TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione a domanda congiunta iscritto al n.
3649/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO CARLO giusta procura in atti;
da
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. RUSSO CARLO giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] , c.f. , Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO CARLO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso congiunto depositato il 02/08/2024, , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale di modificare le condizioni contenute nella sentenza n. 4069/06, resa nel giudizio civile RG 9230/03 da questo Tribunale il 24.11.2006 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e unione dalla quale è nato il figlio Parte_3 Parte_2 [...]
in data 1/09/1997. Pt_1
Hanno chiesto di modificare le statuizioni contenute nella sopra menzionata sentenza, prevedendo la revoca con riferimento alla statuizione relativa all'obbligo gravante sul padre di Controparte_1
un assegno mensile per il mantenimento del figlio , essendo venuti meno i relativi Pt_1
presupposti, in quanto è ormai divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente. Pt_1
All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la parti hanno confermato la volontà di modificare le condizioni di separazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per disporre le modifiche richieste, avendo tutte le parti prestato il consenso alle modifiche come sopra riportate e non presentando l'accordo profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3649/2024 R.G.V.G. , a parziale modifica della sentenza n. 4069/06, resa nel giudizio civile n. RG 9230/03 da questo
Tribunale il 24.11.2006;
REVOCA l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore del figlio Controparte_1
con decorrenza dal deposito del ricorso;
Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione a domanda congiunta iscritto al n.
3649/2024 R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO CARLO giusta procura in atti;
da
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. RUSSO CARLO giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] , c.f. , Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO CARLO giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso congiunto depositato il 02/08/2024, , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
hanno chiesto al Tribunale di modificare le condizioni contenute nella sentenza n. 4069/06, resa nel giudizio civile RG 9230/03 da questo Tribunale il 24.11.2006 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e unione dalla quale è nato il figlio Parte_3 Parte_2 [...]
in data 1/09/1997. Pt_1
Hanno chiesto di modificare le statuizioni contenute nella sopra menzionata sentenza, prevedendo la revoca con riferimento alla statuizione relativa all'obbligo gravante sul padre di Controparte_1
un assegno mensile per il mantenimento del figlio , essendo venuti meno i relativi Pt_1
presupposti, in quanto è ormai divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente. Pt_1
All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la parti hanno confermato la volontà di modificare le condizioni di separazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per disporre le modifiche richieste, avendo tutte le parti prestato il consenso alle modifiche come sopra riportate e non presentando l'accordo profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3649/2024 R.G.V.G. , a parziale modifica della sentenza n. 4069/06, resa nel giudizio civile n. RG 9230/03 da questo
Tribunale il 24.11.2006;
REVOCA l'assegno di mantenimento disposto a carico di in favore del figlio Controparte_1
con decorrenza dal deposito del ricorso;
Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco