Art. 7.
Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:
gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;
gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , purche' risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato;
gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.
Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:
gli ufficiali gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;
gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , purche' risultino piu' anziani di un pari grado gia' valutato;
gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.