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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2024, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1691/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 104/2016 emessa dal giudice di pace di Avellino (ex
Giudice di Pace di Lauro)” e vertente
TRA
, P.IVA: in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Napolitano, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Muto Massimo, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DEL-
LA DECISIONE
1.L' proponeva appello nei con- Parte_3
fronti di ed , per richiedere CP_1 Controparte_2
la riforma della sentenza n. 104/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di
Avellino (ex Giudice di Pace di Lauro), depositata il 27.02.2016, relativa all'incidente in cui erano rimasti coinvolti il e la in Torre CP_1 CP_2
del Greco (NA) alla Via Cozzolino il 07.05.2012 alle ore 10:40 circa.
1 Con il gravame l'appellante denunciava il mancato esame da parte del primo giudice delle deduzioni di essa parte convenuta e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella misura in cui “1) Dichiara la responsabilità esclu- siva del conducente il veicolo Fiat Punto di proprietà della Controparte_3
, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa;
2) Condanna la
[...]
in solido con , al pagamento in Parte_3 Controparte_2 favore di della somma di euro 3.109,63 all'attualità; interessi CP_1
legali dalla sentenza, oltre ad euro 400,00 per spese CTU;
3) Condanna la
in solido con al pagamento delle Parte_3 Controparte_2
spese di Giudizio, che liquida complessivamente in euro 450,00 per la fase istruttoria, euro 500,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso spese forfetta- rie di cui all'art. 2 del d.m. 55 del 10/03/2014, C.P.A. ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile, da attribuire al procuratore costituito Avv.
Massimo Muto;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge … omissis… ''.
L'appellante preliminarmente evidenziava che l'impugnazione denunciava la mancata valutazione da parte del Giudice di Pace di elementi probatori alle- gati dalla Compagnia convenuta in primo grado.
La compagnia contestava inoltre la “esponenziale sinistrosità dell'appellato
, coinvolto in 5 sinistri nel solo anno 2012, dei quali ben 2 di CP_1
pochi giorni antecedenti il sinistro per cui è causa (7.5.2012), in cui, il mede- simo istante riportava lesioni fisiche (sinistro del 17/03/2012 in Nola (NA); sinistro del 28/03/2012 in Terzigno (NA)…)''.
In primo grado aveva esposto che in data 07.05.2012 CP_1
alle ore 10.40 circa si trovava in località Torre del Greco (NA) e percorreva a piedi via B. Cozzolino, allorché veniva investito sulle strisce pedonali dal veicolo Fiat Punto tg. BR356LX di proprietà della sig.ra , Controparte_2
condotto da , ed assicurato con Controparte_4 Controparte_5
con polizza n. 100012024884.
[...]
A seguito dell'impatto, lamentando dolori, il si recava al P.S. CP_1 dell'Ospedale “Moresca” di Torre del Greco, dove, come risultava dalla ctu resa dal dr. veniva resa ' diagnosi di trauma contusivo Persona_1
2 alla spalla destra, trauma distorsivo ginocchio destro, contusioni al capo', e veniva assegnata una prognosi di giorni 10.
In data 06.06.2012 il veniva visitato dal Dr. con stu- CP_1 Persona_2
dio in Ottaviano (NA) il quale evidenziava postumi di trauma alla spalla e al ginocchio destro e prescriveva l'applicazione di un tutore ad entrambe le arti- colazioni.
Successivamente, in sede di controllo si prescriveva l'esecuzione di un ciclo di FKT alla spalla e al ginocchio destro, con controllo dopo giorni 30 durante il quale il Dr. riscontrava la presenza di elementi patologici a carico Per_2
di spalla e ginocchio destro, pertanto dichiarava la guarigione con postumi da accertare in sede medico legale.
Veniva accertato pertanto in conclusione dal CTU “un trauma contusivo di spalla destra e trauma distorsivo di ginocchio destro”, riportando un danno che veniva valutato in misura non inferiore al 2, con ITT al 100% di giorni
10, ITP al 50% di giorni 20 e ITP al 25% di giorni 30.
In data 28.09.2016 si costituiva l'appellato , lamentando in CP_1 via preliminare l'inammissibilità e / o improcedibilità dell'appello per viola- zione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., e conseguentemente chiedeva la con- ferma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Avellino
(ex Giudice di Pace di Lauro), sostenendo la correttezza della motivazione.
All'udienza del 28.02.2017 la difesa dell'appellante Compagnia dichiarava che, al fine di reperire elementi utili all'istruzione del sinistro, conferiva inca- rico ad un proprio fiduciario informatore, il quale in data 19.05.2016 riceveva dichiarazioni dall'allora conducente del veicolo Fiat Punto tg. BR356LX,
, e dall'odierno appellato . Controparte_4 CP_1
Deduceva l'ammissibilità delle dichiarazioni prodotte soltanto all' udienza del 28.02.2017, essendo valutabile tale mezzo di prova come indispensabile e con un'influenza determinante e tale da consentire un accertamento dei fatti di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado all'udienza del 27.03.2018 e assegnata di seguito la causa al sottoscritto giudice, all'udienza del 24.05.2024
l'assegnava a sentenza e fissava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. Preliminarmente la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la mani- festa infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata non può essere accolta poiché deve rilevarsi essere oramai pacifico sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., come affermato dalla pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017, che i mo- tivi di appello promossi dagli odierni appellanti meritano approfondita disa- mina, incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Pertanto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi infondata, posto che il gravame non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, ed essendo i motivi di appel- lo suscettibili di studio e interpretazione.
Anche la doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 è da ritenersi in- fondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello, infatti la suprema
Corte ha affermato che “deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novella- to dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'appellante alcun progetto al- ternativo di sentenza'', - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre
a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisio- ne''(Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie l'appellante ha indicato la parte della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto dettagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.pc.
4 3.In merito alla dedotta nullità della sentenza appellata per violazione degli artt. 132 co.4 e 161 co. 2 c.p.c. occorre premettere che con le modifiche in- trodotte dalla L. 69/2009, il legislatore ha inteso ribadire l'obbligo della moti- vazione, consistente nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. La motivazione, elemento costituzionalmente previsto dall'art.111 Cost., è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico de- cisionale e che permette di effettuare un controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. La motivazione deve rispettare una serie di requisiti ovvero la sufficienza, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
logicità, ossia coerenza nel- le diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositi- vo;
ordine, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente le questioni discusse ed i principi di diritto applicati.
La motivazione, quale elemento essenziale della sentenza, è normativamente previsto dall'art. 132 co. 4 c.p.c. e la sua mancanza è causa di nullità dell'inte- ra sentenza, secondo quanto disposto dall' art.161 c.p.c.
In merito alla violazione dell'obbligo motivazionale la giurisprudenza ha chiarito come: “Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisi- to della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomenta- zione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contradditto- ri o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ri- conoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro lo- gicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, re- stando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza
5 della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probato- rie.” (Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9549).
A ciò si aggiunge che “Il difetto di motivazione della sentenza si configura sia nel caso in cui la motivazione sia completamente assente sia nei casi in cui la motivazione, pur formalmente presente, risulti talmente contraddittoria
o incongrua da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di rico- noscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. In ogni caso, tali vizi devono emergere dal testo del provvedimento.”
Dai principi giurisprudenziali espressi si evince che il vizio di motivazione previsto dall' art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e dall' art. 161 c.p.c. relativamente al contenuto della sentenza, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva ca- renza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla for- mazione del proprio convincimento.
Il giudice di primo grado ha dato atto della disamina logico-giuridica del ma- teriale probatorio, nel caso di specie la relazione tecnica e l'escussione testi- moniale, dal quale traspare il percorso argomentativo seguito.
Pertanto, non sono ravvisabili né la violazione degli artt. 132 co.4 e 161 co. 2
c.p.c. né la nullità della sentenza impugnata.
4. L'appellante unitamente all'atto di cita- Parte_3
zione in rinotifica regolarmente ricevuto dalla sig.ra , in Controparte_2
data 28.02.2017 depositava contestualmente note di trattazione scritta con le quali insisteva per l'ammissibilità delle dichiarazioni rese e sottoscritte dall'appellato e dal conducente del veicolo CP_1 Controparte_4
Fiat Punto tg. BR356LX, nel sinistro per cui è causa.
La documentazione in questione veniva depositata richiedendone l'ammissibilità in forza dell'art. 345 c.p.c., che consente eccezionalmente l'ingresso di nuovi mezzi di prova nel giudizio di gravame laddove gli stessi siano indispensabili per la decisione o la parte dimostri di non aver potuto produrre gli stessi per causa a sé non imputabile.
Come evidenziato dal procuratore dell'appellante i documenti prodotti in giudizio sono stati ottenuti dagli accertatori incaricati dalla prefata in data
19.05.2016.
6 A seguito della novella di cui alla L. 134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuo- vi mezzi di prova ovvero nuovi documenti, “a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costitui- va criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass.
Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cau- se ad essa non imputabili.
Nel caso di specie non si giustifica in alcun modo la produzione tardiva delle dichiarazioni rese al fiduciario informatore della Compagnia Assicurativa, posto che nulla ostava al conferimento dell'incarico prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
V'è inoltre da tenere in considerazione che la valenza probatoria di questo ti- po di documentazione è discussa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il rapporto investigativo non ha di per sé valore probatorio dei fatti che vengono narrati. I documenti formati dall'investigatore possono essere qualificati come «scritti provenienti da un terzo» e costituiscono una prova atipica.
Dottrina e giurisprudenza attribuiscono a questo tipo di prova, il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (Cass. Civ. n.
18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n.
4821/1999).
Se il documento in sé ha valore 'neutrale', può costituire un indizio, anche se deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. Civ. n. 23554/2008); diversamente, quando il documento è a contenuto testimoniale come nel caso di specie, questo deve essere acquisito al procedimento mediante prova orale affinché acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dello sviluppo processuale.
Non c'è dubbio che i rapporti investigativi siano documenti redatti a sostegno delle tesi di una delle parti, e pertanto abbiano una funzione testimoniale.
Tuttavia non è sufficiente la richiesta di prova orale che confermi in blocco il contenuto del documento, ma è necessario che il terzo investigatore sia in
7 grado di narrare fatti precisi, circostanziati e chiari che abbia appreso con la sua percezione diretta.
Pertanto, poste tali premesse, contrariamente a quanto sostenuto dall'appel- lante, il giudice del merito è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia e non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste, potendo scinderla ed accettarla soltanto per quella parte che, secon- do il suo prudente apprezzamento, meglio si armonizzi con le altre risultanze di causa (cfr. cass. 2251/1963, cass. 985/1962 e cass. 1770/57).
Nel caso in esame, la decisione del primo giudice che viene confermata an- che dal sottoscritto giudicante, si fonda sia sulla dinamica dell'evento come descritta dalla testimonianza raccolta dal teste , dalla quale Testimone_1
risulta la sussistenza della colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat
Punto nella causazione dell'incidente, sia dalla CTU che ha accertato le le- sioni subite dall'appellato a seguito del sinistro. CP_1
L'appello va dunque rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
5. Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unico appellato costi- tuito, delle distraende spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 (II scaglione di riferimento, valori tra minimi e medi).
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione propo- sta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare Parte_3 all'appellato le spese del presente grado di giudizio, CP_1
liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre
8 rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, co- me per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Muto;
3. dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 09/07/2024
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1691/2016 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 104/2016 emessa dal giudice di pace di Avellino (ex
Giudice di Pace di Lauro)” e vertente
TRA
, P.IVA: in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale Dott.ssa rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Napolitano, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E
, c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Muto Massimo, in virtù di procura in atti,
APPELLATO
NONCHE'
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DEL-
LA DECISIONE
1.L' proponeva appello nei con- Parte_3
fronti di ed , per richiedere CP_1 Controparte_2
la riforma della sentenza n. 104/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di
Avellino (ex Giudice di Pace di Lauro), depositata il 27.02.2016, relativa all'incidente in cui erano rimasti coinvolti il e la in Torre CP_1 CP_2
del Greco (NA) alla Via Cozzolino il 07.05.2012 alle ore 10:40 circa.
1 Con il gravame l'appellante denunciava il mancato esame da parte del primo giudice delle deduzioni di essa parte convenuta e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella misura in cui “1) Dichiara la responsabilità esclu- siva del conducente il veicolo Fiat Punto di proprietà della Controparte_3
, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa;
2) Condanna la
[...]
in solido con , al pagamento in Parte_3 Controparte_2 favore di della somma di euro 3.109,63 all'attualità; interessi CP_1
legali dalla sentenza, oltre ad euro 400,00 per spese CTU;
3) Condanna la
in solido con al pagamento delle Parte_3 Controparte_2
spese di Giudizio, che liquida complessivamente in euro 450,00 per la fase istruttoria, euro 500,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso spese forfetta- rie di cui all'art. 2 del d.m. 55 del 10/03/2014, C.P.A. ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile, da attribuire al procuratore costituito Avv.
Massimo Muto;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge … omissis… ''.
L'appellante preliminarmente evidenziava che l'impugnazione denunciava la mancata valutazione da parte del Giudice di Pace di elementi probatori alle- gati dalla Compagnia convenuta in primo grado.
La compagnia contestava inoltre la “esponenziale sinistrosità dell'appellato
, coinvolto in 5 sinistri nel solo anno 2012, dei quali ben 2 di CP_1
pochi giorni antecedenti il sinistro per cui è causa (7.5.2012), in cui, il mede- simo istante riportava lesioni fisiche (sinistro del 17/03/2012 in Nola (NA); sinistro del 28/03/2012 in Terzigno (NA)…)''.
In primo grado aveva esposto che in data 07.05.2012 CP_1
alle ore 10.40 circa si trovava in località Torre del Greco (NA) e percorreva a piedi via B. Cozzolino, allorché veniva investito sulle strisce pedonali dal veicolo Fiat Punto tg. BR356LX di proprietà della sig.ra , Controparte_2
condotto da , ed assicurato con Controparte_4 Controparte_5
con polizza n. 100012024884.
[...]
A seguito dell'impatto, lamentando dolori, il si recava al P.S. CP_1 dell'Ospedale “Moresca” di Torre del Greco, dove, come risultava dalla ctu resa dal dr. veniva resa ' diagnosi di trauma contusivo Persona_1
2 alla spalla destra, trauma distorsivo ginocchio destro, contusioni al capo', e veniva assegnata una prognosi di giorni 10.
In data 06.06.2012 il veniva visitato dal Dr. con stu- CP_1 Persona_2
dio in Ottaviano (NA) il quale evidenziava postumi di trauma alla spalla e al ginocchio destro e prescriveva l'applicazione di un tutore ad entrambe le arti- colazioni.
Successivamente, in sede di controllo si prescriveva l'esecuzione di un ciclo di FKT alla spalla e al ginocchio destro, con controllo dopo giorni 30 durante il quale il Dr. riscontrava la presenza di elementi patologici a carico Per_2
di spalla e ginocchio destro, pertanto dichiarava la guarigione con postumi da accertare in sede medico legale.
Veniva accertato pertanto in conclusione dal CTU “un trauma contusivo di spalla destra e trauma distorsivo di ginocchio destro”, riportando un danno che veniva valutato in misura non inferiore al 2, con ITT al 100% di giorni
10, ITP al 50% di giorni 20 e ITP al 25% di giorni 30.
In data 28.09.2016 si costituiva l'appellato , lamentando in CP_1 via preliminare l'inammissibilità e / o improcedibilità dell'appello per viola- zione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., e conseguentemente chiedeva la con- ferma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Avellino
(ex Giudice di Pace di Lauro), sostenendo la correttezza della motivazione.
All'udienza del 28.02.2017 la difesa dell'appellante Compagnia dichiarava che, al fine di reperire elementi utili all'istruzione del sinistro, conferiva inca- rico ad un proprio fiduciario informatore, il quale in data 19.05.2016 riceveva dichiarazioni dall'allora conducente del veicolo Fiat Punto tg. BR356LX,
, e dall'odierno appellato . Controparte_4 CP_1
Deduceva l'ammissibilità delle dichiarazioni prodotte soltanto all' udienza del 28.02.2017, essendo valutabile tale mezzo di prova come indispensabile e con un'influenza determinante e tale da consentire un accertamento dei fatti di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado all'udienza del 27.03.2018 e assegnata di seguito la causa al sottoscritto giudice, all'udienza del 24.05.2024
l'assegnava a sentenza e fissava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 2. Preliminarmente la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la mani- festa infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte appellata non può essere accolta poiché deve rilevarsi essere oramai pacifico sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c., come affermato dalla pronunzia della Suprema Corte n. 10409 dell'1.6.2020 in uno con quella delle S.U. n. 27199 del 16.11.2017, che i mo- tivi di appello promossi dagli odierni appellanti meritano approfondita disa- mina, incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Pertanto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi infondata, posto che il gravame non risulta privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, ed essendo i motivi di appel- lo suscettibili di studio e interpretazione.
Anche la doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 è da ritenersi in- fondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgimento nella formulazione dell'atto di appello, infatti la suprema
Corte ha affermato che “deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novella- to dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'appellante alcun progetto al- ternativo di sentenza'', - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre
a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisio- ne''(Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie l'appellante ha indicato la parte della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto dettagliatamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.pc.
4 3.In merito alla dedotta nullità della sentenza appellata per violazione degli artt. 132 co.4 e 161 co. 2 c.p.c. occorre premettere che con le modifiche in- trodotte dalla L. 69/2009, il legislatore ha inteso ribadire l'obbligo della moti- vazione, consistente nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. La motivazione, elemento costituzionalmente previsto dall'art.111 Cost., è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico de- cisionale e che permette di effettuare un controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. La motivazione deve rispettare una serie di requisiti ovvero la sufficienza, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
logicità, ossia coerenza nel- le diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositi- vo;
ordine, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente le questioni discusse ed i principi di diritto applicati.
La motivazione, quale elemento essenziale della sentenza, è normativamente previsto dall'art. 132 co. 4 c.p.c. e la sua mancanza è causa di nullità dell'inte- ra sentenza, secondo quanto disposto dall' art.161 c.p.c.
In merito alla violazione dell'obbligo motivazionale la giurisprudenza ha chiarito come: “Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisi- to della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomenta- zione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contradditto- ri o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ri- conoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro lo- gicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, re- stando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza
5 della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probato- rie.” (Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9549).
A ciò si aggiunge che “Il difetto di motivazione della sentenza si configura sia nel caso in cui la motivazione sia completamente assente sia nei casi in cui la motivazione, pur formalmente presente, risulti talmente contraddittoria
o incongrua da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di rico- noscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. In ogni caso, tali vizi devono emergere dal testo del provvedimento.”
Dai principi giurisprudenziali espressi si evince che il vizio di motivazione previsto dall' art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e dall' art. 161 c.p.c. relativamente al contenuto della sentenza, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva ca- renza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla for- mazione del proprio convincimento.
Il giudice di primo grado ha dato atto della disamina logico-giuridica del ma- teriale probatorio, nel caso di specie la relazione tecnica e l'escussione testi- moniale, dal quale traspare il percorso argomentativo seguito.
Pertanto, non sono ravvisabili né la violazione degli artt. 132 co.4 e 161 co. 2
c.p.c. né la nullità della sentenza impugnata.
4. L'appellante unitamente all'atto di cita- Parte_3
zione in rinotifica regolarmente ricevuto dalla sig.ra , in Controparte_2
data 28.02.2017 depositava contestualmente note di trattazione scritta con le quali insisteva per l'ammissibilità delle dichiarazioni rese e sottoscritte dall'appellato e dal conducente del veicolo CP_1 Controparte_4
Fiat Punto tg. BR356LX, nel sinistro per cui è causa.
La documentazione in questione veniva depositata richiedendone l'ammissibilità in forza dell'art. 345 c.p.c., che consente eccezionalmente l'ingresso di nuovi mezzi di prova nel giudizio di gravame laddove gli stessi siano indispensabili per la decisione o la parte dimostri di non aver potuto produrre gli stessi per causa a sé non imputabile.
Come evidenziato dal procuratore dell'appellante i documenti prodotti in giudizio sono stati ottenuti dagli accertatori incaricati dalla prefata in data
19.05.2016.
6 A seguito della novella di cui alla L. 134/2012, la nuova formulazione dell'art 345 c.c. terzo comma, non ammette nel giudizio di appello, la cui sentenza di primo grado sia stata pronunciata dopo l'11 settembre 2012, nuo- vi mezzi di prova ovvero nuovi documenti, “a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costitui- va criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma” (Cass.
Civ., sez. III, 09.11.2017 n. 26522), fatti salvi ad ogni modo i casi in cui la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrli in primo grado per cau- se ad essa non imputabili.
Nel caso di specie non si giustifica in alcun modo la produzione tardiva delle dichiarazioni rese al fiduciario informatore della Compagnia Assicurativa, posto che nulla ostava al conferimento dell'incarico prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
V'è inoltre da tenere in considerazione che la valenza probatoria di questo ti- po di documentazione è discussa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il rapporto investigativo non ha di per sé valore probatorio dei fatti che vengono narrati. I documenti formati dall'investigatore possono essere qualificati come «scritti provenienti da un terzo» e costituiscono una prova atipica.
Dottrina e giurisprudenza attribuiscono a questo tipo di prova, il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (Cass. Civ. n.
18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n.
4821/1999).
Se il documento in sé ha valore 'neutrale', può costituire un indizio, anche se deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. Civ. n. 23554/2008); diversamente, quando il documento è a contenuto testimoniale come nel caso di specie, questo deve essere acquisito al procedimento mediante prova orale affinché acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dello sviluppo processuale.
Non c'è dubbio che i rapporti investigativi siano documenti redatti a sostegno delle tesi di una delle parti, e pertanto abbiano una funzione testimoniale.
Tuttavia non è sufficiente la richiesta di prova orale che confermi in blocco il contenuto del documento, ma è necessario che il terzo investigatore sia in
7 grado di narrare fatti precisi, circostanziati e chiari che abbia appreso con la sua percezione diretta.
Pertanto, poste tali premesse, contrariamente a quanto sostenuto dall'appel- lante, il giudice del merito è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia e non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste, potendo scinderla ed accettarla soltanto per quella parte che, secon- do il suo prudente apprezzamento, meglio si armonizzi con le altre risultanze di causa (cfr. cass. 2251/1963, cass. 985/1962 e cass. 1770/57).
Nel caso in esame, la decisione del primo giudice che viene confermata an- che dal sottoscritto giudicante, si fonda sia sulla dinamica dell'evento come descritta dalla testimonianza raccolta dal teste , dalla quale Testimone_1
risulta la sussistenza della colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat
Punto nella causazione dell'incidente, sia dalla CTU che ha accertato le le- sioni subite dall'appellato a seguito del sinistro. CP_1
L'appello va dunque rigettato, siccome infondato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Ogni altra questione sollevata dall'appellante resta assorbita.
5. Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'unico appellato costi- tuito, delle distraende spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 (II scaglione di riferimento, valori tra minimi e medi).
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione propo- sta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a pagare Parte_3 all'appellato le spese del presente grado di giudizio, CP_1
liquidate in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre
8 rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, co- me per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Muto;
3. dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 09/07/2024
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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