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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7431 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 6007/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Terza sezione civile
Così composta: dott. Geremia Casaburi Presidente dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere dott. Mario Tanferna Consigliere
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG 6007/2022 degli Affari Contenziosi, vertente
TRA ed rappresentati e difesi come in atti. Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa come in atti. Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 CP_4
[...]
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dalla
[...] anche nei confronti di ed Parte_4 Parte_1 Parte_2 dichiarava l'inefficacia del contratto di compravendita del 27 settembre 2005 per Notaio Persona_1
(rep. 103114; racc. 38309) limitatamente ai diritti ceduti in favore dei predetti convenuti in ordine all'appartamento sito in Frascati da Glenda De Angelis, sul presupposto di essere creditrice di quest'ultima e di in virtù di fideiussione da essi rilasciata alla Controparte_2 [...]
(n. 21699/2012). Controparte_5
Il gravame proposto da ed veniva rigettato dalla Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Roma (n. 5079/2020). La Corte di cassazione adita dagli appellanti nei confronti di quest'ultima sentenza pronunciava nel senso che “accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbiti il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione”
(n. 21301 del 2022).
Il e la hanno quindi proposto appello in riassunzione chiedendo che in riforma Parte_1 Pt_2 della gravata Sentenza del Tribunale di Roma (n. 21699/2012) e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (n. 21301/2022) accertato che l'atto del 27 settembre 2005 per Notaio (rep.103114; racc.38309) è consistito nello scioglimento della Persona_2 comunione ereditaria, sia dichiarato insussistente, priva di fondamento e comunque non provata la ricorrenza della scientia damni in capo agli appellanti e, per l'effetto sia rigettata la domanda attorea e dichiarato efficace anche nei confronti della società attrice -odierna appellata l'atto predetto.
Hanno all'uopo eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. assumendo come erronea la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta ricorrenza della scientia damni in capo agli odierni appellanti non avendo il Tribunale considerato che la compravendita era intervenuta nell'ambito della successione di coinvolgendo tutti gli eredi (il coniuge superstite Parte_1
e sei figli) e consisteva in realtà nello scioglimento della comunione ereditaria rispetto alla proprietà di un cespite immobiliare.
Si è costituita l' cessionaria della Controparte_1 Parte_4 contrastando il gravame e chiedendone il rigetto.
L'appello è infondato.
La Corte di Cassazione rilevato che l'oggetto della censura fosse la statuizione del difetto di interesse ad impugnare l'ha ritenuta fondata perché deducendo la natura di atto destinato allo scioglimento della comunione ereditaria l'appellante ha inteso impugnare l'accertamento di atto destinato a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale e, così inteso il motivo di appello, ricorreva effettivamente l'interesse a proporlo (pagg. 6 – 7).
Ciò stante nei limiti di quanto statuito dal Giudice di legittimità deve osservarsi che In tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (Cass., n. 23326 del
2018).
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass., n. 27546 del 2014). Orbene che la stipulata Compravendita del 27.9.2005 (Notar rep.103114) fosse diretta Persona_1 allo scioglimento della comunione ereditaria come rappresentato dagli appellanti non ne esclude la natura e gli effetti di atto dispositivo del patrimonio del debitore pregiudizievole per le ragioni creditorie in ragione della modificazione qualitativa conseguente alla programmata sostituzione del bene immobile con il danaro di più agevole cessione.
Ben potendo ritenersi nel delineato contesto che gli odierni appellanti fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato alla posizione creditoria.
Depone in tal senso il rapporto parentale tra le parti coinvolte nel negozio.
Essendo noto come esso rilevi sul piano presuntivo quando renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., n. 1286 del
2019; Cass., n. 5359 del 2009).
E nel caso in esame tale inverosimiglianza deve senz'altro affermarsi avuto riguardo allo stretto rapporto esistente tra le parti negoziali come esattamente ricostruito dal Tribunale di Roma (pag. 3 -
4) risultando fratello di e coniuge della Parte_1 Parte_3 Pt_2
Ed inoltre al fatto che il prezzo sia stato rilevato incongruo rispetto a quello di mercato come anche stimato dal consulente della ed inoltre considerato l'importo del mutuo stipulato dagli Pt_4 appellanti (120.000,00) che risulta ad esso considerevolmente superiore (Tribunale Roma, 6) e come può ritenersi confermato dallo stesso atto di Compravendita essendo l'immobile composto da una pluralità di vani e due balconi (art. 1) e non risultando che esso fosse fatiscente e che il prezzo sia stato determinato in relazione alle sue asseritamente degradate condizioni.
Non inducendo a diverse conclusioni a documentazione fotografica allegata che non è in alcun modo rappresentativa dell'asserito stato di decadenza dell'immobile.
Ed avuto ulteriormente riguardo al fatto che non vi sia la prova del pagamento del prezzo.
La stipulazione del mutuo per l'acquisto non ne dimostra l'effettiva corresponsione che non è neanche provata dalla dichiarazione contenuta nella Compravendita secondo la quale “la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente cui rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo” (art. 3) la quale può spiegare semmai effetto nei rapporti tra le parti ma non ha decisiva rilevanza probatoria rispetto all'azione revocatoria intentata dal terzo creditore.
Rispetto alla quale tale elemento valutato nel quadro delle altre risultanze di causa può porsi come sintomatico dell'esistenza del requisito della scientia damni rivelandosi quindi come dovutamente e correttamente apprezzato dal Giudice di prime cure (pag. 5) a fronte della formulata domanda revocatoria. E rilevato infine che la Compravendita ha avuto ad oggetto l'intero immobile di Frascati avendo gli alienanti tra i quali venduto agli odierni appellanti “ciascuno per i propri diritti Parte_3 congiuntamente per l'intero” (art. 1).
Alla luce delle descritte emergenze di causa la prova testimoniale articolata dalla parte appellante si conferma inammissibile e irrilevante avendo ad oggetto valutazioni e giudizi e risultando in definitiva anche in contrasto con le emergenze dell'atto pubblico stipulato mentre la richiesta di CTU si rivela meramente esplorativa nel descritto quadro oggettivamente apprezzabile.
Il gravame deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo stante il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da ed condannandoli in solido Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese nei confronti della che liquida in euro Controparte_1
12100,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge relativamente al giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione ed in euro 10300,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge, relativamente alla presente fase.
Roma data del deposito
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Terza sezione civile
Così composta: dott. Geremia Casaburi Presidente dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere dott. Mario Tanferna Consigliere
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa di appello iscritta al NRG 6007/2022 degli Affari Contenziosi, vertente
TRA ed rappresentati e difesi come in atti. Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa come in atti. Controparte_1
, , Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 CP_4
[...]
APPELLATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. dalla
[...] anche nei confronti di ed Parte_4 Parte_1 Parte_2 dichiarava l'inefficacia del contratto di compravendita del 27 settembre 2005 per Notaio Persona_1
(rep. 103114; racc. 38309) limitatamente ai diritti ceduti in favore dei predetti convenuti in ordine all'appartamento sito in Frascati da Glenda De Angelis, sul presupposto di essere creditrice di quest'ultima e di in virtù di fideiussione da essi rilasciata alla Controparte_2 [...]
(n. 21699/2012). Controparte_5
Il gravame proposto da ed veniva rigettato dalla Corte Parte_1 Parte_2
d'Appello di Roma (n. 5079/2020). La Corte di cassazione adita dagli appellanti nei confronti di quest'ultima sentenza pronunciava nel senso che “accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbiti il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione”
(n. 21301 del 2022).
Il e la hanno quindi proposto appello in riassunzione chiedendo che in riforma Parte_1 Pt_2 della gravata Sentenza del Tribunale di Roma (n. 21699/2012) e in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (n. 21301/2022) accertato che l'atto del 27 settembre 2005 per Notaio (rep.103114; racc.38309) è consistito nello scioglimento della Persona_2 comunione ereditaria, sia dichiarato insussistente, priva di fondamento e comunque non provata la ricorrenza della scientia damni in capo agli appellanti e, per l'effetto sia rigettata la domanda attorea e dichiarato efficace anche nei confronti della società attrice -odierna appellata l'atto predetto.
Hanno all'uopo eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. assumendo come erronea la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta ricorrenza della scientia damni in capo agli odierni appellanti non avendo il Tribunale considerato che la compravendita era intervenuta nell'ambito della successione di coinvolgendo tutti gli eredi (il coniuge superstite Parte_1
e sei figli) e consisteva in realtà nello scioglimento della comunione ereditaria rispetto alla proprietà di un cespite immobiliare.
Si è costituita l' cessionaria della Controparte_1 Parte_4 contrastando il gravame e chiedendone il rigetto.
L'appello è infondato.
La Corte di Cassazione rilevato che l'oggetto della censura fosse la statuizione del difetto di interesse ad impugnare l'ha ritenuta fondata perché deducendo la natura di atto destinato allo scioglimento della comunione ereditaria l'appellante ha inteso impugnare l'accertamento di atto destinato a sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale e, così inteso il motivo di appello, ricorreva effettivamente l'interesse a proporlo (pagg. 6 – 7).
Ciò stante nei limiti di quanto statuito dal Giudice di legittimità deve osservarsi che In tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (Cass., n. 23326 del
2018).
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass., n. 27546 del 2014). Orbene che la stipulata Compravendita del 27.9.2005 (Notar rep.103114) fosse diretta Persona_1 allo scioglimento della comunione ereditaria come rappresentato dagli appellanti non ne esclude la natura e gli effetti di atto dispositivo del patrimonio del debitore pregiudizievole per le ragioni creditorie in ragione della modificazione qualitativa conseguente alla programmata sostituzione del bene immobile con il danaro di più agevole cessione.
Ben potendo ritenersi nel delineato contesto che gli odierni appellanti fossero a conoscenza del pregiudizio arrecato alla posizione creditoria.
Depone in tal senso il rapporto parentale tra le parti coinvolte nel negozio.
Essendo noto come esso rilevi sul piano presuntivo quando renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., n. 1286 del
2019; Cass., n. 5359 del 2009).
E nel caso in esame tale inverosimiglianza deve senz'altro affermarsi avuto riguardo allo stretto rapporto esistente tra le parti negoziali come esattamente ricostruito dal Tribunale di Roma (pag. 3 -
4) risultando fratello di e coniuge della Parte_1 Parte_3 Pt_2
Ed inoltre al fatto che il prezzo sia stato rilevato incongruo rispetto a quello di mercato come anche stimato dal consulente della ed inoltre considerato l'importo del mutuo stipulato dagli Pt_4 appellanti (120.000,00) che risulta ad esso considerevolmente superiore (Tribunale Roma, 6) e come può ritenersi confermato dallo stesso atto di Compravendita essendo l'immobile composto da una pluralità di vani e due balconi (art. 1) e non risultando che esso fosse fatiscente e che il prezzo sia stato determinato in relazione alle sue asseritamente degradate condizioni.
Non inducendo a diverse conclusioni a documentazione fotografica allegata che non è in alcun modo rappresentativa dell'asserito stato di decadenza dell'immobile.
Ed avuto ulteriormente riguardo al fatto che non vi sia la prova del pagamento del prezzo.
La stipulazione del mutuo per l'acquisto non ne dimostra l'effettiva corresponsione che non è neanche provata dalla dichiarazione contenuta nella Compravendita secondo la quale “la parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente cui rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo” (art. 3) la quale può spiegare semmai effetto nei rapporti tra le parti ma non ha decisiva rilevanza probatoria rispetto all'azione revocatoria intentata dal terzo creditore.
Rispetto alla quale tale elemento valutato nel quadro delle altre risultanze di causa può porsi come sintomatico dell'esistenza del requisito della scientia damni rivelandosi quindi come dovutamente e correttamente apprezzato dal Giudice di prime cure (pag. 5) a fronte della formulata domanda revocatoria. E rilevato infine che la Compravendita ha avuto ad oggetto l'intero immobile di Frascati avendo gli alienanti tra i quali venduto agli odierni appellanti “ciascuno per i propri diritti Parte_3 congiuntamente per l'intero” (art. 1).
Alla luce delle descritte emergenze di causa la prova testimoniale articolata dalla parte appellante si conferma inammissibile e irrilevante avendo ad oggetto valutazioni e giudizi e risultando in definitiva anche in contrasto con le emergenze dell'atto pubblico stipulato mentre la richiesta di CTU si rivela meramente esplorativa nel descritto quadro oggettivamente apprezzabile.
Il gravame deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo stante il valore della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'appello proposto da ed condannandoli in solido Parte_1 Parte_2 al pagamento delle spese nei confronti della che liquida in euro Controparte_1
12100,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge relativamente al giudizio innanzi alla
Corte di Cassazione ed in euro 10300,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge, relativamente alla presente fase.
Roma data del deposito
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Geremia Casaburi