 2017 di Euro 134,11, per complessivi euro 68.649,56;
2) dichiarare che gli interessi maturati sulle otto fatture per interessi accettate dal sistema SDI
avrebbero dovuto esser calcolati individuando quale termine finale di conteggio la data di effettivo incasso del pagamento anziché quello (operato dal C.T.U.) dell'emissione del relativo mandato di pagamento, e conseguentemente riformare il capo di sentenza n. 707/2023 con cui il
Tribunale di Padova ha fatto propri i conteggi del C.T.U. in relazione agli interessi maturati sulle otto fatture accettate dal sistema SDI e dallo stesso quantificati nell'importo complessivo di €
93.402,20 e per l'effetto, in parziale riforma, dichiarare dovuti gli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture n. 57 del 10.02.2016 di Euro 44.317,40, n. 58 del 10.02.2016 di Euro
470,72, n. 49 del 15.02.2017 di Euro 25.665,09, n. 346 del 10.05.2017 di Euro 2.647,21, n. 723
del 23.08.2017 di Euro 4.569,77, n. 404 del 28.05.2018 di Euro 108,79, n. 675 del 23.07.2018 di
Euro 27.545,70 e n. 955 del 15.10.2018 di Euro 15.016,98 per un importo complessivo di €
120.341,66.
3) previa declaratoria di tardività, e dunque di inammissibilità, della nuova domanda formulata dall'opponente solo con memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c. con la quale sono stati richiesti gli interessi di mora sulla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018, riformare il capo di sentenza n. 707/2023 del Tribunale di Padova che ha accolto detta nuova domanda e, per l'effetto, disposto la decurtazione di tali interessi (quantificati in € 15.334,90) dall'importo complessivamente dovuto dall'appellante a per le causali di cui al presente giudizio. CP_1
4) e così per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 707/2023 del Tribunale di Padova, si chiede, in via principale, di voler condannare l'appellante i al pagamento in favore Pt_2 Pt_1
di dell'importo complessivo di € 189.750,55 (€ 69.408,89 di interessi delle cinque CP_1
pagina 4 di 26 fatture rifiutate dallo SDI + € 120.341,66 di interessi delle otto fatture accettate dallo SDI = €
189.750,55) per tutte le causali ed i motivi sin qui rassegnati, maggiorato degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. In via subordinata, si chiede di voler condannare l'appellante ad ogni diversa somma dovuta all'appellata per i rapporti di cui è causa, oltre Pt_3 Pt_1
interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ragioni della decisione
1-Con decreto ingiuntivo n. 3392.2019 il Tribunale di Padova, su ricorso di , CP_1
ingiungeva all' il pagamento della somma capitale di € Parte_4
189.750,55, oltre interessi e spese per ritardato pagamento da parte dell' di Parte_4
crediti ceduti a da vari fornitori dell' CP_1 Pt_1
2-Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l' Parte_4
-eccepiva l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione, poiché inesigibile ed incerto, in quanto contestato. Rilevava che alcune fatture dell'importo di € 64.408,89 non erano presenti nella contabilità aziendale ed altre si riferivano a crediti non ceduti per il tempestivo rifiuto dell'Azienda ospedaliera alla cessione notificata ed il credito per capitale e interessi portato dalle stesse era rimasto in titolarità dei fornitori originari;
-contestava la quantificazione degli interessi dovuti da parte dell'ingiungente che aveva individuato il dies a quo nella data di emissione delle fatture invece che quella di ricevimento,
nonché computato l'iva: dai calcoli corretti il credito per gli interessi sui crediti effettivamente ceduti risulterebbe di € 19.914,07;
-eccepiva altresì in compensazione il controcredito di € 94.619,00 portato dalla nota di credito n.
pagina 5 di 26 Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cpc.
3- Si costituiva , contestando quanto dedotto dall' e chiedendo, CP_1 Parte_4
previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione. Rilevava in particolare che l'opponente mai aveva contestato la fornitura dei servizi e le date di pagamento di quanto dovuto in sorte capitale.
In ordine all'asserita inopponibilità delle cessioni del credito per intervenuto rifiuto, deduceva che l'istituto del rifiuto di cessione non trovava applicazione nella specie, in quanto trattavasi di forniture esaurite, essendo stato azionato in via monitoria il credito per i soli interessi moratori maturati (risultando le fatture di capitale, seppur con ritardo, integralmente pagate) e il diritto di
Parte rifiutare la cessione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 2248.865, non spettava alle ma era applicabile esclusivamente allo Stato e agli enti pubblici territoriali e non suscettibile di applicazione analogica.
Rilevato dunque che l'opponente non era legittimata a rifiutare le cessioni di credito intercorse tra la e i fornitori. CP_1
In ordine alle contestazioni sul quantum degli interessi azionati, deduceva che: parte delle fatture portate in decreto ingiuntivo per l'importo di € 120.341,66 erano state accettate dall'
[...]
a mezzo del SDI, da ciò derivandone un riconoscimento di debito;
l'opponente si era Parte_4
limitata a quantificare in € 19.847,07 la somma dovuta a titolo di interessi moratori senza riferimento ai criteri di calcolo utilizzati, mentre di contro le fatture prodotte dall'opposta erano munite dei dettagli di calcolo e delle informazioni relative ai conteggi, da cui emergeva che il
dies a quo di maturazione degli interessi non coincideva con la data di emissione della fattura ma con la data di scadenza del documento.
pagina 6 di 26 Quanto alla doglianza sull'errato calcolo dell'IVA, rilevava che gli interessi moratori andavano calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse e qualsiasi altro onere applicabile indicato nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Deduceva che l' aveva errato nel ritenere che il debito di € 19.847,07 Parte_4
risultasse compensato dalla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 di € 94.619,00, in quanto tale nota di credito, emessa da e ceduta alla Banca, vertente su crediti Parte_6
afferenti alle forniture di beni eseguite da era già stata utilizzata dall'opponente e Parte_6
contabilmente chiusa nei registri della cessionaria. Evidenziava che, con pec del 19.4.2019,
l'opponente aveva comunicato di aver operato una compensazione tra detta nota di credito e la fattura emessa da relativa a forniture da questa rese n. 6758363030 dell'11.12.2018 di € Pt_6
12.596,20, residuando un credito di € 82.022,80, restituito dall'opposta a affinché Pt_6
quest'ultima provvedesse alla restituzione dell'importo all'azienda.
4-Con ordinanza del 04.01.21 era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 107.727,75.
5-Nell'ambito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la Banca documentava, al fine di contrastare l'eccezione di compensazione dell' di aver disposto in Parte_4
data 07.05.2021 un bonifico in suo favore pari ad € 82.022,80 con causale “RIMBORSO
RESIDUO Nota Credito 6758356057”, riservandosi di regolare i rapporti con la cedente Pt_6
[...]
L'opponente, a fondamento della chiesta revoca del decreto opposto, evidenziava la legittimità
dei rifiuti opposti alle cessioni, poiché i rapporti tra la stessa e i fornitori erano qualificabili come contratti di appalto, contestando altresì la sussistenza di prova scritta del credito e rilevando che pagina 7 di 26 le fatture, prive peraltro dell'indicazione del CIG, emesse dalla non potevano considerarsi CP_1
a tal fine sufficienti.
6-La causa era istruita documentalmente ed era disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“costituito il contraddittorio tra le parti, verificata la documentazione agli atti, ricostruisca il ctu
l'ammontare degli interessi di mora maturati sulla base del ritardo nel pagamento registrato, da
ricostruirsi tenendo conto della data in cui è stato effettivamente effettuato il pagamento;
effettui
il perito un doppio conteggio con riferimento alle cessioni di credito rifiutate: in una prima
ricostruzione contabile, tenga conto del rifiuto, escludendo quindi il relativo debito per interessi
di mora, solo con riferimento alle fatture relative a prestazioni di appalto e non di vendita;
nella
seconda ricostruzione, conteggi tutti i crediti ceduti, senza tenere conto del rifiuto della cessione
comunicato dall'ingiunta per alcune fatture”.
6.1-Depositato l'elaborato peritale in data 15.04.22, la causa era decisa con sentenza n. 707/2023,
con la quale erano revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3392/2019 e l'opponente era condannata a pagare all'opposta la somma di € 78.067,30, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 4.11.2019 fino al saldo, oltre che alla rifusione nella misura di un terzo delle spese legali e compensazione della residua quota di due terzi;
le spese di CTU erano poste a carico di entrambe le parti in via definitiva nella misura di metà ciascuna.
6.2-Il giudice di primo grado, per quanto concerne il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento da parte dell'opponente di una serie di fatture per forniture di apparecchiature medicali, statuiva, in aderenza alla CTU, la scadenza del 90°
giorno dall'emissione della fattura, per i documenti anteriori all'introduzione della fattura elettronica, e la scadenza del 60° giorno per le fatture elettroniche. Per quanto atteneva l'individuazione del termine finale di conteggio degli interessi, valorizzava la data di emissione pagina 8 di 26 del mandato - se disponibile - o di incasso del compenso relativo alla singola fornitura.
Precisava che la definizione di appalti pubblici di cui all'art. 3 d.lgs 50.16 è più ampia rispetto al concetto di appalto di cui all'art. 106, in quanto quest'ultima disposizione offre una disciplina di dettaglio relativa ad un evento meramente eventuale come la cessione del credito.
Riteneva illegittimo il rifiuto della cessione da parte dell' in quanto le strutture sanitarie Pt_1
non sono legittimate per essere “enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” e il credito oggetto di causa non è da corrispettivo di appalto/servizi o forniture, ex decreti legislativi
163/2006 e 50/2016.
Rilevava che nulla spettava alla quanto ai pretesi interessi per tardivo pagamento delle CP_1
fatture nn. 1084/2017, 1085/2017, 76/2018, 59/2019 e 671/2019 non contabilizzate dall' Pt_1
per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ingiungente tramite la produzione della documentazione a supporto della propria pretesa e dunque delle fatture del cui ritardato pagamento chiedeva di essere compensata.
In ordine alla domanda formulata dall'opponente con la quale erano stati richiesti gli interessi di mora sulla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 pari ad € 82.022,80 emessa dal fornitore principale cedente disponeva la decurtazione di tali interessi quantificati in € Parte_6
15.334,90 (conteggiati dal 05.01.2019 al 07.05.21) dall'importo complessivamente dovuto dall'opponente a di € 93.402,20. CP_1
7. Avverso tale sentenza, l' proponeva appello con atto di Parte_4
citazione notificato il 14.04.23, formulando i seguenti motivi di gravame:
7.1- Con il primo motivo di appello, è censurato il capo di sentenza che ha negato la facoltà di rifiuto delle cessioni del credito per violazione degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2026 e 106 del D.
Lgs. 50/2016 non avendo il Tribunale ritenuto applicabile tale normativa alle e Controparte_2
pagina 9 di 26 dichiarato che il rifiuto alle cessioni di credito da esse esercitato, sottese alle fatture per interessi azionate in via monitoria con il decreto ingiuntivo opposto, non è efficace nei confronti della cessionaria;
con ciò rilevando che le sono da considerarsi stazioni appaltanti Controparte_2
che sono amministrazioni pubbliche.
7.2- Con il secondo motivo di appello viene censurato il capo statuente che le fatture dei fornitori poi cedute alla non afferiscono a contratto di appalto e quindi non avrebbero effetto i CP_1
rifiuti comunicati a cedente e cessionario. Il Tribunale ha errato nel ritenere che le forniture di prodotti non rientrerebbero nel concetto di appalto pubblico e che dunque le eventuali cessioni che i fornitori facessero dei relativi crediti non sarebbero suscettibili di essere rifiutate dal debitore, in quanto il concetto di appalto pubblico di cui all'art. 106 e 117 si identifica con quello delineato dall'art. 3 e comprende anche i rapporti di fornitura di prodotti. In tutte le fatture dei fornitori è indicato il CIG che consente di ricondurre il documento fiscale a un contratto di appalto e pertanto l'appellante ha legittimamente esercitato il diritto di rifiuto perché taluni crediti erano già pagati ed altri futuri.
7.3- Con il terzo motivo sono impugnati i capi di sentenza che hanno ritenuto corretti i criteri di calcolo utilizzati dal CTU ed i relativi conteggi;
7.4- Con il quarto motivo di impugnazione si sostiene che le spese di CTU non devono essere poste a carico dell' “in quanto il consulente del Giudice non ha assolto al proprio Pt_1
incarico, indebitamente sfavorendo l' ” e non devono essere riconosciute spese in favore Pt_1
di “stante l'avversaria prospettazione -portata avanti con pervicacia- che non può CP_1
essere ritenuta improntata a buona fede;
anzi, che dovrebbe apparire temeraria e comportare
condanna d'ufficio della Banca ex art. 96 cpc, terzo comma”.
pagina 10 di 26 8-Si costituiva in grado di appello contestando gli avversi motivi di gravame, CP_1
chiedendone il rigetto previa declaratoria di inammissibilità dei primi due per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo altresì la dichiarazione di passaggio in giudicato per mancata contestazione del capo di sentenza che ha statuito che il divieto di cessione non si applichi alle prestazioni completamente eseguite.
Evidenziava che l'istituto del rifiuto di cessione, non poteva trovare applicazione nel caso di
Parte specie, sotto un duplice profilo: soggettivo, in quanto le sono stazioni appaltanti ma non possono considerarsi enti pubblici statali e dunque pubbliche amministrazioni statali, sicché non sono soggette all'applicazione degli artt. 117 dlgs 163.2006 e 106 del d.lgs 50.2016; ed oggettivo, in quanto oggetto della vertenza non era il prezzo delle forniture, ma gli interessi moratori maturati per il tardivo pagamento da parte dell'Azienda ospedaliera di tali forniture peraltro dalla stessa mai contestate.
Rilevava che nella specie non pendeva un rapporto contrattuale di durata in quanto la fornitura di beni era stata del tutto eseguita e dunque pagata e conclusa, non potendo così operare la deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260 c.c., con la conseguenza che la cessione dei crediti era immediatamente opponibile alla PA per effetto della sola notificazione al debitore ceduto.
Specificava sul punto che l'indicazione CIG riportata sulle fatture di capitale non valeva ad identificare il rapporto contrattuale tra le parti come appalto, ma rivelava unicamente che il fornitore era stato scelto a seguito di gara.
Formulava appello incidentale per i seguenti motivi.
8.1- Con il primo motivo censura il capo di sentenza che ha negato la debenza degli interessi per mancanza di prova in relazione alle cinque fatture per interessi rifiutate dallo SDI per complessivi pagina 11 di 26 € 68.649,56; lamentando la violazione dell'art. 115 cpc e degli artt. 3 e 4 del dlgs 231.2002
nonché degli artt. 1224 e 2697 c.c.
Rileva che sarebbe stato onere dell'opponente contestare l'esistenza delle fatture per capitale dal cui ritardato di pagamento era sorto il credito per interessi e contestare la correttezza dell'uno o dell'altro degli elementi indicati dalla banca a costituire la base di calcolo degli interessi e che controparte non ha al contrario contestato la sussistenza delle forniture a seguito della cui esecuzione erano state emesse le fatture per capitale, né specificamente contestato alcuno degli elementi posti a fondamento del calcolo degli interessi ed ha affermato, documentandolo, di aver pagato le fatture per capitale emesse dai vari fornitori;
così deducendo di non esser gravata dall'onere di produrre tutte le fatture di capitale, essendone incontestato il pagamento, della cui data vi è pacificamente prova.
8.2-Con il secondo motivo censura il capo di sentenza riguardante il termine finale di conteggio degli interessi, in relazione alle fatture di capitale accettate dal Sistema SDI, individuato dal
Tribunale in aderenza alla Consulenza Tecnica nella data di emissione dei relativi mandati di pagamento, anziché in quella posteriore di effettivo incasso.
8.3- Con il terzo motivo censura il capo di sentenza che anziché dichiarare la tardività, e dunque l'inammissibilità, della nuova domanda formulata dall'opponente con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la quale erano stati richiesti gli interessi di mora sul ritardato pagamento della nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018, ha disposto la decurtazione di tali interessi (quantificati in € 15.334,90) dall'importo complessivamente dovuto dall'appellante a Rileva in proposito che il giudice di prime cure ha erroneamente CP_1
confuso l'eccezione originaria contenuta nell'atto di opposizione ed avente ad oggetto l'eccezione di compensazione della nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 dell'importo di pagina 12 di 26 € 94.619,00”, con la differente e nuova eccezione di compensazione degli interessi moratori maturati a seguito del tardivo pagamento della predetta nota di credito n. 6758356057 del
6.11.2018.
9-Con ordinanza di data 4.11.2024 era disposta integrazione di CTU affinché l'Esperto, alla luce delle contestazioni dell'appellante principale di cui al terzo motivo di impugnazione e relative ai calcoli degli interessi eseguiti dal CTU (con proposta di nuovo conteggio): “a) laddove ha
considerato la scadenza pagamento fatture dal giorno 1.1.2015: 60° giorno dall'emissione della
fattura, invece che al 60° giorno dalla consegna del documento al debitore (a partire dal
31.3.2015, data di avvio della fatturazione elettronica, per gli enti del SSN, la data di consegna è
definita dal Sistema di Interscambio); b) laddove ha applicato il tasso di interesse della Banca
Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali rispetto alle fatture maturate in relazione a
rapporti di appalto antecedenti al 1° gennaio 2013 perché la maggiorazione del tasso della
Banca Centrale Europea è, per questi, di 7 punti percentuali (decreto legislativo 231/2002 art. 2
lett.e)”.
Chiesti al CTU chiarimenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09.06.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta) sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, senza assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c., essendo già stati concessi e fruiti.
* * * * * *
Appello principale
10-I primi due motivi di appello sono inammissibili.
Il giudice di primo grado, nell'esaminare e respingere le difese dell' Parte_4
incentrate sull'avvenuto rifiuto ex art. 106 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici –
pagina 13 di 26 norma che è in parte qua analoga al previgente art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006) della cessione dei crediti relativi agli interessi moratori maturati sui pagamenti relativi a fatture attinenti a prestazioni di appalto (e non di vendita), ha affermato che:
a-il concetto di appalto dell'art. 106 citato è più ristretto dal concetto di “appalto pubblico” di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2026: quest'ultimo offre una definizione ampia di tutti i contratti che devono essere disciplinati dal codice medesimo e che non vanno automaticamente ascritti alla categoria degli “appalti” valorizzata dal successivo art. 106, il quale prevede una disciplina di dettaglio relativo a un evento meramente eventuale come la cessione di credito e non comprende anche i rapporti di fornitura di prodotti;
b-la facoltà di rifiuto della cessione di cui alla norma citata, dal punto di vista soggettivo, è
riservata alle amministrazioni statati e non è applicabile alle sanitarie locali che, sin CP_2
dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali”;
c-il credito in contestazione non è un credito “da corrispettivo di appalto” (anche nell'accezione pretesa dall'Azienda inteso come credito per servizi, appalti o forniture di beni), ma un credito per interessi di mora per tardivo pagamento delle originarie forniture.
L'appellante con il primo motivo di appello ha censurato la pronuncia impugnata con riferimento alla motivazione sub b) assumendo che “Né l'art. 117 né l'art. 106 ora indicati attribuiscono la
facoltà del rifiuto delle cessioni alle amministrazioni statali bensì la attribuiscono alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche (non statali)”, tali essendo le . Controparte_2
Con il secondo motivo di appello si è doluta della motivazione sub a) contestando che il concetto di appalto dell'art. 106 sia più ristretto del concetto di “appalto pubblico” di cui all'art. 3 e che non comprenda anche i rapporti di fornitura di prodotti. Tanto che in tutti gli atti di cessione - che hanno valenza confessoria nei confronti della - è previsto espressamente che “Le parti CP_1
pagina 14 di 26 INVITANO L'Ente Debitore a comunicare per iscritto alla cessionaria la propria adesione alla
presente cessione”.
L'appellante non si è invece in alcun modo confrontato con la motivazione sub c), di per sé
idonea a sorreggere la decisione.
Va allora rammentato che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione e l'impugnazione non è rivolta contro una di esse, la mancata impugnazione di una ratio decidendi
di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, comporterà una pronuncia di l'inammissibilità del gravame, per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata
(per tutte cfr. Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. ord. n. 17182 del 14/08/2020).
In applicazione di tale principio consegue che i primi due motivi di appello sono inammissibili (il che esime questa Corte dal loro esame), dal momento che ciascuna delle tre motivazioni surriportate fondano la decisione del primo giudice di escludere l'applicazione dell'art. 106 del
D.lgs n. 50/2016 e, dunque, la facoltà dell' di rifiutare la cessione. Pt_1
Occorre precisare che parte appellante ha altresì dedotto che privo di fondamento sarebbe
CP l'assunto di secondo cui “le cessioni relative a fatture di forniture di beni non potevano
essere rifiutate trattandosi di crediti relativi a prestazioni completamente eseguite per le quali
non c'era l'esigenza di tutelare la regolarità degli adempimenti nel tempo”, poiché i rifiuti erano stati esercitati (documenti 71 e da 76 a 83 Azienda) o perché si trattava di importi già pagati o portati da fatture errate per le quali dovevano essere emesse note di credito o perché le cessioni riguardavano crediti futuri (“non accettazione cessione di credito, ai sensi della circolare n. 29,
emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 08/10/2009”, che richiama l'art. 48
bis del DPR 602/1973).
pagina 15 di 26 Quindi l' contesta che le originarie fatture di forniture di beni riguardassero prestazioni Pt_1
completamente eseguite (per le quali le sarebbe precluso il rifiuto), ciò che non riguarda il punto di motivazione in esame.
In ogni caso, laddove l' intendesse far riferimento – come pare - al rifiuto della fattura Pt_1
originaria relativa alla fornitura dalla quale sarebbero scaturiti gli interessi moratori per ritardato pagamento, di talché non essendo dovuto al preteso cessionario l'importo capitale, neppure sarebbero dovuti gli interessi di mora, è evidente che si tratta, in primo luogo, di impugnazione che non consente di individuare con certezza le ragioni del gravame sì da non consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure e, in secondo luogo, che manca la parte argomentativa della censura che confuti e contrasti in modo specifico la ragione sub c)
surriportata, addotta dal primo giudice.
In altre parole il giudice di primo grado ha escluso in capo all' la sussistenza della facoltà Pt_1
di rifiutare la cessione del credito in quanto “il credito di cui si discute - come ricordato - non è
un credito “da corrispettivo di appalto” quand'anche si volesse seguire la difesa dell'opponente
ed al concetto di appalto volesse assegnarsi una definizione estesa volta ricomprendere anche la
fornitura di merci: stiamo infatti discutendo di un credito e delle relative fatture aventi ad
oggetto interessi di mora per tardivo pagamento delle originarie forniture e non di crediti per
servizi, appalti o forniture di beni che siano”. Per essere ammissibile il motivo avrebbe dovuto intaccare detta motivazione e non confutare il fatto che non si è in presenza di prestazioni integralmente eseguite.
Laddove, invece, con detta difesa l'appellante intenda (poiché così non pare) contestare che le fatture di cui si discute attengono a interessi moratori – il che intaccherebbe anche la motivazione sub c) -, occorre rilevare che il credito preteso da con il decreto ingiuntivo opposto ha CP_1
pagina 16 di 26 ad oggetto esclusivamente interessi di mora che sarebbero maturati a causa del tardivo pagamento da parte dell' di una serie di fatture per forniture di apparecchiature medicali. Dal che Pt_1
l'infondatezza del motivo di appello sul punto.
11-Il terzo motivo di appello attiene ai calcoli eseguiti dal CTU in relazione agli interessi, ritenuti non corretti:
a) laddove ha considerato la scadenza pagamento fatture dal giorno 1.1.2015: 60° giorno dall'emissione della fattura, invece che al 60° giorno dalla consegna del documento al debitore (a partire dal 31.3.2015, data di avvio della fatturazione elettronica, per gli enti del SSN, la data di consegna è definita dal Sistema di Interscambio);
b) laddove ha applicato il tasso di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali rispetto alle fatture maturate in relazione a rapporti di appalto antecedenti al 1°
gennaio 2013 perché la maggiorazione del tasso della Banca Centrale Europea è, per questi, di 7
punti percentuali (decreto legislativo 231/2002 art. 2 lett.e).
Pertanto secondo l'appellante il conteggio corretto degli interessi porterebbe ad una somma di complessivi € 49.843,27 di cui € 29.965,15 per fatture relative a cessioni rifiutate ed € 19.878,12
per fatture oggetto di cessioni accettate (come da documento C allegato).
11.1-Tale motivo di appello non risulta avere ricevuto replica da parte di CP_1
11.2-Premesso che la questione sollevata con il motivo di appello in esame non attiene alle fatture antecedenti l'introduzione della fatturazione elettronica, va osservato che, pacificamente,
per le fatture elettroniche trova applicazione l'art. 4, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 231/2002 e,
dunque, il termine di decorrenza degli interessi deve essere conteggiato a decorrere dalla data di ricezione della fattura tramite SDI con maggiorazione di 60 giorni.
pagina 17 di 26 Il CTU ha invece considerato come data di decorrenza del computo dei 60 giorni quella della fattura giustificandolo con il fatto di aver dovuto fare riferimento all'unica documentazione ufficiale dimessa agli atti che consentisse l'individuazione della data, vale a dire la fattura. Ciò in quanto agli atti non vi è prova della data di ricezione delle fatture elettroniche, di talché “qualora
si fosse voluto considerare quest'ultimo termine ci si sarebbe dovuti affidare unicamente al
prospetto compilato dalla parte senza alcuna pezza giustificativa di riferimento ed a fronte,
invece, della presenza delle fatture”.
Se tecnicamente il ragionamento potrebbe essere ritenuto corretto, altrettanto non può essere affermato dal punto di vista giuridico, laddove vige il principio dell'onere della prova in forza del quale spetta al soggetto che si predica creditore fornire la prova del preteso credito.
Nella specie tale onere probatorio grava su che ha agito per vedersi riconosciuto il CP_1
credito per interessi moratori e, dunque, per ritardato pagamento delle fatture. Incombe, pertanto,
su fornire la prova della data di trasmissione delle fatture elettroniche tramite SDI. CP_1
Non avendolo fatto la decorrenza degli interessi non può essere individuata che in base a quanto riconosciuto dall' attraverso la produzione del prospetto di conteggio dalla Parte_4
stessa predisposto.
Di nessun rilievo è nel caso concreto il richiamo fatto da a Cass. n. 17684 del CP_1
25/08/2020, atteso che la fattispecie esaminata dal giudice di legittimità non riguarda fatture elettroniche con il relativo inserimento in SDI, ma fatture degli anni antecedenti l'introduzione di detto sistema.
Tanto precisato, è stato chiesto al CTU di verificare la correttezza – in termini numerici - del conteggio alternativo di cui al documento sub C dimesso dall' e il CTU ha Parte_4
confermato tale correttezza.
pagina 18 di 26 In particolare l' ha indicato gli interessi in complessivi € 49.843,27 di cui € Parte_4
29.965,15 per fatture relative a cessioni rifiutate ed € 19.878,12 per fatture oggetto di cessioni accettate.
Stante l'inammissibilità dei motivi di appello relativi alle fatture oggetto di rifiuto, gli interessi che vanno riconosciuti a sono pari a € 49.843,27 (si precisa che si tratta di interessi che CP_1
non attengono alle fatture non accettate dallo SDI – 1084/2017, 1085/2017, 76/2018, 59/2019 e
671/2019 -, escluse dal giudice di primo grado, con pronuncia che qui va confermata, come meglio esplicitato al punto 13).
Appello incidentale
12-Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità di detto appello depositato tempestivamente in data 22.9.2023 per la prima udienza di trattazione fissata per il 26.10.2024. Inoltre con riguardo ai capi di sentenza appellati (che secondo l' sarebbero indipendenti rispetto a quelli dalla Pt_1
stessa impugnati), va osservato che “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto
di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere
sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente
dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad
impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.
334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la
decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (cfr. per tutte Cass. n. 15100 del
29/05/2024).
13-Ciò posto, in ordine al primo motivo di appello incidentale, relativo alle fatture n. 1084 del
2017, n. 76 del 2018, n. 59 del 2019, n. 671 del 2019 e n. 1085 del 2017, l'appellante invoca l'art.
pagina 19 di 26 115 c.p.c. e gli artt. 1224 e 2697 c.c., atteso che non sarebbe contestata la data di pagamento di ogni fattura e ciascuna delle fatture per interessi reca tutte le informazioni atte a consentire all'altra parte di prendere posizione al riguardo, indicando: nome della società cedente, numero della fattura per capitale, data di emissione e di scadenza della stessa, data di incasso, dies a quo e
dies ad quem di maturazione degli interessi, tasso di interesse applicato, e importo totale degli intessi addebitati relativamente ad ogni fattura per capitale. Di talché sarebbe stato onere dell'opponente – che non vi ha provveduto -, in via alternativa: i) contestare l'esistenza delle fatture per capitale dal cui ritardato di pagamento è sorto il credito per interessi;
ii) contestare la correttezza dell'uno o dell'altro degli elementi indicati dalla banca a costituire la base di calcolo degli interessi. Nessun altro onere di produrre tutte le fatture per capitale incomberebbe sulla
Banca, “produzione che nulla avrebbe aggiunto, ai fini della decisione della lite, a quanto già
presente agli atti”. Avrebbe errato pertanto il giudice quando, basandosi sull'incompletezza dei prospetti depositati dall' opponente, ha affermato che il credito per interessi Parte_7
(portato dalle predette cinque fatture azionate rifiutate allo SDI) non sarebbe stato adeguatamente documentato.
13.1-Il motivo non merita accoglimento. Non può trovare applicazione nella specie l'art. 115 cpc.
Infatti sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l' per le Parte_4
fatture n. 1084/2017, 1085/2017, 76/2018, 59/2019, 671/2019 ha affermato che non erano presenti in contabilità aziendale, essendo state rifiutate dal sistema di interscambio (SDI), senza che fosse avvenuto il secondo invio. Ne ha tratto quale conseguenza che “non si può parlare né
di esigibilità dell'asserito debitor né di ritardato pagamento, in quanto sono state contestate e
rifiutate”.
pagina 20 di 26 E' evidente che il credito dedotto in lite e relativo alle suindicate fatture risulta globalmente contestato e dunque, a fronte di tale contestazione che riguarda l'"an debeatur" non può porsi a carico del (presunto) debitore la revisione critica del conteggio di una somma la cui spettanza egli ha inteso negare in radice.
Né l'applicazione della norma in questione potrebbe trovare fondamento nella produzione documentale dell' effettuata in allegato all'atto introduttivo di primo grado Parte_4
(docc. 5,9,13,15,18), dal momento che evidentemente si tratta di prospetti di provenienza di
(allegati rispettivamente quali documenti 8,10,14, 15,9 al ricorso monitorio) e CP_1
riprodotti dall' ai fini di contestare i crediti ivi riportati. Parte_4
Tanto precisato ritorna dunque a operare il principio generale in punto onere della prova, così
gravando sul soggetto che intende far valere un diritto di allegare e provare i fatti costitutivi.
Dunque per dimostrare il proprio asserito credito per interessi moratori incombeva su CP_1
produrre tutti i documenti idonei a dare prova della propria pretesa - fatture dei fornitori, prova del pagamento, cessioni e relativi contratti di appalto -, non essendo sufficiente la produzione degli atti di cessione, delle fatture per interessi e dei prospetti allegati.
In particolare la produzione delle fatture relative alle forniture che si assumono pagate in ritardo sarebbe stato necessario ai fini di individuare la data di scadenza, come anche sarebbe stato necessario documentare la data di emissione e di invio dei singoli mandati di pagamento, nonché
la data di effettivo pagamento, tutti dati necessari ai fini della ricostruzione del credito per gli interessi moratori pretesi, vale a dire per la individuazione del dies a quo e del dies ad quem
necessari per il computo di detti interessi.
E' pertanto evidente che non risulta condivisibile l'assunto di secondo cui “è noto (art. CP_1
pagina 21 di 26 alla scadenza del termine di pagamento e la produzione di tali fatture di capitale non avrebbe
dovuto esser ritenuta necessaria, essendone incontestato il pagamento della cui data vi è
pacificamente prova”, atteso che la stessa avrebbe dovuto mettere a disposizione del CP_1
giudicante le fatture delle forniture onde individuarne la data di scadenza, che non può dirsi provata in quella unilateralmente indicata dall'appellante incidentale nelle fatture emesse per interessi moratori.
14-Il secondo motivo di appello incidentale – il cui esame va limitato alle otto fatture accettate dal sistema SDI (escluse pertanto quelle del suesteso punto 13) – attiene il termine finale di conteggio degli interessi adottato dal Tribunale (e dal CTU), ancorato all'emissione del mandato di pagamento (Cass. n. 13082/2020), invece che – come sostiene - alla sua CP_1
comunicazione al creditore, tramite la quale questi ha conoscenza che le somme sono a sua disposizione, sicché il successivo ritardo nella riscossione resta a suo carico (Cass. 29776/2020).
Sempre secondo l'appellante incidentale graverebbe sull' provare la comunicazione al Pt_1
creditore dell'emissione del mandato e “quindi la parte che intende avvalersene, nella specie
l' i che invece nulla ha al riguardo prodotto nel corso del primo grado di giudizio, Pt_2 Pt_1
sicché il dies ad quem non avrebbe potuto che calcolarsi sulla data del pagamento”.
14.1-Anche tale motivo è infondato, dovendosi ribadire che incombe su fornire la CP_1
prova del proprio credito e, dunque, del dies a quo e del dies ad quem per il calcolo degli interessi. che non ha fornito la prova, su di essa incombente, di quanto le sono stati CP_1
comunicati i mandati di pagamento, non può pretendere che il dies ad quem sia fatto coincidere –
in senso a sé favorevole - con il pagamento delle fatture relative al capitale. Non essendo dunque contestata l'emissione del mandato di pagamento per il pagamento del credito capitale di cui alle pagina 22 di 26 otto fatture per interessi moratori accettata dal sistema, il termine finale di computo degli interessi moratori non può che essere riferito alla data di emissione dei mandati di pagamento.
15-L'ultimo motivo di appello incidentale merita accoglimento. lamenta la tardività CP_1
della domanda nuova avanzata dall' con la quale sono stati richiesti gli Parte_4
interessi di mora sulla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 e la conseguente decurtazione di tali interessi (quantificati in € 15.334,90) dall'importo complessivamente dovuto dall'attuale appellante a operata dal primo giudice. CP_1
In particolare sostiene che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
l' aveva sostenuto l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, in Parte_4
quanto compensato da una nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 dell'importo di €
94.619,00. Rileva che, nonostante il Tribunale di Padova abbia preso atto che “… la nota di
CP credito n. 6758356057 del 6.11.2018 di € 94.619 emessa da e ceduta a , posta Parte_6
dall'opponente a sostegno della compensazione, è già stata utilizzata da come risulta CP_3
dalla comunicazione via pec del 19.4.2019 con cui l'opponente ha comunicato di aver operato
una compensazione tra la nota di credito e la fattura emessa da n. 6758363030 del Pt_6
CP 11.12.2018 di € 12.596,20, residuando un credito di € 82.022,80, restituito da a Parte_6
per la restituzione all'azienda…”, ha poi disposto l'estinzione parziale del debito dell'
[...]
per compensazione dell'importo per interessi moratori maturato sulla somma di € Parte_4
82.022,80 dal 6.11.2018 (data della citata nota di credito) fino al 7.5.2021 (data del tardivo pagamento della somma). E ciò in accoglimento di nuova domanda (con cui erano chiesti “gli interessi di mora” sul ritardato pagamento della predetta nota di credito), svolta solo –
tardivamente ed inammissibilmente - con memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 23 di 26 15.1-Premesso che l'eccezione di compensazione “degli interessi moratori maturati a seguito del
tardivo pagamento della predetta nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018” è eccezione diversa e quindi nuova rispetto all'eccezione originaria contenuta nell'atto di opposizione ed avente ad oggetto l'eccezione di compensazione “della nota di credito n. 6758356057 del
6.11.2018 dell'importo di Euro 94.619,00”, il fatto che la prima sia stata proposta solo nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc ne determina l'inammissibilità in quanto tardiva.
Privo di pregio è l'assunto dell' secondo cui la “ha pagato l'importo all' Pt_1 CP_1 Pt_1
in data 7.5.21, cioè in prossimità della scadenza del termine per la prima memoria del
17.5.2021, chiedendo ivi non solo la conferma del decreto ma anche la provvisoria esecuzione
sull'importo della nota di credito”. Difatti il pagamento è avvenuto prima del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc, nella quale, dunque, ben avrebbe potuto essere tempestivamente fatta valere l'eccezione di compensazione relativa agli interessi moratori sulla nota di credito citata.
15.2-Ancora, poi, infondata è l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità Parte_4
della pretesa di pagamento dell'importo corrispondente alla nota di credito svolta dalla Banca
solamente con la prima memoria, dal momento che non si vedono ostacoli al pagamento di somme che avvenga in corso di causa e senza attendere l'esito della lite, il che potrebbe tutt'al riflettersi sulla statuizione in punto spese di lite, senza provocare inammissibilità alcuna.
Pertanto il credito di rideterminato in forza dell'accoglimento del terzo motivo di CP_1
appello principale, in € 49.843,27, non va decurtato dell'importo di € 15.334,90.
16-In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con accertamento della sussistenza di un credito di di molto inferiore rispetto a quello CP_1
azionato e in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello principale e anche pagina 24 di 26 dell'appello incidentale, con il riconoscimento comunque di un credito – seppure ridotto – in favore di le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella CP_1
misura di tre quarti e per il resto vanno poste a carico dell' La liquidazione Parte_4
va stabilita come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (importo di cui alla condanna), secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi.
Per gli oneri di CTU di primo grado va confermata la statuizione di cui alla sentenza appellata,
mentre per quelli del grado di appello, gli stessi vanno posti a carico di atteso che è CP_1
stata dall'Esperto verificata la correttezza dei conteggi proposti dall'appellante principale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale,
a pagare a la somma di € Controparte_4 CP_1
49.843,27, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal 4.11.2019 al saldo;
2-compensa nella misura di tre quarti le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna a rifondere a il restante Controparte_4 CP_1
quarto, che liquida, per detta parte, per il giudizio di primo grado in € 1.904,00 per compenso e per il giudizio di appello in € 2.497,75 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3-pone gli oneri di CTU del grado di appello definitivamente a carico di . CP_1
pagina 25 di 26 Venezia, 23 giugno 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6758356057 del 6.11.2018.
4 d. lgs. 231/2002) che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 14.04.2023
DA
, ( ) in persona del Direttore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello, con il proc.dom. avv. Laura Bergamo del foro di ( ), per mandato Pt_1 C.F._1
allegato all'atto di citazione d'appello Appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
il proc.dom. avv. Avv. Andrea Frascaroli (C.F. ), per mandato in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale Appellata Oggetto: Cessione del credito- appello avverso la sentenza n. 707 del 05-11/04/2023 del
Tribunale di Padova
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.09.24 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Ogni diversa avversaria domanda eccezione istanza rigettata;
rigettato in particolare l'appello incidentale perché inammissibile e/o comunque infondato;
richiamati i propri precedenti atti;
vista la depositata CTU e le carenze probatorie ivi confermate;
richiamate le osservazioni
17.1.2025 del CTP dell' in riforma dell'impugnata sentenza Pt_1
Nel merito.
Rigettarsi l'avversaria pretesa per interessi così come accolta dal Tribunale e limitarsi il riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento in relazione alle sole fatture afferenti a rapporti oggetto di cessioni di credito accettate, pari ad euro 19.878,12, come da conteggi dell' o a quella diversa somma che venisse accertata come spettante in esito al giudizio;
Pt_1
il tutto, al netto dell'importo di euro 15.334,90 che il Tribunale ha statuito dovuti dalla CP_1
all' per inadempimento da ritardo nella corresponsione Parte_1
dell'importo di euro 82.022,80 di cui alla nota di credito 6758356057 del 6.11.2018.
Spese di lite rifuse sia per il primo che per il secondo grado o almeno compensate o rapportare agli esiti di causa.
Se ritenuto, con condanna di controparte ex art. 96 cpc commi 3 e 4.
In via istruttoria subordinata.
Se ritenuto, disporsi che il CTU predisponga il conteggio indicato nell'ordinanza 4.11.24 subito prima del
P.Q.M
o confermi la correttezza di quello dell'Azienda, distinguendo gli interessi pagina 2 di 26 maturati su fatture relative a rapporti oggetto di cessioni di credito accettate e quelli su fatture relative a cessioni di credito rifiutate (sempre limitatamente a quelli pretesi dalla Banca con le fatture 57/2016, 58/2016, 49/2017, 346/2017, 723/2017, 404/2018, 675/2018, 955/2018)”.
Per l'appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta,
in via preliminare:
dichiarare inammissibili i primi due motivi di gravame per difetto di specificità degli stessi in violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o comunque dichiarare formatosi il giudicato, per mancata specifica contestazione del capo di sentenza che ha statuito che l'invocato divieto di cessione non si applichi alle prestazioni completamente eseguite, e conseguentemente dichiarare inammissibili i primi due motivi di gravame per carenza d'interesse trattandosi esclusivamente di crediti relativi a prestazioni già eseguite;
in via principale:
dichiarare, anche a fronte delle risultanze della relazione di integrazione peritale di CTU prodotta in ottemperanza all'Ordinanza all'uopo assunta dall'intestata Corte d'Appello, l'avverso appello infondato per tutti i motivi rassegnati con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, e dunque respingerlo integralmente;
in via incidentale:
1) previa declaratoria di violazione dell'art. 115 c.p.c. degli artt. 3 e 4 del d. lgs. 231/2002 nonché
degli artt. 1224 e 2697 c.c. del capo di sentenza n. 707/2023 che ha negato la debenza degli interessi (per mancanza di prova) in relazione alle cinque sopra elencate fatture per interessi rifiutate dallo SDI, in parziale riforma della stessa, dichiarare conseguentemente dovuti gli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture n. 1084 del 09.11.2017 di Euro 2.715,27;
pagina 3 di 26 n. 76 del 13.02.2018 di Euro 961,06; n. 59 del 21.02.2019 di Euro 31.462,54; n. 671 del
07.05.2019 di Euro 33.376,58, n. 1085 del 2017 di Euro 134,11, per complessivi euro 68.649,56;
2) dichiarare che gli interessi maturati sulle otto fatture per interessi accettate dal sistema SDI
avrebbero dovuto esser calcolati individuando quale termine finale di conteggio la data di effettivo incasso del pagamento anziché quello (operato dal C.T.U.) dell'emissione del relativo mandato di pagamento, e conseguentemente riformare il capo di sentenza n. 707/2023 con cui il
Tribunale di Padova ha fatto propri i conteggi del C.T.U. in relazione agli interessi maturati sulle otto fatture accettate dal sistema SDI e dallo stesso quantificati nell'importo complessivo di €
93.402,20 e per l'effetto, in parziale riforma, dichiarare dovuti gli interessi moratori per il tardivo pagamento delle fatture n. 57 del 10.02.2016 di Euro 44.317,40, n. 58 del 10.02.2016 di Euro
470,72, n. 49 del 15.02.2017 di Euro 25.665,09, n. 346 del 10.05.2017 di Euro 2.647,21, n. 723
del 23.08.2017 di Euro 4.569,77, n. 404 del 28.05.2018 di Euro 108,79, n. 675 del 23.07.2018 di
Euro 27.545,70 e n. 955 del 15.10.2018 di Euro 15.016,98 per un importo complessivo di €
120.341,66.
3) previa declaratoria di tardività, e dunque di inammissibilità, della nuova domanda formulata dall'opponente solo con memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c. con la quale sono stati richiesti gli interessi di mora sulla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018, riformare il capo di sentenza n. 707/2023 del Tribunale di Padova che ha accolto detta nuova domanda e, per l'effetto, disposto la decurtazione di tali interessi (quantificati in € 15.334,90) dall'importo complessivamente dovuto dall'appellante a per le causali di cui al presente giudizio. CP_1
4) e così per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 707/2023 del Tribunale di Padova, si chiede, in via principale, di voler condannare l'appellante i al pagamento in favore Pt_2 Pt_1
di dell'importo complessivo di € 189.750,55 (€ 69.408,89 di interessi delle cinque CP_1
pagina 4 di 26 fatture rifiutate dallo SDI + € 120.341,66 di interessi delle otto fatture accettate dallo SDI = €
189.750,55) per tutte le causali ed i motivi sin qui rassegnati, maggiorato degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo. In via subordinata, si chiede di voler condannare l'appellante ad ogni diversa somma dovuta all'appellata per i rapporti di cui è causa, oltre Pt_3 Pt_1
interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Ragioni della decisione
1-Con decreto ingiuntivo n. 3392.2019 il Tribunale di Padova, su ricorso di , CP_1
ingiungeva all' il pagamento della somma capitale di € Parte_4
189.750,55, oltre interessi e spese per ritardato pagamento da parte dell' di Parte_4
crediti ceduti a da vari fornitori dell' CP_1 Pt_1
2-Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l' Parte_4
-eccepiva l'insussistenza del credito oggetto di ingiunzione, poiché inesigibile ed incerto, in quanto contestato. Rilevava che alcune fatture dell'importo di € 64.408,89 non erano presenti nella contabilità aziendale ed altre si riferivano a crediti non ceduti per il tempestivo rifiuto dell'Azienda ospedaliera alla cessione notificata ed il credito per capitale e interessi portato dalle stesse era rimasto in titolarità dei fornitori originari;
-contestava la quantificazione degli interessi dovuti da parte dell'ingiungente che aveva individuato il dies a quo nella data di emissione delle fatture invece che quella di ricevimento,
nonché computato l'iva: dai calcoli corretti il credito per gli interessi sui crediti effettivamente ceduti risulterebbe di € 19.914,07;
-eccepiva altresì in compensazione il controcredito di € 94.619,00 portato dalla nota di credito n.
pagina 5 di 26 Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al CP_1
risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cpc.
3- Si costituiva , contestando quanto dedotto dall' e chiedendo, CP_1 Parte_4
previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione. Rilevava in particolare che l'opponente mai aveva contestato la fornitura dei servizi e le date di pagamento di quanto dovuto in sorte capitale.
In ordine all'asserita inopponibilità delle cessioni del credito per intervenuto rifiuto, deduceva che l'istituto del rifiuto di cessione non trovava applicazione nella specie, in quanto trattavasi di forniture esaurite, essendo stato azionato in via monitoria il credito per i soli interessi moratori maturati (risultando le fatture di capitale, seppur con ritardo, integralmente pagate) e il diritto di
Parte rifiutare la cessione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 2248.865, non spettava alle ma era applicabile esclusivamente allo Stato e agli enti pubblici territoriali e non suscettibile di applicazione analogica.
Rilevato dunque che l'opponente non era legittimata a rifiutare le cessioni di credito intercorse tra la e i fornitori. CP_1
In ordine alle contestazioni sul quantum degli interessi azionati, deduceva che: parte delle fatture portate in decreto ingiuntivo per l'importo di € 120.341,66 erano state accettate dall'
[...]
a mezzo del SDI, da ciò derivandone un riconoscimento di debito;
l'opponente si era Parte_4
limitata a quantificare in € 19.847,07 la somma dovuta a titolo di interessi moratori senza riferimento ai criteri di calcolo utilizzati, mentre di contro le fatture prodotte dall'opposta erano munite dei dettagli di calcolo e delle informazioni relative ai conteggi, da cui emergeva che il
dies a quo di maturazione degli interessi non coincideva con la data di emissione della fattura ma con la data di scadenza del documento.
pagina 6 di 26 Quanto alla doglianza sull'errato calcolo dell'IVA, rilevava che gli interessi moratori andavano calcolati sulla somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse e qualsiasi altro onere applicabile indicato nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
Deduceva che l' aveva errato nel ritenere che il debito di € 19.847,07 Parte_4
risultasse compensato dalla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 di € 94.619,00, in quanto tale nota di credito, emessa da e ceduta alla Banca, vertente su crediti Parte_6
afferenti alle forniture di beni eseguite da era già stata utilizzata dall'opponente e Parte_6
contabilmente chiusa nei registri della cessionaria. Evidenziava che, con pec del 19.4.2019,
l'opponente aveva comunicato di aver operato una compensazione tra detta nota di credito e la fattura emessa da relativa a forniture da questa rese n. 6758363030 dell'11.12.2018 di € Pt_6
12.596,20, residuando un credito di € 82.022,80, restituito dall'opposta a affinché Pt_6
quest'ultima provvedesse alla restituzione dell'importo all'azienda.
4-Con ordinanza del 04.01.21 era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 107.727,75.
5-Nell'ambito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la Banca documentava, al fine di contrastare l'eccezione di compensazione dell' di aver disposto in Parte_4
data 07.05.2021 un bonifico in suo favore pari ad € 82.022,80 con causale “RIMBORSO
RESIDUO Nota Credito 6758356057”, riservandosi di regolare i rapporti con la cedente Pt_6
[...]
L'opponente, a fondamento della chiesta revoca del decreto opposto, evidenziava la legittimità
dei rifiuti opposti alle cessioni, poiché i rapporti tra la stessa e i fornitori erano qualificabili come contratti di appalto, contestando altresì la sussistenza di prova scritta del credito e rilevando che pagina 7 di 26 le fatture, prive peraltro dell'indicazione del CIG, emesse dalla non potevano considerarsi CP_1
a tal fine sufficienti.
6-La causa era istruita documentalmente ed era disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“costituito il contraddittorio tra le parti, verificata la documentazione agli atti, ricostruisca il ctu
l'ammontare degli interessi di mora maturati sulla base del ritardo nel pagamento registrato, da
ricostruirsi tenendo conto della data in cui è stato effettivamente effettuato il pagamento;
effettui
il perito un doppio conteggio con riferimento alle cessioni di credito rifiutate: in una prima
ricostruzione contabile, tenga conto del rifiuto, escludendo quindi il relativo debito per interessi
di mora, solo con riferimento alle fatture relative a prestazioni di appalto e non di vendita;
nella
seconda ricostruzione, conteggi tutti i crediti ceduti, senza tenere conto del rifiuto della cessione
comunicato dall'ingiunta per alcune fatture”.
6.1-Depositato l'elaborato peritale in data 15.04.22, la causa era decisa con sentenza n. 707/2023,
con la quale erano revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3392/2019 e l'opponente era condannata a pagare all'opposta la somma di € 78.067,30, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 4.11.2019 fino al saldo, oltre che alla rifusione nella misura di un terzo delle spese legali e compensazione della residua quota di due terzi;
le spese di CTU erano poste a carico di entrambe le parti in via definitiva nella misura di metà ciascuna.
6.2-Il giudice di primo grado, per quanto concerne il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento da parte dell'opponente di una serie di fatture per forniture di apparecchiature medicali, statuiva, in aderenza alla CTU, la scadenza del 90°
giorno dall'emissione della fattura, per i documenti anteriori all'introduzione della fattura elettronica, e la scadenza del 60° giorno per le fatture elettroniche. Per quanto atteneva l'individuazione del termine finale di conteggio degli interessi, valorizzava la data di emissione pagina 8 di 26 del mandato - se disponibile - o di incasso del compenso relativo alla singola fornitura.
Precisava che la definizione di appalti pubblici di cui all'art. 3 d.lgs 50.16 è più ampia rispetto al concetto di appalto di cui all'art. 106, in quanto quest'ultima disposizione offre una disciplina di dettaglio relativa ad un evento meramente eventuale come la cessione del credito.
Riteneva illegittimo il rifiuto della cessione da parte dell' in quanto le strutture sanitarie Pt_1
non sono legittimate per essere “enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” e il credito oggetto di causa non è da corrispettivo di appalto/servizi o forniture, ex decreti legislativi
163/2006 e 50/2016.
Rilevava che nulla spettava alla quanto ai pretesi interessi per tardivo pagamento delle CP_1
fatture nn. 1084/2017, 1085/2017, 76/2018, 59/2019 e 671/2019 non contabilizzate dall' Pt_1
per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ingiungente tramite la produzione della documentazione a supporto della propria pretesa e dunque delle fatture del cui ritardato pagamento chiedeva di essere compensata.
In ordine alla domanda formulata dall'opponente con la quale erano stati richiesti gli interessi di mora sulla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 pari ad € 82.022,80 emessa dal fornitore principale cedente disponeva la decurtazione di tali interessi quantificati in € Parte_6
15.334,90 (conteggiati dal 05.01.2019 al 07.05.21) dall'importo complessivamente dovuto dall'opponente a di € 93.402,20. CP_1
7. Avverso tale sentenza, l' proponeva appello con atto di Parte_4
citazione notificato il 14.04.23, formulando i seguenti motivi di gravame:
7.1- Con il primo motivo di appello, è censurato il capo di sentenza che ha negato la facoltà di rifiuto delle cessioni del credito per violazione degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2026 e 106 del D.
Lgs. 50/2016 non avendo il Tribunale ritenuto applicabile tale normativa alle e Controparte_2
pagina 9 di 26 dichiarato che il rifiuto alle cessioni di credito da esse esercitato, sottese alle fatture per interessi azionate in via monitoria con il decreto ingiuntivo opposto, non è efficace nei confronti della cessionaria;
con ciò rilevando che le sono da considerarsi stazioni appaltanti Controparte_2
che sono amministrazioni pubbliche.
7.2- Con il secondo motivo di appello viene censurato il capo statuente che le fatture dei fornitori poi cedute alla non afferiscono a contratto di appalto e quindi non avrebbero effetto i CP_1
rifiuti comunicati a cedente e cessionario. Il Tribunale ha errato nel ritenere che le forniture di prodotti non rientrerebbero nel concetto di appalto pubblico e che dunque le eventuali cessioni che i fornitori facessero dei relativi crediti non sarebbero suscettibili di essere rifiutate dal debitore, in quanto il concetto di appalto pubblico di cui all'art. 106 e 117 si identifica con quello delineato dall'art. 3 e comprende anche i rapporti di fornitura di prodotti. In tutte le fatture dei fornitori è indicato il CIG che consente di ricondurre il documento fiscale a un contratto di appalto e pertanto l'appellante ha legittimamente esercitato il diritto di rifiuto perché taluni crediti erano già pagati ed altri futuri.
7.3- Con il terzo motivo sono impugnati i capi di sentenza che hanno ritenuto corretti i criteri di calcolo utilizzati dal CTU ed i relativi conteggi;
7.4- Con il quarto motivo di impugnazione si sostiene che le spese di CTU non devono essere poste a carico dell' “in quanto il consulente del Giudice non ha assolto al proprio Pt_1
incarico, indebitamente sfavorendo l' ” e non devono essere riconosciute spese in favore Pt_1
di “stante l'avversaria prospettazione -portata avanti con pervicacia- che non può CP_1
essere ritenuta improntata a buona fede;
anzi, che dovrebbe apparire temeraria e comportare
condanna d'ufficio della Banca ex art. 96 cpc, terzo comma”.
pagina 10 di 26 8-Si costituiva in grado di appello contestando gli avversi motivi di gravame, CP_1
chiedendone il rigetto previa declaratoria di inammissibilità dei primi due per difetto di specificità in violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo altresì la dichiarazione di passaggio in giudicato per mancata contestazione del capo di sentenza che ha statuito che il divieto di cessione non si applichi alle prestazioni completamente eseguite.
Evidenziava che l'istituto del rifiuto di cessione, non poteva trovare applicazione nel caso di
Parte specie, sotto un duplice profilo: soggettivo, in quanto le sono stazioni appaltanti ma non possono considerarsi enti pubblici statali e dunque pubbliche amministrazioni statali, sicché non sono soggette all'applicazione degli artt. 117 dlgs 163.2006 e 106 del d.lgs 50.2016; ed oggettivo, in quanto oggetto della vertenza non era il prezzo delle forniture, ma gli interessi moratori maturati per il tardivo pagamento da parte dell'Azienda ospedaliera di tali forniture peraltro dalla stessa mai contestate.
Rilevava che nella specie non pendeva un rapporto contrattuale di durata in quanto la fornitura di beni era stata del tutto eseguita e dunque pagata e conclusa, non potendo così operare la deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260 c.c., con la conseguenza che la cessione dei crediti era immediatamente opponibile alla PA per effetto della sola notificazione al debitore ceduto.
Specificava sul punto che l'indicazione CIG riportata sulle fatture di capitale non valeva ad identificare il rapporto contrattuale tra le parti come appalto, ma rivelava unicamente che il fornitore era stato scelto a seguito di gara.
Formulava appello incidentale per i seguenti motivi.
8.1- Con il primo motivo censura il capo di sentenza che ha negato la debenza degli interessi per mancanza di prova in relazione alle cinque fatture per interessi rifiutate dallo SDI per complessivi pagina 11 di 26 € 68.649,56; lamentando la violazione dell'art. 115 cpc e degli artt. 3 e 4 del dlgs 231.2002
nonché degli artt. 1224 e 2697 c.c.
Rileva che sarebbe stato onere dell'opponente contestare l'esistenza delle fatture per capitale dal cui ritardato di pagamento era sorto il credito per interessi e contestare la correttezza dell'uno o dell'altro degli elementi indicati dalla banca a costituire la base di calcolo degli interessi e che controparte non ha al contrario contestato la sussistenza delle forniture a seguito della cui esecuzione erano state emesse le fatture per capitale, né specificamente contestato alcuno degli elementi posti a fondamento del calcolo degli interessi ed ha affermato, documentandolo, di aver pagato le fatture per capitale emesse dai vari fornitori;
così deducendo di non esser gravata dall'onere di produrre tutte le fatture di capitale, essendone incontestato il pagamento, della cui data vi è pacificamente prova.
8.2-Con il secondo motivo censura il capo di sentenza riguardante il termine finale di conteggio degli interessi, in relazione alle fatture di capitale accettate dal Sistema SDI, individuato dal
Tribunale in aderenza alla Consulenza Tecnica nella data di emissione dei relativi mandati di pagamento, anziché in quella posteriore di effettivo incasso.
8.3- Con il terzo motivo censura il capo di sentenza che anziché dichiarare la tardività, e dunque l'inammissibilità, della nuova domanda formulata dall'opponente con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la quale erano stati richiesti gli interessi di mora sul ritardato pagamento della nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018, ha disposto la decurtazione di tali interessi (quantificati in € 15.334,90) dall'importo complessivamente dovuto dall'appellante a Rileva in proposito che il giudice di prime cure ha erroneamente CP_1
confuso l'eccezione originaria contenuta nell'atto di opposizione ed avente ad oggetto l'eccezione di compensazione della nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 dell'importo di pagina 12 di 26 € 94.619,00”, con la differente e nuova eccezione di compensazione degli interessi moratori maturati a seguito del tardivo pagamento della predetta nota di credito n. 6758356057 del
6.11.2018.
9-Con ordinanza di data 4.11.2024 era disposta integrazione di CTU affinché l'Esperto, alla luce delle contestazioni dell'appellante principale di cui al terzo motivo di impugnazione e relative ai calcoli degli interessi eseguiti dal CTU (con proposta di nuovo conteggio): “a) laddove ha
considerato la scadenza pagamento fatture dal giorno 1.1.2015: 60° giorno dall'emissione della
fattura, invece che al 60° giorno dalla consegna del documento al debitore (a partire dal
31.3.2015, data di avvio della fatturazione elettronica, per gli enti del SSN, la data di consegna è
definita dal Sistema di Interscambio); b) laddove ha applicato il tasso di interesse della Banca
Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali rispetto alle fatture maturate in relazione a
rapporti di appalto antecedenti al 1° gennaio 2013 perché la maggiorazione del tasso della
Banca Centrale Europea è, per questi, di 7 punti percentuali (decreto legislativo 231/2002 art. 2
lett.e)”.
Chiesti al CTU chiarimenti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 09.06.2025
(tenutasi con modalità di trattazione scritta) sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, senza assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c., essendo già stati concessi e fruiti.
* * * * * *
Appello principale
10-I primi due motivi di appello sono inammissibili.
Il giudice di primo grado, nell'esaminare e respingere le difese dell' Parte_4
incentrate sull'avvenuto rifiuto ex art. 106 del D.lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici –
pagina 13 di 26 norma che è in parte qua analoga al previgente art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006) della cessione dei crediti relativi agli interessi moratori maturati sui pagamenti relativi a fatture attinenti a prestazioni di appalto (e non di vendita), ha affermato che:
a-il concetto di appalto dell'art. 106 citato è più ristretto dal concetto di “appalto pubblico” di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2026: quest'ultimo offre una definizione ampia di tutti i contratti che devono essere disciplinati dal codice medesimo e che non vanno automaticamente ascritti alla categoria degli “appalti” valorizzata dal successivo art. 106, il quale prevede una disciplina di dettaglio relativo a un evento meramente eventuale come la cessione di credito e non comprende anche i rapporti di fornitura di prodotti;
b-la facoltà di rifiuto della cessione di cui alla norma citata, dal punto di vista soggettivo, è
riservata alle amministrazioni statati e non è applicabile alle sanitarie locali che, sin CP_2
dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali”;
c-il credito in contestazione non è un credito “da corrispettivo di appalto” (anche nell'accezione pretesa dall'Azienda inteso come credito per servizi, appalti o forniture di beni), ma un credito per interessi di mora per tardivo pagamento delle originarie forniture.
L'appellante con il primo motivo di appello ha censurato la pronuncia impugnata con riferimento alla motivazione sub b) assumendo che “Né l'art. 117 né l'art. 106 ora indicati attribuiscono la
facoltà del rifiuto delle cessioni alle amministrazioni statali bensì la attribuiscono alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche (non statali)”, tali essendo le . Controparte_2
Con il secondo motivo di appello si è doluta della motivazione sub a) contestando che il concetto di appalto dell'art. 106 sia più ristretto del concetto di “appalto pubblico” di cui all'art. 3 e che non comprenda anche i rapporti di fornitura di prodotti. Tanto che in tutti gli atti di cessione - che hanno valenza confessoria nei confronti della - è previsto espressamente che “Le parti CP_1
pagina 14 di 26 INVITANO L'Ente Debitore a comunicare per iscritto alla cessionaria la propria adesione alla
presente cessione”.
L'appellante non si è invece in alcun modo confrontato con la motivazione sub c), di per sé
idonea a sorreggere la decisione.
Va allora rammentato che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione e l'impugnazione non è rivolta contro una di esse, la mancata impugnazione di una ratio decidendi
di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, comporterà una pronuncia di l'inammissibilità del gravame, per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata
(per tutte cfr. Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. ord. n. 17182 del 14/08/2020).
In applicazione di tale principio consegue che i primi due motivi di appello sono inammissibili (il che esime questa Corte dal loro esame), dal momento che ciascuna delle tre motivazioni surriportate fondano la decisione del primo giudice di escludere l'applicazione dell'art. 106 del
D.lgs n. 50/2016 e, dunque, la facoltà dell' di rifiutare la cessione. Pt_1
Occorre precisare che parte appellante ha altresì dedotto che privo di fondamento sarebbe
CP l'assunto di secondo cui “le cessioni relative a fatture di forniture di beni non potevano
essere rifiutate trattandosi di crediti relativi a prestazioni completamente eseguite per le quali
non c'era l'esigenza di tutelare la regolarità degli adempimenti nel tempo”, poiché i rifiuti erano stati esercitati (documenti 71 e da 76 a 83 Azienda) o perché si trattava di importi già pagati o portati da fatture errate per le quali dovevano essere emesse note di credito o perché le cessioni riguardavano crediti futuri (“non accettazione cessione di credito, ai sensi della circolare n. 29,
emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 08/10/2009”, che richiama l'art. 48
bis del DPR 602/1973).
pagina 15 di 26 Quindi l' contesta che le originarie fatture di forniture di beni riguardassero prestazioni Pt_1
completamente eseguite (per le quali le sarebbe precluso il rifiuto), ciò che non riguarda il punto di motivazione in esame.
In ogni caso, laddove l' intendesse far riferimento – come pare - al rifiuto della fattura Pt_1
originaria relativa alla fornitura dalla quale sarebbero scaturiti gli interessi moratori per ritardato pagamento, di talché non essendo dovuto al preteso cessionario l'importo capitale, neppure sarebbero dovuti gli interessi di mora, è evidente che si tratta, in primo luogo, di impugnazione che non consente di individuare con certezza le ragioni del gravame sì da non consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure e, in secondo luogo, che manca la parte argomentativa della censura che confuti e contrasti in modo specifico la ragione sub c)
surriportata, addotta dal primo giudice.
In altre parole il giudice di primo grado ha escluso in capo all' la sussistenza della facoltà Pt_1
di rifiutare la cessione del credito in quanto “il credito di cui si discute - come ricordato - non è
un credito “da corrispettivo di appalto” quand'anche si volesse seguire la difesa dell'opponente
ed al concetto di appalto volesse assegnarsi una definizione estesa volta ricomprendere anche la
fornitura di merci: stiamo infatti discutendo di un credito e delle relative fatture aventi ad
oggetto interessi di mora per tardivo pagamento delle originarie forniture e non di crediti per
servizi, appalti o forniture di beni che siano”. Per essere ammissibile il motivo avrebbe dovuto intaccare detta motivazione e non confutare il fatto che non si è in presenza di prestazioni integralmente eseguite.
Laddove, invece, con detta difesa l'appellante intenda (poiché così non pare) contestare che le fatture di cui si discute attengono a interessi moratori – il che intaccherebbe anche la motivazione sub c) -, occorre rilevare che il credito preteso da con il decreto ingiuntivo opposto ha CP_1
pagina 16 di 26 ad oggetto esclusivamente interessi di mora che sarebbero maturati a causa del tardivo pagamento da parte dell' di una serie di fatture per forniture di apparecchiature medicali. Dal che Pt_1
l'infondatezza del motivo di appello sul punto.
11-Il terzo motivo di appello attiene ai calcoli eseguiti dal CTU in relazione agli interessi, ritenuti non corretti:
a) laddove ha considerato la scadenza pagamento fatture dal giorno 1.1.2015: 60° giorno dall'emissione della fattura, invece che al 60° giorno dalla consegna del documento al debitore (a partire dal 31.3.2015, data di avvio della fatturazione elettronica, per gli enti del SSN, la data di consegna è definita dal Sistema di Interscambio);
b) laddove ha applicato il tasso di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali rispetto alle fatture maturate in relazione a rapporti di appalto antecedenti al 1°
gennaio 2013 perché la maggiorazione del tasso della Banca Centrale Europea è, per questi, di 7
punti percentuali (decreto legislativo 231/2002 art. 2 lett.e).
Pertanto secondo l'appellante il conteggio corretto degli interessi porterebbe ad una somma di complessivi € 49.843,27 di cui € 29.965,15 per fatture relative a cessioni rifiutate ed € 19.878,12
per fatture oggetto di cessioni accettate (come da documento C allegato).
11.1-Tale motivo di appello non risulta avere ricevuto replica da parte di CP_1
11.2-Premesso che la questione sollevata con il motivo di appello in esame non attiene alle fatture antecedenti l'introduzione della fatturazione elettronica, va osservato che, pacificamente,
per le fatture elettroniche trova applicazione l'art. 4, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 231/2002 e,
dunque, il termine di decorrenza degli interessi deve essere conteggiato a decorrere dalla data di ricezione della fattura tramite SDI con maggiorazione di 60 giorni.
pagina 17 di 26 Il CTU ha invece considerato come data di decorrenza del computo dei 60 giorni quella della fattura giustificandolo con il fatto di aver dovuto fare riferimento all'unica documentazione ufficiale dimessa agli atti che consentisse l'individuazione della data, vale a dire la fattura. Ciò in quanto agli atti non vi è prova della data di ricezione delle fatture elettroniche, di talché “qualora
si fosse voluto considerare quest'ultimo termine ci si sarebbe dovuti affidare unicamente al
prospetto compilato dalla parte senza alcuna pezza giustificativa di riferimento ed a fronte,
invece, della presenza delle fatture”.
Se tecnicamente il ragionamento potrebbe essere ritenuto corretto, altrettanto non può essere affermato dal punto di vista giuridico, laddove vige il principio dell'onere della prova in forza del quale spetta al soggetto che si predica creditore fornire la prova del preteso credito.
Nella specie tale onere probatorio grava su che ha agito per vedersi riconosciuto il CP_1
credito per interessi moratori e, dunque, per ritardato pagamento delle fatture. Incombe, pertanto,
su fornire la prova della data di trasmissione delle fatture elettroniche tramite SDI. CP_1
Non avendolo fatto la decorrenza degli interessi non può essere individuata che in base a quanto riconosciuto dall' attraverso la produzione del prospetto di conteggio dalla Parte_4
stessa predisposto.
Di nessun rilievo è nel caso concreto il richiamo fatto da a Cass. n. 17684 del CP_1
25/08/2020, atteso che la fattispecie esaminata dal giudice di legittimità non riguarda fatture elettroniche con il relativo inserimento in SDI, ma fatture degli anni antecedenti l'introduzione di detto sistema.
Tanto precisato, è stato chiesto al CTU di verificare la correttezza – in termini numerici - del conteggio alternativo di cui al documento sub C dimesso dall' e il CTU ha Parte_4
confermato tale correttezza.
pagina 18 di 26 In particolare l' ha indicato gli interessi in complessivi € 49.843,27 di cui € Parte_4
29.965,15 per fatture relative a cessioni rifiutate ed € 19.878,12 per fatture oggetto di cessioni accettate.
Stante l'inammissibilità dei motivi di appello relativi alle fatture oggetto di rifiuto, gli interessi che vanno riconosciuti a sono pari a € 49.843,27 (si precisa che si tratta di interessi che CP_1
non attengono alle fatture non accettate dallo SDI – 1084/2017, 1085/2017, 76/2018, 59/2019 e
671/2019 -, escluse dal giudice di primo grado, con pronuncia che qui va confermata, come meglio esplicitato al punto 13).
Appello incidentale
12-Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità di detto appello depositato tempestivamente in data 22.9.2023 per la prima udienza di trattazione fissata per il 26.10.2024. Inoltre con riguardo ai capi di sentenza appellati (che secondo l' sarebbero indipendenti rispetto a quelli dalla Pt_1
stessa impugnati), va osservato che “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto
di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere
sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente
dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad
impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt.
334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la
decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (cfr. per tutte Cass. n. 15100 del
29/05/2024).
13-Ciò posto, in ordine al primo motivo di appello incidentale, relativo alle fatture n. 1084 del
2017, n. 76 del 2018, n. 59 del 2019, n. 671 del 2019 e n. 1085 del 2017, l'appellante invoca l'art.
pagina 19 di 26 115 c.p.c. e gli artt. 1224 e 2697 c.c., atteso che non sarebbe contestata la data di pagamento di ogni fattura e ciascuna delle fatture per interessi reca tutte le informazioni atte a consentire all'altra parte di prendere posizione al riguardo, indicando: nome della società cedente, numero della fattura per capitale, data di emissione e di scadenza della stessa, data di incasso, dies a quo e
dies ad quem di maturazione degli interessi, tasso di interesse applicato, e importo totale degli intessi addebitati relativamente ad ogni fattura per capitale. Di talché sarebbe stato onere dell'opponente – che non vi ha provveduto -, in via alternativa: i) contestare l'esistenza delle fatture per capitale dal cui ritardato di pagamento è sorto il credito per interessi;
ii) contestare la correttezza dell'uno o dell'altro degli elementi indicati dalla banca a costituire la base di calcolo degli interessi. Nessun altro onere di produrre tutte le fatture per capitale incomberebbe sulla
Banca, “produzione che nulla avrebbe aggiunto, ai fini della decisione della lite, a quanto già
presente agli atti”. Avrebbe errato pertanto il giudice quando, basandosi sull'incompletezza dei prospetti depositati dall' opponente, ha affermato che il credito per interessi Parte_7
(portato dalle predette cinque fatture azionate rifiutate allo SDI) non sarebbe stato adeguatamente documentato.
13.1-Il motivo non merita accoglimento. Non può trovare applicazione nella specie l'art. 115 cpc.
Infatti sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l' per le Parte_4
fatture n. 1084/2017, 1085/2017, 76/2018, 59/2019, 671/2019 ha affermato che non erano presenti in contabilità aziendale, essendo state rifiutate dal sistema di interscambio (SDI), senza che fosse avvenuto il secondo invio. Ne ha tratto quale conseguenza che “non si può parlare né
di esigibilità dell'asserito debitor né di ritardato pagamento, in quanto sono state contestate e
rifiutate”.
pagina 20 di 26 E' evidente che il credito dedotto in lite e relativo alle suindicate fatture risulta globalmente contestato e dunque, a fronte di tale contestazione che riguarda l'"an debeatur" non può porsi a carico del (presunto) debitore la revisione critica del conteggio di una somma la cui spettanza egli ha inteso negare in radice.
Né l'applicazione della norma in questione potrebbe trovare fondamento nella produzione documentale dell' effettuata in allegato all'atto introduttivo di primo grado Parte_4
(docc. 5,9,13,15,18), dal momento che evidentemente si tratta di prospetti di provenienza di
(allegati rispettivamente quali documenti 8,10,14, 15,9 al ricorso monitorio) e CP_1
riprodotti dall' ai fini di contestare i crediti ivi riportati. Parte_4
Tanto precisato ritorna dunque a operare il principio generale in punto onere della prova, così
gravando sul soggetto che intende far valere un diritto di allegare e provare i fatti costitutivi.
Dunque per dimostrare il proprio asserito credito per interessi moratori incombeva su CP_1
produrre tutti i documenti idonei a dare prova della propria pretesa - fatture dei fornitori, prova del pagamento, cessioni e relativi contratti di appalto -, non essendo sufficiente la produzione degli atti di cessione, delle fatture per interessi e dei prospetti allegati.
In particolare la produzione delle fatture relative alle forniture che si assumono pagate in ritardo sarebbe stato necessario ai fini di individuare la data di scadenza, come anche sarebbe stato necessario documentare la data di emissione e di invio dei singoli mandati di pagamento, nonché
la data di effettivo pagamento, tutti dati necessari ai fini della ricostruzione del credito per gli interessi moratori pretesi, vale a dire per la individuazione del dies a quo e del dies ad quem
necessari per il computo di detti interessi.
E' pertanto evidente che non risulta condivisibile l'assunto di secondo cui “è noto (art. CP_1
pagina 21 di 26 alla scadenza del termine di pagamento e la produzione di tali fatture di capitale non avrebbe
dovuto esser ritenuta necessaria, essendone incontestato il pagamento della cui data vi è
pacificamente prova”, atteso che la stessa avrebbe dovuto mettere a disposizione del CP_1
giudicante le fatture delle forniture onde individuarne la data di scadenza, che non può dirsi provata in quella unilateralmente indicata dall'appellante incidentale nelle fatture emesse per interessi moratori.
14-Il secondo motivo di appello incidentale – il cui esame va limitato alle otto fatture accettate dal sistema SDI (escluse pertanto quelle del suesteso punto 13) – attiene il termine finale di conteggio degli interessi adottato dal Tribunale (e dal CTU), ancorato all'emissione del mandato di pagamento (Cass. n. 13082/2020), invece che – come sostiene - alla sua CP_1
comunicazione al creditore, tramite la quale questi ha conoscenza che le somme sono a sua disposizione, sicché il successivo ritardo nella riscossione resta a suo carico (Cass. 29776/2020).
Sempre secondo l'appellante incidentale graverebbe sull' provare la comunicazione al Pt_1
creditore dell'emissione del mandato e “quindi la parte che intende avvalersene, nella specie
l' i che invece nulla ha al riguardo prodotto nel corso del primo grado di giudizio, Pt_2 Pt_1
sicché il dies ad quem non avrebbe potuto che calcolarsi sulla data del pagamento”.
14.1-Anche tale motivo è infondato, dovendosi ribadire che incombe su fornire la CP_1
prova del proprio credito e, dunque, del dies a quo e del dies ad quem per il calcolo degli interessi. che non ha fornito la prova, su di essa incombente, di quanto le sono stati CP_1
comunicati i mandati di pagamento, non può pretendere che il dies ad quem sia fatto coincidere –
in senso a sé favorevole - con il pagamento delle fatture relative al capitale. Non essendo dunque contestata l'emissione del mandato di pagamento per il pagamento del credito capitale di cui alle pagina 22 di 26 otto fatture per interessi moratori accettata dal sistema, il termine finale di computo degli interessi moratori non può che essere riferito alla data di emissione dei mandati di pagamento.
15-L'ultimo motivo di appello incidentale merita accoglimento. lamenta la tardività CP_1
della domanda nuova avanzata dall' con la quale sono stati richiesti gli Parte_4
interessi di mora sulla nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 e la conseguente decurtazione di tali interessi (quantificati in € 15.334,90) dall'importo complessivamente dovuto dall'attuale appellante a operata dal primo giudice. CP_1
In particolare sostiene che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
l' aveva sostenuto l'insussistenza del credito azionato in via monitoria, in Parte_4
quanto compensato da una nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018 dell'importo di €
94.619,00. Rileva che, nonostante il Tribunale di Padova abbia preso atto che “… la nota di
CP credito n. 6758356057 del 6.11.2018 di € 94.619 emessa da e ceduta a , posta Parte_6
dall'opponente a sostegno della compensazione, è già stata utilizzata da come risulta CP_3
dalla comunicazione via pec del 19.4.2019 con cui l'opponente ha comunicato di aver operato
una compensazione tra la nota di credito e la fattura emessa da n. 6758363030 del Pt_6
CP 11.12.2018 di € 12.596,20, residuando un credito di € 82.022,80, restituito da a Parte_6
per la restituzione all'azienda…”, ha poi disposto l'estinzione parziale del debito dell'
[...]
per compensazione dell'importo per interessi moratori maturato sulla somma di € Parte_4
82.022,80 dal 6.11.2018 (data della citata nota di credito) fino al 7.5.2021 (data del tardivo pagamento della somma). E ciò in accoglimento di nuova domanda (con cui erano chiesti “gli interessi di mora” sul ritardato pagamento della predetta nota di credito), svolta solo –
tardivamente ed inammissibilmente - con memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 23 di 26 15.1-Premesso che l'eccezione di compensazione “degli interessi moratori maturati a seguito del
tardivo pagamento della predetta nota di credito n. 6758356057 del 6.11.2018” è eccezione diversa e quindi nuova rispetto all'eccezione originaria contenuta nell'atto di opposizione ed avente ad oggetto l'eccezione di compensazione “della nota di credito n. 6758356057 del
6.11.2018 dell'importo di Euro 94.619,00”, il fatto che la prima sia stata proposta solo nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc ne determina l'inammissibilità in quanto tardiva.
Privo di pregio è l'assunto dell' secondo cui la “ha pagato l'importo all' Pt_1 CP_1 Pt_1
in data 7.5.21, cioè in prossimità della scadenza del termine per la prima memoria del
17.5.2021, chiedendo ivi non solo la conferma del decreto ma anche la provvisoria esecuzione
sull'importo della nota di credito”. Difatti il pagamento è avvenuto prima del termine per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc, nella quale, dunque, ben avrebbe potuto essere tempestivamente fatta valere l'eccezione di compensazione relativa agli interessi moratori sulla nota di credito citata.
15.2-Ancora, poi, infondata è l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità Parte_4
della pretesa di pagamento dell'importo corrispondente alla nota di credito svolta dalla Banca
solamente con la prima memoria, dal momento che non si vedono ostacoli al pagamento di somme che avvenga in corso di causa e senza attendere l'esito della lite, il che potrebbe tutt'al riflettersi sulla statuizione in punto spese di lite, senza provocare inammissibilità alcuna.
Pertanto il credito di rideterminato in forza dell'accoglimento del terzo motivo di CP_1
appello principale, in € 49.843,27, non va decurtato dell'importo di € 15.334,90.
16-In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con accertamento della sussistenza di un credito di di molto inferiore rispetto a quello CP_1
azionato e in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello principale e anche pagina 24 di 26 dell'appello incidentale, con il riconoscimento comunque di un credito – seppure ridotto – in favore di le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella CP_1
misura di tre quarti e per il resto vanno poste a carico dell' La liquidazione Parte_4
va stabilita come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (importo di cui alla condanna), secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi.
Per gli oneri di CTU di primo grado va confermata la statuizione di cui alla sentenza appellata,
mentre per quelli del grado di appello, gli stessi vanno posti a carico di atteso che è CP_1
stata dall'Esperto verificata la correttezza dei conteggi proposti dall'appellante principale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale,
a pagare a la somma di € Controparte_4 CP_1
49.843,27, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal 4.11.2019 al saldo;
2-compensa nella misura di tre quarti le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna a rifondere a il restante Controparte_4 CP_1
quarto, che liquida, per detta parte, per il giudizio di primo grado in € 1.904,00 per compenso e per il giudizio di appello in € 2.497,75 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3-pone gli oneri di CTU del grado di appello definitivamente a carico di . CP_1
pagina 25 di 26 Venezia, 23 giugno 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6758356057 del 6.11.2018.
4 d. lgs. 231/2002) che gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo