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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 570/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2023 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi res. Parte_1 C.F._1 nella Via della Vittoria n. 46, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Drago, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c del 02.07.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con la concessione di giorni trenta per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato:
che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Acate, in data 10.05.2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acate al n. 7, parte I, Ufficio 1, anno 2006, con il sig. e dal quale non sono CP_1 nati figli;
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 440/2020 pubblicata il 01/06/2020 e pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui dall'intervenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente, avendo il resistente fatto perdere ogni notizia di sè e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'atra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 28 settembre 2023, il giudizio è proseguito nel merito;
che il resistente è rimasto contumace;
che indi acquisite le note per trattazione scritta depositate da parte attrice, all'udienza del
02.07.2025, nonché la copia dell'avvenuta notifica del verbale di udienza presidenziale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di giorni trenta per il deposito di comparsa conclusionale;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n. 440/2020 pubblicata il
01/06/2020 e pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal lungo periodo di separazione trascorso, risalente all'anno 2020 e dall'irreperibilità del resistente stesso che non ha dato più alcuna notizia di sè, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, avendo la ricorrente dichiarato l'indipendenza economica della stessa e che non sono nati figli dalla coppia;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti, senza null'altra condizione;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e , in Parte_1 CP_1
Acate in data 10.05.2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acate al n. 7, parte I,
Ufficio 1, anno 2006;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000. Parte_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
10.12.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2023 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi res. Parte_1 C.F._1 nella Via della Vittoria n. 46, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniele Drago, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c del 02.07.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con la concessione di giorni trenta per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato:
che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Acate, in data 10.05.2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acate al n. 7, parte I, Ufficio 1, anno 2006, con il sig. e dal quale non sono CP_1 nati figli;
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 440/2020 pubblicata il 01/06/2020 e pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui dall'intervenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente, avendo il resistente fatto perdere ogni notizia di sè e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'atra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 28 settembre 2023, il giudizio è proseguito nel merito;
che il resistente è rimasto contumace;
che indi acquisite le note per trattazione scritta depositate da parte attrice, all'udienza del
02.07.2025, nonché la copia dell'avvenuta notifica del verbale di udienza presidenziale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione del termine di giorni trenta per il deposito di comparsa conclusionale;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, nulla ha opposto;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n. 440/2020 pubblicata il
01/06/2020 e pronunciata inter partes dal Tribunale di Ragusa, passata in giudicato, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal lungo periodo di separazione trascorso, risalente all'anno 2020 e dall'irreperibilità del resistente stesso che non ha dato più alcuna notizia di sè, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che su nessun'altra domanda questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, avendo la ricorrente dichiarato l'indipendenza economica della stessa e che non sono nati figli dalla coppia;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti, senza null'altra condizione;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e , in Parte_1 CP_1
Acate in data 10.05.2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Acate al n. 7, parte I,
Ufficio 1, anno 2006;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000. Parte_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
10.12.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti