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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gavarro Parte_1
Raffaele, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Pietro Pace, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Pace, come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Colace, Controparte_3
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
1 PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/12/2024, ha esposto: - di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 25.04.2009; - che tale unione è cessata in data Persona_1
02.01.2017 a seguito del decesso del - che questi, prima di contrarre matrimonio con la Per_1
, è stato coniugato, dal 14.04.1977 all'11.04.2008, con - che con ricorso Parte_1 Controparte_3
ex art. 9 co. 3 l. 898/1970, la agiva in giudizio per vedersi riconosciuta la quota della pensione CP_3
di reversibilità del de cuius - che con sentenza n. 4/2023, il Tribunale, riconosciuta Persona_1
la fondatezza della domanda, attribuiva a il 40% e a il 60% Controparte_3 Parte_1 dell'importo relativo alla pensione di reversibilità erogata dall'INPS, con decorrenza dal mese di febbraio 2017; - che era titolare anche di pensione integrativa derivante dal Fondo Persona_1
Pensione per il personale delle Aziende Banca di Roma poi confluito in - che Controparte_1
risulta beneficiaria del 50% dell'ammontare di detto fondo;
- che nonostante i Parte_1
ripetuti solleciti, ad oggi, il Pensione nulla ha corrisposto;
- di avere interesse ad ottenere CP_2
l'erogazione della propria quota di pensione complementare di reversibilità secondo la ripartizione di cui alla sentenza n. 4/2023 di questo Tribunale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto ad ottenere una quota pari al 60% della pensione complementare di reversibilità di erogata dal Persona_1
per il personale delle Aziende del gruppo e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1
condannarsi detto Fondo a corrispondere la somma in questione, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 01.02.2017.
Si è costituita la resistente, , la quale, pur aderendo alla ricostruzione Controparte_3
dei fatti così come operata da parte ricorrente, ha precisato: - che con sentenza del 24.01.2012, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli prevedeva, a carico del un assegno divorzile in Per_1 favore della pari ad € 250,00 mensili;
- che il soggetto obbligato al pagamento della pensione CP_3
complementare di reversibilità va più correttamente individuato nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit, subentrato al Fondo Pensione ex Banca di Roma;
- che trattasi di soggetto dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale così come emerge dallo Statuto del 2021; - che il Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma, già Fondo di Previdenza della Banca di Roma, era nato dall'unificazione del Fondo di Previdenza per il Personale del Banco di Santo Spirito e del Fondo Pensioni per il Personale del Banco di Roma;
- che con d.lgs.124/93, il veniva strutturato in due gestioni: una a prestazione e una a contribuzione definita;
- che, a far CP_2
2 data dall'01.01.2021, entrambe le gestioni sono infine confluite nel Fondo del Gruppo - di CP_1
aver maturato il diritto a chiedere, a titolo di quota parte su detto Fondo, il 40% della somma residua pari ad € 38.393,65, oltre interessi legali e rivalutazione del capitale, dalla data di decesso di
[...]
(02.01.2017) al soddisfo. Per_1
Con memoria depositata in data 12.03.2025, si è costituita la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio, esponendo: - che le pretese rivendicate dalla ricorrente riguardano il per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit;
- che quest'ultimo è dotato di CP_2
autonoma soggettività giuridica così come confermato dalle disposizioni dello Statuto;
- che il difetto di legittimazione passiva emerge dalla stessa lettura del ricorso in quanto la domanda giudiziale è formulata solo nei confronti del Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit;
- che, invero, nessuna domanda è stata proposta nei confronti di Controparte_1
ha chiesto, altresì, rigettarsi nel merito la domanda avanzata da parte
[...]
ricorrente, facendo proprie le difese espletate dal Fondo.
Con memoria depositata in data 12.03.2025, si è costituito il
[...]
, il quale ha esposto: - che Controparte_4 [...]
al momento dell'assunzione presso il Banco di Santo Spirito nel giugno 1976, aderiva ad Per_1
un Fondo di previdenza complementare confluito, prima, nel Fondo pensione per il Personale dell'ex
Banca di Roma e, ad oggi, nel Fondo Pensione per il personale delle del Gruppo Unicredit;
CP_2
- che detto Fondo si componeva di una parte a Contribuzione Definita e una parte a Prestazione
Definita; - che a seguito del decesso del il procedeva con la liquidazione della somma Per_1 CP_2
accantonata dal dipendente nella Sezione a Contribuzione Definita in favore della figlia dello stesso,
e della moglie, ; - che la , dunque, provvedeva al Persona_2 Parte_1 Parte_1
riscatto del 50% di detto montante;
- che con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, veniva accertato il diritto di e a percepire la pensione di Parte_1 Controparte_3
reversibilità del con decorrenza dal mese di febbraio 2017, per la quota, rispettivamente, del Per_1
60% e del 40%; - che la , tramite il proprio legale, provvedeva a formulare richiesta di Parte_1
attribuzione della quota del 60% della pensione complementare del Cecere accantonata presso il
Fondo per il personale delle del Gruppo UniCredit;
- che detto riscontrava CP_2 CP_2 CP_2 la comunicando l'impossibilità a procedere con la richiesta erogazione in assenza di un Parte_1
provvedimento giudiziale reso nei propri confronti ovvero di un atto transattivo ratificato giudizialmente che ne attestasse il diritto e la quota;
- che il Fondo, nelle more, operava il riconteggio delle somme accantonate individuandole nella somma di € 30.146,09; - che nulla si oppone al riconoscimento in favore della di una quota della pensione complementare di reversibilità Parte_1
3 del - che, tuttavia, occorre che la determinazione della misura della quota spettante Persona_1
sia operata in sede giudiziale ovvero sia frutto di un accordo transattivo tra le parti coinvolte;
- che, invero, il giudizio promosso dalla RT e definito con sentenza n. 4/2023 dell'intestato
Tribunale, non solo non ha avuto ad oggetto la richiesta dell'erogazione della pensione complementare di reversibilità di cui al Fondo Pensione ma neppure ha visto lo stesso quale parte convenuta.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto determinarsi la misura percentuale di pensione complementare di spettanza alla ricorrente nella misura di cui alla documentazione prodotta, senza aggravio di interessi e senza rivalutazione sugli arretrati essendo unicamente addebitabile all'inerzia della ricorrente la mancata corresponsione della predetta erogazione.
All'udienza dell'11.04.2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo alla resistente,
così come dalla stessa correttamente evidenziato. Controparte_1
Invero, dagli atti di causa è emerso che unico destinatario della domanda avanzata da parte ricorrente – in quanto soggetto passivo del diritto dalla stessa azionato – è il Fondo Pensione ex BDR
(ex Banca di Roma), oggi per il personale delle aziende del gruppo UniCredit, il CP_2
quale svolge, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 14 e seguenti del
C.C. e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli Iscritti (art. 2 dello Statuto).
Pertanto, attesa l'autonomia dei soggetti giuridici chiamati in causa e stante l'estraneità di rispetto alla domanda attorea, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_1
passiva da questa sollevata.
Nel merito, occorre osservare quanto segue.
Con sentenza n. 4/2023 l'odierno Tribunale si è pronunciato con riguardo alla ripartizione tra e della pensione di reversibilità di ed ha fissato Parte_1 Controparte_3 Persona_1
nel 60% e nel 40% le rispettive quota di spettanza.
Ciò posto, i procuratori hanno conformemente concluso affinchè il Tribunale emetta una sentenza che riconosca le medesime quote, già riconosciute in precedenza, con riguardo al
[...]
(cfr. verbale di udienza dell'11.04.2025). CP_2
Poiché detto accordo non è contrario a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterlo porre alla base della presente decisione.
4 Va, pertanto, riconosciuto il diritto di e di a percepire, Parte_1 Controparte_3
rispettivamente, le quote del 60% e del 40% della pensione complementare di reversibilità di
[...]
accantonata presso il Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit. Per_1
Attesa la natura necessaria del giudizio, non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli interessi sulle somme richieste.
Tenuto conto della natura della controversia e delle difese espletate dalle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- accerta il diritto di (nata l'[...] a [...]) e di Parte_1 Controparte_3
(nata il [...] a [...]) a percepire la pensione complementare di reversibilità di
[...]
(nato il [...] a [...] e ivi deceduto il 02.01.2017) e, per l'effetto, dispone Per_1
che il Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit provveda alla liquidazione della somma presso lo stesso accantonata per la quota del 60% a Parte_1
e per la quota del 40% a
[...] Controparte_3
- compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio dell'11.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gavarro Parte_1
Raffaele, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Pietro Pace, come da procura in atti;
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Pace, come da procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Colace, Controparte_3
il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
1 PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/12/2024, ha esposto: - di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 25.04.2009; - che tale unione è cessata in data Persona_1
02.01.2017 a seguito del decesso del - che questi, prima di contrarre matrimonio con la Per_1
, è stato coniugato, dal 14.04.1977 all'11.04.2008, con - che con ricorso Parte_1 Controparte_3
ex art. 9 co. 3 l. 898/1970, la agiva in giudizio per vedersi riconosciuta la quota della pensione CP_3
di reversibilità del de cuius - che con sentenza n. 4/2023, il Tribunale, riconosciuta Persona_1
la fondatezza della domanda, attribuiva a il 40% e a il 60% Controparte_3 Parte_1 dell'importo relativo alla pensione di reversibilità erogata dall'INPS, con decorrenza dal mese di febbraio 2017; - che era titolare anche di pensione integrativa derivante dal Fondo Persona_1
Pensione per il personale delle Aziende Banca di Roma poi confluito in - che Controparte_1
risulta beneficiaria del 50% dell'ammontare di detto fondo;
- che nonostante i Parte_1
ripetuti solleciti, ad oggi, il Pensione nulla ha corrisposto;
- di avere interesse ad ottenere CP_2
l'erogazione della propria quota di pensione complementare di reversibilità secondo la ripartizione di cui alla sentenza n. 4/2023 di questo Tribunale.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto ad ottenere una quota pari al 60% della pensione complementare di reversibilità di erogata dal Persona_1
per il personale delle Aziende del gruppo e, per l'effetto, CP_2 Controparte_1
condannarsi detto Fondo a corrispondere la somma in questione, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 01.02.2017.
Si è costituita la resistente, , la quale, pur aderendo alla ricostruzione Controparte_3
dei fatti così come operata da parte ricorrente, ha precisato: - che con sentenza del 24.01.2012, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Napoli prevedeva, a carico del un assegno divorzile in Per_1 favore della pari ad € 250,00 mensili;
- che il soggetto obbligato al pagamento della pensione CP_3
complementare di reversibilità va più correttamente individuato nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit, subentrato al Fondo Pensione ex Banca di Roma;
- che trattasi di soggetto dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale così come emerge dallo Statuto del 2021; - che il Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma, già Fondo di Previdenza della Banca di Roma, era nato dall'unificazione del Fondo di Previdenza per il Personale del Banco di Santo Spirito e del Fondo Pensioni per il Personale del Banco di Roma;
- che con d.lgs.124/93, il veniva strutturato in due gestioni: una a prestazione e una a contribuzione definita;
- che, a far CP_2
2 data dall'01.01.2021, entrambe le gestioni sono infine confluite nel Fondo del Gruppo - di CP_1
aver maturato il diritto a chiedere, a titolo di quota parte su detto Fondo, il 40% della somma residua pari ad € 38.393,65, oltre interessi legali e rivalutazione del capitale, dalla data di decesso di
[...]
(02.01.2017) al soddisfo. Per_1
Con memoria depositata in data 12.03.2025, si è costituita la quale, Controparte_1
preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal presente giudizio, esponendo: - che le pretese rivendicate dalla ricorrente riguardano il per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit;
- che quest'ultimo è dotato di CP_2
autonoma soggettività giuridica così come confermato dalle disposizioni dello Statuto;
- che il difetto di legittimazione passiva emerge dalla stessa lettura del ricorso in quanto la domanda giudiziale è formulata solo nei confronti del Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo Unicredit;
- che, invero, nessuna domanda è stata proposta nei confronti di Controparte_1
ha chiesto, altresì, rigettarsi nel merito la domanda avanzata da parte
[...]
ricorrente, facendo proprie le difese espletate dal Fondo.
Con memoria depositata in data 12.03.2025, si è costituito il
[...]
, il quale ha esposto: - che Controparte_4 [...]
al momento dell'assunzione presso il Banco di Santo Spirito nel giugno 1976, aderiva ad Per_1
un Fondo di previdenza complementare confluito, prima, nel Fondo pensione per il Personale dell'ex
Banca di Roma e, ad oggi, nel Fondo Pensione per il personale delle del Gruppo Unicredit;
CP_2
- che detto Fondo si componeva di una parte a Contribuzione Definita e una parte a Prestazione
Definita; - che a seguito del decesso del il procedeva con la liquidazione della somma Per_1 CP_2
accantonata dal dipendente nella Sezione a Contribuzione Definita in favore della figlia dello stesso,
e della moglie, ; - che la , dunque, provvedeva al Persona_2 Parte_1 Parte_1
riscatto del 50% di detto montante;
- che con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, veniva accertato il diritto di e a percepire la pensione di Parte_1 Controparte_3
reversibilità del con decorrenza dal mese di febbraio 2017, per la quota, rispettivamente, del Per_1
60% e del 40%; - che la , tramite il proprio legale, provvedeva a formulare richiesta di Parte_1
attribuzione della quota del 60% della pensione complementare del Cecere accantonata presso il
Fondo per il personale delle del Gruppo UniCredit;
- che detto riscontrava CP_2 CP_2 CP_2 la comunicando l'impossibilità a procedere con la richiesta erogazione in assenza di un Parte_1
provvedimento giudiziale reso nei propri confronti ovvero di un atto transattivo ratificato giudizialmente che ne attestasse il diritto e la quota;
- che il Fondo, nelle more, operava il riconteggio delle somme accantonate individuandole nella somma di € 30.146,09; - che nulla si oppone al riconoscimento in favore della di una quota della pensione complementare di reversibilità Parte_1
3 del - che, tuttavia, occorre che la determinazione della misura della quota spettante Persona_1
sia operata in sede giudiziale ovvero sia frutto di un accordo transattivo tra le parti coinvolte;
- che, invero, il giudizio promosso dalla RT e definito con sentenza n. 4/2023 dell'intestato
Tribunale, non solo non ha avuto ad oggetto la richiesta dell'erogazione della pensione complementare di reversibilità di cui al Fondo Pensione ma neppure ha visto lo stesso quale parte convenuta.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto determinarsi la misura percentuale di pensione complementare di spettanza alla ricorrente nella misura di cui alla documentazione prodotta, senza aggravio di interessi e senza rivalutazione sugli arretrati essendo unicamente addebitabile all'inerzia della ricorrente la mancata corresponsione della predetta erogazione.
All'udienza dell'11.04.2025, fissata per la comparizione delle parti, i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, va rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo alla resistente,
così come dalla stessa correttamente evidenziato. Controparte_1
Invero, dagli atti di causa è emerso che unico destinatario della domanda avanzata da parte ricorrente – in quanto soggetto passivo del diritto dalla stessa azionato – è il Fondo Pensione ex BDR
(ex Banca di Roma), oggi per il personale delle aziende del gruppo UniCredit, il CP_2
quale svolge, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 14 e seguenti del
C.C. e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli Iscritti (art. 2 dello Statuto).
Pertanto, attesa l'autonomia dei soggetti giuridici chiamati in causa e stante l'estraneità di rispetto alla domanda attorea, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione Controparte_1
passiva da questa sollevata.
Nel merito, occorre osservare quanto segue.
Con sentenza n. 4/2023 l'odierno Tribunale si è pronunciato con riguardo alla ripartizione tra e della pensione di reversibilità di ed ha fissato Parte_1 Controparte_3 Persona_1
nel 60% e nel 40% le rispettive quota di spettanza.
Ciò posto, i procuratori hanno conformemente concluso affinchè il Tribunale emetta una sentenza che riconosca le medesime quote, già riconosciute in precedenza, con riguardo al
[...]
(cfr. verbale di udienza dell'11.04.2025). CP_2
Poiché detto accordo non è contrario a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterlo porre alla base della presente decisione.
4 Va, pertanto, riconosciuto il diritto di e di a percepire, Parte_1 Controparte_3
rispettivamente, le quote del 60% e del 40% della pensione complementare di reversibilità di
[...]
accantonata presso il Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit. Per_1
Attesa la natura necessaria del giudizio, non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli interessi sulle somme richieste.
Tenuto conto della natura della controversia e delle difese espletate dalle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- accerta il diritto di (nata l'[...] a [...]) e di Parte_1 Controparte_3
(nata il [...] a [...]) a percepire la pensione complementare di reversibilità di
[...]
(nato il [...] a [...] e ivi deceduto il 02.01.2017) e, per l'effetto, dispone Per_1
che il Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit provveda alla liquidazione della somma presso lo stesso accantonata per la quota del 60% a Parte_1
e per la quota del 40% a
[...] Controparte_3
- compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio dell'11.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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