Art. 4.
Al pagamento dei compensi a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore.
Al pagamento dei compensi a favore degli uffici postali sara' provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti mediante ordini di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore.