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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 387/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 387/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti ANTONINO Parte_1 C.F._1
BIZZINTINO (C.F. e CodiceFiscale_2 Email_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. FULVIO R. MANCINI CP_1
(C.F. ; CodiceFiscale_4 Email_3
e , entrambe residenti in [...] Controparte_3
Nazionale, contumaci
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 157/2020, pubblicata il
20/02/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 485/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha Parte_1
adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 485/2013 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) in data 16.03.2009, ore 20:00, presso la S.S. 106 e precisamente in agro del Comune di
IA, direzione di marcia RC-CZ, all'altezza del Bivio Pardesca-Samo, si trovava a bordo dell'autovettura NC Y, tg. CS482EY (nel frangente condotta dalla CP_3
, di proprietà della e assicurata per la RCA presso la
[...] Controparte_2
) e veniva coinvolta in un sinistro (occorso, in particolare, per lo scontro fra essa CP_1
NC Y e una Fiat Punto, tg DP765MM, condotta e di proprietà del Controparte_4
e assicurata per la RCA presso la;
Controparte_5
(B) a seguito e a causa del predetto sinistro, imputabile a responsabilità esclusiva dello
(avendo essa compiuto, all'altezza del predetto Bivio, una manovra Controparte_3
di sorpasso senza tener conto del sopraggiungere della predetta Fiat Punto e dunque causando l'impatto con la stessa), aveva riportato diverse lesioni, diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale di
Locri;
(C) non essendo stato possibile addivenire a componimento bonario della vicenda, esso attore aveva interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non
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patrimoniali, da quantificarsi nella misura di € 217.400,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi.
I.1.2.- Con comparsa del 2.04.2014 si è costituita la , contestando le avverse CP_1
prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità, ex art. 145 D.lgs. 209/2005, dell'avversa domanda, risultando la missiva stragiudiziale priva dei requisiti richiesti ex art. 148 medesimo D.lgs.;
(B) la nullità della citazione per carente esposizione dei fatti (art. 163, n. 4), c.p.c.);
(C) il carattere falso e fraudolento della ricostruzione del sinistro operata in citazione, anche alla luce dei rilievi effettuati dai C.C. di IA nel frangente intervenuti;
(D) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(E) l'erroneità e non condivisibilità anche del quantum domandato.
I.1.3.- Non si sono invece costituite, pur a fronte di rituale citazione in giudizio, le altre parti convenute, e , conseguentemente Controparte_3 Controparte_2
dichiarate contumaci (cfr. verbale d'udienza del 24.04.2014, nonché 1° linea del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado).
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'assunzione di prove dichiarative (audizione dei testi e Testimone_1
e interrogatorio formale di ) e con l'espletamento Testimone_2 Controparte_3
di approfondimento medico-legale (C.T.U. depositata il 27.09.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 157/2020, pubblicata il 20/02/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte Parte_1
, la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 387/2020) e ivi in
[...]
particolare contestato:
(1) l'errata valorizzazione, pur con riguardo a circostanze non fidefacienti ex art. 2700 c.c., del “rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale” redatto dai Carabinieri di IA;
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(2) l'omessa o inadeguata considerazione, per converso, delle risultanze emergenti sia dalle prove dichiarative (test. e e int. formale della ), sia dal modulo Tes_1 Tes_2 CP_3
di Constatazione amichevole (c.d. CID o CAI);
(3) l'erronea prevalenza assegnata, in definitiva, al verbale dei C.C. rispetto alle ulteriori risultanze probatorie (dichiarative e documentali).
I.2.2.- Con comparsa del 9.11.2020 si è poi costituita anche in questo grado la , CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'imperfetta costituzione del contraddittorio;
(B) la tardività dell'appello;
(C) l'infondatezza, in ogni caso, dell'appello stesso, anche alla luce delle eccezioni da essa formulate in 1° grado e qui riproposte.
I.2.3.- Con provvedimento del 20.05.2021, verificato la regolarità delle notifiche (in data
7.07.2020 – cfr. pagg. 49 e 53 dell'atto di iscrizione a ruolo dell'appello del 16.07.2023) e il difetto di costituzione delle appellate e , Controparte_3 Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento, preso atto dell'insussistenza dei presupposti per la definizione nelle forme dell'art. 348 bis c.p.c., il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
27.03.2025 e con provvedimento del 31.03.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare che:
(A) nel proprio scritto conclusivo la parte appellata ha espressamente “rinunzia[to] alle eccezioni preliminari di rito relative alla imperfetta costituzione del contradditorio ed alla tardività dell'impugnazione” [cfr. pag. 1, punto I, della comparsa conclusionale del
29.04.2025, nonché le eccezioni compendiate supra, sub I.2.2., punti (A) e (B)], trattandosi di vizi in ogni caso valutabili ex officio [afferendo alla tutela di interessi di carattere generale e integrando la tempestività dell'impugnazione, in particolare, un suo requisito di ammissibilità
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(cfr., ex multis, Cass. civ., 11/03/2025, n. 6483 e Cass. civ., 18/11/2019, n. 29803)] e qui senz'altro non integrati, considerando, per un verso, la già evidenziata ritualità delle notifiche nei confronti delle parti appellate non costituitesi [conseguentemente dichiarate contumaci nel corso del presente grado (v. supra, sub I.2.4.)], nonché, per altro verso, la pacifica tempestività dell'appello [occorrendo considerare che il termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. qui scadeva di sabato (e in specie, a fronte di sentenza notificata il 4 giugno 2025, il sabato 4 luglio 2025), operando pertanto la proroga di diritto al primo giorno non festivo – atteso che, come noto, “ove il dies ad quem del” “termine per proporre appello” “vada a scadere nella giornata di sabato”, “esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art.
155, quarto comma, c.p.c.” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 26/05/2025, n. 14041) – e dunque risultando l'odierno appello, notificato il 6 luglio 2025 (primo giorno non festivo successivo al 4 luglio 2025), senz'altro tempestivamente proposto)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata ormai divenuta definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza qui impugnata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso verte sul valore ex art. 2700 c.c. del verbale redatto dai Carabinieri di IA in data
16.03.2009, lamentando l'appellante, in specie, che il Tribunale di prime cure avrebbe ritenuto coperti da fede privilegiata anche le mere “ricostruzioni deduttive” degli operatori contenute nel predetto verbale e dunque elementi non fidefacienti.
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V.1.- In senso contrario a quanto precede occorre tuttavia osservare che:
(A) è pacifico che il “verbale di accertamento di un incidente stradale da parte di organi di
Polizia” - al di là dell'“attendibilità intrinseca” di cui comunque e in ogni caso dispone (cfr.
Cass. civ., 29/03/2018, n. 7883 e Cass. civ., 6/10/2016, n. 20025) - costituisce poi vera e propria prova legale, munita di fede privilegiata e di efficacia probatoria assoluta e incontrovertibile (in quanto, ex art. 2700 c.c., “fa piena prova fino a querela di falso”) di tutti i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti”, ivi compresi quelli “relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”, e dunque con riguardo a tutte le circostanze fattuali in tale frangente da essi “percepite dal punto di vista sensoriale”– come, e.g., le condizioni della “strada”, la “posizione dei veicoli post urto”, i
“danni riportati dai veicoli stessi” e in particolare i “soggetti” “coinvolti nel sinistro” ovvero comunque “present[i] sul luogo del sinistro” -, trattandosi in tal caso non già di circostanze
“apprese de relato”, né di “giudizi valutativi” o “apprezzamenti deduttivi”, bensì di “fatti oggettivi” da essi direttamente constatati e “in merito ai quali” “certamente il rapporto costitui[sce] atto pubblico, con valore di piena prova” e la cui considerazione in tal senso in sentenza “non” dà evidentemente luogo ad alcuna “lamentata violazione dell'art. 2700 c.c.”
[cfr. Cass. civ., 15/02/2006, n. 3282, nonché, ex aliis, Cass. civ., 27/09/2022, n. 28149; Cass. civ., 11/11/2021, n. 33357; Cass. civ., 1/04/2019, n. 9037; Cass. civ., 31/01/2018, n. 2348;
Cass. civ., 28/05/2013, n. 13195];
(B) il giudice di prime cure risulta essersi qui senz'altro rigorosamente attenuto a tali principi, avendo appunto tenuto conto non già di asserite “ricostruzioni deduttive”, ma dei “fatti oggettivi” constatati de visu dagli operatori (Carabinieri di IA) al momento del loro intervento, peraltro realizzatosi già pochi minuti dopo il sinistro [“ore 20:35”, a fronte di
“sinistro verificatosi alle ore 20:25” (cfr. pag. 1 del rapporto allegato sub 3 fasc. 1° grado della , nonché pag. 2 del “rilevamento tecnico-descrittivo” allegato sub 2 medesimo CP_1
fasc.)] e prima ancora del 118 [pacificamente contattato dagli stessi Carabinieri e arrivato solo in seguito (“pertanto, si provvedeva a richiedere l'intervento di personale sanitario del
Servizio di Emergenza Medica e Sanitaria 118, il quale, una volta sopraggiunto sul posto e dopo aver effettuato il primo intervento, decideva il trasporto dei pazienti presso il Servizio di
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Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Locride”: cfr. pag. 2, punto 3., del rapporto sub all. 3 fasc. 1° grado della )]; CP_1
(C) tra i fatti oggettivi riscontrati visivamente dagli operatori e riportati nel verbale, con conseguente valore di piena prova fino a querela di falso, vi era evidentemente anche l'indicazione, oltre ai “danni riportati dai veicoli” [qui indicati in atti (cfr. pag. 8, punto “D”,
“Avarie”, del “rilevamento tecnico-descrittivo” e a pag. 3, punto 4., del rapporto dei
Carabinieri) e senz'altro idonei a inficiare quanto asseritamente riferito, e.g., dal teste Tes_2
(v. infra)], dei soggetti coinvolti nel sinistro, nonché presenti in loco [v. supra, sub (A), nonché precedenti giurisprudenziali ivi richiamati] – soggetti fra i quali pacificamente non
c'era la , la quale, sebbene indicata come asserita conducente della Controparte_3
NC Y (cfr. pag. 1, punto 1., dell'atto di citazione di 1° grado), al contrario non risultava né ivi presente, né parte del sinistro, nel quale erano rimasti pacificamente coinvolti altri e diversi soggetti – e in particolare, quanto alla Fiat Punto, tale (terzo Persona_1
trasportato sul sedile anteriore, lato passeggero) e il (proprietario e Controparte_4
conducente), nonché, quanto alla NC Y, tale (terzo trasportato, Persona_2 anch'egli sul sedile anteriore, lato passeggero) e proprio l'odierno appellante Parte_1
, ma quale conducente, risultando la NC Y nel frangente pacificamente
[...]
“condotta” proprio dal predetto (cfr. pagg. 2 e 3 del rapporto dei C.C., nonché Parte_1 pag. 5, “veicolo A”, del “rilevamento tecnico-descrittivo”, ove si evidenzia che la “NC”
“Ypsilon” era appunto “condotta” dal ” e che il “ ” risultava Parte_1 Parte_1 appunto il “conducente” di tale vettura) - soggetto che peraltro, proprio nell'occasione e ad ulteriore riprova di quanto precede, veniva altresì multato proprio per la condotta di guida della NC Y nel frangente tenuta [in specie ai sensi degli artt. 141 e 145 C.d.S., venendo contestate al , proprio “nella sua qualità di conducente”, l'omesso controllo Parte_1 del mezzo e l'omessa prudenza alle intersezioni, con verbali di accertamento e contestazione
(serie 2006 e aventi n. 0530663 e n. 653166319, come allegati al rapporto dei C.C.) peraltro pacificamente non impugnati, non emergendo ex actis e non risultando in ogni caso specificamente contestato dall'appellante (pur a fronte della puntuale deduzione svolta ex adverso anche a tal riguardo: cfr. pag. 3 della comparsa di del 9.11.2020)]. CP_1
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V.2.- Avendo il Tribunale di prime cure pertanto tenuto conto delle circostanze oggettive direttamente riscontrate dagli operatori e senz'altro munite di valore di piena prova [v. supra, sub V.1.], è evidente che sia senz'altro da disattendere, come detto e qui da ribadirsi, il 1° motivo di gravame in questa sede avanzato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], fondata, in specie, sull'asserita omessa e/o erronea considerazione delle ulteriori risultanze emergenti ex actis [prove dichiarative (test. e e int. Tes_1 Tes_2
formale della ) e documentali (modulo CID o CAI)]. CP_3
VI.1.- E tuttavia, è evidente che il giudicante di prime cure non risulta incorso in alcuno specifico errore di valutazione del complessivo compendio probatorio, avendo invero compiuto uno scrutinio particolarmente minuzioso e analitico di tutte le prove (prodotte ovvero innanzi a lui formatesi) e avendo del tutto correttamente e condivisibilmente concluso, all'esito della relativa valutazione (qui da confermarsi) per la pacifica insufficienza degli elementi probatori offerti, senz'altro inidonei a fornire prova pacifica e tranquilizzante del fatto controverso e addirittura a smentire le chiare circostanze oggettive esposte negli atti, fidefacienti e muniti di valore di piena prova ex art. 2700 c.c., dei Carabinieri di IA [v. supra, sub V.1.-V.2.].
VI.2.- Prendendo le mosse, in particolare, dalle prove dichiarative, giova qui rammentare che non solo la “valutazione sulla credibilità o meno del testimone”, bensì l'intera e complessiva
“scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete” esclusivamente “al giudice del merito”, rientrando nel pieno e libero apprezzamento, latamente discrezionale, a lui esclusivamente “riservato” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e di “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, delibando “l'intrinseca congruenza de[elle] dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e “concludenza”, “senza” invece compiere una valutazione atomistica e frazionata e “senza essere tenuto a discutere”, in particolare, “ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
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ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che, in definitiva, “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n.
5560; Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 16/04/2018,
n. 9275; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ.,
18/04/2016, n. 7623; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 23/01/2014, n. 1359; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699;
Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 6/04/2011, n. 7921; Cass. civ., 28/07/2010, n.
17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VI.2.1.- Ciò rammentato, è evidente che la valutazione (discrezionale e di per sé incensurabile) qui effettuata non risulti inficiata da vizi e non sia meritevole di rimeditazione alcuna in questa sede tanto con riguardo ai testi [v. infra, sub VI.2.2.], quanto con riferimento all'interrogatorio formale della parte contumace [v. infra, sub VI.2.3.].
VI.2.2.- Quando, in particolare, ai testi esaminati ( e , Testimone_1 Testimone_2
occorre osservare che:
(A) né l'uno né l'altro soggetto risultano affatto menzionati nel verbale dei C.C. di IA, trattandosi dunque di soggetti che, oltre a non aver chiarito le ragioni della loro riferita presenza in loco proprio al momento del sinistro (peraltro intervenuto in area extra-urbana, e in specie in agro del Comune di IA, all'altezza del Bivio Pardesca-Samo), evidentemente
“i Carabinieri non … avevano identificato sul luogo e nell'immediatezza del fatto”, ciò evidentemente incidendo sulla possibilità di “considerar[li]” pienamente “attendibil[i]” [cfr., ex multis e spec. sul tema, Cass. n. 33357/2021, cit.];
(B) è pacifico, inoltre, che il teste – in alcun modo identificato in loco, come detto, Tes_1
dai C.C. - risulta aver poi esposto circostanze chiaramente confliggenti, sul piano cronologico-temporale, con quanto riportato dai C.C. di IA [e in particolare con “atto da loro compiuto” (e dunque, ex art. 2700, ult. parte, c.c., con circostanza senz'altro fidefaciente), avendo i militi chiaramente evidenziato di essere intervenuti non già in seguito, ma prima del 118, sopraggiunto solo successivamente e perché da essi contattato (“si provvedeva a richiedere l'intervento di personale sanitario del Servizio di Emergenza Medica
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e Sanitaria 118”, che solo in seguito alla loro richiesta, pertanto, “sopraggiun[geva] sul posto”: cfr. ancora pag. 2, punto 3., del rapporto), avendo invece tale testo riferito, in evidente contrasto con quanto precede, che “sul luogo del sinistro” “i Carabinieri” sarebbero invece asseritamente “interven[uti]” solo “dopo” “il 118” (cfr. test. verbale del Tes_1
22.09.2016)], non risulti aver in ogni caso esposto alcuna circostanza dirimente ai fini del decidere e riguardante, in specie, la condizione del come conducente o terzo Parte_1 trasportato [avendo esclusivamente riferito che “il sig. viaggiava a bordo della Parte_1
NC Y che impattava con una Fiat Panda” (cfr. test. verbale del 22.09.2016), Tes_1
senza pertanto esprimersi sulla sua specifica posizione in auto (conducente o passeggero) e senza neanche confermare, come pur prospettato dalla parte appellante, il capitolo di prova
(n. 1) facente riferimento proprio alla siffatta posizione (non emergendo alcuna conferma a tal riguardo dal verbale del 22.09.2016 – documento anch'esso ovviamente fidefaciente ex art. 2700 c.c.: Cass. civ., 18/04/2011, n. 8874; Cass. civ., 8/09/2006, n. 19299; Cass. civ.,
6/08/2002, n. 11778; Cass. civ., 9/03/1996, n. 1884; Cass. civ., 7/02/1987, n. 1310; Cass. civ.,
9/03/1984, n. 1639; Cass. civ., 7/04/1981, n. 1971)];
(C) parimenti non decisiva, né tale da sovvertire le evidenze fidefacienti riportate dai C.C. di
IA, è poi evidentemente da ritenersi anche la deposizione del teste –anch'egli in Tes_2
alcun modo menzionato dai C.C. di IA [trattandosi pur in tal caso di soggetto non identificato dai Carabinieri sul luogo e nell'immediatezza del fatto (v. Cass. n. 33357/2021, cit.)] e riferente diverse circostanze del tutto incompatibili e contrastanti con le ulteriori evidenze probatorie, tanto con riguardo ai danni riportati dai veicoli [avendo riferito che “la
NC Y veniva danneggiata nella parte anteriore lato autista” (cfr. test. verbale del Tes_2
22.09.2016), in evidente contrasto con quanto indicato non solo dall'altro teste (“ha impattato con la Fiat Punto nella parte anteriore lato passeggero della Y”- cfr. test.
verbale del 22.09.2016), ma altresì dai C.C. di IA (anch'essi attestanti che la Tes_1
“NC” “Ypsilon” risultava danneggiata sul “lato” anteriore “destro” - cfr. pag. 8, punto
“D”, “Avarie”, del “rilevamento tecnico-descrittivo” e a pag. 3, punto 4., del rapporto dei
Carabinieri, con attestazione ovviamente pienamente fidefaciente ex art. 2700 c.c., trattandosi dei “danni riportati dai veicoli” da loro constatati de visu: v. supra, sub V.1.)], quanto rispetto all'effettivo succedersi degli eventi [avendo il teste riferito che il “118 interveniva dopo 10
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minuti e subito dopo … i Carabinieri” (cfr. test. verbale del 22.09.2016), e non Tes_2
invece, come attestato dai C.C. in atto pienamente fidefaciente ex art. 2700 c.c., prima del
118, intervenuto solo successivamente e perché da essi contattato (“si provvedeva a richiedere l'intervento di personale sanitario del Servizio di Emergenza Medica e Sanitaria
118”, che solo in seguito alla loro richiesta, pertanto, “sopraggiun[geva] sul posto”: cfr. ancora pag. 2, punto 3., del rapporto dei C.C.)].
VI.2.3.- Evidenziato quanto precede con riguardo alle diverse aporie e incongruenze delle deposizioni dei testi [nessuno dei quali, ripetesi, peraltro “identificato” dai “Carabinieri” “sul luogo e nell'immediatezza del fatto” (cfr. ancora Cass. n. 33357/2021, cit.)] e venendo invece alla parte interrogata, i.e. , occorre osservare che tale parte: Controparte_3
(1) non risulta anch'ella affatto menzionata in alcuno degli atti (fidefacienti) redatto dai
Carabinieri intervenuti [cfr. ancora il rapporto e il “rilevamento tecnico-descrittivo” allegati sub 2 e 3 fasc. 1° grado della , ove non si accenna in alcun modo alla presenza della CP_1
come soggetto coinvolto nel sinistro (non solo come conducente, ma altresì CP_3
come terzo trasportato), né come soggetto comunque presente in loco];
(2) risulta essere anch'essa incorsa in plurimi e rilevanti contraddizioni e criticità, evidentemente non superabili solo sulla scorta dell'asserita “dinamica del sinistro” [come pur prospettato, in termini peraltro del tutto generici e congetturali, dall'odierno appellante – cfr. pag. 12, punto b.), dell'atto di appello], avendo tale parte, e.g. e al contempo:
(a) dichiarato di essere asseritamente “svenuta dopo l'impatto” e tuttavia di contestualmente
“ricord[are] che sono venuti i Carabinieri” (cfr. verbale del 26.02.2015) - senza tuttavia in alcun modo chiarire come avrebbe potuto avvedersi, pur avendo perso i sensi, dell'arrivo dei
C.C., né perché i militi, pur intervenuti nell'immediatezza del sinistro e che ella stessa riferisce essere venuti, non l'abbiano affatto individuata in loco, né fra i soggetti coinvolti nel sinistro e tutti presenti, in uno ai loro veicoli, al momento del loro arrivo (cfr. ancora il rapporto e il “rilevamento tecnico-descrittivo” dei C.C. di IA del 16.03.2009);
(b) riferito poi che sarebbe stata, in thesi, “portata a casa” (cfr. ancora verbale del
26.02.2015) – senza tuttavia precisare come e in che termini, pur se “svenuta”, appena coinvolta in un sinistro con ferito, distante dall'area urbana (agro di IA) e senza alcun soggetto neanche in thesi capaci di trasportarla (trattandosi di soggetti appena coinvolti in uno
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scontro frontale e che avevano “urgente necessità di ricevere cure mediche”, venendo perciò tutti trasportati dal 118 al P.S. di Locri e ivi refertati, con prognosi dai 10 ai 30 giorni - cfr. pagg.
2-3 del rapporto dei C.C. di IA -, salva, appunto, la sola ); CP_3
(c) esposto, infine, di essersi asseritamente recata presso un “medico” (cfr. sempre verbale del
26.02.2015), ma solo il giorno successivo (17.03.2009) rispetto al sinistro (verificatosi il
16.03.2009) e senza riportare la benché minima lesione [bensì una mera “sindrome vertiginosa con disturbo d'ansia” (cfr. certificato del 17.03.2009), a differenza di tutti i soggetti effettivamente coinvolti nel sinistro e che ovviamente invece riportavano
“contusioni” e “traumi contusivi” - cfr. pagg.
2-3 del rapporto dei C.C. di IA, nonché relativi referti medici ivi allegati)].
VI.3.- Ciò detto con riguardo alle prove dichiarative, tutte connotate, come detto, da numerose criticità e incongruenze ed evidentemente insufficienti a corroborare la domanda attorea e in particolare a smentire il valore fidefaciente degli atti pubblici qui prodotti [v. supra, sub
VI.2.-VI.2.3.], è poi evidente che non possa qui utilmente invocarsi neanche il modulo di
Constatazione Amichevole versato in atti.
VI.3.1.- E' noto, infatti, che tale modulo risulti ex se privo di valore di prova c.d. piena o legale e che in particolare:
(A) “ogni valutazione” relativa a tale modulo e sulla sua eventuale “portata” dimostrativa è di per sé già “preclusa” nel caso di “accertata incompatibilità oggettiva” “tra il fatto come descritto” in tale “documento” e le diverse evenienze oggettive invece “accertate in sede di merito”, e dunque laddove “la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro” - anche considerando, come nel caso di specie e a titolo esemplificativo, i “danni riportati dai veicoli” -, ponendosi tale
“incompatibilità logica” in un “momento antecedente” e logicamente pregiudiziale “rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 25/01/2024,
n. 2438; Cass. civ., 27/03/2019, n. 8451; Cass. civ., 25/06/2013, n. 15881; Cass. civ.,
17/09/2013, n. 21161; Cass. civ., 20/02/2018, n. 4010];
(B) tale dichiarazione, in ogni caso e pur ove valutabile, integra un atto liberamente apprezzabile e che evidentemente “non” esime “certo” dalla necessità di “prova” della
“concreta sussistenza del danno”, a fronte della peculiare struttura triadica dei giudizi
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risarcitori in tema di sinistri stradali (coinvolgente anche l'impresa assicurativa, ovviamente estranea alle dichiarazioni riportate nel CID), del relativo litisconsorzio fra tutti i soggetti coinvolti e della conseguente operatività, senza distinzione ratione subiecti, dell'art. 2733 c.c.
[non potendosi conseguentemente ritenere ammissibile un “diverso giudizio di responsabilità” solo fra alcune delle parti, “dovendosi” pertanto integralmente “applicare
l'art. 2733, comma 3, c.c.” ed essendo pertanto pacifico che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole (c.i.d.) … non vale come piena prova neanche nei confronti del solo confitente” (v. Cass. civ., Sez. un., 5/05/2006, n. 10311, nonché, ex multis, Cass. civ., 1/08/2018, n. 20382; Cass. n. 15881/2013, cit.; Cass. civ.,
23/02/2004, n. 3544; Cass. civ., 15/05/2003, n. 7542].
VI.3.2.- A fronte di ciò, è pacifico che, come già ritenuto in prime cure (cfr. pag. 6, 1° cpv., della sentenza di prime cure) e qui da ribadirsi, anche il modulo CAI o CID risulti senz'altro insufficiente, attesa l'“oggettiva” ed evidente “incompatibilità” fra esso e le evenienze qui invece pacificamente accertate con atti facenti piena prova ex art. 2700 c.c. [fra cui, in particolare, l'assenza della , senz'altro non “conducente” della Controparte_3
NC Y (cfr. pag. 1, veicola A, punto 7 del modulo) e invero in alcun modo coinvolta nel sinistro, né presente in loco (cfr. ancora il rapporto e il “rilevamento tecnico-descrittivo” dei
C.C. di IA del 16.03.2009)] e la conseguente inidoneità anche di siffatte dichiarazioni, qui liberamente apprezzabili, a sovvertire o inficiare il valore fidefaciente degli atti pubblici, di chiaro segno contrario, qui prodotti.
VI.4.- Risultando pertanto anche le complessive argomentazioni a tal riguardo avanzate del tutto insuscettibili di accoglimento [v. supra, sub VI.1.-VI.3.2.], è evidente che sia da globalmente disattendere anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti da respingere, infine, risulta anche il 3° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], riguardante, in linea generale, le determinazioni istruttorie del
Tribunale di prime cure e in specie l'asserita erroneità della “prevalenza” assegnata agli atti dei C.C. rispetto alle ulteriori risultanze probatorie (dichiarative e documentali).
VII.1.- E tuttavia, è evidente che il Tribunale di prime nel caso di specie abbia nel caso di specie operato in termini del tutto corretti e condivisibili:
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(A) sia valutando, come doveroso e imprescindibile, i verbali e rilievi dei Carabinieri di
IA – trattandosi di atti pubblici senz'altro muniti di pieno valore probatorio ex art. 2700
c.c. con riguardo a tutti i “fatti oggettivi” e alle circostanze compiute ovvero constatate de visu dagli operatori al momento del loro intervento e ivi riportate [v. supra, sub V.1.-V.2.];
(B) sia sottolineando, a fronte del pacifico difetto di ulteriori prove legali e dell'evidente insufficienza di ogni ulteriore e comunque sub-valente elemento istruttorio, documentale e dichiarativo, presente in atti [v. supra, sub VI.1.-VI.4.], la necessità di attenersi alle predette prove legali – prove qui munite, del resto, di ontologico valore privilegiato e preponderante su ogni altra prova libera non già per libera e discrezionale decisione giudiziale [come di consueto e come, e.g., per le prove dichiarative (v. supra, sub VI.2., nonché, ex multis, Cass.
n. 21187/2019, cit.; Cass. n. 9275/2018, cit.; Cass. n. 1359/2014, cit.; Cass. n. 16056/2016, cit.], ma per precisa e vincolante previsione di legge (art. 2700 c.c.), precedente e indipendente dal processo e ivi ovviamente solo rigorosamente applicabile, risultando il
“momento probatorio” qui già qui svolto in sede normativa e il libero convincimento giudiziale espressamente derogato [atteso che, come noto, mediante la predetta prova legale,
“la legge dispon[e] altrimenti” (cfr. art. 116, comma I, ult. parte, c.p.c.) e in particolare
“attribuisce valore legale” “positivo” a date “prove” (cfr., nonché arg. ex Cass. civ.,
25/07/2023, n. 22287), il cui contenuto vincola il giudice nell'accertamento del factum probandum in termini ad esso conformi – non potendosi in alcun modo eludere o superare, in difetto di azione ex art. 221 e ss. c.p.c., la sua “piena” efficacia probatoria - ed è inderogabilmente potiore (per legge, e non già per determinazione del singolo decidente) rispetto a qualsiasi eventuale prova libera divergente].
VII.2.- Essendosi pertanto il Tribunale di prime cure rigorosamente attenuto ai criteri di legge e in particolare al “pieno” valore probatorio degli atti pubblici prodotti [v. supra, sub VII.1.],
è evidente che risulti meritevole di integrale reiezione anche tale ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Risultando pertanto tutti i motivi di gravame formulati senz'altro inaccoglibili [v. supra, sub V.-VII.2.] e ciò evidentemente valendo ad esaurire l'intera materia del contendere
[attesa la pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, poiché ormai passate in giudicato
(v. supra, sub III., punto (B)) e il carattere ovviamente assorbente di tale statuizione reiettiva
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anche con riguardo ai profili, indicati alle ultime due pagine, punti B) e C), dell'appello, della
“quantificazione del danno” (considerando il difetto, pregiudiziale, dell'an debeatur) e delle
“spese del giudizio di primo grado” (di cui non sono stati prospettati vizi autonomi e loro propri, bensì si è meramente prospettata la loro eventuale caducazione, ex art. 336 c.p.c., nel caso di eventuale “riforma della sentenza di primo grado”, e dunque per evenienza qui pacificamente non realizzatasi)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub
IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, alle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, l'assorbimento della richiesta caducatoria, meramente consequenziale ed ex art. 336
c.p.c., dell'appellante (v. supra, sub VIII.) e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure - ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. infra, sub IX.1.-IX.2.] e le appellati contumaci [v. infra, sub IX.3.].
IX.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa d'appello (€ 120.000,00), risultando invece qui ovviamente “priva di qualsiasi rilevanza” la c.d. clausola di salvaguardia (essendo ogni eventuale “originaria incertezza sul quantum” comunque definitivamente “venuta meno” “in esito” “alle indagini tecniche svolte (c.t.u.)” già in 1° grado e richiamate dallo stesso appellante, in seguito alle quali “la invocazione della medesima clausola” evidentemente “non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale”, occorrendo attenersi al quantum indicato: cfr., ex multis, Cass. civ., 26/09/2017, n. 22330;
Cass. civ., 21/06/2016, n. 12724; Cass. civ., 16/03/2010, n. 6350];
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(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Non ricorrono poi estremi tali da giustificare, nei confronti dell'appellante, la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma III, c.p.c. [in difetto di un utilizzo palesemente distorto e abusivo dello “strumento” processuale e in specie di “motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ.,
18/11/2019, n. 29812) ovvero di ulteriori condotte processuali peculiarmente caratterizzate da malafede o colpa grave (cfr. da ultimo, Cass. civ., 25/12/2024, n. 34429; Cass. civ.,
3/07/2019, n. 17814; Cass. civ., 23/05/2019, n. 14053), non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ.,
30/06/2010, n. 15629) ovvero la sola conferma della sentenza di primo grado (trattandosi di esito possibile e fisiologico di per sé inidoneo a integrare il carattere meramente pretestuoso e dilatorio del gravame proposto)].
IX.3.- Quanto invece alle appellati rimasti contumaci (già parti del giudizio di 1° grado, ove parimenti non si erano costituite) alcuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, non avendo essi ovviamente “sopportato spese al cui rimborso abbia[no] diritto
(Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” [v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n.
12897] e non trattandosi di parti soccombenti [non essendo state evidentemente proposte e dunque delibate domande specificamente rivolte nei loro confronti, né risultando per essi intervenute specifiche modifiche sfavorevoli rispetto al 1° grado (nel corso del quale tali parti, già contumaci, non avevano ovviamente formulato alcuna domanda la cui fondatezza era stata delibata), essendo pacifico che alcuna “condanna al pagamento delle spese del giudizio” si
“giustifica”, a prescindere dalla posizione della parte – pur se “litisconsorte necessaria” –, “in
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mancanza di una sua effettiva soccombenza” “ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” (cfr., in motiv. nonché arg. ex Cass. civ., 10/03/2025, n. 6387)].
IX.4.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 387/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 157/2020, pubblicata il 20/02/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 485/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , spese che si liquidano in € 7.160,00, CP_1
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese dei contumaci;
4) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 387/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti ANTONINO Parte_1 C.F._1
BIZZINTINO (C.F. e CodiceFiscale_2 Email_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. FULVIO R. MANCINI CP_1
(C.F. ; CodiceFiscale_4 Email_3
e , entrambe residenti in [...] Controparte_3
Nazionale, contumaci
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 157/2020, pubblicata il
20/02/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 485/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha Parte_1
adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 485/2013 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) in data 16.03.2009, ore 20:00, presso la S.S. 106 e precisamente in agro del Comune di
IA, direzione di marcia RC-CZ, all'altezza del Bivio Pardesca-Samo, si trovava a bordo dell'autovettura NC Y, tg. CS482EY (nel frangente condotta dalla CP_3
, di proprietà della e assicurata per la RCA presso la
[...] Controparte_2
) e veniva coinvolta in un sinistro (occorso, in particolare, per lo scontro fra essa CP_1
NC Y e una Fiat Punto, tg DP765MM, condotta e di proprietà del Controparte_4
e assicurata per la RCA presso la;
Controparte_5
(B) a seguito e a causa del predetto sinistro, imputabile a responsabilità esclusiva dello
(avendo essa compiuto, all'altezza del predetto Bivio, una manovra Controparte_3
di sorpasso senza tener conto del sopraggiungere della predetta Fiat Punto e dunque causando l'impatto con la stessa), aveva riportato diverse lesioni, diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale di
Locri;
(C) non essendo stato possibile addivenire a componimento bonario della vicenda, esso attore aveva interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non
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patrimoniali, da quantificarsi nella misura di € 217.400,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi.
I.1.2.- Con comparsa del 2.04.2014 si è costituita la , contestando le avverse CP_1
prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità, ex art. 145 D.lgs. 209/2005, dell'avversa domanda, risultando la missiva stragiudiziale priva dei requisiti richiesti ex art. 148 medesimo D.lgs.;
(B) la nullità della citazione per carente esposizione dei fatti (art. 163, n. 4), c.p.c.);
(C) il carattere falso e fraudolento della ricostruzione del sinistro operata in citazione, anche alla luce dei rilievi effettuati dai C.C. di IA nel frangente intervenuti;
(D) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(E) l'erroneità e non condivisibilità anche del quantum domandato.
I.1.3.- Non si sono invece costituite, pur a fronte di rituale citazione in giudizio, le altre parti convenute, e , conseguentemente Controparte_3 Controparte_2
dichiarate contumaci (cfr. verbale d'udienza del 24.04.2014, nonché 1° linea del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado).
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, con l'assunzione di prove dichiarative (audizione dei testi e Testimone_1
e interrogatorio formale di ) e con l'espletamento Testimone_2 Controparte_3
di approfondimento medico-legale (C.T.U. depositata il 27.09.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 157/2020, pubblicata il 20/02/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte Parte_1
, la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 387/2020) e ivi in
[...]
particolare contestato:
(1) l'errata valorizzazione, pur con riguardo a circostanze non fidefacienti ex art. 2700 c.c., del “rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale” redatto dai Carabinieri di IA;
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(2) l'omessa o inadeguata considerazione, per converso, delle risultanze emergenti sia dalle prove dichiarative (test. e e int. formale della ), sia dal modulo Tes_1 Tes_2 CP_3
di Constatazione amichevole (c.d. CID o CAI);
(3) l'erronea prevalenza assegnata, in definitiva, al verbale dei C.C. rispetto alle ulteriori risultanze probatorie (dichiarative e documentali).
I.2.2.- Con comparsa del 9.11.2020 si è poi costituita anche in questo grado la , CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'imperfetta costituzione del contraddittorio;
(B) la tardività dell'appello;
(C) l'infondatezza, in ogni caso, dell'appello stesso, anche alla luce delle eccezioni da essa formulate in 1° grado e qui riproposte.
I.2.3.- Con provvedimento del 20.05.2021, verificato la regolarità delle notifiche (in data
7.07.2020 – cfr. pagg. 49 e 53 dell'atto di iscrizione a ruolo dell'appello del 16.07.2023) e il difetto di costituzione delle appellate e , Controparte_3 Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia.
I.2.4.- Con il medesimo provvedimento, preso atto dell'insussistenza dei presupposti per la definizione nelle forme dell'art. 348 bis c.p.c., il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
27.03.2025 e con provvedimento del 31.03.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre osservare che:
(A) nel proprio scritto conclusivo la parte appellata ha espressamente “rinunzia[to] alle eccezioni preliminari di rito relative alla imperfetta costituzione del contradditorio ed alla tardività dell'impugnazione” [cfr. pag. 1, punto I, della comparsa conclusionale del
29.04.2025, nonché le eccezioni compendiate supra, sub I.2.2., punti (A) e (B)], trattandosi di vizi in ogni caso valutabili ex officio [afferendo alla tutela di interessi di carattere generale e integrando la tempestività dell'impugnazione, in particolare, un suo requisito di ammissibilità
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(cfr., ex multis, Cass. civ., 11/03/2025, n. 6483 e Cass. civ., 18/11/2019, n. 29803)] e qui senz'altro non integrati, considerando, per un verso, la già evidenziata ritualità delle notifiche nei confronti delle parti appellate non costituitesi [conseguentemente dichiarate contumaci nel corso del presente grado (v. supra, sub I.2.4.)], nonché, per altro verso, la pacifica tempestività dell'appello [occorrendo considerare che il termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. qui scadeva di sabato (e in specie, a fronte di sentenza notificata il 4 giugno 2025, il sabato 4 luglio 2025), operando pertanto la proroga di diritto al primo giorno non festivo – atteso che, come noto, “ove il dies ad quem del” “termine per proporre appello” “vada a scadere nella giornata di sabato”, “esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art.
155, quarto comma, c.p.c.” (cfr., da ultimo, Cass. civ., 26/05/2025, n. 14041) – e dunque risultando l'odierno appello, notificato il 6 luglio 2025 (primo giorno non festivo successivo al 4 luglio 2025), senz'altro tempestivamente proposto)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata ormai divenuta definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza qui impugnata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso verte sul valore ex art. 2700 c.c. del verbale redatto dai Carabinieri di IA in data
16.03.2009, lamentando l'appellante, in specie, che il Tribunale di prime cure avrebbe ritenuto coperti da fede privilegiata anche le mere “ricostruzioni deduttive” degli operatori contenute nel predetto verbale e dunque elementi non fidefacienti.
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V.1.- In senso contrario a quanto precede occorre tuttavia osservare che:
(A) è pacifico che il “verbale di accertamento di un incidente stradale da parte di organi di
Polizia” - al di là dell'“attendibilità intrinseca” di cui comunque e in ogni caso dispone (cfr.
Cass. civ., 29/03/2018, n. 7883 e Cass. civ., 6/10/2016, n. 20025) - costituisce poi vera e propria prova legale, munita di fede privilegiata e di efficacia probatoria assoluta e incontrovertibile (in quanto, ex art. 2700 c.c., “fa piena prova fino a querela di falso”) di tutti i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti”, ivi compresi quelli “relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”, e dunque con riguardo a tutte le circostanze fattuali in tale frangente da essi “percepite dal punto di vista sensoriale”– come, e.g., le condizioni della “strada”, la “posizione dei veicoli post urto”, i
“danni riportati dai veicoli stessi” e in particolare i “soggetti” “coinvolti nel sinistro” ovvero comunque “present[i] sul luogo del sinistro” -, trattandosi in tal caso non già di circostanze
“apprese de relato”, né di “giudizi valutativi” o “apprezzamenti deduttivi”, bensì di “fatti oggettivi” da essi direttamente constatati e “in merito ai quali” “certamente il rapporto costitui[sce] atto pubblico, con valore di piena prova” e la cui considerazione in tal senso in sentenza “non” dà evidentemente luogo ad alcuna “lamentata violazione dell'art. 2700 c.c.”
[cfr. Cass. civ., 15/02/2006, n. 3282, nonché, ex aliis, Cass. civ., 27/09/2022, n. 28149; Cass. civ., 11/11/2021, n. 33357; Cass. civ., 1/04/2019, n. 9037; Cass. civ., 31/01/2018, n. 2348;
Cass. civ., 28/05/2013, n. 13195];
(B) il giudice di prime cure risulta essersi qui senz'altro rigorosamente attenuto a tali principi, avendo appunto tenuto conto non già di asserite “ricostruzioni deduttive”, ma dei “fatti oggettivi” constatati de visu dagli operatori (Carabinieri di IA) al momento del loro intervento, peraltro realizzatosi già pochi minuti dopo il sinistro [“ore 20:35”, a fronte di
“sinistro verificatosi alle ore 20:25” (cfr. pag. 1 del rapporto allegato sub 3 fasc. 1° grado della , nonché pag. 2 del “rilevamento tecnico-descrittivo” allegato sub 2 medesimo CP_1
fasc.)] e prima ancora del 118 [pacificamente contattato dagli stessi Carabinieri e arrivato solo in seguito (“pertanto, si provvedeva a richiedere l'intervento di personale sanitario del
Servizio di Emergenza Medica e Sanitaria 118, il quale, una volta sopraggiunto sul posto e dopo aver effettuato il primo intervento, decideva il trasporto dei pazienti presso il Servizio di
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Pronto Soccorso dell'Ospedale Unico della Locride”: cfr. pag. 2, punto 3., del rapporto sub all. 3 fasc. 1° grado della )]; CP_1
(C) tra i fatti oggettivi riscontrati visivamente dagli operatori e riportati nel verbale, con conseguente valore di piena prova fino a querela di falso, vi era evidentemente anche l'indicazione, oltre ai “danni riportati dai veicoli” [qui indicati in atti (cfr. pag. 8, punto “D”,
“Avarie”, del “rilevamento tecnico-descrittivo” e a pag. 3, punto 4., del rapporto dei
Carabinieri) e senz'altro idonei a inficiare quanto asseritamente riferito, e.g., dal teste Tes_2
(v. infra)], dei soggetti coinvolti nel sinistro, nonché presenti in loco [v. supra, sub (A), nonché precedenti giurisprudenziali ivi richiamati] – soggetti fra i quali pacificamente non
c'era la , la quale, sebbene indicata come asserita conducente della Controparte_3
NC Y (cfr. pag. 1, punto 1., dell'atto di citazione di 1° grado), al contrario non risultava né ivi presente, né parte del sinistro, nel quale erano rimasti pacificamente coinvolti altri e diversi soggetti – e in particolare, quanto alla Fiat Punto, tale (terzo Persona_1
trasportato sul sedile anteriore, lato passeggero) e il (proprietario e Controparte_4
conducente), nonché, quanto alla NC Y, tale (terzo trasportato, Persona_2 anch'egli sul sedile anteriore, lato passeggero) e proprio l'odierno appellante Parte_1
, ma quale conducente, risultando la NC Y nel frangente pacificamente
[...]
“condotta” proprio dal predetto (cfr. pagg. 2 e 3 del rapporto dei C.C., nonché Parte_1 pag. 5, “veicolo A”, del “rilevamento tecnico-descrittivo”, ove si evidenzia che la “NC”
“Ypsilon” era appunto “condotta” dal ” e che il “ ” risultava Parte_1 Parte_1 appunto il “conducente” di tale vettura) - soggetto che peraltro, proprio nell'occasione e ad ulteriore riprova di quanto precede, veniva altresì multato proprio per la condotta di guida della NC Y nel frangente tenuta [in specie ai sensi degli artt. 141 e 145 C.d.S., venendo contestate al , proprio “nella sua qualità di conducente”, l'omesso controllo Parte_1 del mezzo e l'omessa prudenza alle intersezioni, con verbali di accertamento e contestazione
(serie 2006 e aventi n. 0530663 e n. 653166319, come allegati al rapporto dei C.C.) peraltro pacificamente non impugnati, non emergendo ex actis e non risultando in ogni caso specificamente contestato dall'appellante (pur a fronte della puntuale deduzione svolta ex adverso anche a tal riguardo: cfr. pag. 3 della comparsa di del 9.11.2020)]. CP_1
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V.2.- Avendo il Tribunale di prime cure pertanto tenuto conto delle circostanze oggettive direttamente riscontrate dagli operatori e senz'altro munite di valore di piena prova [v. supra, sub V.1.], è evidente che sia senz'altro da disattendere, come detto e qui da ribadirsi, il 1° motivo di gravame in questa sede avanzato [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], fondata, in specie, sull'asserita omessa e/o erronea considerazione delle ulteriori risultanze emergenti ex actis [prove dichiarative (test. e e int. Tes_1 Tes_2
formale della ) e documentali (modulo CID o CAI)]. CP_3
VI.1.- E tuttavia, è evidente che il giudicante di prime cure non risulta incorso in alcuno specifico errore di valutazione del complessivo compendio probatorio, avendo invero compiuto uno scrutinio particolarmente minuzioso e analitico di tutte le prove (prodotte ovvero innanzi a lui formatesi) e avendo del tutto correttamente e condivisibilmente concluso, all'esito della relativa valutazione (qui da confermarsi) per la pacifica insufficienza degli elementi probatori offerti, senz'altro inidonei a fornire prova pacifica e tranquilizzante del fatto controverso e addirittura a smentire le chiare circostanze oggettive esposte negli atti, fidefacienti e muniti di valore di piena prova ex art. 2700 c.c., dei Carabinieri di IA [v. supra, sub V.1.-V.2.].
VI.2.- Prendendo le mosse, in particolare, dalle prove dichiarative, giova qui rammentare che non solo la “valutazione sulla credibilità o meno del testimone”, bensì l'intera e complessiva
“scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione”, “compete” esclusivamente “al giudice del merito”, rientrando nel pieno e libero apprezzamento, latamente discrezionale, a lui esclusivamente “riservato” (essendo il giudice senz'altro “libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” e di “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, delibando “l'intrinseca congruenza de[elle] dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti” – all'uopo valutando, nella loro globalità, gli “elementi probatori acquisiti” al fine di “apprezzar[n]e discrezionalmente” il grado di complessiva convergenza, decisività e “concludenza”, “senza” invece compiere una valutazione atomistica e frazionata e “senza essere tenuto a discutere”, in particolare, “ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
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ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata”) e di per sé incensurabile (trattandosi invero di potere valutativo che, in definitiva, “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”) [cfr., fra le tante, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n.
5560; Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 16/04/2018,
n. 9275; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ.,
18/04/2016, n. 7623; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 23/01/2014, n. 1359; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699;
Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 6/04/2011, n. 7921; Cass. civ., 28/07/2010, n.
17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VI.2.1.- Ciò rammentato, è evidente che la valutazione (discrezionale e di per sé incensurabile) qui effettuata non risulti inficiata da vizi e non sia meritevole di rimeditazione alcuna in questa sede tanto con riguardo ai testi [v. infra, sub VI.2.2.], quanto con riferimento all'interrogatorio formale della parte contumace [v. infra, sub VI.2.3.].
VI.2.2.- Quando, in particolare, ai testi esaminati ( e , Testimone_1 Testimone_2
occorre osservare che:
(A) né l'uno né l'altro soggetto risultano affatto menzionati nel verbale dei C.C. di IA, trattandosi dunque di soggetti che, oltre a non aver chiarito le ragioni della loro riferita presenza in loco proprio al momento del sinistro (peraltro intervenuto in area extra-urbana, e in specie in agro del Comune di IA, all'altezza del Bivio Pardesca-Samo), evidentemente
“i Carabinieri non … avevano identificato sul luogo e nell'immediatezza del fatto”, ciò evidentemente incidendo sulla possibilità di “considerar[li]” pienamente “attendibil[i]” [cfr., ex multis e spec. sul tema, Cass. n. 33357/2021, cit.];
(B) è pacifico, inoltre, che il teste – in alcun modo identificato in loco, come detto, Tes_1
dai C.C. - risulta aver poi esposto circostanze chiaramente confliggenti, sul piano cronologico-temporale, con quanto riportato dai C.C. di IA [e in particolare con “atto da loro compiuto” (e dunque, ex art. 2700, ult. parte, c.c., con circostanza senz'altro fidefaciente), avendo i militi chiaramente evidenziato di essere intervenuti non già in seguito, ma prima del 118, sopraggiunto solo successivamente e perché da essi contattato (“si provvedeva a richiedere l'intervento di personale sanitario del Servizio di Emergenza Medica
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e Sanitaria 118”, che solo in seguito alla loro richiesta, pertanto, “sopraggiun[geva] sul posto”: cfr. ancora pag. 2, punto 3., del rapporto), avendo invece tale testo riferito, in evidente contrasto con quanto precede, che “sul luogo del sinistro” “i Carabinieri” sarebbero invece asseritamente “interven[uti]” solo “dopo” “il 118” (cfr. test. verbale del Tes_1
22.09.2016)], non risulti aver in ogni caso esposto alcuna circostanza dirimente ai fini del decidere e riguardante, in specie, la condizione del come conducente o terzo Parte_1 trasportato [avendo esclusivamente riferito che “il sig. viaggiava a bordo della Parte_1
NC Y che impattava con una Fiat Panda” (cfr. test. verbale del 22.09.2016), Tes_1
senza pertanto esprimersi sulla sua specifica posizione in auto (conducente o passeggero) e senza neanche confermare, come pur prospettato dalla parte appellante, il capitolo di prova
(n. 1) facente riferimento proprio alla siffatta posizione (non emergendo alcuna conferma a tal riguardo dal verbale del 22.09.2016 – documento anch'esso ovviamente fidefaciente ex art. 2700 c.c.: Cass. civ., 18/04/2011, n. 8874; Cass. civ., 8/09/2006, n. 19299; Cass. civ.,
6/08/2002, n. 11778; Cass. civ., 9/03/1996, n. 1884; Cass. civ., 7/02/1987, n. 1310; Cass. civ.,
9/03/1984, n. 1639; Cass. civ., 7/04/1981, n. 1971)];
(C) parimenti non decisiva, né tale da sovvertire le evidenze fidefacienti riportate dai C.C. di
IA, è poi evidentemente da ritenersi anche la deposizione del teste –anch'egli in Tes_2
alcun modo menzionato dai C.C. di IA [trattandosi pur in tal caso di soggetto non identificato dai Carabinieri sul luogo e nell'immediatezza del fatto (v. Cass. n. 33357/2021, cit.)] e riferente diverse circostanze del tutto incompatibili e contrastanti con le ulteriori evidenze probatorie, tanto con riguardo ai danni riportati dai veicoli [avendo riferito che “la
NC Y veniva danneggiata nella parte anteriore lato autista” (cfr. test. verbale del Tes_2
22.09.2016), in evidente contrasto con quanto indicato non solo dall'altro teste (“ha impattato con la Fiat Punto nella parte anteriore lato passeggero della Y”- cfr. test.
verbale del 22.09.2016), ma altresì dai C.C. di IA (anch'essi attestanti che la Tes_1
“NC” “Ypsilon” risultava danneggiata sul “lato” anteriore “destro” - cfr. pag. 8, punto
“D”, “Avarie”, del “rilevamento tecnico-descrittivo” e a pag. 3, punto 4., del rapporto dei
Carabinieri, con attestazione ovviamente pienamente fidefaciente ex art. 2700 c.c., trattandosi dei “danni riportati dai veicoli” da loro constatati de visu: v. supra, sub V.1.)], quanto rispetto all'effettivo succedersi degli eventi [avendo il teste riferito che il “118 interveniva dopo 10
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minuti e subito dopo … i Carabinieri” (cfr. test. verbale del 22.09.2016), e non Tes_2
invece, come attestato dai C.C. in atto pienamente fidefaciente ex art. 2700 c.c., prima del
118, intervenuto solo successivamente e perché da essi contattato (“si provvedeva a richiedere l'intervento di personale sanitario del Servizio di Emergenza Medica e Sanitaria
118”, che solo in seguito alla loro richiesta, pertanto, “sopraggiun[geva] sul posto”: cfr. ancora pag. 2, punto 3., del rapporto dei C.C.)].
VI.2.3.- Evidenziato quanto precede con riguardo alle diverse aporie e incongruenze delle deposizioni dei testi [nessuno dei quali, ripetesi, peraltro “identificato” dai “Carabinieri” “sul luogo e nell'immediatezza del fatto” (cfr. ancora Cass. n. 33357/2021, cit.)] e venendo invece alla parte interrogata, i.e. , occorre osservare che tale parte: Controparte_3
(1) non risulta anch'ella affatto menzionata in alcuno degli atti (fidefacienti) redatto dai
Carabinieri intervenuti [cfr. ancora il rapporto e il “rilevamento tecnico-descrittivo” allegati sub 2 e 3 fasc. 1° grado della , ove non si accenna in alcun modo alla presenza della CP_1
come soggetto coinvolto nel sinistro (non solo come conducente, ma altresì CP_3
come terzo trasportato), né come soggetto comunque presente in loco];
(2) risulta essere anch'essa incorsa in plurimi e rilevanti contraddizioni e criticità, evidentemente non superabili solo sulla scorta dell'asserita “dinamica del sinistro” [come pur prospettato, in termini peraltro del tutto generici e congetturali, dall'odierno appellante – cfr. pag. 12, punto b.), dell'atto di appello], avendo tale parte, e.g. e al contempo:
(a) dichiarato di essere asseritamente “svenuta dopo l'impatto” e tuttavia di contestualmente
“ricord[are] che sono venuti i Carabinieri” (cfr. verbale del 26.02.2015) - senza tuttavia in alcun modo chiarire come avrebbe potuto avvedersi, pur avendo perso i sensi, dell'arrivo dei
C.C., né perché i militi, pur intervenuti nell'immediatezza del sinistro e che ella stessa riferisce essere venuti, non l'abbiano affatto individuata in loco, né fra i soggetti coinvolti nel sinistro e tutti presenti, in uno ai loro veicoli, al momento del loro arrivo (cfr. ancora il rapporto e il “rilevamento tecnico-descrittivo” dei C.C. di IA del 16.03.2009);
(b) riferito poi che sarebbe stata, in thesi, “portata a casa” (cfr. ancora verbale del
26.02.2015) – senza tuttavia precisare come e in che termini, pur se “svenuta”, appena coinvolta in un sinistro con ferito, distante dall'area urbana (agro di IA) e senza alcun soggetto neanche in thesi capaci di trasportarla (trattandosi di soggetti appena coinvolti in uno
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scontro frontale e che avevano “urgente necessità di ricevere cure mediche”, venendo perciò tutti trasportati dal 118 al P.S. di Locri e ivi refertati, con prognosi dai 10 ai 30 giorni - cfr. pagg.
2-3 del rapporto dei C.C. di IA -, salva, appunto, la sola ); CP_3
(c) esposto, infine, di essersi asseritamente recata presso un “medico” (cfr. sempre verbale del
26.02.2015), ma solo il giorno successivo (17.03.2009) rispetto al sinistro (verificatosi il
16.03.2009) e senza riportare la benché minima lesione [bensì una mera “sindrome vertiginosa con disturbo d'ansia” (cfr. certificato del 17.03.2009), a differenza di tutti i soggetti effettivamente coinvolti nel sinistro e che ovviamente invece riportavano
“contusioni” e “traumi contusivi” - cfr. pagg.
2-3 del rapporto dei C.C. di IA, nonché relativi referti medici ivi allegati)].
VI.3.- Ciò detto con riguardo alle prove dichiarative, tutte connotate, come detto, da numerose criticità e incongruenze ed evidentemente insufficienti a corroborare la domanda attorea e in particolare a smentire il valore fidefaciente degli atti pubblici qui prodotti [v. supra, sub
VI.2.-VI.2.3.], è poi evidente che non possa qui utilmente invocarsi neanche il modulo di
Constatazione Amichevole versato in atti.
VI.3.1.- E' noto, infatti, che tale modulo risulti ex se privo di valore di prova c.d. piena o legale e che in particolare:
(A) “ogni valutazione” relativa a tale modulo e sulla sua eventuale “portata” dimostrativa è di per sé già “preclusa” nel caso di “accertata incompatibilità oggettiva” “tra il fatto come descritto” in tale “documento” e le diverse evenienze oggettive invece “accertate in sede di merito”, e dunque laddove “la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro” - anche considerando, come nel caso di specie e a titolo esemplificativo, i “danni riportati dai veicoli” -, ponendosi tale
“incompatibilità logica” in un “momento antecedente” e logicamente pregiudiziale “rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 25/01/2024,
n. 2438; Cass. civ., 27/03/2019, n. 8451; Cass. civ., 25/06/2013, n. 15881; Cass. civ.,
17/09/2013, n. 21161; Cass. civ., 20/02/2018, n. 4010];
(B) tale dichiarazione, in ogni caso e pur ove valutabile, integra un atto liberamente apprezzabile e che evidentemente “non” esime “certo” dalla necessità di “prova” della
“concreta sussistenza del danno”, a fronte della peculiare struttura triadica dei giudizi
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risarcitori in tema di sinistri stradali (coinvolgente anche l'impresa assicurativa, ovviamente estranea alle dichiarazioni riportate nel CID), del relativo litisconsorzio fra tutti i soggetti coinvolti e della conseguente operatività, senza distinzione ratione subiecti, dell'art. 2733 c.c.
[non potendosi conseguentemente ritenere ammissibile un “diverso giudizio di responsabilità” solo fra alcune delle parti, “dovendosi” pertanto integralmente “applicare
l'art. 2733, comma 3, c.c.” ed essendo pertanto pacifico che “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole (c.i.d.) … non vale come piena prova neanche nei confronti del solo confitente” (v. Cass. civ., Sez. un., 5/05/2006, n. 10311, nonché, ex multis, Cass. civ., 1/08/2018, n. 20382; Cass. n. 15881/2013, cit.; Cass. civ.,
23/02/2004, n. 3544; Cass. civ., 15/05/2003, n. 7542].
VI.3.2.- A fronte di ciò, è pacifico che, come già ritenuto in prime cure (cfr. pag. 6, 1° cpv., della sentenza di prime cure) e qui da ribadirsi, anche il modulo CAI o CID risulti senz'altro insufficiente, attesa l'“oggettiva” ed evidente “incompatibilità” fra esso e le evenienze qui invece pacificamente accertate con atti facenti piena prova ex art. 2700 c.c. [fra cui, in particolare, l'assenza della , senz'altro non “conducente” della Controparte_3
NC Y (cfr. pag. 1, veicola A, punto 7 del modulo) e invero in alcun modo coinvolta nel sinistro, né presente in loco (cfr. ancora il rapporto e il “rilevamento tecnico-descrittivo” dei
C.C. di IA del 16.03.2009)] e la conseguente inidoneità anche di siffatte dichiarazioni, qui liberamente apprezzabili, a sovvertire o inficiare il valore fidefaciente degli atti pubblici, di chiaro segno contrario, qui prodotti.
VI.4.- Risultando pertanto anche le complessive argomentazioni a tal riguardo avanzate del tutto insuscettibili di accoglimento [v. supra, sub VI.1.-VI.3.2.], è evidente che sia da globalmente disattendere anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Parimenti da respingere, infine, risulta anche il 3° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], riguardante, in linea generale, le determinazioni istruttorie del
Tribunale di prime cure e in specie l'asserita erroneità della “prevalenza” assegnata agli atti dei C.C. rispetto alle ulteriori risultanze probatorie (dichiarative e documentali).
VII.1.- E tuttavia, è evidente che il Tribunale di prime nel caso di specie abbia nel caso di specie operato in termini del tutto corretti e condivisibili:
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(A) sia valutando, come doveroso e imprescindibile, i verbali e rilievi dei Carabinieri di
IA – trattandosi di atti pubblici senz'altro muniti di pieno valore probatorio ex art. 2700
c.c. con riguardo a tutti i “fatti oggettivi” e alle circostanze compiute ovvero constatate de visu dagli operatori al momento del loro intervento e ivi riportate [v. supra, sub V.1.-V.2.];
(B) sia sottolineando, a fronte del pacifico difetto di ulteriori prove legali e dell'evidente insufficienza di ogni ulteriore e comunque sub-valente elemento istruttorio, documentale e dichiarativo, presente in atti [v. supra, sub VI.1.-VI.4.], la necessità di attenersi alle predette prove legali – prove qui munite, del resto, di ontologico valore privilegiato e preponderante su ogni altra prova libera non già per libera e discrezionale decisione giudiziale [come di consueto e come, e.g., per le prove dichiarative (v. supra, sub VI.2., nonché, ex multis, Cass.
n. 21187/2019, cit.; Cass. n. 9275/2018, cit.; Cass. n. 1359/2014, cit.; Cass. n. 16056/2016, cit.], ma per precisa e vincolante previsione di legge (art. 2700 c.c.), precedente e indipendente dal processo e ivi ovviamente solo rigorosamente applicabile, risultando il
“momento probatorio” qui già qui svolto in sede normativa e il libero convincimento giudiziale espressamente derogato [atteso che, come noto, mediante la predetta prova legale,
“la legge dispon[e] altrimenti” (cfr. art. 116, comma I, ult. parte, c.p.c.) e in particolare
“attribuisce valore legale” “positivo” a date “prove” (cfr., nonché arg. ex Cass. civ.,
25/07/2023, n. 22287), il cui contenuto vincola il giudice nell'accertamento del factum probandum in termini ad esso conformi – non potendosi in alcun modo eludere o superare, in difetto di azione ex art. 221 e ss. c.p.c., la sua “piena” efficacia probatoria - ed è inderogabilmente potiore (per legge, e non già per determinazione del singolo decidente) rispetto a qualsiasi eventuale prova libera divergente].
VII.2.- Essendosi pertanto il Tribunale di prime cure rigorosamente attenuto ai criteri di legge e in particolare al “pieno” valore probatorio degli atti pubblici prodotti [v. supra, sub VII.1.],
è evidente che risulti meritevole di integrale reiezione anche tale ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Risultando pertanto tutti i motivi di gravame formulati senz'altro inaccoglibili [v. supra, sub V.-VII.2.] e ciò evidentemente valendo ad esaurire l'intera materia del contendere
[attesa la pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, poiché ormai passate in giudicato
(v. supra, sub III., punto (B)) e il carattere ovviamente assorbente di tale statuizione reiettiva
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anche con riguardo ai profili, indicati alle ultime due pagine, punti B) e C), dell'appello, della
“quantificazione del danno” (considerando il difetto, pregiudiziale, dell'an debeatur) e delle
“spese del giudizio di primo grado” (di cui non sono stati prospettati vizi autonomi e loro propri, bensì si è meramente prospettata la loro eventuale caducazione, ex art. 336 c.p.c., nel caso di eventuale “riforma della sentenza di primo grado”, e dunque per evenienza qui pacificamente non realizzatasi)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub
IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, alle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado, l'assorbimento della richiesta caducatoria, meramente consequenziale ed ex art. 336
c.p.c., dell'appellante (v. supra, sub VIII.) e il difetto di alcuno specifico motivo di gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure - ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n.
16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. infra, sub IX.1.-IX.2.] e le appellati contumaci [v. infra, sub IX.3.].
IX.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa d'appello (€ 120.000,00), risultando invece qui ovviamente “priva di qualsiasi rilevanza” la c.d. clausola di salvaguardia (essendo ogni eventuale “originaria incertezza sul quantum” comunque definitivamente “venuta meno” “in esito” “alle indagini tecniche svolte (c.t.u.)” già in 1° grado e richiamate dallo stesso appellante, in seguito alle quali “la invocazione della medesima clausola” evidentemente “non assolve ad alcuna ulteriore esigenza funzionale”, occorrendo attenersi al quantum indicato: cfr., ex multis, Cass. civ., 26/09/2017, n. 22330;
Cass. civ., 21/06/2016, n. 12724; Cass. civ., 16/03/2010, n. 6350];
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(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)];
(D) alla necessità, poi, di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Non ricorrono poi estremi tali da giustificare, nei confronti dell'appellante, la comminatoria della “sanzione” di cui all'art. 96, comma III, c.p.c. [in difetto di un utilizzo palesemente distorto e abusivo dello “strumento” processuale e in specie di “motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ.,
18/11/2019, n. 29812) ovvero di ulteriori condotte processuali peculiarmente caratterizzate da malafede o colpa grave (cfr. da ultimo, Cass. civ., 25/12/2024, n. 34429; Cass. civ.,
3/07/2019, n. 17814; Cass. civ., 23/05/2019, n. 14053), non essendo a tal riguardo sufficiente la mera prospettazione di tesi giuridiche poi non accolte dalla Corte (v. Cass. civ.,
30/06/2010, n. 15629) ovvero la sola conferma della sentenza di primo grado (trattandosi di esito possibile e fisiologico di per sé inidoneo a integrare il carattere meramente pretestuoso e dilatorio del gravame proposto)].
IX.3.- Quanto invece alle appellati rimasti contumaci (già parti del giudizio di 1° grado, ove parimenti non si erano costituite) alcuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, non avendo essi ovviamente “sopportato spese al cui rimborso abbia[no] diritto
(Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” [v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n.
12897] e non trattandosi di parti soccombenti [non essendo state evidentemente proposte e dunque delibate domande specificamente rivolte nei loro confronti, né risultando per essi intervenute specifiche modifiche sfavorevoli rispetto al 1° grado (nel corso del quale tali parti, già contumaci, non avevano ovviamente formulato alcuna domanda la cui fondatezza era stata delibata), essendo pacifico che alcuna “condanna al pagamento delle spese del giudizio” si
“giustifica”, a prescindere dalla posizione della parte – pur se “litisconsorte necessaria” –, “in
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mancanza di una sua effettiva soccombenza” “ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” (cfr., in motiv. nonché arg. ex Cass. civ., 10/03/2025, n. 6387)].
IX.4.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 387/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 157/2020, pubblicata il 20/02/2020 ed emessa a definizione del proc. n. 485/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , spese che si liquidano in € 7.160,00, CP_1
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese dei contumaci;
4) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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