Art. 2.
All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608 , riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608 , riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.