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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3510/2024 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Gallina Fiorini;
contro
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvia CP_1
Paoletti.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: Per_
“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Assegnazione della casa familiare sita in Ancona, via Colle Verde n. 13 a la CP_1
quale provvederà entro trenta giorni a volturare a suo nome le utenze.
Il padre terrà la figlia con sé due pomeriggi a settimana, quando la mamma è a lavoro, il sabato o la domenica, sempre quando la mamma è a lavoro.
Il nucleo familiare continuerà ad essere seguito dai Servizi Sociali del Comune di Ancona, i quali effettueranno attività di vigilanza, supporto ed assistenza, predisponendo le seguenti attività:
- organizzare l'educativa domiciliare;
- convocare periodicamente i genitori (appare congruo prospettare un incontro ogni due mesi), così da assumere informazioni sulle condizioni della minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori (anche per verificare eventuali comportamenti aggressivi o violenti);
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero
a condividere insieme alcune decisioni;
- segnalarle particolari criticità con apposita relazione al Giudice tutelare che provvederà ai sensi dell'art. 337 c.c.. continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo della casa familiare Parte_1
e verserà a a titolo di contributo al mantenimento della figli, l'importo CP_1
mensile complessivo di euro 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro
e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da CP_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 Parte_1
c.p.c. domandando la separazione dalla moglie con la quale ha contatto CP_1
matrimonio in Senegal il 05/01/2020, la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente alla figlia e, successivamente, lo scioglimento Per_2
del matrimonio.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato per la fase della separazione all'udienza del 23.10.2024, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo complessivo relativo sia alle condizioni della separazione che al divorzio.
5. Il Tribunale con sentenza n. 1868/2024 del 31.10.2024 ha dichiarato la separazione dei coniugi ed ha rimesso la causa sul ruolo del giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
6. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 28.5.2025 ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate.
I difensori hanno rappresentato che non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da giustificare modifiche degli accordi raggiunti in sede di separazione per cui hanno chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione.
* * *
7. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987, considerato che è trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione personale delle parti richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal il 05/01/2020.
8. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della minore, per le ragioni già indicate nella sentenza di separazione.
Va peraltro dato atto che sono oramai trascorsi diversi mesi dall'accordo raggiunto e non sono state rappresentate difficoltà o criticità.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Senegal il 05/01/2020;
[...]
prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Ancona.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 3510/2024 promosso da:
, nato il [...] in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Andrea Gallina Fiorini;
contro
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Silvia CP_1
Paoletti.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: Per_
“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre.
Assegnazione della casa familiare sita in Ancona, via Colle Verde n. 13 a la CP_1
quale provvederà entro trenta giorni a volturare a suo nome le utenze.
Il padre terrà la figlia con sé due pomeriggi a settimana, quando la mamma è a lavoro, il sabato o la domenica, sempre quando la mamma è a lavoro.
Il nucleo familiare continuerà ad essere seguito dai Servizi Sociali del Comune di Ancona, i quali effettueranno attività di vigilanza, supporto ed assistenza, predisponendo le seguenti attività:
- organizzare l'educativa domiciliare;
- convocare periodicamente i genitori (appare congruo prospettare un incontro ogni due mesi), così da assumere informazioni sulle condizioni della minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori (anche per verificare eventuali comportamenti aggressivi o violenti);
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero
a condividere insieme alcune decisioni;
- segnalarle particolari criticità con apposita relazione al Giudice tutelare che provvederà ai sensi dell'art. 337 c.c.. continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo della casa familiare Parte_1
e verserà a a titolo di contributo al mantenimento della figli, l'importo CP_1
mensile complessivo di euro 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro
e non oltre il giorno 20 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da CP_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha introdotto il presente procedimento ai sensi dell'art. 473 bis.49 Parte_1
c.p.c. domandando la separazione dalla moglie con la quale ha contatto CP_1
matrimonio in Senegal il 05/01/2020, la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente alla figlia e, successivamente, lo scioglimento Per_2
del matrimonio.
2. si è regolarmente costituita in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato per la fase della separazione all'udienza del 23.10.2024, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo complessivo relativo sia alle condizioni della separazione che al divorzio.
5. Il Tribunale con sentenza n. 1868/2024 del 31.10.2024 ha dichiarato la separazione dei coniugi ed ha rimesso la causa sul ruolo del giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
6. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 28.5.2025 ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate.
I difensori hanno rappresentato che non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da giustificare modifiche degli accordi raggiunti in sede di separazione per cui hanno chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione.
* * *
7. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987, considerato che è trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione personale delle parti richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal il 05/01/2020.
8. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della minore, per le ragioni già indicate nella sentenza di separazione.
Va peraltro dato atto che sono oramai trascorsi diversi mesi dall'accordo raggiunto e non sono state rappresentate difficoltà o criticità.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Senegal il 05/01/2020;
[...]
prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Ancona.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi