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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/08/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LE PA Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 626 DE R.G.V.G. DEl'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025 da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.07.1988 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Paolo Iacoponi e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
ET DE TO (AP) il 19.07.1984 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Troiani;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - i ricorrenti in data 21.09.2014 hanno contratto matrimonio concordatario in
SA DE TO (AP) iscritto nei Registri DElo stato civile DE predetto
Comune al n. 4, parte II, serie A Ufficio 2 anno 2014;
- dall'unione non sono nati i figli:
- con sentenza n. 327/2023 pubblicata il 26.05.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Ascoli Piceno ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dalla data DEla separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio.
Il Presidente DE Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale DEegava la trattazione DE procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione DEle parti dinanzi al magistrato DEegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto dalla data DEla separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i medesimi e nessuna comunione spirituale e materiale può più essere ricostituita.
Osserva, altresì, il Collegio che stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra CP_1
e ;
[...] Parte_1
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di SA DE
TO (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di predetto Comune al n. 4, parte II, serie A Ufficio 2 anno 2014;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa LE PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LE PA Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 626 DE R.G.V.G. DEl'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.06.2025 da:
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.07.1988 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Paolo Iacoponi e (C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
ET DE TO (AP) il 19.07.1984 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Troiani;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - i ricorrenti in data 21.09.2014 hanno contratto matrimonio concordatario in
SA DE TO (AP) iscritto nei Registri DElo stato civile DE predetto
Comune al n. 4, parte II, serie A Ufficio 2 anno 2014;
- dall'unione non sono nati i figli:
- con sentenza n. 327/2023 pubblicata il 26.05.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Ascoli Piceno ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dalla data DEla separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio.
Il Presidente DE Tribunale nominava quale giudice relatore, la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale DEegava la trattazione DE procedimento e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione DEle parti dinanzi al magistrato DEegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai coniugi merita accoglimento in quanto dalla data DEla separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i medesimi e nessuna comunione spirituale e materiale può più essere ricostituita.
Osserva, altresì, il Collegio che stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra CP_1
e ;
[...] Parte_1
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di SA DE
TO (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di predetto Comune al n. 4, parte II, serie A Ufficio 2 anno 2014;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 25/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa LE PA