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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/10/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De SQ Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 320/2023 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 1.7.2023, vertente
tra
nato a [...] il 18.10. 1968, cod.fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cariati, alla Via P. Nenni, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Rocco Berardi (cod. fisc. – pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
e
1 nata a [...] il [...], cod. fisc. , CP_1 C.F._3
elettettivamente domiciliata in Cariati, alla Via P. Nenni n. 18, presso lo studio dell'avv. Provino Meles (pec: , che Email_2
la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.2.2023, , premesso di aver con- Parte_1
tratto matrimonio con in Crucoli il giorno 2.8.1997 (atto n. 6, p. CP_1
II, s. A, anno 1997 – Comune di Crucoli); che avevano avuto i figli Per_1
nata in data [...], e , nato in data [...]; che il
[...] Persona_2
Tribunale di Crotone aveva dichiarato la loro separazione con le seguenti previ- sioni accessorie: “dispone l'affidamento del figlio minore SQ ad entrambi i genitori e colloca il minore prevalentemente presso la madre;
dispone quanto al calendario delle visite e permanenze paterne del minore, la conferma dei provvedimenti presidenziali;
dispone che corrisponda a Parte_1 CP_1
con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'assegno mensile
[...]
di Euro 100,00, oltre, rivalutazione ISTAT come per legge, a titolo di assegno di mantenimento e quello di euro 350,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge,
a titolo di assegno di contributo per il mantenimento dei figli SQ e Per_1
entro il 5 di ogni mese, oltre che paghi il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli, ivi comprese le spese universitarie”; che il figlio SQ era divenuto autonomo, in quanto svolgeva il lavoro di metalmeccanico;
che la
2 figlia ra anche oramai autonoma in quanto si era trasferita negli Stati Per_1
Uniti e aveva iniziato a lavorare;
che la moglie era in grado di procurarsi mezzi dignitosi;
che i coniugi non si erano mai riconciliati.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con revoca dell'assegno che egli era obbligato a pagare per moglie e figli.
Si costituiva la resistente con propria comparsa, chieden- CP_1
do anch'ella la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando la ricostruzione avversa, in quanto – se corrispondeva al vero che il figlio SQ era diventato autonomo – in realtà la figlia on lavorava Per_1
ma studiava negli Stati Uniti e la madre, con l'aiuto dei nonni, si occupava del suo sostentamento;
inoltre, ella non lavorava ma durante il matrimonio si era dedicata alla famiglia ed ai figli e non riusciva a trovare lavoro.
Chiedeva, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione del versamento a carico del della somma di € 300,00 per la Pt_1
figlia d € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie. Per_1
All'udienza presidenziale del 9.7.2024, dopo numerosi rinvii in quanto le parti avevano cercato invano un accordo, dopo l'audizione personale del solo ricorrente, il Presidente dava i provvedimenti provvisori, prevedendo il solo as- segno di mantenimento per la figlia carico del padre. Per_1
Il Pubblico Ministero interveniva con proprio “visto” in data 18.7.2024.
Dopo lo svolgimento della prova orale, all'udienza del 1.7.2025 la sola parte ricorrente precisava le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione, senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussiste- re il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento da parte della moglie è invece infondata e deve essere rigettata.
Sull'assegno di divorzio, gli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi sono stati decisamente mutevoli, tanto da non potersi ritenere che vi sia un orientamento maggiormente condiviso.
L'art. 3 co. 6 della l. 1.12.1970, n. 898 dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisio- ne, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare pe- riodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Ebbene, con la sentenza 10.5.2017, n. 11504 la Corte di Cassazione ha fat- to proprio un orientamento già enunciato da diverse Corti merito, secondo il quale “Il riconoscimento dell'assegno divorzile, nella fase del giudizio in punto an debeatur, prescinde dal parametro di riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
estinguendosi il rapporto matrimoniale per effetto del- la sentenza di status divorzile, sia sul piano personale, sia su quello economico- patrimoniale, una tale garanzia per il coniuge economicamente più debole col- lide radicalmente con la natura stessa dell'istituto e con i suoi effetti giuridici, incarnando una illegittima ultrattività del vincolo matrimoniale in mera pro- spettiva economico-patrimoniale; diversamente, l'assegno di divorzio che può
4 essere riconosciuto all'ex coniuge, come persona singola e non già come ancora parte di un rapporto matrimoniale estinto, di natura eminentemente assisten- ziale, è informato soltanto al criterio dell'inadeguatezza dei mezzi ed alla coin- cidente condizione soggettiva dell'impossibilità a procurarseli per ragioni obiet- tive in rispetto del canone di autoresponsabilità dei singoli, da intendersi in me- ra prospettiva di indipendenza od autosufficienza economica a condurre una esistenza libera e dignitosa, secondo il canone di residuale solidarietà postco- niugale esigibile in virtù della pregressa vita comune, a tenore degli artt. 2 e 23
Cost.; sia la prima fase di giudizio, in punto an debeatur, che la seconda in pun- to quantum, ispirato ugualmente al parametro dell'aiuto esigibile in prospettiva del raggiungimento dell'indipendenza od autosufficienza personale del già co- niuge svantaggiato e tenuto conto degli altri criteri indicati nell'art. 5 legge sul divorzio (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimo- nio, ragioni della decisione), presuppone la puntuale e pertinente allegazione, nonché l'assolvimento del relativo onere probatorio di tutti tali elementi, ed in primo luogo di non possedere mezzi adeguati e di non essere in grado di pro- curarseli, da parte del coniuge che propone la domanda”.
Con la sentenza del 14.2.2019, n. 4523, la Corte di Cassazione ha precisato che anche il criterio del tenore di vita concorre e va bilanciato con tutti gli altri criteri indicati nella norma.
Ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che la ha dichiara- CP_1
to, nella comparsa di risposta, di non avere un'occupazione lavorativa e di non riuscire a trovarla. Tuttavia, nulla ha esibito o dimostrato in merito all'asserita insussistenza di mezzi e dell'incapacità di procurarseli, non avendo depositato dichiarazioni reddituali, consistenze patrimoniali, documenti che dimostrano che la stessa si sia data da fare per reperire un'occupazione, senza riuscirvi.
5 In sostanza, non vi sono i presupposti per disporre l'obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della . CP_1
Quanto alla posizione dei figli SQ e entrambi maggiorenni, Per_1
sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento i genitori concordano quanto alla posizione di SQ, che lavora ed è autonomo secondo la prospettazione di entrambi.
Per la figlia invece, mentre il dichiara che la stessa lavora Per_1 Pt_1
ed è autonoma, la sostiene che ella è negli Stati Uniti per studiare e che CP_1
necessita ancora del sostegno dei genitori.
La tuttavia non ha provato i propri assunti, né ha chiesto di pro- CP_1
varli, né ha esibito alcuna documentazione idonea a provarli.
I testi sentiti hanno invece confermato che anche la figlia auto- Per_1
noma e vive negli Stati Uniti.
Secondo l'orientamento ormai maggiormente espresso dalla Corte di
Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipen- denza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di ave- re il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione profes- sionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavo- ro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario per- corso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circo- stanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che renda- no giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavora- tiva (cfr. Cass., 15.3.2024, n. 7015).
Ne deriva il rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno per la figlia con decorrenza dalla data di deposito della presente decisione, Per_1
6
considerato che
in sede di provvedimenti presidenziali era stato stabilito un as- segno in favore della figlia.
Tenuto conto della peculiarità della presente vicenda fattuale e della cir- costanza che la resistente a partire dall'udienza presidenziale in poi non ha so- stanzialmente più svolto attività difensiva, sussistono i presupposti per dispor- re la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando nel procedimento recante R.G. n. 320/2023 così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , na- Parte_1
to a Uster (Svizzera) il 18.10. 1968, cod.fisc. e C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , celebrato in
[...] C.F._3
Crucoli il giorno 2.8.1997 (atto n. 6, p. II, s. A, anno 1997 – Comune di Crucoli) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crucoli di annotare la pre- sente sentenza nei Registri dello Stato Civile, al passaggio in giudicato;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio SQ;
- Rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia ormulata da con decorrenza dalla data di deposi- Per_1 CP_1
to della presente sentenza;
- Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
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