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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/05/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 10804 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Esposito (c.f. ), domiciliato in Napoli, alla Via C.F._2
Pietro Castellino n. 179, pertanto da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zur- Controparte_1 P.IVA_1
lo (c.f. ) e Andrea Ornati (c.f. , do- C.F._3 C.F._4
miciliati in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, pertanto da intendersi domiciliati ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del
Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10/10/2022, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2888/2022 del 11/07/2022 notificatogli in data 22/08/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 10.406,75 euro oltre interessi, in virtù del contratto n. 20156582792202 del
20/03/2013 originariamente intrattenuto con Findomestic Banca S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) la richiesta di pagamento della somma di 5.455,63 euro a titolo di interessi convenzionali di mora, dalla data di decadenza del beneficio del termine alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, era illegittima in quanto contraria alle clausole contrattuali;
a fortiori non erano stati provati l'invio e la ricezione della lettera di decadenza dal beneficio del termine;
la base indicata dall'opposta quale capitale residuo (4.953,10 euro) era indeterminata in quanto non accompagnata dal piano di ammortamento del finanziamento;
b) il credito non era certo, liquido ed esigibile in quanto, rispettivamente,
l'inesigibilità derivava dal fatto che l'opposta non aveva fornito la prova della somma richiesta, mentre l'incertezza, e quindi la non liquidità, derivava dalla ves- satorietà delle clausole contrattuali e dall'illegittimità degli interessi previsti in contratto;
c) le clausole contrattuali, rispettivamente gli artt. 26 e 27 del contratto di finan- ziamento, erano vessatorie.
2. Con comparsa di costituzione del 16/05/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il ri- CP_2
getto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di cessione, e più precisamente di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubbli- citari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.; inoltre, la cessione era stata comunicata con lettera racc. a/r;
2
R.g.a.c.c. 10804/2022 b) l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto era infondata in quanto erano stati depositati contratto ed estratto conto, con- formemente a quanto stabilito dall'art. 50 T.U.B., con l'integrale movimentazione del rapporto, da cui emergevano gli importi dovuti;
c) l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori ex art. 1815, comma 2, c.c. era infondata in quanto nel caso di specie i tassi pattuiti contrat- tualmente erano al di sotto delle soglie di usura ex L. n. 108/1996. Il TAN
(15,36%) e il TAEG (21,13%) pattuiti nel contratto sottoscritto in data
20/03/2013 non configuravano usura oggettiva in quanto erano al di sotto del tasso soglia riguardante le operazioni di credito revolving fino a 5.000 euro
(25,19%).
3. L'opposizione è infondata.
4. Del credito ingiunto per l'ammontare di 10.406,75 euro ha for- Controparte_1
nito ampia prova producendo: - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scrit- ture contabili ex art. 50 TUB.
Peraltro, non risultano contestati dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 20156582792202, che costituisce fonte dalla quale origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, essendo essa divenuta titolare Controparte_1
del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo fa- vore da Findomestic Banca S.p.A. mediante contratto del 16/01/2017. Tale con- tratto di cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. e la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il
3
R.g.a.c.c. 10804/2022 principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è suf- ficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessiona- rio senza necessità che il ceduto fornisca il consenso ma con l'obbligo di renderlo edotto della relativa cessione in qualsiasi forma, anche con la mera notificazione del decreto ingiuntivo. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orien- tamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a se- guito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretende- re l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi pre- sumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio. Peraltro, pur supponendo che la notificazione sia necessaria affinché la cessione del credito produca effetti, l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n. 6150758132-2 notificata il 21/03/2017 depositata in atti e me- diante richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, non può dubitarsi della piena ef- ficacia della suddetta cessione verso il debitore.
La L. n. 108/1996 ha introdotto la nozione di tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse
4
R.g.a.c.c. 10804/2022 che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la nor- mativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che supe- rano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fat- tispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione meramente generica che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione;
in particolare, parte opponen- te si è limitata a richiamare svariate pronunce giurisprudenziali e norme rilevanti in materia di interessi anatocistici e usurari, senza indicare perché i tassi di inte- resse pattuiti sarebbero sopra soglia. Anche la Cassazione, sezione III, con senten- za n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio più volte espresso secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario al- legare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia. Ta- le principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sen- tenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle
contro
- versie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si at- teggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui di- ritto”.
L'opponente lamenta la presenza di clausole vessatorie all'interno del contratto.
Anche questa eccezione è infondata e va rigettata. L'art. 1342 c.c. effettua un ri-
5
R.g.a.c.c. 10804/2022 chiamo all'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, li- mitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore devono inquadrarsi nell'ambito normativo degli artt. 1469 bis e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005. La vessato- rietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una situazione di squi- librio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali e l'onere della prova di tale squilibrio incombe sul con- sumatore. Nel caso di specie la contestazione di parte opponente appare del tutto generica e sfornita di qualsivoglia sostrato allegatorio e probatorio. In ogni caso, ex art. 1341, comma 2, c.c., affinché tali clausole siano considerate efficaci verso il contraente, è necessario che siano specificatamente approvate per iscritto. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26977 del 2007 ha precisato che una clausola per essere valida va separatamente sottoscritta. Tanto premesso, dalla documentazione in atti risultano specificatamente approvate le clausole contrat- tuali che, contenute in uno spazio apposito del contratto di finanziamento, risul- tano sottoscritte dal contraente. Per tali ragioni, anche tale eccezione è infondata e smentita dalla documentazione prodotta da parte opposta.
L'opponente lamenta che il contratto posto a fondamento della pretesa monito- ria, n. 20156582792202, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto il contratto di
6
R.g.a.c.c. 10804/2022 finanziamento oggetto di esame contiene l'indicazione del TAN fissato nella mi- sura del 15,36% e il TAEG e del TAEG fissato nella misura del 21,13%. TAN e
TAEG, come sopra specificati, erano, all'atto della stipula del contratto di finan- ziamento (20/03/2013), al di sotto del limite del tasso soglia previsto per la cate- goria di riferimento (25,19%) conformemente a quanto prescritto dal Decreto
Ministeriale di riferimento.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 3.500,00 euro per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, e CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 5/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
7
R.g.a.c.c. 10804/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 10804 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Esposito (c.f. ), domiciliato in Napoli, alla Via C.F._2
Pietro Castellino n. 179, pertanto da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zur- Controparte_1 P.IVA_1
lo (c.f. ) e Andrea Ornati (c.f. , do- C.F._3 C.F._4
miciliati in La Spezia, alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, pertanto da intendersi domiciliati ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 presso la Cancelleria del
Tribunale
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 10/10/2022, l'opponente pro- poneva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2888/2022 del 11/07/2022 notificatogli in data 22/08/2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di 10.406,75 euro oltre interessi, in virtù del contratto n. 20156582792202 del
20/03/2013 originariamente intrattenuto con Findomestic Banca S.p.A.
A fondamento dell'opposizione deduceva che:
a) la richiesta di pagamento della somma di 5.455,63 euro a titolo di interessi convenzionali di mora, dalla data di decadenza del beneficio del termine alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, era illegittima in quanto contraria alle clausole contrattuali;
a fortiori non erano stati provati l'invio e la ricezione della lettera di decadenza dal beneficio del termine;
la base indicata dall'opposta quale capitale residuo (4.953,10 euro) era indeterminata in quanto non accompagnata dal piano di ammortamento del finanziamento;
b) il credito non era certo, liquido ed esigibile in quanto, rispettivamente,
l'inesigibilità derivava dal fatto che l'opposta non aveva fornito la prova della somma richiesta, mentre l'incertezza, e quindi la non liquidità, derivava dalla ves- satorietà delle clausole contrattuali e dall'illegittimità degli interessi previsti in contratto;
c) le clausole contrattuali, rispettivamente gli artt. 26 e 27 del contratto di finan- ziamento, erano vessatorie.
2. Con comparsa di costituzione del 16/05/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, impugnando ogni avversa deduzione e istanza, chiedeva il ri- CP_2
getto delle domande spiegate dall'opponente in quanto infondate per i seguenti motivi:
a) il credito vantato nei confronti dell'opponente era stato oggetto di cessione, e più precisamente di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubbli- citari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla G.U.; inoltre, la cessione era stata comunicata con lettera racc. a/r;
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R.g.a.c.c. 10804/2022 b) l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto era infondata in quanto erano stati depositati contratto ed estratto conto, con- formemente a quanto stabilito dall'art. 50 T.U.B., con l'integrale movimentazione del rapporto, da cui emergevano gli importi dovuti;
c) l'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi moratori ex art. 1815, comma 2, c.c. era infondata in quanto nel caso di specie i tassi pattuiti contrat- tualmente erano al di sotto delle soglie di usura ex L. n. 108/1996. Il TAN
(15,36%) e il TAEG (21,13%) pattuiti nel contratto sottoscritto in data
20/03/2013 non configuravano usura oggettiva in quanto erano al di sotto del tasso soglia riguardante le operazioni di credito revolving fino a 5.000 euro
(25,19%).
3. L'opposizione è infondata.
4. Del credito ingiunto per l'ammontare di 10.406,75 euro ha for- Controparte_1
nito ampia prova producendo: - copia del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente; - copia dell'estratto conto analitico certificato conforme alle scrit- ture contabili ex art. 50 TUB.
Peraltro, non risultano contestati dall'opponente la stipula e la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 20156582792202, che costituisce fonte dalla quale origina il credito, la ricezione della somma finanziata e l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
La legittimazione ad agire di sussiste, essendo essa divenuta titolare Controparte_1
del credito controverso per effetto di una cessione del credito effettuata in suo fa- vore da Findomestic Banca S.p.A. mediante contratto del 16/01/2017. Tale con- tratto di cessione del credito è stato concluso in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 e art. 58 T.U.B., della quale è stata fornita comunicazione mediante pubblicazione nella G.U. e la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 10200 del 16 aprile 2021, ha affermato il
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R.g.a.c.c. 10804/2022 principio secondo cui nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B. è suf- ficiente che si dia avviso della cessione mediante pubblicazione in G.U. Affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio di consenso tra cedente e cessiona- rio senza necessità che il ceduto fornisca il consenso ma con l'obbligo di renderlo edotto della relativa cessione in qualsiasi forma, anche con la mera notificazione del decreto ingiuntivo. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente. Per consolidato orien- tamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qualora, a se- guito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente, deve intendersi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediatamente, pertanto nell'immediato il cessionario è legittimato a pretende- re l'adempimento del debito, tuttavia, in assenza di notificazione, dovendosi pre- sumere la mancata conoscenza della cessione da parte del debitore, se il debitore effettua il pagamento si consente la produzione dell'effetto liberatorio. Peraltro, pur supponendo che la notificazione sia necessaria affinché la cessione del credito produca effetti, l'opposta ha piena legittimazione ad agire, in quanto ha fornito comunicazione all'opponente dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata n. 6150758132-2 notificata il 21/03/2017 depositata in atti e me- diante richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, non può dubitarsi della piena ef- ficacia della suddetta cessione verso il debitore.
La L. n. 108/1996 ha introdotto la nozione di tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si verifica il fenomeno usurario, con la conseguente sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nel dettaglio, è usurario il tasso di interesse
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R.g.a.c.c. 10804/2022 che, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 108/1996, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. Inoltre, la nor- mativa citata ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. prevedendo che “si intendono usurari gli interessi che supe- rano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque conve- nuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Nella fat- tispecie, l'opponente si è limitato ad una contestazione meramente generica che giustifica l'integrale rigetto della domanda non essendo nemmeno stati allegati in fatto i periodi nei quali si assume superato il tasso soglia, la percentuale ed i criteri di calcolo utilizzati per giungere a tale conclusione;
in particolare, parte opponen- te si è limitata a richiamare svariate pronunce giurisprudenziali e norme rilevanti in materia di interessi anatocistici e usurari, senza indicare perché i tassi di inte- resse pattuiti sarebbero sopra soglia. Anche la Cassazione, sezione III, con senten- za n. 8883 del 13 maggio 2020, ha ribadito il principio più volte espresso secondo cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario al- legare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia. Ta- le principio è stato confermato anche dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sen- tenza n. 19597 del 18 settembre 2020, secondo cui “l'onere probatorio nelle
contro
- versie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si at- teggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m- nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui di- ritto”.
L'opponente lamenta la presenza di clausole vessatorie all'interno del contratto.
Anche questa eccezione è infondata e va rigettata. L'art. 1342 c.c. effettua un ri-
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R.g.a.c.c. 10804/2022 chiamo all'art. 1341 c.c., il quale stabilisce che “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, li- mitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. Le clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore devono inquadrarsi nell'ambito normativo degli artt. 1469 bis e ss. c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005. La vessato- rietà di una clausola contrattuale presuppone l'esistenza di una situazione di squi- librio a vantaggio di un contraente e a sfavore dell'altro, in relazione ai diritti e agli obblighi contrattuali e l'onere della prova di tale squilibrio incombe sul con- sumatore. Nel caso di specie la contestazione di parte opponente appare del tutto generica e sfornita di qualsivoglia sostrato allegatorio e probatorio. In ogni caso, ex art. 1341, comma 2, c.c., affinché tali clausole siano considerate efficaci verso il contraente, è necessario che siano specificatamente approvate per iscritto. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26977 del 2007 ha precisato che una clausola per essere valida va separatamente sottoscritta. Tanto premesso, dalla documentazione in atti risultano specificatamente approvate le clausole contrat- tuali che, contenute in uno spazio apposito del contratto di finanziamento, risul- tano sottoscritte dal contraente. Per tali ragioni, anche tale eccezione è infondata e smentita dalla documentazione prodotta da parte opposta.
L'opponente lamenta che il contratto posto a fondamento della pretesa monito- ria, n. 20156582792202, sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. nella parte in cui prevede che “i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, glie eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Tale motivo di opposizione è infondato in quanto il contratto di
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R.g.a.c.c. 10804/2022 finanziamento oggetto di esame contiene l'indicazione del TAN fissato nella mi- sura del 15,36% e il TAEG e del TAEG fissato nella misura del 21,13%. TAN e
TAEG, come sopra specificati, erano, all'atto della stipula del contratto di finan- ziamento (20/03/2013), al di sotto del limite del tasso soglia previsto per la cate- goria di riferimento (25,19%) conformemente a quanto prescritto dal Decreto
Ministeriale di riferimento.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna a rimborsare le spese di lite alla Parte_1 Controparte_1
liquidandole in 3.500,00 euro per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, e CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 5/05/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 10804/2022