Ordinanza collegiale 6 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2019
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 09/03/2023, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 03937/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12800/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12800 del 2018, proposto da
ON Li CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 88;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VA SU, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione relativo al concorso indetto dal M.I.U.R. – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, con D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018, e successive modifiche, “Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria A.A. 2017-2018”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 marzo 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe del concorso per l’ammissione alle suole di specializzazione di area sanitaria 2017.
In particolare ha dedotto:
1) la illegittimità della determinazione del contingente dei posti e dei contratti di formazione assegnati alle scuole di specializzazione in medicina.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione e falsa applicazione dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 110/CSR del 21 giugno 2018 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento – Contraddittorietà.
La determinazione del contingente di posti messi a bando per l’a.a. 2017/2018 sarebbe errata ed illegittima, perché inferiore al fabbisogno di medici specialisti da formare, così come individuato secondo le procedure di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
2) Mancata copertura dei posti e dei contratti disponibili per il contingente 2017/2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – violazione e falsa applicazione del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 – Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 536 del 12 luglio 2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – Violazione del giusto procedimento.
Il M.I.U.R. e gli Atenei non avrebbero coperto tutti i posti stabiliti dal D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 e dal D.M. n. 536 del 12 luglio 2018;
3) illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità;
4) Illegittimità del concorso, in ragione delle gravi irregolarità verificatesi. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 130 del 10
agosto 2017 – Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
5) Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio; Violazione dell’anonimato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.D.G. n. 1208 del 17 maggio 2018 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Violazione dei principi di trasparenza
e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio;
6) illegittimità della selezione in relazione ai criteri selettivi ed alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere nella scelta di illegittimi, inadeguati e discriminatori criteri selettivi – Contraddittorietà – Illogicità.
Il Ministero resistente si è costituto controdeducendo nel merito.
Con ordinanza n. 573 del 21.1.2019, questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1936 del 2019, ha accolto l’appello cautelare e ha ordinato all’Amministrazione resistente di riaprire lo “scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione delle Scuole di specializzazione sui posti eventualmente disponibili nella sede richiesta, secondo l’ordine di priorità e nel rispetto della graduatoria ed entro i limiti della capienza finanziaria”.
Con memoria del 30 gennaio 2023 la ricorrente ha dichiarato che in esecuzione della predetta decisione si è iscritta alla Scuola di Specializzazione in radiodiagnostica presso l’Università di Trieste, frequenta regolarmente il corso di cui ha sostenuto i relativi esami con profitto e, allo stato, segue il quarto anno della predetta scuola.
Chiede quindi chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.-.
Alla udienza del 3 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover confermare l’univoco orientamento, già espresso dalla Sezione, che esclude la possibilità di configurare l'improcedibilità dell'impugnativa per presunto “consolidamento della posizione del candidato”, ritenendo tale istituto, invero, estraneo alle norme processuali - che assegnano al provvedimento amministrativo di ammissione con riserva, assunto (come nel caso di specie) soltanto per doverosa esecuzione dell'ordinanza cautelare, valenza meramente interinale ed e etti del tutto provvisori rispetto alla pronuncia definitiva di merito che, a seconda dell'esito, assorbe oppure travolge l'ordinanza stessa - e, comunque, non pertinente ad una procedura a carattere concorsuale (e non idoneativo) quale quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sezione III, sent. 7 aprile 2021, n. 4078; 2 ottobre 2020, n. 10044; 10 ottobre 2019, n. 11713; 11 settembre 2018, n. 9253; 13 aprile 2018, n. 4105; 14 novembre 2017, n. 11313 e n. 11312).
2. In linea generale deve essere ribadita la regola - suscettibile di applicazione anche nel caso di specie - per cui la mera ammissione con riserva per effetto di una pronunzia cautelare (per sua natura interinale e provvisoria) non consenta, di per sé, di ritenere consolidata la posizione asseritamente derivata dall'aver intrapreso il corso di studi ambito, tanto più in una vicenda come quella in esame in cui il ricorso è stato presentato da un numero davvero considerevole di candidati (almeno 50) con posizioni del tutto disomogenee.
Osserva, inoltre, il Collegio come non è nemmeno possibile ritenere che il consolidamento della posizione della ricorrente possa, nel caso di specie, derivare dalla documentazione versata in atti, posto che da questa si evince come l’istante sia stata iscritta con riserva.
In tal senso militano anche alcune importanti pronunce del giudice di appello il quale ha ribadito la posizione già espressa con la sentenza della sesta sezione n. 531/2022 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2304; idem, 20 aprile 2022, n. 2973).
3. Nelle predette decisioni il Consiglio di Stato ha osservato che dall’ammissione con riserva non può derivare il consolidamento della posizione dei candidati, in quanto il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell'ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l'eventuale sospensiva del provvedimento impugnato - destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione - possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell'impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12).
Il carattere interinale della pronuncia cautelare esclude la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la cessazione degli effetti, conseguente alla sospensione disposta dal giudice amministrativo in via di urgenza, porterebbe inevitabilmente al ripristino dell'atto lesivo, ove non definitivamente annullato con pronuncia di merito. Non a caso, d'altra parte, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con disposizione legislativa, da considerare per ciò stesso norma eccezionale e di stretta interpretazione, ovvero con l'art. 4, comma 2-bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, riferita agli esami di abilitazione per avvocato e, in più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (fra la tante, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11 gennaio 2012, n. 106, 21 maggio 2013, n. 2727, 10 aprile 2014, n. 1722, nonché n. 12 del 2016).
4. Nel caso di specie, come sottolineato dalla stessa ricorrente nell’ultima memoria depositata, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1936 del 2019, ha accolto l’appello cautelare, ordinando all’Amministrazione resistente di riaprire lo “ scorrimento delle graduatorie dei candidati all’ammissione delle Scuole di specializzazione sui posti eventualmente disponibili nella sede richiesta, secondo l’ordine di priorità ”.
In particolare, con la suddetta ordinanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la “censura relativa alla mancata redistribuzione dei posti rimasti disponibili…”.
5. Questo giudice, quindi, ritiene di dover rimanere nell’ambito del perimetro delineato dalla suddetta decisione del giudice di appello e di non poter pronunciare la cessazione della materia del contendere invocata dalla istante.
Lo stesso giudice di appello, peraltro, ha già avuto modo di osservare che nella situazione in esame è contestata, tra l'altro, una vera e propria graduatoria di merito, finalizzata ad assicurare le capacità formative degli atenei ed alle possibilità di inserimento dei nuovi laureati nel mondo del lavoro.
Dal momento, quindi, che il cosiddetto “numero chiuso” per le specializzazioni in questione, è connesso non all'esigenza di acquisizione di un ulteriore titolo idoneativo, ma alle ragioni sopra specificate, non si vede perché il mero superamento di alcuni esami dovrebbe rappresentare ragione sufficiente per riconoscere, come ipotizzato, l'effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia, quale criterio sostanzialista, che renderebbe possibile una legittima interpretazione estensiva, ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità.
6. Le regole del concorso e le connesse esigenze di par condicio, nonché di adeguata preparazione dei futuri medici- impongono, infatti, la massima cautela nel disporre ammissioni “con riserva”, tenuto conto del significato di tale espressione, da intendere come subordinazione dell'efficacia del giudizio cautelare alla pronuncia definitiva di merito, dalla quale soltanto può discendere il consolidamento della posizione, originariamente acquisita in via interinale.
7. Pertanto non può in alcun modo invocarsi al riguardo alcun “legittimo affidamento”, anche nell’ottica comunitaria, sia in quanto il diritto processuale resta affidato alla disciplina interna degli Stati membri dell'Unione, sia perché la natura soltanto interinale delle ammissioni con riserva, a qualsiasi titolo, è chiaramente determinata a livello legislativo (art. 55, commi 1, 10 e 11, cod. proc. amm.).
Tale conclusione, rifacendosi a un principio generale valevole in ambito concorsuale è, peraltro, in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza per i concorsi a pubblici impieghi, secondo cui, in materia di impugnazioni degli atti di un concorso, l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 7410).
8. Né rileva che nel frattempo la ricorrente sia giunta a frequentare il quarto anno della Scuola di Specializzazione, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi ai primi anni, non essendo idoneo tale elemento a derogare al principio suindicato e ben dovendo essere avveduti, i soggetti ammessi con riserva alla frequenza in base a un provvedimento cautelare, che la loro posizione è subordinata all'esito del giudizio di merito.
9. Nel merito, il proposto gravame è suscettibile di accoglimento, nei limiti e nei termini di seguito precisati, in conformità ad alcuni precedenti di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 9842/2018; 11314/2017; 11047/2017; n. 10248/2016; 571/2017 nonché, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
10. In particolare, appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili.
Come noto, la sentenza n. 383 del 1998 della Corte Costituzionale, nel giudicare la conformità a Costituzione dell’art. 9 della previgente legge n. 341 del 1990, aveva ritenuto che fosse “possibile dare alla disposizione censurata un'interpretazione adeguata alle esigenze della riserva di legge esistente in materia: interpretazione secondo la quale il potere che la legge riconosce al Ministro può essere esercitato solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione – con l'atto ministeriale cui l'impugnato art. 9, comma 4, si riferisce – delle limitazioni nelle iscrizioni”.
11. Pertanto, la scelta del legislatore è caduta sulla attribuzione al MIUR del potere di scelta annuale del numero complessivo di posti da bandire sul territorio nazionale secondo due criteri fondamentali, che, per loro natura, devono essere necessariamente contemperati tra di loro: ovvero, da una parte, la valutazione dell’offerta formativa potenziale delle Università, e, dall’altra, l’esigenza di reperire un adeguato numero di professionisti sanitari secondo il concreto fabbisogno in atto.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso nella parte in cui l’Università resistente non aveva provveduto alla redistribuzione dei posti rimasti disponibili (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097; sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).
Da quanto sopra potrà seguire la iscrizione definitiva della ricorrente al corso di specializzazione in atto, in base ai posti rivelatisi come disponibili, che sarà onere dell’Amministrazione individuare.
12. Non risultano, viceversa, suscettibili di accoglimento le altre censure, per l’assorbente ragione che le censure mosse, riguardando presunte anomalie inficianti la procedura di svolgimento della prova selettiva di ammissione, appaiono focalizzate sulla deduzione di circostanze astrattamente idonee a determinare la caducazione dell’intera prova ovvero, in casi circoscritti, suscettibili al più di fondare motivi di esclusione di singoli candidati (in tal senso, cfr. ex multis C. di St. n. 4266/2020; TAR Lazio, Roma n. 4159/2022): rispetto alle predette censure appare pertanto contraddittoria la formulata domanda di ammissione al corso di laurea ambito, prospettata in ricorso quale effetto del richiesto annullamento (per quanto di interesse) della graduatoria finale e dei connessi atti oggetto di impugnazione, in quanto non coerente alla portata – potenzialmente invalidante l’intera procedura concorsuale – delle doglianze articolate.
14. In conclusione, il proposto gravame va accolto nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
In ragione del solo parziale accoglimento le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO