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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1425/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVV ISCR IPOT n. 02876202400000508000 II DD E II.II. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7780/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, il Resistente_1 impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202400000508000, notificata via PEC in data 21.02.2024, nonché avverso le cartelle sottese:
n. 02820100032230742000, n. 02820110018011126000, n. 02820110024068658000, n. 02820110032821574000,
n. 02820110055410466000, n. 02820130004050572000, n. 02820140008895956000, n. 02820140020002580000,
n. 02820140036870659000, n. 02820160012136867000, n. 02820160020318746000, n. 02820160024972786000,
n. 02820160029989534001, n. 02820170002707963000, n. 02820170020240887000, n. 02820170020741572001,
n. 02820180026754918000, n. 02820180026755019000, n. 02820190026012719000, n. 02820190031890723000,
n. 02820190035542484000, n. 02820190049659076000, n. 02820190052438867000, n. 02820200010125769000,
n. 02820210020887973000, n. 02820220032773659000, n. 02820230005636040000, n. 02820230009597941000, cartelle emesse dalla Ag. Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, Uff. territoriale di Caserta.
Con il proprio ricorso il contribuente chiedeva l'annullamento della pretesa tributaria per prescrizione della pretesa attesa la mancata notifica degli atti prodromici oltre che per notifica del preavviso da indirizzo non riconducibile all'Ufficio a seguito di consultazione dei pubblici registri.
Evidenziava, in subordine, la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto dei requisiti essenziali ovvero mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria nonché la nullità e/o annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per inserimento di cartelle già oggetto di rateazione- definizione debiti a saldo e stralcio e rottamazione da parte del ricorrente.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta evidenziando la legittimità dell'atto impugnato e la correttezza del proprio operato e della notifica effettuata a mezzo PEC, depositava, inoltre, relate di notifica inerenti gli atti prodromici sostenendo la tempestività e legittimità della pretesa.
Evidenziava, inoltre, come per gli atti oggetto di definizione agevolata/rateizzazione fosse intervenuta la decadenza dal beneficio da parte del contribuente per mancato pagamento delle rate concordate.
Con sentenza n. 3364/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata il 29/07/2024 il Collegio accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo maturata la prescrizione per le sole cartelle n. 02820170020240887000 e n. 02820190052438867000 n.
02820170002707963000, n. 02820190031890723000, n. 02820190049659076000 e n. 02820230009597941000 in quanto non vi era prova dell'avvenuta notifica delle stesse con la conseguenza che il ricorso poteva essere accolto in ordine alle stesse con conseguente annullamento. Avverso la cennata sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiedendo la riforma della decisione in parte qua limitatamente alle cartelle dichiarate nulle attesa la regolarità della notifica delle stesse come da documentazione già allegata in I grado.
L'Ufficio, invero, evidenziava come tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e, in particolare, la cartella di pagamento 02820190052438867000 era stata notificata via PEC in data 25.01.2020; la cartella di pagamento 02820170002707963000 era stata notificata in data 28.03.2017; la cartella di pagamento
02820190031890723000 era stata notificata in data 19.09.2019; la cartella di pagamento 02820190049659076000 era stata notificata in data 18.12.2019; la cartella di pagamento
02820230009597941000 era stata notificata in data 03.05.2023.
Tutte le cartelle, dunque, come risultava dalle ricevute PEC, già depositate nel giudizio di primo grado e ridepositate nuovamente nel presente giudizio, erano state validamente e legittimamente notificate al contribuente di cui sopra tramite posta elettronica certificata.
Per tali ragioni l'appellante chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio depositato dalle parti ed una riforma della sentenza in proprio favore.
Si costituiva il contribuente, Resistente_1, il quale evidenziava la correttezza della decisione del Collegio di I grado atteso che, dal compendio probatorio, non risultava documentata la correttezza e tempestività delle notifiche degli atti prodromici indicati dal Collegio provinciale che, prodotte solo in questa sede, erano da considerarsi tardive oltre che inammissibili.
Per tali ragioni il contribuente insisteva per la conferma della sentenza impugnata.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di cui si dirà.
Questo Collegio, ad un attento esame della documentazione prodotta dall'Ufficio in I grado, ritiene che vi sia stata una errata valutazione del compendio probatorio da parte dei Giudici provinciali atteso che per alcune delle cartelle dichiarate nulle risultano depositate notifiche effettuate a mezzo PEC.
In particolare, dalla documentazione prodotta in I grado e riproposta in questa sede:
1. la cartella n. 02820170002707963000, risulta notificata in data 28.03.2017;
2. la cartella n. 02820190031890723000, risulta notificata in data 19.09.2019;
3. la cartella n. 02820190049659076000 risulta notificata in data 18.12.2019;
4. la cartella n. 02820230009597941000 risulta notificata in data 03.05.2023. È stata, dunque, provata per le cennate cartelle la regolare notifica degli atti prodromici, precludendo al contribuente la contestazione della pretesa tributaria sottesa all'iscrizione ipotecaria, che poteva essere in questa sede impugnata solo per vizi propri, unica attività esperibile dal contribuente.
Per le restanti cartelle annullate, invece, non risulta provata la regolare notifica mediante deposito di notifiche in I grado e, sebbene per una in particolare (cartella n. 02820190052438867000), risulti depositata notifica a mezzo PEC questa è stata prodotta solo in sede di appello cosa non consentita a seguito del novellato art. 58 D.Lgs. 546/92.
Si dovrà, dunque, ritenere prescritta e confermare quanto statuito dalla CGT di Caserta in ordine alle cartelle nn. 02820190052438867000 e 02820170020240887000, dovendosi, invece, riformare per il resto la sentenza impugnata alla luce della regolarità delle notifiche prodotte già in I grado dall'Ufficio.
Attesa la reciproca soccombenza, si ritiene, in via del tutto eccezionale, di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, si conferma la validità delle cartelle nn.
02820170002707963000, n. 02820190031890723000, n. 02820190049659076000, n.
02820230009597941000. Dichiara la nullità delle restanti cartelle n. 02820170020240887000 e n.
02820190052438867000. Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1425/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVV ISCR IPOT n. 02876202400000508000 II DD E II.II. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7780/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, il Resistente_1 impugnava la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202400000508000, notificata via PEC in data 21.02.2024, nonché avverso le cartelle sottese:
n. 02820100032230742000, n. 02820110018011126000, n. 02820110024068658000, n. 02820110032821574000,
n. 02820110055410466000, n. 02820130004050572000, n. 02820140008895956000, n. 02820140020002580000,
n. 02820140036870659000, n. 02820160012136867000, n. 02820160020318746000, n. 02820160024972786000,
n. 02820160029989534001, n. 02820170002707963000, n. 02820170020240887000, n. 02820170020741572001,
n. 02820180026754918000, n. 02820180026755019000, n. 02820190026012719000, n. 02820190031890723000,
n. 02820190035542484000, n. 02820190049659076000, n. 02820190052438867000, n. 02820200010125769000,
n. 02820210020887973000, n. 02820220032773659000, n. 02820230005636040000, n. 02820230009597941000, cartelle emesse dalla Ag. Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, Uff. territoriale di Caserta.
Con il proprio ricorso il contribuente chiedeva l'annullamento della pretesa tributaria per prescrizione della pretesa attesa la mancata notifica degli atti prodromici oltre che per notifica del preavviso da indirizzo non riconducibile all'Ufficio a seguito di consultazione dei pubblici registri.
Evidenziava, in subordine, la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto dei requisiti essenziali ovvero mancata indicazione dei beni da sottoporre ad iscrizione ipotecaria nonché la nullità e/o annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per inserimento di cartelle già oggetto di rateazione- definizione debiti a saldo e stralcio e rottamazione da parte del ricorrente.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta evidenziando la legittimità dell'atto impugnato e la correttezza del proprio operato e della notifica effettuata a mezzo PEC, depositava, inoltre, relate di notifica inerenti gli atti prodromici sostenendo la tempestività e legittimità della pretesa.
Evidenziava, inoltre, come per gli atti oggetto di definizione agevolata/rateizzazione fosse intervenuta la decadenza dal beneficio da parte del contribuente per mancato pagamento delle rate concordate.
Con sentenza n. 3364/10/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, depositata il 29/07/2024 il Collegio accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo maturata la prescrizione per le sole cartelle n. 02820170020240887000 e n. 02820190052438867000 n.
02820170002707963000, n. 02820190031890723000, n. 02820190049659076000 e n. 02820230009597941000 in quanto non vi era prova dell'avvenuta notifica delle stesse con la conseguenza che il ricorso poteva essere accolto in ordine alle stesse con conseguente annullamento. Avverso la cennata sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta chiedendo la riforma della decisione in parte qua limitatamente alle cartelle dichiarate nulle attesa la regolarità della notifica delle stesse come da documentazione già allegata in I grado.
L'Ufficio, invero, evidenziava come tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e, in particolare, la cartella di pagamento 02820190052438867000 era stata notificata via PEC in data 25.01.2020; la cartella di pagamento 02820170002707963000 era stata notificata in data 28.03.2017; la cartella di pagamento
02820190031890723000 era stata notificata in data 19.09.2019; la cartella di pagamento 02820190049659076000 era stata notificata in data 18.12.2019; la cartella di pagamento
02820230009597941000 era stata notificata in data 03.05.2023.
Tutte le cartelle, dunque, come risultava dalle ricevute PEC, già depositate nel giudizio di primo grado e ridepositate nuovamente nel presente giudizio, erano state validamente e legittimamente notificate al contribuente di cui sopra tramite posta elettronica certificata.
Per tali ragioni l'appellante chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio depositato dalle parti ed una riforma della sentenza in proprio favore.
Si costituiva il contribuente, Resistente_1, il quale evidenziava la correttezza della decisione del Collegio di I grado atteso che, dal compendio probatorio, non risultava documentata la correttezza e tempestività delle notifiche degli atti prodromici indicati dal Collegio provinciale che, prodotte solo in questa sede, erano da considerarsi tardive oltre che inammissibili.
Per tali ragioni il contribuente insisteva per la conferma della sentenza impugnata.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di cui si dirà.
Questo Collegio, ad un attento esame della documentazione prodotta dall'Ufficio in I grado, ritiene che vi sia stata una errata valutazione del compendio probatorio da parte dei Giudici provinciali atteso che per alcune delle cartelle dichiarate nulle risultano depositate notifiche effettuate a mezzo PEC.
In particolare, dalla documentazione prodotta in I grado e riproposta in questa sede:
1. la cartella n. 02820170002707963000, risulta notificata in data 28.03.2017;
2. la cartella n. 02820190031890723000, risulta notificata in data 19.09.2019;
3. la cartella n. 02820190049659076000 risulta notificata in data 18.12.2019;
4. la cartella n. 02820230009597941000 risulta notificata in data 03.05.2023. È stata, dunque, provata per le cennate cartelle la regolare notifica degli atti prodromici, precludendo al contribuente la contestazione della pretesa tributaria sottesa all'iscrizione ipotecaria, che poteva essere in questa sede impugnata solo per vizi propri, unica attività esperibile dal contribuente.
Per le restanti cartelle annullate, invece, non risulta provata la regolare notifica mediante deposito di notifiche in I grado e, sebbene per una in particolare (cartella n. 02820190052438867000), risulti depositata notifica a mezzo PEC questa è stata prodotta solo in sede di appello cosa non consentita a seguito del novellato art. 58 D.Lgs. 546/92.
Si dovrà, dunque, ritenere prescritta e confermare quanto statuito dalla CGT di Caserta in ordine alle cartelle nn. 02820190052438867000 e 02820170020240887000, dovendosi, invece, riformare per il resto la sentenza impugnata alla luce della regolarità delle notifiche prodotte già in I grado dall'Ufficio.
Attesa la reciproca soccombenza, si ritiene, in via del tutto eccezionale, di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, si conferma la validità delle cartelle nn.
02820170002707963000, n. 02820190031890723000, n. 02820190049659076000, n.
02820230009597941000. Dichiara la nullità delle restanti cartelle n. 02820170020240887000 e n.
02820190052438867000. Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.