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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 788 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
06.06.2024, vertente
Tra
( ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._2
R. Bracco, n. 71, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Clemente che li assiste e difende giusta separata procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- Appellanti -
Contro
( ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._3
in Napoli, Via Stendhal, n. 23, presso lo studio dell'Avv. G. Gomez
D'Ayala, assistita e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Romano ed Enrico
Scuotri giusta procura a margine della comparsa di costituzione in atti. - Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 15.09.2014 ed Parte_1
evocavano in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli Parte_2
Nord per sentir dichiarare venuto meno l'interesse da Controparte_1
parte della suddetta al mantenimento della servitù di passaggio sul balcone di pertinenza della loro abitazione ubicata in Aversa (CE), Via
Piave, n. 16, ciò a seguito di lavori di natura edile eseguiti dalla convenuta sulla confinante unità immobiliare che avrebbero, altresì, arrecato gravi danni alla struttura di proprietà degli istanti di cui veniva richiesta l'integrale rifusione, oltre alla condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio per contestare, in via Controparte_1
preliminare, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D. Lgs. n. 28/10 e della procedura di negoziazione assistita ai sensi della L. n. 162/14.
Nel merito veniva rilevata l'infondatezza della domanda sul presupposto che la scala in legno fatta realizzare dalla convenuta nell'anno 2005 all'interno della sua abitazione non abbia fatto venir meno l'utilitas della servitù di transito sul “passetto” di proprietà attorea, dovendo altresì escludersi che tanto i lavori eseguiti dal proprio genitore negli anni
1998/2000, quanto gli ultimi posti in essere nell'anno 2014, consistenti nella mera sostituzione di una vasca da bagno con un piatto doccia, possano aver arrecato danni all'immobile dei . Parte_3
2 La convenuta concludeva per l'improcedibilità della domanda e, in via gradata, per il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite.
Conclusosi senza esito il procedimento di mediazione disposto nel corso del giudizio dal Tribunale e dichiarata inammissibile la C.T.U. richiesta dagli attori, la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 1863/2017 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data
04.07.2017, in forza della quale il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta dai disponendo a loro carico la Parte_3
condanna al pagamento delle spese processuali.
Il giudice monocratico rilevava che il decorso del termine ventennale prescritto dall'art. 1073 c.p.c. per la declaratoria di estinzione della servitù in ragione del suo mancato uso non fosse ancora maturato, risalendo la costruzione della scala a non prima dell'anno 1998, mentre motivava con la carente articolazione dei mezzi istruttori l'impossibilità di disporre l'accertamento tecnico finalizzato all'accoglimento della domanda risarcitoria.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello Parte_1
ed , con atto di citazione notificato con modalità telematica Parte_2
ai sensi della L. n. 53/94 in data 02.02.2018, eccependo nel merito due motivi di gravame.
1. Con il primo rilievo di censura veniva dedotta motivazione apparente e contraddittoria per avere il Tribunale fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione dell'insufficiente decorso del termine utile ai fini della declaratoria di estinzione della servitù per non uso ai sensi degli artt. 1073 e 1074 c.c., trascurando il presupposto giuridico a fondamento della domanda costituito dal venir meno dell'utilitas in capo all'appellata a seguito della realizzazione della scala interna e della modifica
3 sostanziale dei balconi, che avrebbero, ipso facto, generato una condizione incompatibile con l'intento di conservare la servitù.
Gli appellanti esponevano al riguardo la tesi secondo cui laddove la servitù non sussista per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062
c.c., assumendo, al contrario, natura coattiva a seguito di atto di divisione, ricorrerebbe l'applicazione della disciplina dettata per l'interclusione di fondo per effetto di alienazione o divisione ex art. 1054
c.c., con piena attuazione dell'art. 1055 c.c. che prevede la soppressione in qualunque tempo del passaggio nell'ipotesi del venir meno della sua necessità.
2. Con il secondo motivo di appello veniva dedotta erroneità di valutazione istruttoria per non avere il Tribunale ammesso l'espletamento della richiesta C.T.U., che avrebbe avvalorato le conclusioni contenute nella prodotta consulenza tecnica di parte non contestata dall'appellata.
Concludevano gli appellanti per la riforma della pronuncia gravata e l'integrale accoglimento dell'impugnazione proposta, volgendo istanza di ammissione dei mezzi probatori richiesti e non accolti in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata per rilevare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli artt. 348 e 345 c.p.c., avendo gli appellanti avanzato solo in sede di gravame la tesi della natura coattiva e non anche volontaria della servitù, dagli stessi pacificamente riconosciuta in primo grado definendola costituita per destinazione del padre di famiglia.
Nel merito veniva contestato il fondamento dei motivi di impugnazione poiché sorretti da giurisprudenza non riferibile al caso di specie, peraltro rimasti indimostrati con riguardo alla dedotta interclusione del fondo dominante successivamente alla divisione dei cespiti immobiliari e al
4 modificato mutamento dello stato dei luoghi, che avrebbe reso impossibile l'esercizio della servitù.
L'appellata concludeva per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di giudizio.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.02.2023 la
Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione.
La Corte con provvedimento del 21.09.2023, ritenuta la necessità ai fini decisori di disporre la consulenza tecnica finalizzata alla determinazione dei danni dedotti dagli appellanti, rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento dell'incombente con nomina dell'ausiliario Arch. Per_1
, che assumeva l'incarico e dava corso alle indagini richieste.
[...]
Acquisita agli atti la disposta relazione tecnica, nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.06.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudizio veniva definitivamente trattenuto in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
La domanda di riforma della sentenza impugnata appare, all'esito dell'istruttoria espletata nella presente fase di riesame, parzialmente fondata nei termini e per i motivi che di seguito verranno delineati.
Devesi in via preliminare disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348 c.p.c. e 345 c.p.c. sollevata dall'appellata, mostrando le ragioni critiche dedotte avverso la pronuncia impugnata ragionevoli profili di fondatezza, rilevando, per altro aspetto, l'esperibilità in secondo grado della modifica della causa petendi laddove non risulti variato il titolo giuridico della pretesa azionata e non vi sia mutamento
5 dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, né introduzione di nuovi temi di indagine e di decisione tali da porre in essere una pretesa diversa rispetto a quella vantata in primo grado (vedi Cass. Civ. Ord. n. 34039/22), risolvendosi la nuova prospettazione in una mera interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto posto a base della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, come ricorre nel caso in esame.
1. Ciò premesso, gli appellanti lamentavano con il primo rilievo di censura motivazione apparente e contraddittoria per avere il Tribunale fondato la propria decisione sulla mancata prova del decorso del termine utile ai fini della declaratoria di estinzione della servitù per non uso ai sensi degli artt. 1073 e 1074 c.c., trascurando il presupposto giuridico a fondamento della domanda costituito dal venir meno dell'utilitas in capo all'appellata, dopochè veniva realizzata una scala interna che metteva in collegamento i due piani del suo appartamento e modificato il livello del balcone.
Ad ulteriore sostegno del gravame veniva esposta la tesi secondo cui laddove la servitù non sussista per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ma assuma natura coattiva a seguito di atto di divisione, dovrebbe farsi ricorso alla disciplina dettata per l'interclusione di fondo per effetto di alienazione o divisione ex art. 1054 c.c., con piena applicazione dell'art. 1055 c.c. che prevede la soppressione in qualunque tempo del passaggio nell'ipotesi del venir meno della sua necessità.
Orbene deve innanzitutto osservarsi come dalla produzione documentale delle parti non emerga da alcun atto l'esistenza di una servitù coattiva di passaggio in favore dell'appellata, intesa come diritto imposto contro la volontà del proprietario del fondo servente derivante da pronuncia giudiziale o da disposizione di legge, rilevando semmai dalle deliberazioni volontarie contenute nell' art. 4) dell'atto pubblico di cessione e divisione del giorno 28.03.1977- con cui i coeredi del de cuius Persona_2
6 convenivano di ripartire, tra le maggiori consistenze del proprio dante causa, le quote del fabbricato di Via Piave, n. 20, assegnando ai germani e le nude proprietà delle due unità CP_2 CP_3
immobiliari oggetto di causa, con riserva di usufrutto in capo a _3
vedova del de cuius - l'attribuzione “del diritto di passaggio sul
[...]
residuo passetto” in favore dell'appartamento assegnato al comparente dichiarandosi la porzione di passetto antistante CP_2
l'immobile conferito a gravata da correlativa servitù. CP_3
Le titolarità delle due unità distinte e autonome venivano in seguito trasferite, unitamente alla cessione di usufrutto da parte di _3
, da a dante causa
[...] CP_2 Persona_4
dell'appellata, e da ai coniugi , con CP_3 Parte_3
rispettivi atti di compravendita ciascuno facente richiamo alla servitù di passaggio sulla porzione di passetto in proprietà esclusiva degli appellanti, i quali non ne hanno, peraltro, mai contestato l'esistenza.
Data la modalità di costituzione originaria del diritto, acquisito dall'appellata che subentrava al proprio genitore nella proprietà del bene con atto pubblico di divisione del 04.12.2006, non è possibile condividere la tesi sostenuta a fondamento del motivo di gravame, risultando con chiarezza la natura volontaria della servitù per espressa disposizione dei comparenti condividenti e, nella stessa consistenza, trasferita ai rispettivi acquirenti degli immobili, frazionati con atto di divisione dell'anno 1977.
Dovendo pertanto escludere che la servitù abbia avuto altra origine nell'ipotesi determinata da interclusione del fondo per effetto di divisione ai sensi dell'art. 1054 c.c., si riporta all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della S.C. in materia di carenza di utilitas da parte del fondo abilitato all'esercizio del diritto di servitù, secondo cui
“Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono
7 con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano” (Cass. Civ. Sent. n. 3132/13), potendo obiettivamente affermare che in carenza di deduzione di elementi univoci che consentano di ritenere venuta meno l'utilitas per cui la servitù sia stata in origine costituita non è possibile dichiararne l'estinzione, viepiù considerando che l'utilità del diritto di passaggio non viene meno per il solo fatto che, posteriormente alla sua costituzione, siano stati creati nuovi e più comodi accessi per il fondo dominante (vedi in tal senso Cass.
Civ., Sent. n. 6973/11).
Unica previsione normativa, dunque, che consente di accertare se l'utilità della servitù sia in concreto e definitivamente cessata è quella riferibile all'art. 1074 c.c. che ne subordina, tuttavia, l'operatività al decorso del ventennio dal giorno in cui se ne è cessato l'esercizio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1073 c.c..
Correttamente il Tribunale ha rilevato la mancata dimostrazione da parte degli istanti del decorso del termine ventennale e, alla stregua del dettato codicistico in materia, ha disposto il rigetto della domanda con motivazione immune da censure, che viene confermata in questa sede.
Il rilievo di gravame dovrà pertanto essere disatteso.
2. Con il secondo motivo di appello veniva dedotta erroneità di valutazione istruttoria con riguardo alla domanda risarcitoria per i danni da infiltrazione subiti dall'immobile di proprietà degli appellanti per effetto di opere edili svolte all'interno dell'appartamento confinante, in ragione delle verifiche tecniche contenute nella prodotta consulenza tecnica di parte, peraltro non contestata dalla controparte appellata, che avrebbero
8 meritato un doveroso approfondimento mediante l'espletamento di una pur richiesta e non ammessa C.T.U., il cui esito avrebbe avvalorato le indagini compiute dal perito incaricato dagli istanti.
La Corte riteneva sussistenti i presupposti per disporre l'accertamento tecnico richiesto e disponeva la C.T.U. finalizzata all'individuazione dei danni da infiltrazione denunciati dagli appellanti sia all'interno che all'esterno del loro immobile, affidando il relativo incarico all'ausiliario
Arch. il quale evadeva il mandato con deposito Persona_1
telematico dell'elaborato in data 21.02.2024.
Dall'accertamento compiuto, suffragato dalle apprezzabili risultanze tecniche conseguite mediante impiego di dotazione strumentale che hanno consentito di individuare, sotto il profilo eziologico, gli elementi centrali di indagine, è emersa la fondatezza delle doglianze degli appellanti tanto in relazione ai vistosi fenomeni di umidità presenti all'interno del locale terraneo della loro unità immobiliare, quanto alle manifestazioni all'esterno del fabbricato al di sotto dei due scalini posti al confine delle rispettive quote di proprietà del terrazzo/ballatoio gravato di servitù, come percepibile dalla documentazione fotografica acquisita.
In particolare il C.T.U. ha potuto addebitare a pregresse perdite degli scarichi del bagno dell'appartamento sovrastante di proprietà CP_1
successivamente riparate e dunque non più in atto al momento dell'accesso, le cause della consistente macchia di umidità presente sulla parte alta di una parete del locale posto al piano terreno, attribuendo, invece, a fenomeni di capillarità per umidità del sottosuolo le residue minori manifestazioni poste oltre il rivestimento murario che ricopre lo stesso versante, fino all'altezza di mt. 1,80 dalla pavimentazione.
Quanto ai danni esterni l'ausiliario ha riferito della mancata tenuta della lastre di marmo dei gradini tra le due proprietà presenti sul ballatoio,
9 peraltro sprovvisti di gocciolatoi, fatti realizzare per compensare la modifica apportata all'altezza da terra del terrazzo, nella sezione di proprietà esclusiva dell'appellata, circostanza non contestata e per di più comprovata dai reperti fotografici allegati, che confermano la variazione altimetrica interessante il solaio e il ballatoio in aggetto, la cui continuità strutturale veniva interrotta a seguito degli interventi di restauro edile che hanno riguardato l'unità abitativa di proprietà CP_1
Orbene alla luce dell'accertato rapporto causale tra origine del danno e sua immediata manifestazione esterna, giustificativa del pregiudizio economico lamentato dai coniugi , dovrà dichiararsi la Parte_3
responsabilità dell'appellata con unica esclusione delle manifestazioni infiltrative connesse ai fenomeni di umidità da risalita presenti sulla parte mediana della parete interna dell'immobile degli appellanti, in quanto non direttamente ascrivibile alla rottura delle condotte di scarico del bagno interno all'abitazione di proprietà CP_1
Per i motivi esposti dovranno sottrarsi dal totale delle opere di riparazione e ripristino degli ambienti danneggiati, determinate dal C.T.U. nell'importo totale di €. 1.897,28, I.V.A. esclusa, come da computo metrico di cui all'allegato sub 5) della perizia depositata, le voci di spesa n. 1 (€. 49,43) e n. 6 (€. 396,61) relative ad interventi di demolizione e di ricostruzione del rivestimento in ceramica nella sezione di parete interessata ai fenomeni di capillarità di umidità del sottosuolo.
A parziale modifica della pronuncia impugnata, dovrà pertanto dichiararsi l'appellata tenuta a rifondere Controparte_1 Parte_1
ed della somma complessiva di €. 1.451,24, oltre
[...] Parte_2
I.V.A. e interessi legali a decorrere dalla domanda.
In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento del parziale accoglimento dell'appello, assorbita ogni ulteriore questione nel merito
10 prospettata in atti, le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti avuto riguardo al principio secondo cui gli oneri processuali debbono riferirsi all'esito finale della lite (Cass.
Civ. Ord. SS.UU. n. 32906/22 e Ord. n. 9448/23), mentre gli esborsi di
C.T.U., il cui esito ha significativamente contribuito nella valutazione del gravame accolto, dovranno porsi a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da ed Parte_1 Pt_2
nei confronti di per la riforma della sentenza
[...] Controparte_1
n. 1863/17 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di
Napoli Nord in data 04.07.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della pronuncia gravata, condanna al pagamento in favore Controparte_1
di ed della somma di €. 1.451,24 oltre Parte_1 Parte_2
I.V.A. e interessi legali a decorrere dalla domanda, confermando per il resto la sentenza impugnata;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
c) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese Controparte_1
di C.T.U. come liquidate nel presente giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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