Ordinanza cautelare 18 novembre 2020
Decreto cautelare 17 marzo 2023
Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Sentenza 2 maggio 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04918/2025REG.PROV.COLL.
N. 00830/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2024, proposto da
Confesercenti Brindisi Associazione Commercianti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giampaola Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Libera Valla e Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, -Associazione Provinciale di Brindisi, Cia Due Mari Taranto e Brindisi, Confartigianato Imprese Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Confcommercio Taranto, Confcommercio Brindisi, Confindustria Taranto, Confindustria Brindisi, Confapi Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Brindisi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cna Brindisi, Cia Due Mari Taranto, Confartigianato Taranto, Upalap Taranto, Unsic Taranto, Confesercenti Taranto, Cna Taranto, Casartigiani Ta, Abi, Adiconsum, Ania, Cgil Taranto, Cgil Brindisi, Ust Cisl Brindisi Taranto, Federconsumatori Taranto, Federconsumatori Brindisi, Claai Puglia, Confagricoltura Taranto, Confcooperative Taranto, Concooperative Brindisi, Confimprese Italia, Copagri Taranto, Federcommercio Brindisi, Confagricoltura Brindisi, Confcooperative Brindisi, Casartigiani Brindisi, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01419/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia, Confcommercio Taranto, Confcommercio Brindisi, Confindustria Taranto, Confindustria Brindisi, Confapi Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Brindisi, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Brindisi, Cia Due Mari Taranto e Brindisi e Confartigianato Imprese Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
che parte appellante ha impugnato la sentenza del Tar per la Puglia che dichiarava inammissibile l’impugnazione del « D.P.G.R. n.106 del 17 marzo 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 23-3-2023, con cui è stato rettificato l’errore materiale del DPGR n.6 del 18.01.2023 concernente il “Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi Taranto. Assegnazione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori e utenti »;
che con atto depositato il 30 maggio 2025 l’appellante rappresentava il venir meno del proprio interesse alla decisione chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell’appello con compensazione delle spese (con adesione delle parti intimate ad eccezione della Regione Puglia che si rimetteva al Collegio in udienza);
Ritenuto, per quanto precede, che non resti al Collegio che procedere alla declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO