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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PP PO Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) ON IA AU Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 144/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Sanfratello, C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Gioacchino di Marzo n. 48, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(c.f. p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Gennuso, elettivamente domiciliato in Palermo, via PP Patania n. 3, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
Avv. Laura Sanfratello per Parte_1
“nel merito In accoglimento dei motivi d'impugnazione proposti con il presente atto di appello, riformare l'impugnata sentenza n. 672/2021 e per l'effetto, preliminarmente, dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, indi, rimandare, ex art. 353 cpc, le parti innanzi al primo Giudice, con condanna di parte appellata a spese e compensi del presente grado di giudizio;
in via subordinata per l'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse di non dover rimettere le parti innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cpc, in accoglimento dei motivi d'impugnazione proposti con il presente atto di appello, riformare l'impugnata sentenza n. 672/2021 e per l'effetto, preliminarmente, dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, indi:
- rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1123/2019;
- ritenere e dichiarare la responsabilità aggravata di controparte per lite temeraria e condannare la stessa al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse di non dover rimettere le parti innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cpc, e ritenesse di dover procedere ad istruzione probatoria, ci si riporta sin d'ora alle richieste istruttorie anticipate in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, e si chiede altresì termine per articolare in modo formale e dettagliato gli anticipati capitoli di prova relativi alla presenza sui luoghi e sul ruolo di Coordinatore per la Sicurezza dell'Architetto per tutta la durata dei lavori, Pt_1 dall'inizio e sino alla fine di essi, con i Sigg.ri e ”; Pt_2 Pt_3 Parte_4
avv. Franca Gennuso per il Controparte_1
“Con la presente memoria si insiste in tutte le difese ed eccezioni già rassegnate con la comparsa
2 di costituzione in appello ritualmente depositata e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto. Pertanto si chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, Voglia dichiarare improcedibile l'atto di impugnazione proposto dall'arch. per il tramite Pt_1 dell'avv. Sanfratello e notificato alla scrivente il 15/01/2022 per non avere parte appellante rispettato le norme in tema di conformità degli atti depositati in giudizio;
sempre nel rito Voglia dichiarare l'appello medesimo inammissibile ai sensi dell'art. 819 ter cpc, perché proposto con lo strumento dell'appello piuttosto che con il regolamento necessario di competenza;
sempre in via preliminare Voglia dichiarare il gravame inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 648 bis e ter cpc;
nel merito Voglia rigettare l'atto di gravame perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per le ragioni esplicitate nella memoria di costituzione e difesa;
per l'effetto Voglia confermare la sentenza di primo grado (e la sua esecutività) e condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio, comprensive di rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa. Voglia altresì la Corte di Appello adita condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 cpc per le ragioni rassegnate nell'atto di difesa infra richiamato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 672/2021 Reg. Sent., pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 352/2020 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va valutata la questione di inammissibilità dell'impugnazione, per effetto del disposto dell'art. 819 ter, comma primo, secondo periodo, c.p.c., sollevata dal convenuto.
La norma in questione dispone che “La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.
3 Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha definito la controversia insorta tra l'architetta ed il nella quale la professionista Pt_1 Controparte_1 reclamava il compenso per l'opera prestata in favore dell'ente territoriale, accogliendo l'eccezione di compromesso arbitrale formulata dall'amministrazione, legata all'art. 8 del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti, che deferiva ad un collegio arbitrale tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alla liquidazione dei compensi previsti dalla convenzione.
Pertanto, in applicazione della disposizione richiamata, e non avendo il Tribunale in alcun modo giudicato sul merito della causa, la sentenza andava impugnata esclusivamente mediante lo strumento del regolamento necessario di competenza, previsto dall'art. 42 c.p.c..
Non osta a tale conclusione la circostanza che il giudice di primo grado, pur rilevata l'operatività della clausola compromissoria, abbia, in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario, ritenuto che l'eccezione sollevata inerisse al merito della pretesa e non al riparto di competenza, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente osservato, con principio pienamente mutuabile nella fattispecie, che, “per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'art. 819 ter c.p.c., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. Civ., sez. I, n. 21523/2016; sez. VI, n. 1719/2011).
Per quanto detto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
*****
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., come richiesto dalla difesa del convenuto.
4 L'esistenza di differenti orientamenti in ordine alla qualificazione dell'eccezione di compromesso, sia pure l'uno nettamente maggioritario rispetto agli altri, esclude che sia configurabile un'azione intrapresa con colpa grave o abusando del processo.
In ogni caso, la predetta domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II, n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
*****
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'appello, Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento, in favore del
[...] CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto
[...] conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito in rito della causa - in complessivi €3.700,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia
5 la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 672/2021 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 352/2020 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON IA AU PP PO
6
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) PP PO Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) ON IA AU Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 144/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Sanfratello, C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Gioacchino di Marzo n. 48, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(c.f. p. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Gennuso, elettivamente domiciliato in Palermo, via PP Patania n. 3, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 21 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
Avv. Laura Sanfratello per Parte_1
“nel merito In accoglimento dei motivi d'impugnazione proposti con il presente atto di appello, riformare l'impugnata sentenza n. 672/2021 e per l'effetto, preliminarmente, dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, indi, rimandare, ex art. 353 cpc, le parti innanzi al primo Giudice, con condanna di parte appellata a spese e compensi del presente grado di giudizio;
in via subordinata per l'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse di non dover rimettere le parti innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cpc, in accoglimento dei motivi d'impugnazione proposti con il presente atto di appello, riformare l'impugnata sentenza n. 672/2021 e per l'effetto, preliminarmente, dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario, indi:
- rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1123/2019;
- ritenere e dichiarare la responsabilità aggravata di controparte per lite temeraria e condannare la stessa al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria Nell'ipotesi in cui l'adita Corte di Appello ritenesse di non dover rimettere le parti innanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cpc, e ritenesse di dover procedere ad istruzione probatoria, ci si riporta sin d'ora alle richieste istruttorie anticipate in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, e si chiede altresì termine per articolare in modo formale e dettagliato gli anticipati capitoli di prova relativi alla presenza sui luoghi e sul ruolo di Coordinatore per la Sicurezza dell'Architetto per tutta la durata dei lavori, Pt_1 dall'inizio e sino alla fine di essi, con i Sigg.ri e ”; Pt_2 Pt_3 Parte_4
avv. Franca Gennuso per il Controparte_1
“Con la presente memoria si insiste in tutte le difese ed eccezioni già rassegnate con la comparsa
2 di costituzione in appello ritualmente depositata e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto. Pertanto si chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente, Voglia dichiarare improcedibile l'atto di impugnazione proposto dall'arch. per il tramite Pt_1 dell'avv. Sanfratello e notificato alla scrivente il 15/01/2022 per non avere parte appellante rispettato le norme in tema di conformità degli atti depositati in giudizio;
sempre nel rito Voglia dichiarare l'appello medesimo inammissibile ai sensi dell'art. 819 ter cpc, perché proposto con lo strumento dell'appello piuttosto che con il regolamento necessario di competenza;
sempre in via preliminare Voglia dichiarare il gravame inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 648 bis e ter cpc;
nel merito Voglia rigettare l'atto di gravame perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per le ragioni esplicitate nella memoria di costituzione e difesa;
per l'effetto Voglia confermare la sentenza di primo grado (e la sua esecutività) e condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze anche di questo grado di giudizio, comprensive di rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa. Voglia altresì la Corte di Appello adita condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3 cpc per le ragioni rassegnate nell'atto di difesa infra richiamato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 672/2021 Reg. Sent., pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 352/2020 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va valutata la questione di inammissibilità dell'impugnazione, per effetto del disposto dell'art. 819 ter, comma primo, secondo periodo, c.p.c., sollevata dal convenuto.
La norma in questione dispone che “La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.
3 Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha definito la controversia insorta tra l'architetta ed il nella quale la professionista Pt_1 Controparte_1 reclamava il compenso per l'opera prestata in favore dell'ente territoriale, accogliendo l'eccezione di compromesso arbitrale formulata dall'amministrazione, legata all'art. 8 del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti, che deferiva ad un collegio arbitrale tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alla liquidazione dei compensi previsti dalla convenzione.
Pertanto, in applicazione della disposizione richiamata, e non avendo il Tribunale in alcun modo giudicato sul merito della causa, la sentenza andava impugnata esclusivamente mediante lo strumento del regolamento necessario di competenza, previsto dall'art. 42 c.p.c..
Non osta a tale conclusione la circostanza che il giudice di primo grado, pur rilevata l'operatività della clausola compromissoria, abbia, in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario, ritenuto che l'eccezione sollevata inerisse al merito della pretesa e non al riparto di competenza, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente osservato, con principio pienamente mutuabile nella fattispecie, che, “per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'art. 819 ter c.p.c., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. Civ., sez. I, n. 21523/2016; sez. VI, n. 1719/2011).
Per quanto detto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
*****
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., come richiesto dalla difesa del convenuto.
4 L'esistenza di differenti orientamenti in ordine alla qualificazione dell'eccezione di compromesso, sia pure l'uno nettamente maggioritario rispetto agli altri, esclude che sia configurabile un'azione intrapresa con colpa grave o abusando del processo.
In ogni caso, la predetta domanda, in quanto accessoria, non dà luogo ad un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 22951/2019; sez. II, n. 22952/2019; sez. VI, n. 9532/2017).
*****
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'appello, Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento, in favore del
[...] CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto
[...] conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito in rito della causa - in complessivi €3.700,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a
€52.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia
5 la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 672/2021 Reg. Sent., Parte_1 pubblicata il 17 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento iscritto al n. 352/2020 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €3.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON IA AU PP PO
6