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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1165/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (CF.
[...] C.F._2 Parte_3
, assistite e difese dall'Avv. MORSELLI GIAN C.F._3
LUCA con domicilio eletto in CORSO CANALGRANDE 86 41121
MODENA appellanti e (C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._4
dall'Avv. REATTI CESARE con domicilio eletto in CORSO
CANALGRANDE N. 88 41100 MODENA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_4
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Modena Parte_3
esponendo che i fratelli , e CP_1 Parte_4 Pt_3
, proprietari di tre distinte unità ad uso abitativo facenti parte di un CP_2
unico complesso sito in Modena, Via Gasparini n. 29, con corte in comproprietà indivisa, si erano accordati per svolgere alcuni interventi di miglioria nella porzione immobiliare comune e in particolare per la costruzione di tre garage in muratura nell'area cortiliva comune, uno per ciascuna delle tre proprietà, dal costo complessivo di € 157.420,51; per svolgere lavori edili nell'ingresso, scala e soffitta comune per € 5.801,82; per la tinteggiatura del corpo esterno dell'intero immobile e dei garage per
€ 11.600,00; per la pavimentazione dell'area cortiliva e sistemazione dell'area giardino per il costo di € 29.625,81 (oltre € 78,00 per la concessione edilizia relativa ad una pensilina) e che le spese per lo svolgimento di tali lavori, svoltisi tra il 2002 e il 2005, erano state sostenute esclusivamente da e , anche per , per un ammontare Pt_3 Pt_4 CP_2
complessivo di € 204.526,14. Evidenziavano altresì che , fino al CP_2
momento del suo decesso, aveva sempre confermato ad amici e familiari l'esistenza del debito nei confronti dei fratelli per le migliorie effettuate,
pag. 2/11 ribandendo la sua volontà di saldarlo e che tale obbligo risultava anche da una scrittura privata dallo stesso sottoscritta nel 2002; che, in data
7.02.2017, era deceduto senza avervi adempiuto, Controparte_3
lasciando quali eredi i figli, e che, CP_1 Controparte_4
dunque, questi ultimi erano divenuti comproprietari dell'unità immobiliare paterna nel complesso immobiliare di via Gasparini 29, ma che, dei due, solo aveva riconosciuto l'esistenza del debito in favore degli zii, CP_4
saldandolo per la quota di sua spettanza pari ad € 34.000,00, mentre CP_1
nonostante le trattative avviate, non aveva proceduto ad alcun rimborso.
Tanto dedotto, chiedevano che, accertato il proprio diritto all'indennizzo per le migliorie apportate all'immobile comune, il convenuto fosse condannato ai sensi dell'art. 2041 c.c. a corrispondere agli attori la somma di € 34.000, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la CP_1
domanda, e deducendo che la scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta dal padre nel 2002 aveva un contenuto del tutto generico e non dava contezza delle opere da svolgere, né della loro entità e degli esborsi da sostenere. Rilevava inoltre che detta scrittura doveva dirsi superata dall'atto di divisione stipulato innanzi al notaio dai tre fratelli nell'anno 2005, con cui si dava atto della avvenuta regolamentazione tra le parti di qualsiasi pendenza economica e che, ad ogni buon conto, ogni diritto doveva ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c., atteso che dal preteso riconoscimento di debito avvenuto nel 2002 (o comunque dal termine dei lavori elencati da parte attrice, nell'anno 2005) gli attori non avevano compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, né avevano agito per il pag. 3/11 recupero delle somme asseritamente anticipate per il fratello, ciò fino all'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, il convenuto domandava, in via preliminare, che fosse accertata l'avvenuta prescrizione per decorso del termine decennale del diritto vantato dagli attori;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
In data 13.11.2020 decedeva e in data 14.12.2020 le Parte_4
eredi e depositavano comparsa di Parte_1 Parte_2
intervento volontario, aderendo e richiamando le conclusioni rassegnate da parte attrice.
Con sentenza n.719/2023 pubblicata il 02.05.2023, il Tribunale di Modena rigettava la domanda delle attrici , e Parte_3 Parte_2
con integrale compensazione delle spese di lite, Parte_1
rilevando, anzitutto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, essendo pacifica la realizzazione delle opere sull'immobile di via
Gasparini 29 nell'intervallo di tempo compreso tra il 2001 e il 2005 e gli ultimi esborsi in denaro da parte di e nell'anno Parte_3 Pt_4
2005, non risultava che, nei 10 anni successivi, e dunque nell'arco temporale 2010-2015, gli attori avessero compiuto atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Rilevava, invero, che il primo atto interruttivo era costituito dalla raccomandata del
09.10.2018 indirizzata a e che pure a volter attribuire CP_1
efficacia interruttiva al (preteso) riconoscimento del debito da parte di avvenuto nel 2002, risultava evidente che il termine di Controparte_3
prescrizione fosse comunque decorso.
pag. 4/11 Osservava altresì che, pur volendo ritenere provato il riconoscimento del debito da parte del padre del convenuto, anche nel merito la domanda attorea doveva ritenersi infondata, posto che la scrittura privata del 2002 integrava una promessa di pagamento o ricognizione del debito che, seppur titolata, risultava priva di specificazione riguardo alla natura dei lavori e all'esatta consistenza dell'affare (ponendosi ai limiti della nullità per indeterminatezza).
Appariva infine dirimente l'atto formalizzato avanti al Notaio Per_1
(del 19.04.2005) con cui i tre fratelli , e
[...] Pt_4 Pt_3 CP_2
avevano proceduto alla divisione amichevole del fabbricato di via
Gasparini 29, di cui erano comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno, sia per il suo tenore letterale, emergendo chiaramente la volontà di superare qualsiasi pretesa reciproca, sia per il dato temporale, successivo al momento in cui le parti avevano terminato i lavori di interesse comune.
2.Avverso detta sentenza , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
proponevano appello con quattro motivi.
[...]
Con il primo, censuravano l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per asserita contraddittorietà della sentenza ed erronea interpretazione delle risultanze processuali, non avendo il Giudice considerato quale evento interruttivo la ricognizione del debito effettuata da , Controparte_3
confermata dalla teste all'udienza del 20.05.2021 e non Testimone_1
sconfessata da alcuna prova contraria, precisando che costituivano indizi della sussistenza del diritto all'indennizzo sia la scrittura del 2002 a firma di prodotta in tre fogli originali, sia il pagamento da Controparte_3
parte dell'altra figlia di , della somma di € CP_2 Controparte_4
34.000,00 agli zii.
pag. 5/11 Con il secondo motivo, lamentavano la mancata ammissione dei mezzi istruttori, deducendo che il riconoscimento del debito di Controparte_3
conteneva precisi riferimenti quanto ai lavori, ai costi e alla relativa suddivisione;
che le testimonianza di e del geom. Testimone_1 [...]
, nonché la sua relazione tecnica, col dettaglio dei costi Controparte_5
sostenuti dai fratelli consentivano di superare l'eccezione di CP_3
indeterminatezza della domanda;
che comunque nulla Controparte_3
aveva mai eccepito in ordine al quantum; che la difesa avversaria si era limitata a contestare la prescrizione del diritto al rimborso e la quantificazione dello stesso, senza provare alcunché.
Con il terzo motivo rilevavano la contraddittorietà della sentenza per erronea interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all'atto del 2005 formalizzato avanti al Notaio De Rosa, posto che il solo scopo del rogito era quello di dividere le porzioni immobiliari e che, non contenendo l'atto una rinuncia specifica, doveva ritenersi rilevante il comportamento concludente di che, fino alla sua morte avvenuta il Controparte_3
07.02.2017, aveva ammesso l'esistenza del debito nei confronti dei fratelli.
Con il quarto motivo, infine, le appellanti contestavano la compensazione delle spese di lite, non emergendo alcuna opacità dei rapporti, essendo stato il loro contegno sempre lineare, fino alla morte di , e Controparte_3
tenuto conto che tutte le prove erano idonee a dirimere la controversia in loro favore, mentre nulla, al riguardo, l'avversario aveva provato.
Tanto dedotto, le appellanti chiedevano che fosse accertato il loro diritto all'indennizzo per le opere eseguite nell'immobile in Modena, via
Gasparini n. 29, pari ad € 34.000,00, oltre ad interessi, ovvero nella misura del 50 % della quota ereditaria di . CP_1
pag. 6/11 3.Con comparsa depositata il 07.11.2023 si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
A tal fine rilevava che la testimonianza di figlia di uno Testimone_1
degli attori, oltre ad essere scarsamente attendibile, non offriva riferimenti temporali utili, né chiariva la natura e l'ammontare del debito e non risultava comunque in altro modo provato che tra la fine dei lavori - aprile
2005 - e il decesso di - febbraio 2017 - gli attori Controparte_3
avessero posto in essere atti idonei a interrompere la prescrizione.
L'appellato proponeva poi appello incidentale sul regolamento delle spese di lite ingiustificatamente compensate in primo grado.
4. L'appello va rigettato.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente.
Il credito azionato nel presente giudizio è relativo al rimborso di lavori iniziati nel 2002 e terminati nel 2005 (circostanza non contestata) e agli atti risulta che la prima richiesta di pagamento è avvenuta con lettera raccomandata del 2018.
La domanda degli attori - qualificabile come volta ad ottenere un indennizzo per il preteso ingiustificato arricchimento del fratello CP_3
ex art. 2041 c.c. - è soggetta al termine prescrizionale ordinario di
[...]
pag. 7/11 Il primo atto interruttivo è rappresentato, infatti, dalla raccomandata indirizzata a in data 9.10.2018. CP_1
Parte appellante ritiene la prescrizione interrotta ad opera del riconoscimento di debito da parte del padre dell'odierno appellato operato sia nel 2002 con atto scritto (dal contenuto generico) sia con plurime manifestazioni orali di volontà fino alla sua morte avvenuta nel 2017 come asseritamente confermato dai testi escussi.
In linea generale, si rileva che l'art. 1988 c.c. non deroga ai principi generali di nullità ed inefficacia delle attribuzioni patrimoniali prive di causa, ma prevede unicamente una ipotesi di astrazione processuale.
Il riconoscimento asseritamente contenuto nella dichiarazione scritta del
14.1.2002 (per quanto di per sé non idoneo a vincere la prescrizione in ragione della sua collocazione temporale) appare generico ed indeterminato, lì dove il de cuius si impegnava genericamente a rimborsare i fratelli delle spese pro quota delle opere che sarebbero state in futuro eseguite in virtù di una concessione edilizia, mai prodotta in giudizio, senza alcuna specifica individuazione né delle opere né delle spese da affrontare.
Con tale scrittura la parte riconosceva che “con riferimento ai lavori di realizzazione di locali da adibirsi a cantina e garage, di pertinenza del fabbricato residenziale posto in Modena, Via Gasparini n. 29, di proprietà del sottoscritto e dei fratelli e di cui Parte_5
all'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Modena in data 1° ottobre 2001 Prot. 630/2001 * dichiara e riconosce * che il costo di tutti i lavori e competenze professionali suddette saranno sostenuti dai fratelli
e anche per conto del sottoscritto” e Parte_4 Parte_6
quindi si impegnava in modo generico a “ rimborsare ai fratelli la sua
pag. 8/11 parte di 1/3 del costo dei lavori e quant'altro occorrerà per l'esecuzione delle opere suddette, unitamente ai relativi interessi nella misura del tasso legale ed entro il termine che verrà stabilito di comune accordo tra le parti”.
Da questo scritto non è possibile pertanto individuare con esattezza né le opere che in concreto sono state eseguite, nè la loro corrispondenza all'autorizzazione indicata, né le spese successivamente in concreto sostenute dalle quali far discendere il diritto al rimborso. Quale fosse la natura specifica dei lavori e delle competenze professionali cui si fa riferimento nella scrittura non è in alcun modo evincibile.
Ed anche le testimonianze assunte sul punto del riconoscimento del debito in forma orale fino alla morte del 2017 sono prive di riferimenti temporali certi in grado di consentire con esattezza un'interruzione della prescrizione, anche ai fini del decorso del successivo termine.
Come correttamente già rilevato dal primo giudice, poiché spettava agli attori dare la prova dell'esatto contenuto del rapporto fondamentale, e non avendo essi assolto all'onere probatorio su di loro gravante, la scrittura citata non può produrre gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., né possono sopperire a tale fine le prove orali, essendo il capitolo relativo al riconoscimento del debito (cap. 4 dedotto dagli attori) generico sia sotto il profilo temporale sia per l'individuazione dei lavori svolti.
Né assume rilievo il fatto che la sorella dell'odierno appellato abbia in passato, di sua iniziativa, rimborsato gli zii di una parte di dette spese.
Peraltro, con successivo atto di divisione del 19 aprile 2005, i tre fratelli
, e , hanno proceduto alla divisione Parte_4 Pt_3 CP_2
amichevole del fabbricato di Via Gasparini n. 29 – di cui erano pag. 9/11 comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno – dando atto di aver regolato fra loro ogni questione (in tale atto si legge “per effetto di quanto come sopra rispettivamente attribuitosi le parti condividenti, si dichiarano totalmente e perfettamente tacitate di ogni loro diritto sulle porzioni immobiliari oggetto della presente divisione e sino ad oggi tenute in comunione, si prestano reciproca quietanza e discarico, dichiarando inoltre essere stato tra loro chiuso e regolato ogni rapporto di dare e avere relativo al periodo di comunione suddetta”), elemento da valutare unitamente a tutti gli altri elementi sopra evidenziati.
In ordine poi all'impugnazione del capo relativo alle spese sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellato in via incidentale, la Corte ritiene meritevole di accoglimento l'appello incidentale, in ragione della totale soccombenza degli attori rispetto alle domande proposte fin dal primo grado e, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli stessi alla refusione delle spese in favore della controparte sia per il primo che per il secondo grado.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. III comma liquidate come in dispositivo secondo equità, in considerazione della proposizione dell'azione in primo e secondo grado pur a fronte dell'evidente prescrizione del diritto e della genericità degli elementi di prova offerti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Modena n. 719/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie l'appello incidentale proposto dall'appellato e per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condanna parte appellante alle spese di lite del primo grado che liquida in €
3.809,00 per compensi e alle spese di lite del presente grado che liquida in
€ 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna parte appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore della controparte dell'importo di € 1.700,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 anni (art. 2946 c.c.).
E' pacifico tra le parti che le opere sull'immobile di via Gasparini 29 si siano svolte in un intervallo di tempo compreso tra il 2001 ed il 2005 e che gli ultimi esborsi di danaro da parte di e risalgano Parte_3 Pt_4
all'anno 2005 e, dagli atti, non risulta che nei 10 anni successivi, e dunque nell'arco temporale 2010-2015, gli attori abbiano compiuto atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1165/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (CF.
[...] C.F._2 Parte_3
, assistite e difese dall'Avv. MORSELLI GIAN C.F._3
LUCA con domicilio eletto in CORSO CANALGRANDE 86 41121
MODENA appellanti e (C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._4
dall'Avv. REATTI CESARE con domicilio eletto in CORSO
CANALGRANDE N. 88 41100 MODENA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_4
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Modena Parte_3
esponendo che i fratelli , e CP_1 Parte_4 Pt_3
, proprietari di tre distinte unità ad uso abitativo facenti parte di un CP_2
unico complesso sito in Modena, Via Gasparini n. 29, con corte in comproprietà indivisa, si erano accordati per svolgere alcuni interventi di miglioria nella porzione immobiliare comune e in particolare per la costruzione di tre garage in muratura nell'area cortiliva comune, uno per ciascuna delle tre proprietà, dal costo complessivo di € 157.420,51; per svolgere lavori edili nell'ingresso, scala e soffitta comune per € 5.801,82; per la tinteggiatura del corpo esterno dell'intero immobile e dei garage per
€ 11.600,00; per la pavimentazione dell'area cortiliva e sistemazione dell'area giardino per il costo di € 29.625,81 (oltre € 78,00 per la concessione edilizia relativa ad una pensilina) e che le spese per lo svolgimento di tali lavori, svoltisi tra il 2002 e il 2005, erano state sostenute esclusivamente da e , anche per , per un ammontare Pt_3 Pt_4 CP_2
complessivo di € 204.526,14. Evidenziavano altresì che , fino al CP_2
momento del suo decesso, aveva sempre confermato ad amici e familiari l'esistenza del debito nei confronti dei fratelli per le migliorie effettuate,
pag. 2/11 ribandendo la sua volontà di saldarlo e che tale obbligo risultava anche da una scrittura privata dallo stesso sottoscritta nel 2002; che, in data
7.02.2017, era deceduto senza avervi adempiuto, Controparte_3
lasciando quali eredi i figli, e che, CP_1 Controparte_4
dunque, questi ultimi erano divenuti comproprietari dell'unità immobiliare paterna nel complesso immobiliare di via Gasparini 29, ma che, dei due, solo aveva riconosciuto l'esistenza del debito in favore degli zii, CP_4
saldandolo per la quota di sua spettanza pari ad € 34.000,00, mentre CP_1
nonostante le trattative avviate, non aveva proceduto ad alcun rimborso.
Tanto dedotto, chiedevano che, accertato il proprio diritto all'indennizzo per le migliorie apportate all'immobile comune, il convenuto fosse condannato ai sensi dell'art. 2041 c.c. a corrispondere agli attori la somma di € 34.000, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda fino al saldo.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la CP_1
domanda, e deducendo che la scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta dal padre nel 2002 aveva un contenuto del tutto generico e non dava contezza delle opere da svolgere, né della loro entità e degli esborsi da sostenere. Rilevava inoltre che detta scrittura doveva dirsi superata dall'atto di divisione stipulato innanzi al notaio dai tre fratelli nell'anno 2005, con cui si dava atto della avvenuta regolamentazione tra le parti di qualsiasi pendenza economica e che, ad ogni buon conto, ogni diritto doveva ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c., atteso che dal preteso riconoscimento di debito avvenuto nel 2002 (o comunque dal termine dei lavori elencati da parte attrice, nell'anno 2005) gli attori non avevano compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, né avevano agito per il pag. 3/11 recupero delle somme asseritamente anticipate per il fratello, ciò fino all'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, il convenuto domandava, in via preliminare, che fosse accertata l'avvenuta prescrizione per decorso del termine decennale del diritto vantato dagli attori;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
In data 13.11.2020 decedeva e in data 14.12.2020 le Parte_4
eredi e depositavano comparsa di Parte_1 Parte_2
intervento volontario, aderendo e richiamando le conclusioni rassegnate da parte attrice.
Con sentenza n.719/2023 pubblicata il 02.05.2023, il Tribunale di Modena rigettava la domanda delle attrici , e Parte_3 Parte_2
con integrale compensazione delle spese di lite, Parte_1
rilevando, anzitutto, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che, essendo pacifica la realizzazione delle opere sull'immobile di via
Gasparini 29 nell'intervallo di tempo compreso tra il 2001 e il 2005 e gli ultimi esborsi in denaro da parte di e nell'anno Parte_3 Pt_4
2005, non risultava che, nei 10 anni successivi, e dunque nell'arco temporale 2010-2015, gli attori avessero compiuto atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Rilevava, invero, che il primo atto interruttivo era costituito dalla raccomandata del
09.10.2018 indirizzata a e che pure a volter attribuire CP_1
efficacia interruttiva al (preteso) riconoscimento del debito da parte di avvenuto nel 2002, risultava evidente che il termine di Controparte_3
prescrizione fosse comunque decorso.
pag. 4/11 Osservava altresì che, pur volendo ritenere provato il riconoscimento del debito da parte del padre del convenuto, anche nel merito la domanda attorea doveva ritenersi infondata, posto che la scrittura privata del 2002 integrava una promessa di pagamento o ricognizione del debito che, seppur titolata, risultava priva di specificazione riguardo alla natura dei lavori e all'esatta consistenza dell'affare (ponendosi ai limiti della nullità per indeterminatezza).
Appariva infine dirimente l'atto formalizzato avanti al Notaio Per_1
(del 19.04.2005) con cui i tre fratelli , e
[...] Pt_4 Pt_3 CP_2
avevano proceduto alla divisione amichevole del fabbricato di via
Gasparini 29, di cui erano comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno, sia per il suo tenore letterale, emergendo chiaramente la volontà di superare qualsiasi pretesa reciproca, sia per il dato temporale, successivo al momento in cui le parti avevano terminato i lavori di interesse comune.
2.Avverso detta sentenza , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
proponevano appello con quattro motivi.
[...]
Con il primo, censuravano l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per asserita contraddittorietà della sentenza ed erronea interpretazione delle risultanze processuali, non avendo il Giudice considerato quale evento interruttivo la ricognizione del debito effettuata da , Controparte_3
confermata dalla teste all'udienza del 20.05.2021 e non Testimone_1
sconfessata da alcuna prova contraria, precisando che costituivano indizi della sussistenza del diritto all'indennizzo sia la scrittura del 2002 a firma di prodotta in tre fogli originali, sia il pagamento da Controparte_3
parte dell'altra figlia di , della somma di € CP_2 Controparte_4
34.000,00 agli zii.
pag. 5/11 Con il secondo motivo, lamentavano la mancata ammissione dei mezzi istruttori, deducendo che il riconoscimento del debito di Controparte_3
conteneva precisi riferimenti quanto ai lavori, ai costi e alla relativa suddivisione;
che le testimonianza di e del geom. Testimone_1 [...]
, nonché la sua relazione tecnica, col dettaglio dei costi Controparte_5
sostenuti dai fratelli consentivano di superare l'eccezione di CP_3
indeterminatezza della domanda;
che comunque nulla Controparte_3
aveva mai eccepito in ordine al quantum; che la difesa avversaria si era limitata a contestare la prescrizione del diritto al rimborso e la quantificazione dello stesso, senza provare alcunché.
Con il terzo motivo rilevavano la contraddittorietà della sentenza per erronea interpretazione delle risultanze processuali con riferimento all'atto del 2005 formalizzato avanti al Notaio De Rosa, posto che il solo scopo del rogito era quello di dividere le porzioni immobiliari e che, non contenendo l'atto una rinuncia specifica, doveva ritenersi rilevante il comportamento concludente di che, fino alla sua morte avvenuta il Controparte_3
07.02.2017, aveva ammesso l'esistenza del debito nei confronti dei fratelli.
Con il quarto motivo, infine, le appellanti contestavano la compensazione delle spese di lite, non emergendo alcuna opacità dei rapporti, essendo stato il loro contegno sempre lineare, fino alla morte di , e Controparte_3
tenuto conto che tutte le prove erano idonee a dirimere la controversia in loro favore, mentre nulla, al riguardo, l'avversario aveva provato.
Tanto dedotto, le appellanti chiedevano che fosse accertato il loro diritto all'indennizzo per le opere eseguite nell'immobile in Modena, via
Gasparini n. 29, pari ad € 34.000,00, oltre ad interessi, ovvero nella misura del 50 % della quota ereditaria di . CP_1
pag. 6/11 3.Con comparsa depositata il 07.11.2023 si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
A tal fine rilevava che la testimonianza di figlia di uno Testimone_1
degli attori, oltre ad essere scarsamente attendibile, non offriva riferimenti temporali utili, né chiariva la natura e l'ammontare del debito e non risultava comunque in altro modo provato che tra la fine dei lavori - aprile
2005 - e il decesso di - febbraio 2017 - gli attori Controparte_3
avessero posto in essere atti idonei a interrompere la prescrizione.
L'appellato proponeva poi appello incidentale sul regolamento delle spese di lite ingiustificatamente compensate in primo grado.
4. L'appello va rigettato.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente.
Il credito azionato nel presente giudizio è relativo al rimborso di lavori iniziati nel 2002 e terminati nel 2005 (circostanza non contestata) e agli atti risulta che la prima richiesta di pagamento è avvenuta con lettera raccomandata del 2018.
La domanda degli attori - qualificabile come volta ad ottenere un indennizzo per il preteso ingiustificato arricchimento del fratello CP_3
ex art. 2041 c.c. - è soggetta al termine prescrizionale ordinario di
[...]
pag. 7/11 Il primo atto interruttivo è rappresentato, infatti, dalla raccomandata indirizzata a in data 9.10.2018. CP_1
Parte appellante ritiene la prescrizione interrotta ad opera del riconoscimento di debito da parte del padre dell'odierno appellato operato sia nel 2002 con atto scritto (dal contenuto generico) sia con plurime manifestazioni orali di volontà fino alla sua morte avvenuta nel 2017 come asseritamente confermato dai testi escussi.
In linea generale, si rileva che l'art. 1988 c.c. non deroga ai principi generali di nullità ed inefficacia delle attribuzioni patrimoniali prive di causa, ma prevede unicamente una ipotesi di astrazione processuale.
Il riconoscimento asseritamente contenuto nella dichiarazione scritta del
14.1.2002 (per quanto di per sé non idoneo a vincere la prescrizione in ragione della sua collocazione temporale) appare generico ed indeterminato, lì dove il de cuius si impegnava genericamente a rimborsare i fratelli delle spese pro quota delle opere che sarebbero state in futuro eseguite in virtù di una concessione edilizia, mai prodotta in giudizio, senza alcuna specifica individuazione né delle opere né delle spese da affrontare.
Con tale scrittura la parte riconosceva che “con riferimento ai lavori di realizzazione di locali da adibirsi a cantina e garage, di pertinenza del fabbricato residenziale posto in Modena, Via Gasparini n. 29, di proprietà del sottoscritto e dei fratelli e di cui Parte_5
all'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Modena in data 1° ottobre 2001 Prot. 630/2001 * dichiara e riconosce * che il costo di tutti i lavori e competenze professionali suddette saranno sostenuti dai fratelli
e anche per conto del sottoscritto” e Parte_4 Parte_6
quindi si impegnava in modo generico a “ rimborsare ai fratelli la sua
pag. 8/11 parte di 1/3 del costo dei lavori e quant'altro occorrerà per l'esecuzione delle opere suddette, unitamente ai relativi interessi nella misura del tasso legale ed entro il termine che verrà stabilito di comune accordo tra le parti”.
Da questo scritto non è possibile pertanto individuare con esattezza né le opere che in concreto sono state eseguite, nè la loro corrispondenza all'autorizzazione indicata, né le spese successivamente in concreto sostenute dalle quali far discendere il diritto al rimborso. Quale fosse la natura specifica dei lavori e delle competenze professionali cui si fa riferimento nella scrittura non è in alcun modo evincibile.
Ed anche le testimonianze assunte sul punto del riconoscimento del debito in forma orale fino alla morte del 2017 sono prive di riferimenti temporali certi in grado di consentire con esattezza un'interruzione della prescrizione, anche ai fini del decorso del successivo termine.
Come correttamente già rilevato dal primo giudice, poiché spettava agli attori dare la prova dell'esatto contenuto del rapporto fondamentale, e non avendo essi assolto all'onere probatorio su di loro gravante, la scrittura citata non può produrre gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., né possono sopperire a tale fine le prove orali, essendo il capitolo relativo al riconoscimento del debito (cap. 4 dedotto dagli attori) generico sia sotto il profilo temporale sia per l'individuazione dei lavori svolti.
Né assume rilievo il fatto che la sorella dell'odierno appellato abbia in passato, di sua iniziativa, rimborsato gli zii di una parte di dette spese.
Peraltro, con successivo atto di divisione del 19 aprile 2005, i tre fratelli
, e , hanno proceduto alla divisione Parte_4 Pt_3 CP_2
amichevole del fabbricato di Via Gasparini n. 29 – di cui erano pag. 9/11 comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno – dando atto di aver regolato fra loro ogni questione (in tale atto si legge “per effetto di quanto come sopra rispettivamente attribuitosi le parti condividenti, si dichiarano totalmente e perfettamente tacitate di ogni loro diritto sulle porzioni immobiliari oggetto della presente divisione e sino ad oggi tenute in comunione, si prestano reciproca quietanza e discarico, dichiarando inoltre essere stato tra loro chiuso e regolato ogni rapporto di dare e avere relativo al periodo di comunione suddetta”), elemento da valutare unitamente a tutti gli altri elementi sopra evidenziati.
In ordine poi all'impugnazione del capo relativo alle spese sia da parte dell'appellante sia da parte dell'appellato in via incidentale, la Corte ritiene meritevole di accoglimento l'appello incidentale, in ragione della totale soccombenza degli attori rispetto alle domande proposte fin dal primo grado e, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli stessi alla refusione delle spese in favore della controparte sia per il primo che per il secondo grado.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. III comma liquidate come in dispositivo secondo equità, in considerazione della proposizione dell'azione in primo e secondo grado pur a fronte dell'evidente prescrizione del diritto e della genericità degli elementi di prova offerti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Modena n. 719/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: accoglie l'appello incidentale proposto dall'appellato e per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condanna parte appellante alle spese di lite del primo grado che liquida in €
3.809,00 per compensi e alle spese di lite del presente grado che liquida in
€ 3.473,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna parte appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore della controparte dell'importo di € 1.700,00 oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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10 anni (art. 2946 c.c.).
E' pacifico tra le parti che le opere sull'immobile di via Gasparini 29 si siano svolte in un intervallo di tempo compreso tra il 2001 ed il 2005 e che gli ultimi esborsi di danaro da parte di e risalgano Parte_3 Pt_4
all'anno 2005 e, dagli atti, non risulta che nei 10 anni successivi, e dunque nell'arco temporale 2010-2015, gli attori abbiano compiuto atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.