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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2145/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per procura speciale Parte_2
agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico da CP_1
“ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico- sensitivi persistenti”, patologia a suo dire contratta a causa del lavoro svolto, dal 1973 al 2017, in qualità di operaio specializzato con mansioni di scorzatore di sughero, come da domanda amministrativa del 22 luglio 2019 e da successiva opposizione, inutilmente presentate.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 27 febbraio 2024, ha accertato che il ricorrente “è affetto da cervicobrachialgia bilaterale da ernia discale C5-C6 e C6-C7”.
L'ausiliario ha precisato che la malattia “non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto e/o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta fino al 2017 in qualità di operaio specializzato impiegato nell'estrazione del sughero”.
pagina 1 di 2 Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Per completezza si aggiunge che lo stesso ausiliario ha ricordato che la patologia non figura tra quelle c.d. tabellate, ossia inserite nell'elenco contenuto, ratione temporis, nel d.m.
9 aprile 2008.
Parte ricorrente ha sostenuto il contrario, mettendo in rilievo il fatto che la patologia figuri alla voce n. 212 di “tabella”.
Il riferimento è evidentemente alla tabella delle menomazioni allegata al d.m. 12 luglio
2000 (in cui effettivamente al n. 212 figura la voce “Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti”), che stabilisce i criteri di valutazione delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica suscettibili di indennizzo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e che non ha nulla a che vedere con la tabella richiamata dall'art. 3 (art. 211 per l'agricoltura) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, su cui si fonda la presunzione di origine professionale.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto all'indennizzo di cui alla domanda, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2145/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende per procura speciale Parte_2
agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Tucci e dall'avv. Paolo Spiga per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico da CP_1
“ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico- sensitivi persistenti”, patologia a suo dire contratta a causa del lavoro svolto, dal 1973 al 2017, in qualità di operaio specializzato con mansioni di scorzatore di sughero, come da domanda amministrativa del 22 luglio 2019 e da successiva opposizione, inutilmente presentate.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata in data 27 febbraio 2024, ha accertato che il ricorrente “è affetto da cervicobrachialgia bilaterale da ernia discale C5-C6 e C6-C7”.
L'ausiliario ha precisato che la malattia “non può essere posta in comprovato rapporto causale diretto e/o concausale con l'esercizio dell'attività lavorativa svolta fino al 2017 in qualità di operaio specializzato impiegato nell'estrazione del sughero”.
pagina 1 di 2 Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Per completezza si aggiunge che lo stesso ausiliario ha ricordato che la patologia non figura tra quelle c.d. tabellate, ossia inserite nell'elenco contenuto, ratione temporis, nel d.m.
9 aprile 2008.
Parte ricorrente ha sostenuto il contrario, mettendo in rilievo il fatto che la patologia figuri alla voce n. 212 di “tabella”.
Il riferimento è evidentemente alla tabella delle menomazioni allegata al d.m. 12 luglio
2000 (in cui effettivamente al n. 212 figura la voce “Ernia discale del tratto cervicale con disturbi trofico-sensitivi persistenti”), che stabilisce i criteri di valutazione delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica suscettibili di indennizzo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e che non ha nulla a che vedere con la tabella richiamata dall'art. 3 (art. 211 per l'agricoltura) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, su cui si fonda la presunzione di origine professionale.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto all'indennizzo di cui alla domanda, non sussistendo le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello stesso.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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