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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
UN AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1711/2021 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Olbia, Via Nanni n. 35, presso lo studio dell' Avv. Andrea Manlio Giovanni Viola che lo rappresenta e difende;
nei confronti di
) con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 50, in persona del CP_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e l.r.p.t. Dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocato Rachele Polidori;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 616/2021 emesso in data 14.9.2021 dal Tribunale di Tempio
Pausania a definizione del procedimento monitorio contraddistinto da R.G. 1163/2021, convenendo in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
1) in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo, infondato ed ingiusto per le causali indicate nella parte motiva;
2) condannare l'opposto, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, che si quantificano in € 4.000,00 nella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà quantificare.
Con vittoria delle spese, funzioni ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 rilevava come l'opposizione proposta da controparte fosse assolutamente infondata in fatto ed in diritto e certamente non provata e concludeva chiedendo al Tribunale:
In via preliminare:
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
616/2021 - R.G. 1163/2021, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in quanto
l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
- confermare l'ingiunzione di pagamento 616/2021 - R.G. 1163/2021, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
- accertare e dichiarare che il sig. è comunque debitore dell'importo Parte_1 di euro € 7.613,59, oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto
- condannare il sig. al pagamento della somma di euro € 7.613,59, Parte_1 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Tempio Pausania oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata.
- rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza di prima comparizione, accertata la regolare costituzione delle parti, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e fissata udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 9.2.2023, con atto di intervento e costituzione in giudizio, spiegava CP_1 intervento volontario nel presente giudizio ex art. 111 c.p.c., richiamando integralmente gli scritti difensivi già depositati dalla cedente e si riportava alle conclusioni da Controparte_3 quest'ultima già rassegnate, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte nei propri scritti difensivi.
All'udienza del 10.6.2023 entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle rispettive conclusioni. All'udienza le parti si riportavano agli scritti difensivi già depositati e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione ex artt. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Nel proprio atto introduttivo, l'odierno opponente esponeva che le somme di cui alle fatture
[...] per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2011-2012 azionate nella fase CP_4 monitoria non erano dovute poiché in data 12.3.2011 aveva proceduto alla formale disdetta del contratto per cessazione attività (Bar Sport Piero).
Aggiungeva, poi, di aver provveduto al pagamento della somma di € 2.831,50 a saldo e stralcio per il periodo da giugno 2009 a ottobre 2011.
Eccepiva, infine, la prescrizione biennale delle fatture per somministrazione di energia e chiedeva la condanna della parte opposta al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio cessionaria del credito di Controparte_3
che in primo luogo evidenziava come non vi fosse prova certa dell'avvenuta Controparte_4 ricezione della disdetta del contratto di fornitura atteso che l'opponente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Aggiungeva che la comunicazione di disdetta depositata faceva riferimento al solo o POD
IT001E04676409 per l'immobile sito in Palau, Via Don Occhioni n. 9 mentre le fatture facevano riferimento anche al POD IT001E99135740 per l'immobile sito in Palau in Via V. del Faro 4 sempre intestato aa e produceva entrambi i contratti di fornitura. Parte_1
Contestava che il pagamento di € 2.831,50 per il periodo da giugno 2009 a ottobre 2011 fosse a saldo e stralcio sostenendo fosse riferibile ad una diversa fattura di conguaglio (la n. 2238052709 del 6/12/2011, relativa al POD IT001E04676409) e contestava la prescrizione dei crediti sostenuta dalla parte opponente.
Successivamente alla cessione del credito da a quest'ultima si Controparte_3 CP_1 costituiva in giudizio.
L'opposizione proposta da non può essere accolta. Parte_1
In primo luogo, non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte di della Controparte_4 disdetta (recesso dal contratto) inviata con raccomandata in data 12.3.2011 che, come è noto, essendo un atto negoziale, unilaterale e recettizio, acquista efficacia sono nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Quanto al pagamento della somma di € 2.831,50 che l'opponente sostiene esser stato eseguito a saldo e stralcio dei consumi elettrici per il periodo da giugno 2009 a ottobre 2011, dall'esame della fattura prodotta dallo stesso opponente (n. 2238052709 del 6.12.2011) emerge che riguarda il POD IT001E04676409 ed è riferita a periodi anteriori alle fatture azionate in via monitoria la più risalente delle quali è del 29 novembre 2011.
Infine, quanto alla prescrizione, la società opposta ha documentalmente dimostrato che il termine quinquennale (quello biennale è applicabile per le fatture successive al 1° marzo 2018) di prescrizione decorrente dalla scadenza delle singole fatture (la più risalente del 29.11.2011) veniva interrotto, in data 2.4.2015, dalla lettera di diffida e di costituzione in mora (in atti) e successivamente, in data 11.6.2019, da una seconda lettera di diffida (in atti). Il termine, quindi, risultava essere ancora pendente al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione è totalmente infondata.
Conclusivamente l'opposizione va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 (valori medi dello scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria) seguono la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
616/2021 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 14.9.2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle competenze Parte_1 CP_1 legali per il presente giudizio che liquida in complessivi € 3.235,00, oltre spese generali
/15%) ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 29/10/2025
Il Giudice Sergio F. AS
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
UN AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1711/2021 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Olbia, Via Nanni n. 35, presso lo studio dell' Avv. Andrea Manlio Giovanni Viola che lo rappresenta e difende;
nei confronti di
) con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 50, in persona del CP_1 P.IVA_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e l.r.p.t. Dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avvocato Rachele Polidori;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 616/2021 emesso in data 14.9.2021 dal Tribunale di Tempio
Pausania a definizione del procedimento monitorio contraddistinto da R.G. 1163/2021, convenendo in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
1) in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo, infondato ed ingiusto per le causali indicate nella parte motiva;
2) condannare l'opposto, che risulta avere agito con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, che si quantificano in € 4.000,00 nella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà quantificare.
Con vittoria delle spese, funzioni ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 rilevava come l'opposizione proposta da controparte fosse assolutamente infondata in fatto ed in diritto e certamente non provata e concludeva chiedendo al Tribunale:
In via preliminare:
- concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
616/2021 - R.G. 1163/2021, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in quanto
l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
- confermare l'ingiunzione di pagamento 616/2021 - R.G. 1163/2021, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
- accertare e dichiarare che il sig. è comunque debitore dell'importo Parte_1 di euro € 7.613,59, oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto
- condannare il sig. al pagamento della somma di euro € 7.613,59, Parte_1 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale di Tempio Pausania oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata.
- rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza di prima comparizione, accertata la regolare costituzione delle parti, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e fissata udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In data 9.2.2023, con atto di intervento e costituzione in giudizio, spiegava CP_1 intervento volontario nel presente giudizio ex art. 111 c.p.c., richiamando integralmente gli scritti difensivi già depositati dalla cedente e si riportava alle conclusioni da Controparte_3 quest'ultima già rassegnate, facendo proprie le eccezioni, deduzioni, allegazioni e istanze anche istruttorie già svolte nei propri scritti difensivi.
All'udienza del 10.6.2023 entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle rispettive conclusioni. All'udienza le parti si riportavano agli scritti difensivi già depositati e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione ex artt. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Nel proprio atto introduttivo, l'odierno opponente esponeva che le somme di cui alle fatture
[...] per la fornitura di energia elettrica per il periodo 2011-2012 azionate nella fase CP_4 monitoria non erano dovute poiché in data 12.3.2011 aveva proceduto alla formale disdetta del contratto per cessazione attività (Bar Sport Piero).
Aggiungeva, poi, di aver provveduto al pagamento della somma di € 2.831,50 a saldo e stralcio per il periodo da giugno 2009 a ottobre 2011.
Eccepiva, infine, la prescrizione biennale delle fatture per somministrazione di energia e chiedeva la condanna della parte opposta al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio cessionaria del credito di Controparte_3
che in primo luogo evidenziava come non vi fosse prova certa dell'avvenuta Controparte_4 ricezione della disdetta del contratto di fornitura atteso che l'opponente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata.
Aggiungeva che la comunicazione di disdetta depositata faceva riferimento al solo o POD
IT001E04676409 per l'immobile sito in Palau, Via Don Occhioni n. 9 mentre le fatture facevano riferimento anche al POD IT001E99135740 per l'immobile sito in Palau in Via V. del Faro 4 sempre intestato aa e produceva entrambi i contratti di fornitura. Parte_1
Contestava che il pagamento di € 2.831,50 per il periodo da giugno 2009 a ottobre 2011 fosse a saldo e stralcio sostenendo fosse riferibile ad una diversa fattura di conguaglio (la n. 2238052709 del 6/12/2011, relativa al POD IT001E04676409) e contestava la prescrizione dei crediti sostenuta dalla parte opponente.
Successivamente alla cessione del credito da a quest'ultima si Controparte_3 CP_1 costituiva in giudizio.
L'opposizione proposta da non può essere accolta. Parte_1
In primo luogo, non vi è prova dell'avvenuta ricezione da parte di della Controparte_4 disdetta (recesso dal contratto) inviata con raccomandata in data 12.3.2011 che, come è noto, essendo un atto negoziale, unilaterale e recettizio, acquista efficacia sono nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Quanto al pagamento della somma di € 2.831,50 che l'opponente sostiene esser stato eseguito a saldo e stralcio dei consumi elettrici per il periodo da giugno 2009 a ottobre 2011, dall'esame della fattura prodotta dallo stesso opponente (n. 2238052709 del 6.12.2011) emerge che riguarda il POD IT001E04676409 ed è riferita a periodi anteriori alle fatture azionate in via monitoria la più risalente delle quali è del 29 novembre 2011.
Infine, quanto alla prescrizione, la società opposta ha documentalmente dimostrato che il termine quinquennale (quello biennale è applicabile per le fatture successive al 1° marzo 2018) di prescrizione decorrente dalla scadenza delle singole fatture (la più risalente del 29.11.2011) veniva interrotto, in data 2.4.2015, dalla lettera di diffida e di costituzione in mora (in atti) e successivamente, in data 11.6.2019, da una seconda lettera di diffida (in atti). Il termine, quindi, risultava essere ancora pendente al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione è totalmente infondata.
Conclusivamente l'opposizione va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 (valori medi dello scaglione da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria) seguono la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
616/2021 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 14.9.2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle competenze Parte_1 CP_1 legali per il presente giudizio che liquida in complessivi € 3.235,00, oltre spese generali
/15%) ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 29/10/2025
Il Giudice Sergio F. AS